Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il regime neo-residenti (art. 24-bis TUIR) consente a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia di assoggettare tutti i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva forfettaria, invece delle normali aliquote IRPEF progressive.
- Il requisito principale e’ non essere stati fiscalmente residenti in Italia per un numero di periodi d’imposta sufficientemente lungo prima del trasferimento.
- L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza in Italia ed e’ efficace a decorrere da tale periodo.
- L’agevolazione dura al massimo quindici anni: l’anno del trasferimento piu’ i periodi successivi fino al limite previsto dalla legge.
- E’ possibile estendere il regime ai familiari che si trasferiscono in Italia, con una quota di imposta sostitutiva per ciascun familiare.
- Il regime si distingue dal regime pensionati esteri (art. 24-ter TUIR): quel regime e’ riservato ai pensionati che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno; il regime neo-residenti si applica a chiunque trasferisca la residenza in qualsiasi comune italiano.
Cosa e' il regime dei neo-residenti e a chi si rivolge
Quando una persona che ha vissuto e lavorato all’estero decide di trasferirsi in Italia, si trova di fronte a una scelta importante: i redditi che continua a produrre fuori dall’Italia (dividendi, canoni, plusvalenze, pensioni private estere) saranno tassati in Italia con le aliquote IRPEF ordinarie, che nel 2025 arrivano fino al 43%. Per evitare questa pressione fiscale, il legislatore italiano ha introdotto con l’articolo 24-bis del TUIR un regime speciale: l’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri.
In pratica, chi aderisce a questo regime paga su tutti i redditi prodotti all’estero un’imposta sostitutiva a importo fisso, calcolata in modo forfettario, senza dover compilare i dettagli di ogni singolo reddito estero. I redditi prodotti in Italia, invece, restano soggetti alle normali regole IRPEF. E’ una semplificazione significativa, pensata per attrarre in Italia persone ad alto patrimonio e con redditi esteri rilevanti.
Il regime e’ alternativo, e non cumulabile, con il regime pensionati esteri di cui all’art. 24-ter del TUIR (che offre una tassazione al 7% ma solo per i pensionati che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno). Chi soddisfa i requisiti di entrambi puo’ scegliere quale dei due applicare, ma non puo’ applicarli entrambi contemporaneamente.
| Caratteristica | Neo-residenti (art. 24-bis) | Pensionati esteri (art. 24-ter) |
|---|---|---|
| Destinatari | Chiunque trasferisca la residenza in Italia (non solo pensionati) | Solo titolari di pensione di fonte estera |
| Comune di residenza | Qualsiasi comune italiano | Solo comuni del Mezzogiorno con max 20.000 abitanti |
| Tipo di imposta sostitutiva | Importo fisso forfettario (non percentuale sul reddito) | 7% forfettario sui redditi esteri |
| Durata massima | 15 anni | 10 anni (anno di trasferimento + 9 successivi) |
| Requisito di non residenza pregressa | Almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti | 5 periodi d'imposta precedenti |
| Familiari | Estensibile ai familiari, con quota aggiuntiva per ciascuno | Non prevede estensione ai familiari nel medesimo modo |
Esempio pratico
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Tizio, imprenditore svizzero, si trasferisce nel 2025 a Milano. Negli ultimi dieci anni ha risieduto in Svizzera. Continua a percepire dividendi da societa’ svizzere e canoni da immobili di sua proprieta’ a Zurigo. Con le normali aliquote IRPEF, questi redditi esteri sarebbero tassati fino al 43%. Optando per il regime neo-residenti, Tizio paga invece un’imposta sostitutiva in misura forfettaria sull’insieme dei redditi esteri, indipendentemente dal loro ammontare. I redditi italiani (ad esempio un eventuale stipendio da una societa’ italiana) restano invece soggetti all’IRPEF ordinaria.
Documenti necessari
- Documentazione attestante la residenza fiscale estera per i periodi d’imposta precedenti (dichiarazioni fiscali estere, certificati di residenza fiscale estera)
- Certificazioni dei redditi prodotti all’estero (rendiconti bancari, estratti conto, dichiarazioni dividendi, contratti di locazione estera)
- Documentazione delle imposte eventualmente gia’ pagate all’estero, per le giurisdizioni escluse dall’opzione
- Certificato di residenza anagrafica italiano, attestante il trasferimento nel comune scelto
- Per i familiari inclusi nel regime: documentazione attestante i loro requisiti di residenza pregressa all’estero
Professionista estero che si trasferisce in Italia con la famiglia
Scenario. Caio, manager tedesco, si trasferisce con moglie e figli a Roma nel 2025. Percepisce dividendi da societa’ tedesche e ha un portafoglio di investimenti in Germania. Vuole includere anche la moglie nel regime agevolato.
Come si applica. Caio puo’ esercitare l’opzione per il regime neo-residenti nel 730/2026 (o nel Modello Redditi PF, se non puo’ usare il 730). Per includere la moglie, deve indicare i dati del familiare nella sezione apposita e versare un’ulteriore quota di imposta sostitutiva per lei. I redditi tedeschi di entrambi sono coperti dall’opzione. Se Caio ha redditi da una giurisdizione per cui preferisce non esercitare l’opzione (ad esempio per beneficiare del credito d’imposta ordinario), puo’ escluderla indicandola nell’apposita sezione della dichiarazione.
In pratica
- L’opzione per i familiari comporta un’ulteriore quota di imposta sostitutiva per ciascun familiare incluso.
- E’ possibile escludere singole giurisdizioni dall’opzione: per quei Paesi si applicano le regole IRPEF ordinarie.
- Il credito d’imposta per le giurisdizioni escluse non e’ compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.
Confronto tra regime neo-residenti e regime ordinario
Scenario. Sempronio, investitore britannico, si trasferisce a Firenze nel 2025. Ha redditi esteri importanti: dividendi da societa’ britanniche, interessi su obbligazioni e plusvalenze su titoli esteri. Si chiede se conviene aderire al regime neo-residenti.
Come si applica. Con il regime ordinario, tutti i redditi esteri di Sempronio andrebbero sommati al reddito complessivo italiano e tassati con le aliquote IRPEF progressive (fino al 43%), con eventuale credito per le imposte gia’ pagate nel Regno Unito. Con il regime neo-residenti, paga invece un’unica imposta sostitutiva forfettaria sull’insieme dei redditi esteri, senza aliquote progressive. La scelta conviene se i redditi esteri sono elevati; per redditi esteri modesti potrebbe non essere vantaggiosa. La valutazione va fatta con un professionista.
In pratica
- Il regime neo-residenti semplifica la dichiarazione: non occorre indicare il dettaglio di ogni reddito estero coperto dall’opzione.
- I redditi prodotti in Italia restano sempre soggetti all’IRPEF ordinaria.
- L’opzione dura fino a 15 anni; la revoca e la decadenza precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 — Agenzia delle Entrate
- Art. 24-bis TUIR (regime neo-residenti) su Legge in Chiaro
Domande frequenti
Posso usare il Modello 730 per il regime neo-residenti?
Il Modello 730 e’ utilizzabile da chi e’ residente in Italia e ha determinati tipi di reddito. Tuttavia, per la gestione completa del regime neo-residenti (quadro RM del Modello Redditi PF) occorre verificare se il proprio caso rientra nelle condizioni che permettono il 730 o se e’ necessario il Modello Redditi PF. In presenza di redditi d’impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, ad esempio, il 730 non e’ utilizzabile.
Il regime neo-residenti copre anche le plusvalenze finanziarie estere?
Si’. L’imposta sostitutiva copre i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, incluse le plusvalenze finanziarie di fonte estera. Fanno eccezione le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni di validita’ dell’opzione.
Cosa succede se non verso l'imposta sostitutiva entro i termini?
L’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti causa la decadenza dal regime, salvo che il versamento venga effettuato entro la scadenza del saldo del periodo d’imposta successivo. In ogni caso si applicano sanzioni e interessi.
Posso tornare al regime ordinario prima che siano trascorsi 15 anni?
Si’. E’ possibile revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi, comunicando la revoca nella dichiarazione. La revoca e la decadenza dal regime, pero’, precludono l’esercizio di una nuova opzione per il regime neo-residenti.
Il regime neo-residenti vale per i redditi da pensione estera?
I redditi da pensione estera sono in linea di principio inclusi nei redditi esteri coperti dal regime neo-residenti. Tuttavia, i titolari di pensione estera che si trasferiscono nei piccoli comuni del Mezzogiorno possono scegliere in alternativa il regime specifico dell’art. 24-ter TUIR al 7%: i due regimi sono alternativi.
Domande frequenti