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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istruttore

    Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istruttore

    Art. 262 c.p.c. – Poteri del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località.

    Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

  • Articolo 261 Codice di Procedura Civile: Riproduzioni, copie ed esperimenti

    Articolo 261 Codice di Procedura Civile: Riproduzioni, copie ed esperimenti

    Art. 261 c.p.c. – Riproduzioni, copie ed esperimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l’impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

    Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

    Il giudice presiede all’esperimento e, quando occorre, ne affida l’esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell’articolo 193.

  • Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale

    Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale

    Art. 260 c.p.c. – Ispezione corporale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

    All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

  • Articolo 259 Codice di Procedura Civile: Modo dell’ispezione

    Articolo 259 Codice di Procedura Civile: Modo dell’ispezione

    Art. 259 c.p.c. – Modo dell’ispezione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo [1] a norma dell’articolo 203.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice istruttore del luogo» dall’art. 66, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 258 Codice di Procedura Civile: Ordinanza d’ispezione

    Articolo 258 Codice di Procedura Civile: Ordinanza d’ispezione

    Art. 258 c.p.c. – Ordinanza d’ispezione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione.

  • Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta

    Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta

    Art. 257-bis c.p.c. – Testimonianza scritta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

    Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

    Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

    Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

    Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

    Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

    Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e’ stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

    Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

    Articolo aggiunto dall’art. 46, comma 8, L. 18 giugno 2009, n.69

  • Articolo 257 Codice di Procedura Civile: Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame

    Articolo 257 Codice di Procedura Civile: Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame

    Art. 257 c.p.c. – Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chiamate a deporre.

    Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l’audizione superflua a norma dell’articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.

  • Articolo 256 Codice di Procedura Civile: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Articolo 256 Codice di Procedura Civile: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Art. 256 c.p.c. – Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale [1].

    [1] Le parole «Il giudice può ordinare l’arresto del testimone» sono state soppresse dall’art 2, comma 2o, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

  • Articolo 255 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione dei testimoni

    Articolo 255 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione dei testimoni

    Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro [1].

    Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore [2] del luogo.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1n, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

    [2] La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice istruttore» dall’art. 65, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Art. 254 c.p.c. – Confronto dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.