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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Art. 294 c.p.c. – Rimessione in termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

    Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

    I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni [1].

    La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.

    In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1r, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 292 Codice di Procedura Civile: Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    Articolo 292 Codice di Procedura Civile: Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza [1].

    Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale.

    Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

    Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

    La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al titolo II del libro II del c.p.c.

    [1] La Corte costituzionale, sentenza 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, in relazione all’art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

  • Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza [1].

    Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.

    Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Il comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili, secondo l’art. 26, comma 24, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Art. 290 c.p.c. – Contumacia dell’attore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

  • Articolo 289 Codice di Procedura Civile: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Articolo 289 Codice di Procedura Civile: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Art. 289 c.p.c. – Integrazione dei provvedimenti istruttori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

    L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione

    Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione

    Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

    Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.

    Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

    Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.

  • Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello [1] e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2004, n. 335, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello».

  • Articolo 286 Codice di Procedura Civile: Notificazione nel caso d’interruzione

    Articolo 286 Codice di Procedura Civile: Notificazione nel caso d’interruzione

    Art. 286 c.p.c. – Notificazione nel caso d’interruzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

    Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

  • Articolo 285 Codice di Procedura Civile: Modo di notificazione della sentenza

    Articolo 285 Codice di Procedura Civile: Modo di notificazione della sentenza

    Art. 285 c.p.c. – Modo di notificazione della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [1].

    [1] Le parole «primo e terzo comma» sono state soppresse dall’art. 46, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69,