Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Regime neo-residenti: imposta sostitutiva sui redditi esteri nel 730

    In sintesi

    • Il regime neo-residenti (art. 24-bis TUIR) consente a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia di assoggettare tutti i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva forfettaria, invece delle normali aliquote IRPEF progressive.
    • Il requisito principale e’ non essere stati fiscalmente residenti in Italia per un numero di periodi d’imposta sufficientemente lungo prima del trasferimento.
    • L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza in Italia ed e’ efficace a decorrere da tale periodo.
    • L’agevolazione dura al massimo quindici anni: l’anno del trasferimento piu’ i periodi successivi fino al limite previsto dalla legge.
    • E’ possibile estendere il regime ai familiari che si trasferiscono in Italia, con una quota di imposta sostitutiva per ciascun familiare.
    • Il regime si distingue dal regime pensionati esteri (art. 24-ter TUIR): quel regime e’ riservato ai pensionati che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno; il regime neo-residenti si applica a chiunque trasferisca la residenza in qualsiasi comune italiano.

    Cosa e' il regime dei neo-residenti e a chi si rivolge

    Quando una persona che ha vissuto e lavorato all’estero decide di trasferirsi in Italia, si trova di fronte a una scelta importante: i redditi che continua a produrre fuori dall’Italia (dividendi, canoni, plusvalenze, pensioni private estere) saranno tassati in Italia con le aliquote IRPEF ordinarie, che nel 2025 arrivano fino al 43%. Per evitare questa pressione fiscale, il legislatore italiano ha introdotto con l’articolo 24-bis del TUIR un regime speciale: l’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri.

    In pratica, chi aderisce a questo regime paga su tutti i redditi prodotti all’estero un’imposta sostitutiva a importo fisso, calcolata in modo forfettario, senza dover compilare i dettagli di ogni singolo reddito estero. I redditi prodotti in Italia, invece, restano soggetti alle normali regole IRPEF. E’ una semplificazione significativa, pensata per attrarre in Italia persone ad alto patrimonio e con redditi esteri rilevanti.

    Il regime e’ alternativo, e non cumulabile, con il regime pensionati esteri di cui all’art. 24-ter del TUIR (che offre una tassazione al 7% ma solo per i pensionati che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno). Chi soddisfa i requisiti di entrambi puo’ scegliere quale dei due applicare, ma non puo’ applicarli entrambi contemporaneamente.

    Confronto tra regime neo-residenti (art. 24-bis) e regime pensionati esteri (art. 24-ter)
    Caratteristica Neo-residenti (art. 24-bis) Pensionati esteri (art. 24-ter)
    Destinatari Chiunque trasferisca la residenza in Italia (non solo pensionati) Solo titolari di pensione di fonte estera
    Comune di residenza Qualsiasi comune italiano Solo comuni del Mezzogiorno con max 20.000 abitanti
    Tipo di imposta sostitutiva Importo fisso forfettario (non percentuale sul reddito) 7% forfettario sui redditi esteri
    Durata massima 15 anni 10 anni (anno di trasferimento + 9 successivi)
    Requisito di non residenza pregressa Almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti 5 periodi d'imposta precedenti
    Familiari Estensibile ai familiari, con quota aggiuntiva per ciascuno Non prevede estensione ai familiari nel medesimo modo

    Esempio pratico

    • Tizio, imprenditore svizzero, si trasferisce nel 2025 a Milano. Negli ultimi dieci anni ha risieduto in Svizzera. Continua a percepire dividendi da societa’ svizzere e canoni da immobili di sua proprieta’ a Zurigo. Con le normali aliquote IRPEF, questi redditi esteri sarebbero tassati fino al 43%. Optando per il regime neo-residenti, Tizio paga invece un’imposta sostitutiva in misura forfettaria sull’insieme dei redditi esteri, indipendentemente dal loro ammontare. I redditi italiani (ad esempio un eventuale stipendio da una societa’ italiana) restano invece soggetti all’IRPEF ordinaria.

    Documenti necessari

    • Documentazione attestante la residenza fiscale estera per i periodi d’imposta precedenti (dichiarazioni fiscali estere, certificati di residenza fiscale estera)
    • Certificazioni dei redditi prodotti all’estero (rendiconti bancari, estratti conto, dichiarazioni dividendi, contratti di locazione estera)
    • Documentazione delle imposte eventualmente gia’ pagate all’estero, per le giurisdizioni escluse dall’opzione
    • Certificato di residenza anagrafica italiano, attestante il trasferimento nel comune scelto
    • Per i familiari inclusi nel regime: documentazione attestante i loro requisiti di residenza pregressa all’estero

    Professionista estero che si trasferisce in Italia con la famiglia

    Scenario. Caio, manager tedesco, si trasferisce con moglie e figli a Roma nel 2025. Percepisce dividendi da societa’ tedesche e ha un portafoglio di investimenti in Germania. Vuole includere anche la moglie nel regime agevolato.

    Come si applica. Caio puo’ esercitare l’opzione per il regime neo-residenti nel 730/2026 (o nel Modello Redditi PF, se non puo’ usare il 730). Per includere la moglie, deve indicare i dati del familiare nella sezione apposita e versare un’ulteriore quota di imposta sostitutiva per lei. I redditi tedeschi di entrambi sono coperti dall’opzione. Se Caio ha redditi da una giurisdizione per cui preferisce non esercitare l’opzione (ad esempio per beneficiare del credito d’imposta ordinario), puo’ escluderla indicandola nell’apposita sezione della dichiarazione.

    In pratica

    • L’opzione per i familiari comporta un’ulteriore quota di imposta sostitutiva per ciascun familiare incluso.
    • E’ possibile escludere singole giurisdizioni dall’opzione: per quei Paesi si applicano le regole IRPEF ordinarie.
    • Il credito d’imposta per le giurisdizioni escluse non e’ compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.

    Confronto tra regime neo-residenti e regime ordinario

    Scenario. Sempronio, investitore britannico, si trasferisce a Firenze nel 2025. Ha redditi esteri importanti: dividendi da societa’ britanniche, interessi su obbligazioni e plusvalenze su titoli esteri. Si chiede se conviene aderire al regime neo-residenti.

    Come si applica. Con il regime ordinario, tutti i redditi esteri di Sempronio andrebbero sommati al reddito complessivo italiano e tassati con le aliquote IRPEF progressive (fino al 43%), con eventuale credito per le imposte gia’ pagate nel Regno Unito. Con il regime neo-residenti, paga invece un’unica imposta sostitutiva forfettaria sull’insieme dei redditi esteri, senza aliquote progressive. La scelta conviene se i redditi esteri sono elevati; per redditi esteri modesti potrebbe non essere vantaggiosa. La valutazione va fatta con un professionista.

    In pratica

    • Il regime neo-residenti semplifica la dichiarazione: non occorre indicare il dettaglio di ogni reddito estero coperto dall’opzione.
    • I redditi prodotti in Italia restano sempre soggetti all’IRPEF ordinaria.
    • L’opzione dura fino a 15 anni; la revoca e la decadenza precludono l’esercizio di una nuova opzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il Modello 730 per il regime neo-residenti?

    Il Modello 730 e’ utilizzabile da chi e’ residente in Italia e ha determinati tipi di reddito. Tuttavia, per la gestione completa del regime neo-residenti (quadro RM del Modello Redditi PF) occorre verificare se il proprio caso rientra nelle condizioni che permettono il 730 o se e’ necessario il Modello Redditi PF. In presenza di redditi d’impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, ad esempio, il 730 non e’ utilizzabile.

    Il regime neo-residenti copre anche le plusvalenze finanziarie estere?

    Si’. L’imposta sostitutiva copre i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, incluse le plusvalenze finanziarie di fonte estera. Fanno eccezione le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni di validita’ dell’opzione.

    Cosa succede se non verso l'imposta sostitutiva entro i termini?

    L’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti causa la decadenza dal regime, salvo che il versamento venga effettuato entro la scadenza del saldo del periodo d’imposta successivo. In ogni caso si applicano sanzioni e interessi.

    Posso tornare al regime ordinario prima che siano trascorsi 15 anni?

    Si’. E’ possibile revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi, comunicando la revoca nella dichiarazione. La revoca e la decadenza dal regime, pero’, precludono l’esercizio di una nuova opzione per il regime neo-residenti.

    Il regime neo-residenti vale per i redditi da pensione estera?

    I redditi da pensione estera sono in linea di principio inclusi nei redditi esteri coperti dal regime neo-residenti. Tuttavia, i titolari di pensione estera che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno possono scegliere in alternativa il regime specifico dell’art. 24-ter TUIR al 7%: i due regimi sono alternativi.

  • Art. 130 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

    Art. 130 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti:

    a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

    b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati proclamati eletti.

    2. Il presidente, con decreto:

    a) fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza;

    b) designa il relatore;

    c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;

    d) ordina il deposito di documenti e l’acquisizione di ogni altra prova necessaria;

    e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.

    3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:

    a) all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;

    b) all’Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

    c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

    4. Entro dieci giorni dall’ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

    5. L’amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.

    6. All’esito dell’udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.

    7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

    8. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale, a seconda dell’ente cui si riferisce l’elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell’albo o bollettino ufficiale dell’ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.

    9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

    10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell’articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.

    11. L’ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L’Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Occhialeria (Anfao): causali e durata

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Occhialeria (Anfao): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 1214 Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    Art. 1214 Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, . . . 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione

  • Art. 1216 Codice della Navigazione – Navigazione senza abilitazione

    Art. 1216 Codice della Navigazione – Navigazione senza abilitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila. Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità . . . che non sia in vigore. La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

  • Malattia e comporto del dirigente del terziario: CCNL Manageritalia 2026

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia garantisce al dirigente la conservazione del posto per un periodo di comporto di 12 mesi (anche non continuativi in un triennio). Durante la malattia la retribuzione e integralmente a carico del datore. Superato il comporto, il datore puo recedere con preavviso o indennita sostitutiva, senza obbligo di corrispondere l’indennita supplementare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Malattia e comporto – Dirigente del terziario
    Aspetto Disciplina CCNL Manageritalia
    Periodo di comporto (conservazione posto) 12 mesi per eventi anche non continuativi nel triennio
    Retribuzione durante malattia Intera RGA a carico del datore (nessuna riduzione)
    Integrazione INPS Non applicabile (INPS non eroga indennita di malattia ai dirigenti)
    Certificazione medica Obbligatoria dal primo giorno (via SSN telematico o medico privato)
    Visite fiscali Ammesse nelle fasce orarie di reperibilita (10-12 e 17-19)
    Recesso per superamento comporto Con preavviso o indennita sostitutiva; senza indennita supplementare
    Malattia durante preavviso Il preavviso e sospeso per la durata della malattia

    Periodo di comporto: durata e calcolo

    Il CCNL Manageritalia prevede un periodo di comporto di 12 mesi: per tale periodo il datore di lavoro non puo licenziare il dirigente per malattia. Il periodo si calcola su base mobile (triennio precedente), sommando i giorni di assenza per malattia anche non consecutivi.

    Al superamento dei 12 mesi di assenza per malattia nel triennio, il datore acquista il diritto di recedere dal rapporto, dandone comunicazione scritta con il preavviso contrattuale ovvero pagando l’indennita sostitutiva del preavviso. In questo caso non e dovuta l’indennita supplementare, trattandosi di recesso giustificato dal superamento del comporto.

    Le assenze per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.

    Retribuzione durante la malattia

    A differenza dei lavoratori impiegati e operai, i dirigenti non percepiscono l’indennita di malattia dall’INPS: il Fondo INPS per i dirigenti (ex INPDAI) e stato soppresso. La retribuzione durante la malattia e integralmente a carico del datore di lavoro, per l’intera durata del comporto.

    Il datore non puo operare riduzioni sulla RGA durante i periodi di malattia, salvo accordi integrativi aziendali che prevedano criteri diversi per le componenti variabili (MBO, bonus) condizionati alla presenza effettiva.

    Il dirigente e tenuto a presentare il certificato medico telematico (via SSN) fin dal primo giorno di assenza e a comunicare tempestivamente all’azienda il proprio stato di malattia.

    Infortunio e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applica la disciplina INAIL. Il dirigente del settore terziario e assicurato INAIL per gli infortuni in itinere e sul lavoro.

    L’indennita INAIL (giornata intera dal 4° giorno, 60% fino al 90° giorno poi 75% della retribuzione di riferimento) integra o sostituisce la retribuzione a seconda del caso. Il CCNL Manageritalia prevede in ogni caso la conservazione del posto per la durata della prognosi INAIL, senza computo nel periodo di comporto per malattia comune.

    Il Fasdac (fondo sanitario integrativo) eroga rimborsi per prestazioni sanitarie durante il periodo di malattia/ricovero, riducendo l’esborso diretto del dirigente per cure non rimborsate dal SSN.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo del comporto su base mobile
    Tizio ha avuto: 4 mesi di malattia nel 2024, 3 mesi nel 2025, 6 mesi nel 2026. Il triennio mobile al 31 dicembre 2026 comprende il periodo 2024-2026: totale 13 mesi di assenza. Il comporto di 12 mesi e stato superato. Il datore puo recedere con il preavviso contrattuale. Il recesso per superamento del comporto non implica indennita supplementare, ma Tizio ha diritto all’intera indennita di preavviso e al TFR maturato.
    Caia – Malattia durante il preavviso di dimissioni
    Caia si dimette con preavviso di 6 mesi. Durante il preavviso si ammala per 45 giorni. Il preavviso e sospeso per la durata della malattia: la data di cessazione viene posticipata di 45 giorni. L’azienda deve corrispondere la RGA integrale durante la malattia nel periodo di preavviso sospeso.
    Sempronio – Infortunio in itinere e comporto
    Sempronio subisce un infortunio in itinere e rimane assente per 90 giorni. L’INAIL eroga l’indennita giornaliera. L’azienda integra fino alla RGA piena. I 90 giorni di assenza per infortunio non si computano nel periodo di comporto per malattia comune: il contatore del triennio di Sempronio non include questi giorni.

    Domande frequenti

    L'INPS paga qualcosa al dirigente malato?
    No. I dirigenti del terziario non percepiscono indennita di malattia INPS. L’onere e interamente a carico del datore di lavoro per tutta la durata del comporto contrattuale di 12 mesi.
    Cosa succede se la malattia si protrae oltre i 12 mesi?
    Il datore acquista il diritto di recedere con il preavviso contrattuale. Non e dovuta l’indennita supplementare. E dovuto il TFR maturato e l’eventuale indennita sostitutiva del preavviso se il datore preferisce non far decorrere il preavviso.
    L'infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
    No: le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si sommano al comporto per malattia comune. Sono contate separatamente. La conservazione del posto per infortunio dura per tutta la prognosi INAIL.
    Il dirigente e soggetto alle fasce di reperibilita durante la malattia?
    Si. Il D.M. 18 settembre 2008 stabilisce le fasce di reperibilita per visite fiscali INPS (10-12 e 17-19). Anche se i dirigenti non percepiscono indennita INPS, l’azienda puo disporre visite di controllo medico nelle medesime fasce.
    Il Fasdac rimborsa le spese mediche durante la malattia?
    Si. Il Fasdac rimborsa spese specialistiche, diagnostiche e di ricovero non coperte dal SSN, secondo il nomenclatore delle prestazioni rimborsabili. E il fondo sanitario integrativo obbligatorio del CCNL Manageritalia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: deduzione nel 730

    In sintesi

    • Deduzione piena: i contributi previdenziali obbligatori versati alla gestione INPS artigiani e commercianti (IVS) sono interamente deducibili dal reddito complessivo, senza limiti di importo.
    • Si indicano nel rigo E21 del quadro E (Sezione II – deduzioni dal reddito), non tra le detrazioni.
    • La deduzione abbassa il reddito imponibile su cui si calcola l’IRPEF, a differenza della detrazione che riduce direttamente l’imposta.
    • Sono deducibili anche i contributi volontari versati all’INPS (es. per la prosecuzione volontaria, il riscatto di periodi scoperti o la ricongiunzione di periodi assicurativi).
    • La deduzione spetta anche se i contributi sono stati versati nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico.
    • Controllare il rigo E21 gia precompilato: l’INPS comunica all’AdE i versamenti effettuati, ma e sempre opportuno verificare che l’importo corrisponda alle ricevute in tuo possesso.

    Cos'e la deduzione e perche conviene usarla

    Artigiani e commercianti sono tenuti a versare ogni anno i contributi previdenziali obbligatori all’INPS, alla cosiddetta gestione IVS (Invalidita, Vecchiaia e Superstiti). Questi versamenti danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo: in pratica, riducono la base su cui si calcola l’IRPEF, abbassando l’imposta da pagare.

    E importante capire la differenza tra deduzione e detrazione. Una detrazione riduce direttamente l’imposta dovuta di una certa percentuale della spesa. Una deduzione invece abbassa il reddito imponibile: piu e alto il tuo reddito (e quindi la tua aliquota IRPEF marginale), piu vantaggio otterrai dalla deduzione. Chi si trova nello scaglione al 35% o al 43% risparmia piu di chi e nel primo scaglione al 23%.

    Non c’e un limite di importo per questa deduzione: l’intero ammontare dei contributi obbligatori versati nell’anno e deducibile. Se sei un artigiano o un commerciante con reddito d’impresa, i contributi versati per la tua posizione personale vanno qui nel rigo E21, separati da quelli che eventualmente versi per i tuoi dipendenti (che seguono regole diverse).

    Attenzione: le istruzioni AdE precisano che tra i contributi agricoli unificati versati all’INPS e deducibile solo la parte che si riferisce alla propria posizione previdenziale e assistenziale, non quella relativa ai lavoratori dipendenti eventualmente impiegati in azienda.

    Contributi previdenziali deducibili nel rigo E21
    Tipo di contributo Deducibile? Note
    Contributi INPS gestione artigiani e commercianti (IVS) Si, intero importo Rigo E21, nessun limite
    Contributi volontari INPS (prosecuzione volontaria) Si Compresi in E21
    Contributi per riscatto anni di laurea (propria posizione) Si Compresi in E21
    Contributi per ricongiunzione periodi assicurativi Si Compresi in E21
    Contributi INAIL assicurazione casalinghe Si Compresi in E21
    Contributi agricoli unificati – quota lavoratori dipendenti No Indeducibile

    Esempio pratico

    • Tizio e un commerciante con reddito d’impresa di 40.000 euro nel 2025. Ha versato all’INPS 5.500 euro di contributi IVS obbligatori (quota fissa piu quota eccedente il minimale). Indicando 5.500 euro nel rigo E21, il suo reddito imponibile scende a 34.500 euro. Trovandosi nello scaglione al 35%, il risparmio di imposta e circa 1.925 euro (35% x 5.500), ben superiore al risparmio che avrebbe ottenuto da una detrazione al 19%.

    Documenti necessari

    • F24 quietanzati relativi ai versamenti dei contributi INPS dell’anno 2025
    • Estratto conto contributivo INPS (disponibile tramite il portale INPS con SPID)
    • Per i contributi volontari: lettera di autorizzazione INPS e quietanze di versamento
    • Certificazione Unica 2026 (se il sostituto ha gia dedotto parte dei contributi: punto 431 e ss.)

    Artigiano che versa contributi fissi e contributi sul reddito eccedente

    Scenario. Caio e un idraulico artigiano. Nel 2025 ha versato i contributi fissi sul minimale e quelli aggiuntivi commisurati al reddito eccedente il minimale, per un totale di 4.800 euro.

    Come si applica. Caio indica 4.800 euro nel rigo E21 del quadro E. L’importo viene dedotto integralmente dal suo reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF e delle addizionali. Non c’e franchigia ne percentuale: si deduce tutto.

    In pratica

    • Rigo E21: inserire 4.800 euro (importo totale versato all’INPS nel 2025).
    • Verificare la corrispondenza con i propri F24 e con l’estratto conto contributivo INPS.
    • Se il 730 e precompilato dall’AdE, controllare che il dato sia gia presente e corretto.

    Commerciante che versa contributi anche per il familiare collaboratore

    Scenario. Sempronio e titolare di un negozio e ha un coniuge che collabora nell’impresa. Entrambi versano contributi INPS alla gestione commercianti. Il coniuge e fiscalmente a carico di Sempronio.

    Come si applica. Sempronio puo dedurre i contributi versati per la propria posizione nel rigo E21. Puo anche dedurre i contributi versati nell’interesse del coniuge a carico, sempre nel rigo E21. Il coniuge a carico, invece, non potra dedurli nella propria dichiarazione (se ne presenta una).

    In pratica

    • Sommare i contributi propri e quelli versati per il coniuge a carico.
    • Indicare il totale nel rigo E21.
    • Il coniuge a carico che presenti una dichiarazione autonoma non li deduce nella sua.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere quanto ho versato all'INPS nel 2025?

    Puoi consultare l’estratto conto contributivo sul portale INPS (accesso con SPID o CIE), dove sono elencati tutti i versamenti. In alternativa, somma gli F24 versati nel corso dell’anno con i codici tributo relativi alla gestione artigiani o commercianti (1515, 1516, 1517 e simili). Il 730 precompilato di solito riporta gia l’importo comunicato dall’INPS.

    I contributi versati in acconto o a saldo per anni precedenti si deducono nel 2025?

    Conta il criterio di cassa: si deducono i contributi effettivamente versati nel 2025, indipendentemente dall’anno a cui si riferiscono. Quindi anche un saldo 2024 pagato nel 2025 e deducibile nella dichiarazione 2026.

    La deduzione si applica anche all'addizionale regionale e comunale?

    Si. La deduzione abbassa il reddito complessivo, che e la base di calcolo sia dell’IRPEF sia delle addizionali regionale e comunale. Il risparmio complessivo e quindi superiore alla sola IRPEF.

    Cosa succede se il reddito e inferiore ai contributi versati?

    Se la deduzione e superiore al reddito complessivo, la parte eccedente non puo essere trasferita agli anni successivi. La deduzione in questo caso abbassa il reddito a zero ma non genera un credito.

    I contributi alla Cassa professionale (es. CNA, Confartigianato) sono deducibili allo stesso modo?

    I contributi obbligatori versati a casse professionali o enti previdenziali privatizzati rientrano comunque nel rigo E21 se sono obbligatori per la propria categoria. I contributi facoltativi o associativi seguono regole diverse.

  • Art. 1205 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte

    Art. 1205 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835 , è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

  • Art. 245 RD 12/1941

    Art. 245 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 203 D.Lgs. 259/2003 – Installazione d’ufficio

    Art. 203 D.Lgs. 259/2003 – Installazione d’ufficio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d’ufficio ed a spese del proprietario l’impianto e l’esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200. articolo precedente articolo successivo

  • Arretrati di lavoro dipendente nel 730/2026: tassazione separata

    In sintesi

    • Arretrati di anni precedenti: gli emolumenti riferiti ad anni passati sono soggetti a tassazione separata, non a IRPEF ordinaria.
    • Quadro M, rigo M6: è qui che si indicano questi importi nella dichiarazione dei redditi.
    • Agenzia delle Entrate applica automaticamente la tassazione ordinaria se risulta più favorevole per il contribuente.
    • Acconto del 20%: se sugli arretrati non è già stata applicata la ritenuta, è dovuto un acconto pari al 20 per cento, versato con codice tributo 4200.
    • Pignoramento presso terzi: chi riceve arretrati tramite procedura esecutiva e ha subito ritenute deve indicarle nel rigo M81.

    Quando uno stipendio arretrato si tassa in modo diverso

    A volte capita di ricevere nel 2025 una busta paga che in realtà si riferisce a lavoro svolto anni prima: può succedere dopo una causa con il datore di lavoro, a seguito di un contratto collettivo firmato in ritardo o per un conguaglio riconosciuto dal giudice. Questi importi si chiamano ‘emolumenti arretrati di lavoro dipendente di anni precedenti’.

    La legge li tratta in modo diverso dagli stipendi normali. Invece di aggiungerli al reddito dell’anno in cui li hai ricevuti – gonfiando inutilmente il tuo imponibile – vengono tassati separatamente, con una logica simile a quella del TFR: l’Agenzia delle Entrate calcola un’aliquota media più equilibrata.

    Nel 730/2026 questi importi vanno indicati nel quadro M, rigo M6. L’Agenzia provvederà poi a richiedere l’imposta dovuta (senza sanzioni né interessi) oppure a operare i rimborsi spettanti, applicando la tassazione ordinaria se risulta più favorevole per te.

    Arretrati di lavoro dipendente: riepilogo fiscale
    Voce Regola
    Dove si indicano nel 730 Quadro M, rigo M6, colonna 1 (Reddito)
    Regime applicato Tassazione separata (aliquota media pluriennale)
    Confronto con tassazione ordinaria L'Agenzia delle Entrate applica automaticamente quella più favorevole
    Sanzioni e interessi Non si applicano (l'Agenzia iscrive a ruolo senza sanzioni né interessi)
    Acconto dovuto (se no ritenuta) 20 per cento, codice tributo 4200 su modello F24
    Arretrati da pignoramento con ritenute già operate Non si versa l'acconto; le ritenute si scomputano tramite rigo M81

    Esempio pratico

    • Esempio: Caio vince una causa di lavoro a fine 2025 e riceve 8.000 euro di arretrati riferiti agli anni 2022 e 2023. Il giudice ha condannato il datore di lavoro al pagamento senza ritenute. Caio deve indicare 8.000 euro nel rigo M6 del quadro M e versare un acconto del 20%, cioè 1.600 euro, con il codice tributo 4200. L’Agenzia delle Entrate calcolerà l’imposta definitiva e applicherà la tassazione ordinaria se risulta inferiore a quella separata.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (se il datore di lavoro ha operato ritenute sugli arretrati)
    • Sentenza o accordo transattivo che ha dato origine agli arretrati
    • Ricevuta di pagamento degli arretrati da parte del datore di lavoro
    • Modello F24 per il versamento dell’acconto del 20% (codice tributo 4200) se non è stata applicata la ritenuta

    Tizio: arretrati da contratto collettivo rinnovato in ritardo

    Scenario. Il contratto collettivo di Tizio viene rinnovato nel 2025 con effetto retroattivo. Il datore di lavoro gli paga a febbraio 2025 gli arretrati del biennio 2023-2024.

    Come si applica. Il datore di lavoro trattiene la ritenuta provvisoria sugli arretrati e li certifica nella Certificazione Unica 2026. Tizio riporta l’importo nel rigo M6 del quadro M del 730. Non deve versare l’acconto perché la ritenuta è già stata applicata. L’Agenzia delle Entrate confronterà tassazione separata e ordinaria e applicherà la più favorevole.

    In pratica

    • Inserire gli arretrati nel rigo M6, colonna 1 del quadro M.
    • Se la ritenuta è già stata operata dal datore, l’acconto del 20% non è dovuto.
    • L’Agenzia delle Entrate sceglie automaticamente il regime fiscale più vantaggioso.

    Sempronio: arretrati incassati tramite pignoramento

    Scenario. Sempronio ha ottenuto nel 2025 il pagamento di arretrati attraverso una procedura di pignoramento presso terzi. Il terzo erogatore ha applicato le ritenute.

    Come si applica. Sempronio deve comunque indicare gli arretrati nel rigo M6. Le ritenute subite dal terzo erogatore vanno riportate nel rigo M81 (colonna 4, ‘Altre ritenute’), indicando il riferimento al rigo M6 nella colonna 1. In questo modo l’acconto del 20% viene ridotto delle ritenute già versate.

    In pratica

    • Inserire l’importo nel rigo M6 e le ritenute nel rigo M81 colonna 4.
    • Le ritenute operate dal terzo si scomputano dall’acconto dovuto.
    • Conservare tutta la documentazione relativa alla procedura esecutiva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare gli arretrati ricevuti nel 2025 anche se si riferiscono al 2022?

    Sì. Gli arretrati vanno dichiarati nell’anno in cui li hai effettivamente percepiti, ma con il regime della tassazione separata. Nel 730/2026 (redditi 2025) li inserisci nel rigo M6.

    Come faccio a sapere se la tassazione separata o quella ordinaria è più conveniente?

    Non devi calcolarlo tu: l’Agenzia delle Entrate fa il confronto automaticamente e applica il regime più favorevole. Non devi fare nulla di speciale.

    Devo versare subito qualcosa sugli arretrati?

    Se il datore di lavoro non ha applicato la ritenuta, devi versare un acconto del 20% con codice tributo 4200 nel modello F24. Se invece la ritenuta è già stata trattenuta, non devi versare nulla in più.

    Gli arretrati pagati a un erede vanno trattati allo stesso modo?

    Sì, gli eredi che percepiscono emolumenti arretrati di lavoro dipendente del defunto li indicano nel rigo M5 del quadro M. Anche in questo caso l’Agenzia applica la tassazione ordinaria se più favorevole, senza sanzioni né interessi.

    Cosa succede se non indico gli arretrati nel 730?

    L’Agenzia delle Entrate può comunque iscrivere a ruolo l’imposta dovuta. Dichiararlo correttamente nel 730 evita problemi futuri e garantisce l’applicazione del regime più favorevole.

  • Art. 386 DPR 495/1992 – Notificazione dei verbali a soggetto estraneo

    Art. 386 DPR 495/1992 – Notificazione dei verbali a soggetto estraneo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.

    2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

    3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.

    4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.