Autore: Andrea Marton

  • Art. 1194 Codice della Navigazione – Mancata rinnovazione di documenti di bordo

    Art. 1194 Codice della Navigazione – Mancata rinnovazione di documenti di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

  • Art. 58 D.Lgs. 504/1995 – Poteri e controlli

    Art. 58 D.Lgs. 504/1995 – Poteri e controlli

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. L’amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica l’acquisto e l’applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l’energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall’amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.

    2. I funzionari dell’Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all’ art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facoltà di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonché gli impianti fissi ed i veicoli dove l’energia elettrica viene consumata. Possono, altresì, prendere visione di tutti i registri attinenti all’esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l’andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell’imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finchè sono aperti, nonché al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finchè siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono precedere, nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nell’ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

    3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l’obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica, devono prestare gratuitamente l’assistenza e l’aiuto del proprio personale ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell’azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell’imposizione.

    4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l’obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell’energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell’energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avrà facoltà di avvalersi di tale diritto anche il personale dell’amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche.

    5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall’art. 18, sono esercitati anche per l’espletamento dei controlli per l’applicazione dell’ accisa sull’energia elettrica.

  • Art. 219 D.Lgs. 174/2016 – Norma finanziaria

    Art. 219 D.Lgs. 174/2016 – Norma finanziaria

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: TFR e fine rapporto 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    TFR e fine rapporto nel CCNL Stabilimenti Balneari: guida pratica 2026

    Il Trattamento di Fine Rapporto matura stagione dopo stagione e costituisce spesso la principale voce di risparmio dei lavoratori balneari. Conoscere come si calcola e dove va custodito è essenziale per non lasciare diritti sul tavolo.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Stabilimenti Balneari si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: ogni anno matura circa 1/13,5 della retribuzione lorda annua (tredicesima inclusa). I contratti stagionali maturano TFR pro quota ad ogni stagione. La scelta di destinazione (azienda, INPS o Fon.Te) va effettuata entro 6 mesi dall’assunzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte normativa
    Art. 2120 Codice Civile (TFR); D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare); art. 243 Titolo XII CCNL

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR indicativo per tipologia di stagionale – importi lordi annui
    Livello Retribuzione mensile (giu 2026) Stagione 4 mesi TFR maturato (~)
    Livello 7 (addetto pulizie) 1.390 € ~5.560 € lorde ~412 €
    Livello 6 (bagnino cabinista) 1.491 € ~5.964 € lorde ~441 €
    Livello 5 (assistente bagnanti) 1.580 € ~6.320 € lorde ~468 €
    Livello 3 (capo assistente) 1.800 € ~7.200 € lorde ~533 €
    Livello 1 (vice direttore) 2.107 € ~8.428 € lorde ~624 €

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua lorda (inclusa tredicesima e quattordicesima) per 13,5. I valori della tabella sono approssimativi e non includono la tredicesima e la quattordicesima pro quota né eventuali superminimi. La rivalutazione ISTAT annua non è inclusa nel calcolo. Per il calcolo preciso si rimanda al cedolino di liquidazione del consulente del lavoro.

    La formula di legge: art. 2120 del Codice Civile

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile: ogni anno di lavoro matura una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La retribuzione di riferimento comprende tutte le voci fisse e continuative: minimo tabellare, tredicesima, quattordicesima, superminimo, indennità contrattuali. Non si comprendono le voci variabili (straordinario, maggiorazioni festive occasionali, rimborsi spese).

    La quota accantonata ogni anno viene rivalutata in base a un tasso composto: tasso fisso dell’1,5% + il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. Questa rivalutazione protegge il valore del TFR dall’inflazione.

    La stagionalità e il TFR: due scenari

    Stagionale con contratto rinnovato ogni anno dallo stesso datore

    Se il lavoratore torna ogni anno allo stesso stabilimento e ogni volta il contratto si risolve alla scadenza, tecnicamente ogni stagione genera un TFR a sé stante. Nella pratica, però, molti datori non liquidano il TFR a fine stagione ma lo accumulano da una stagione all’altra, liquidandolo solo quando il rapporto cessa definitivamente. Questa prassi – non sempre regolare sotto il profilo strettamente legale – conviene al lavoratore se il TFR viene effettivamente custodito e rivalutato. In caso di dubbi sulla tenuta del TFR, è prudente verificare con il consulente del lavoro.

    Stagionale con contratti presso datori diversi

    Se il lavoratore cambia stabilimento ogni anno, il TFR viene liquidato a fine di ogni contratto stagionale. Non è possibile trasferire il TFR da un datore all’altro: ogni rapporto ha il proprio TFR. Il lavoratore che ha accumulato TFR presso più datori diversi può aver già ricevuto liquidazioni parziali nel corso degli anni.

    La scelta di destinazione del TFR: Fon.Te o azienda/INPS

    Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore deve scegliere dove destinare il TFR che matura:

    • Fondo di previdenza complementare Fon.Te: il CCNL Turismo Confcommercio ha designato Fon.Te come fondo complementare di riferimento del settore. Destinando il TFR a Fon.Te, il lavoratore costruisce una pensione integrativa con i vantaggi fiscali della previdenza complementare (deducibilità contributi, tassazione agevolata in uscita).
    • Azienda (imprese fino a 49 dipendenti): il TFR rimane accantonato presso il datore di lavoro, che lo corrisponde al momento della cessazione del rapporto.
    • Fondo di Tesoreria INPS (imprese con 50+ dipendenti): nelle strutture balneari di grandi dimensioni, il TFR non destinato a fondi complementari va versato al Fondo di Tesoreria INPS, che garantisce il pagamento al momento della liquidazione.

    Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro i 6 mesi, si applica il silenzio-assenso: il TFR viene destinato al fondo pensione designato dal CCNL (Fon.Te) se esiste accordo collettivo, altrimenti rimane in azienda o va all’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino stagionale da 5 anni, TFR accumulato
    Tizio ha lavorato per 5 stagioni estive (4 mesi ciascuna) sempre presso lo stesso stabilimento. Il TFR accumulato (ipotizzando retribuzione stabile a ~1.491 €/mese) è circa 441 € × 5 = 2.205 € lordi, più la rivalutazione ISTAT. Al termine della quinta stagione, decede di cambiare stabilimento: il datore è obbligato a liquidargli tutto il TFR accumulato nel cedolino finale. Tizio può verificare l’importo corretto chiedendo il «prospetto TFR» al datore di lavoro o al consulente del lavoro.
    Caia – prima assunzione, scelta di Fon.Te entro 6 mesi
    Caia viene assunta per la prima volta il 1° giugno 2026. Entro il 30 novembre 2026 deve scegliere la destinazione del TFR. Il suo stabilimento (12 dipendenti) non supera i 49 addetti: il TFR può restare in azienda o essere destinato a Fon.Te. Caia ha 28 anni: il consulente del lavoro le consiglia Fon.Te per il vantaggio fiscale a lungo termine. Con una contribuzione aggiuntiva volontaria di 30 €/mese, potrebbe costruire una pensione integrativa significativa nell’arco di 35-40 anni di carriera.
    Sempronio – cedolino finale con TFR, ferie e ratei
    Sempronio cessa il contratto il 30 settembre 2026. Il cedolino finale deve contenere: TFR maturato nella stagione (441 €), ferie non godute (8,7 giorni × ~60 €/giorno = ~522 €), rateo tredicesima (4/12 × 1.491 = ~497 €), rateo quattordicesima (3/12 × 1.491 = ~373 €). Il totale netto del cedolino finale – al netto di IRPEF e contributi – è significativamente più alto rispetto a un cedolino mensile ordinario. Se qualche voce mancasse, Sempronio ha diritto a contestarla per iscritto entro i termini di prescrizione.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un lavoratore stagionale degli stabilimenti balneari?
    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ogni anno matura una quota pari alla retribuzione annua lorda (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Per 4 mesi di lavoro a 1.491 €/mese (circa 6.000 € lordi annui), il TFR stagionale è circa 444 €, più la rivalutazione ISTAT.
    Il TFR del lavoratore stagionale viene liquidato ogni anno o solo alla fine?
    Dipende: se ogni anno il contratto cessa definitivamente, il TFR va liquidato a fine stagione. Se il datore rinchiama lo stesso lavoratore ogni estate con continuità, nella pratica il TFR si accumula e viene liquidato alla fine del rapporto definitivo.
    Dove va il TFR: in azienda, all’INPS o a Fon.Te?
    Nelle aziende con meno di 50 dipendenti il TFR rimane in azienda (o può essere destinato a Fon.Te). In quelle con 50+ dipendenti il TFR non destinato a fondi va al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta va effettuata entro 6 mesi dall’assunzione.
    Posso anticipare il TFR durante la stagione?
    Il diritto di anticipazione richiede almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore. Per i lavoratori stagionali con pochi anni di servizio presso lo stesso stabilimento è raramente applicabile nella pratica.
    Cosa viene liquidato a fine contratto stagionale?
    A fine contratto stagionale vengono liquidati: TFR maturato, ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima non ancora corrisposti, e eventuali ore di straordinario non pagate. Tutto deve comparire nel cedolino finale di liquidazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il calcolo del TFR fa riferimento all’art. 2120 c.c. e alla normativa vigente; i valori esatti vanno verificati con il consulente del lavoro. Per situazioni specifiche consultare le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TFR e fine rapporto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    TFR e fine rapporto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Come matura e si calcola il trattamento di fine rapporto di portieri e custodi, anticipazioni e alloggio.

    In sintesi

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un istituto di legge (art. 2120 c.c.): matura per ogni anno di servizio accantonando circa una mensilità e si rivaluta annualmente. Per i portieri la base di calcolo include le indennità fisse e l’eventuale valore dell’alloggio. Sono possibili anticipazioni nei casi di legge.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Cos’è il TFR

    Il trattamento di fine rapporto è la somma che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento). È disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile: non è quindi una concessione del CCNL, ma un diritto di legge che vale per tutti i lavoratori subordinati, portieri e custodi inclusi.

    Come si calcola

    Per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (circa una mensilità). Gli importi accantonati si rivalutano ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT. Per i portieri la base di calcolo comprende, oltre al minimo, le indennità fisse e continuative e, secondo i criteri di legge e contratto, l’eventuale valore convenzionale dell’alloggio per i profili che ne fruiscono.

    Tabella riepilogativa

    TFR: regole essenziali
    Aspetto Disciplina
    Fonte art. 2120 c.c. (legge)
    Accantonamento annuo retribuzione annua / 13,5 (~1 mensilità)
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT
    Base di calcolo (portieri) minimo + indennità fisse (+ valore alloggio secondo criteri)
    Anticipazione fino al 70%, dopo 8 anni, per spese tipizzate

    Nota: l’inclusione del valore dell’alloggio nella base di calcolo del TFR per i portieri va verificata in concreto secondo i criteri di legge e le tabelle contrattuali, perché incide sull’importo finale.

    Anticipazioni del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato, per le causali previste dalla legge: spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedi parentali o formativi. La richiesta può essere soddisfatta nei limiti annuali di legge.

    Previdenza complementare

    Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR alla previdenza complementare (fondi pensione), in alternativa al mantenimento in azienda. Nel settore non esiste un fondo pensione di categoria a larga diffusione come in altri comparti: la scelta ricade quindi tipicamente su fondi aperti o sul fondo residuale, salvo diverse previsioni della bilateralità (vedi voce welfare).

    Casi pratici

    Tizio – TFR del portiere con alloggio
    Tizio, portiere A4 con alloggio, cessa il rapporto dopo 12 anni. Il TFR si calcola accantonando per ogni anno circa una mensilità della retribuzione, comprensiva delle indennità fisse e, secondo i criteri applicabili, del valore dell’alloggio; gli importi sono rivalutati anno per anno.
    Caia – anticipazione per la prima casa
    Caia, con 9 anni di anzianità, chiede l’anticipazione del TFR per acquistare la prima casa. Avendo superato gli 8 anni, può ottenere fino al 70% del maturato, documentando l’acquisto con l’atto notarile.
    Sempronio – TFR e cambio di amministratore
    Lo stabile dove lavora Sempronio cambia amministratore, ma il datore di lavoro sostanziale (il condominio) resta lo stesso: il rapporto prosegue senza interruzioni e il TFR continua a maturare sulla stessa anzianità, senza liquidazione anticipata.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un portiere?
    Si accantona per ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (circa una mensilità), rivalutata ogni anno (1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT). Per i portieri la base comprende minimo e indennità fisse e, secondo i criteri applicabili, il valore dell’alloggio.
    Il TFR è previsto dal CCNL o dalla legge?
    Dalla legge: il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile e spetta a tutti i lavoratori subordinati. Il CCNL non può ridurlo; incide solo sulla composizione della retribuzione che ne costituisce la base di calcolo.
    Posso chiedere un anticipo del TFR?
    Sì, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o i figli, o congedi. Va presentata richiesta documentata, nei limiti annuali di legge.
    Il valore dell’alloggio entra nel TFR?
    Può entrarvi: per i portieri con alloggio il valore convenzionale dell’alloggio può concorrere alla base di calcolo del TFR secondo i criteri di legge e le tabelle contrattuali. È opportuno verificarlo in concreto perché incide sull’importo finale.
    Cosa succede al TFR se cambia l’amministratore del condominio?
    Nulla: il datore di lavoro è il condominio (o il proprietario), non l’amministratore. Il cambio di amministratore non interrompe il rapporto né il TFR, che continua a maturare sulla stessa anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Editoria Libraria: TFR e fine rapporto

    CCNL Editoria Libraria

    TFR e fine rapporto nel CCNL Editoria Libraria

    Il Trattamento di Fine Rapporto è la forma di retribuzione differita più importante nel diritto del lavoro italiano: si accumula anno dopo anno e viene corrisposto al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa. Per i dipendenti delle case editrici librarie è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e, per la sua destinazione, anche dalla l. 252/2005 sulla previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR matura ogni anno nella misura del 6,91% della retribuzione lorda utile (retribuzione annua divisa per 13,5) e viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno. Alla cessazione del rapporto è liquidato integralmente con tassazione separata. Per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR non versato a un fondo pensione va al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato alle condizioni dell’art. 2120 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La natura giuridica del TFR: retribuzione differita

    Il TFR non è un’indennità liquidata a titolo di benevolenza né un trattamento legato alla causa di cessazione del rapporto. L’art. 2120 c.c. lo qualifica come retribuzione differita: una quota della retribuzione annua che il lavoratore non percepisce mensilmente ma accumula presso il datore (o presso il Fondo di Tesoreria INPS) e che riceve in un’unica soluzione alla fine del rapporto.

    Questa qualificazione ha conseguenze pratiche rilevanti:

    • Il TFR matura anche durante periodi di sospensione del rapporto (malattia, maternità, infortunio, Cassa Integrazione Guadagni), poiché la retribuzione contrattuale di riferimento non si riduce per effetto delle assenze;
    • Il TFR è credito del lavoratore e, in caso di fallimento del datore, è assistito da privilegio speciale (art. 2751-bis c.c.) e dal Fondo di Garanzia INPS (l. 297/1982);
    • Il TFR non può essere rinunciato anticipatamente salvo nei casi e nei modi previsti dalla legge (anticipo ex art. 2120 c.c.).

    Il meccanismo di calcolo

    Il calcolo del TFR annuo segue la formula stabilita dall’art. 2120, 2° comma, c.c.:

    • Quota annua = retribuzione lorda annua utile / 13,5 = 6,91% della retribuzione lorda utile;
    • Si sottrae dalla retribuzione lorda utile la quota del contributo previdenziale a carico del lavoratore (0,50% dell’imponibile previdenziale);
    • La retribuzione utile comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, incluse la tredicesima e — se prevista dal CCNL — la quattordicesima mensilità e i premi di produttività di carattere continuativo.

    La quota TFR accantonata viene rivalutata ogni 31 dicembre applicando un tasso composto:

    • 1,5% fisso;
    • più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) dell’anno precedente.

    La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11% annuo, trattenuta dal datore e versata al fisco in acconto e saldo. Il lavoratore non deve preoccuparsi di questo adempimento: è a carico esclusivo del datore.

    Destinazione del TFR: azienda, Fondo INPS o previdenza complementare

    Dal 1° gennaio 2007 (d.lgs. 252/2005 e l. 296/2006) il lavoratore di nuova assunzione deve compiere una scelta esplicita entro i primi sei mesi di lavoro:

    1. Destinazione alla previdenza complementare: il TFR viene versato a un fondo pensione negoziale (di categoria o territoriale), a un fondo aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP). Nel settore dell’editoria e dei media esistono fondi di previdenza complementare di settore; il CCNL può indicare il fondo negoziale di riferimento.
    2. Mantenimento presso il datore o trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS: se il lavoratore non sceglie o sceglie esplicitamente di non versare a un fondo pensione, il TFR viene:
  • mantenuto in azienda (per le imprese con meno di 50 dipendenti);
  • versato al Fondo di Tesoreria INPS (per le imprese con almeno 50 dipendenti), che provvede alla rivalutazione e alla liquidazione finale.

Il silenzio del lavoratore equivale a destinazione tacita alla previdenza complementare secondo le regole di default (silenzio-assenso relativo), salvo la prima alternativa non sia espressamente rifiutata.

Vantaggi della previdenza complementare per il TFR

La destinazione del TFR a un fondo pensione offre in genere una fiscalità più favorevole alla liquidazione finale (aliquota al 15%, riducibile fino al 9% con anzianità superiore a trentacinque anni nel fondo) rispetto alla tassazione separata ordinaria. La scelta è irreversibile per la quota già versata al fondo. Il CCNL di settore può prevedere un contributo aggiuntivo a carico del datore per i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare di settore.

L’anticipo del TFR

L’art. 2120, 6° comma, c.c. consente al lavoratore con almeno otto anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di richiedere, una sola volta nel corso del rapporto, un anticipo del TFR maturato. Le condizioni sono:

  • Importo massimo: 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
  • Causali ammesse: (a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalla competente struttura pubblica; (b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; (c) spese durante i congedi per formazione o parentali di lunga durata.

Il datore può soddisfare le richieste entro il limite del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Il CCNL di settore può ampliare le causali o ridurre il requisito di anzianità minima per l’accesso all’anticipo.

La liquidazione al termine del rapporto

Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, il datore è tenuto a liquidare:

  • il TFR maturato fino alla data di cessazione (compresa la quota dell’anno in corso, rivalutata pro rata temporis);
  • le ferie e i permessi maturati e non goduti;
  • il rateo di tredicesima (e di quattordicesima, se prevista) maturato nell’anno;
  • l’indennità sostitutiva del preavviso, se il datore ha comunicato il recesso in tronco.

La liquidazione è esigibile immediatamente alla cessazione del rapporto. Ritardi nel pagamento espongono il datore a interessi legali ex art. 1284 c.c. e, nelle situazioni più gravi, a sanzioni amministrative per violazione delle norme sui tempi di pagamento della retribuzione.

Tassazione separata del TFR

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 e 19 TUIR). Il meccanismo è il seguente:

  1. Il datore (sostituto d’imposta) applica una ritenuta provvisoria calcolata utilizzando l’aliquota media IRPEF dell’anno in cui è maturata la quota di TFR;
  2. Entro quattro anni dalla cessazione del rapporto, l’Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo, calcolando l’imposta sull’aliquota media IRPEF corrispondente al reddito complessivo medio degli ultimi cinque anni. Se risulta un credito, viene rimborsato al lavoratore; se risulta un debito, viene richiesto un versamento integrativo.

Per il TFR già versato a fondi pensione la tassazione è diversa e mediamente più favorevole, come illustrato nel paragrafo dedicato alla previdenza complementare.

Casi pratici

Tizia — Redattrice, cessazione dopo dodici anni: anticipo e liquidazione
Tizia lavora da dodici anni come redattrice per una casa editrice di saggistica. Al decimo anno di servizio ha richiesto un anticipo del TFR pari al 70% di quanto maturato a quella data, destinandolo all’acquisto della prima casa. Al termine del rapporto (dimissioni volontarie) riceve la liquidazione dell’intero TFR residuo: vale a dire il TFR maturato nei due anni successivi all’anticipo, più la quota non anticipata rivalutata secondo il tasso ex art. 2120 c.c. dalla data dell’anticipo. Sul totale il datore applica la ritenuta a titolo di tassazione separata provvisoria; il conguaglio definitivo avverrà entro quattro anni per opera dell’Agenzia delle Entrate.
Caio — Impiegato, scelta della previdenza complementare e contributo datoriale
Caio viene assunto come impiegato in una casa editrice con più di cinquanta dipendenti. Nei primi sei mesi sceglie di destinare il proprio TFR al fondo pensione negoziale di settore indicato dal CCNL. Il datore, come previsto dal contratto, versa a sua volta un contributo aggiuntivo a carico aziendale al medesimo fondo, incrementando la posizione pensionistica di Caio. Il TFR non fluisce al Fondo di Tesoreria INPS: viene accreditato direttamente al fondo pensione. Alla fine del rapporto (dopo molti anni di servizio) Caio beneficia di un’aliquota fiscale ridotta sulla rendita pensionistica o sul capitale, a condizione di aver maturato il requisito di anzianità minima nel fondo.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR annuo per un dipendente di una casa editrice?
Il TFR annuo si calcola dividendo la retribuzione lorda annua utile (comprensiva di tredicesima e quattordicesima, al netto dei soli contributi previdenziali a carico del lavoratore) per 13,5. Corrisponde al 6,91% della retribuzione lorda utile. La quota accantonata viene rivalutata ogni anno al 31 dicembre con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT.
Il TFR viene versato all’INPS o rimane in azienda?
Dipende dalle dimensioni dell’azienda. Per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR non destinato dal lavoratore alla previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane in azienda salvo diversa scelta del lavoratore.
Si può richiedere un anticipo del TFR prima della cessazione del rapporto?
Sì. Il lavoratore con almeno otto anni di anzianità aziendale può richiedere un anticipo del TFR, una sola volta, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie gravi, acquisto della prima casa o congedi. Il CCNL di settore può prevedere condizioni più favorevoli.
Il TFR spetta anche in caso di dimissioni volontarie?
Sì. Il TFR matura in ogni caso, a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto. È retribuzione differita già guadagnata e non può essere trattenuta dal datore.
Come viene tassato il TFR al momento della liquidazione?
Il TFR è soggetto a tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR). Il datore applica una ritenuta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo entro quattro anni dalla cessazione del rapporto. Per il TFR già versato a fondi pensione la fiscalità è di norma più favorevole.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull’art. 2120 c.c., sul d.lgs. 252/2005 e sulle norme di riferimento per la previdenza complementare e la tassazione del TFR (artt. 17 e 19 TUIR). Per i valori dell’indice di rivalutazione ISTAT e per le soglie fiscali aggiornate si rinvia alle comunicazioni annuali dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: TFR e fine rapporto 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    TFR e fine rapporto CCNL ANASTE 2025: calcolo, anticipazione e scelta del fondo

    Il Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori delle RSA e case di riposo ANASTE è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dal d.lgs. n. 252/2005: la scelta tra mantenimento aziendale e previdenza complementare va fatta entro 6 mesi dall’assunzione e ha effetti duraturi sulla pensione futura.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL ANASTE segue l’art. 2120 c.c.: quota annuale pari a un anno di retribuzione diviso 13,5, rivalutata all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. I lavoratori possono destinarlo a un fondo pensione complementare o lasciarlo in azienda/INPS. L’anticipazione è richiedibile dopo 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Norma base TFR
    Art. 2120 c.c.; d.lgs. n. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo TFR grandi aziende
    Fondo di Tesoreria INPS (datori ≥50 dipendenti)

    Come si forma il TFR: la quota annuale e la rivalutazione

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una forma di retribuzione differita che il datore accantonaannualmente per ogni lavoratore e liquida alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso). La disciplina è integralmente legale (art. 2120 c.c.) e il CCNL ANASTE non la modifica nel merito, ma ne precisa la base retributiva.

    La quota annuale accantonata si calcola dividendo la retribuzione utile annua per il coefficiente fisso di 13,5. La retribuzione utile comprende:

    • minimo tabellare mensile × 14 (per le 14 mensilità);
    • scatti di anzianità;
    • superminimi individuali o collettivi consolidati;
    • indennità di funzione (per i Quadri).

    Sono invece escluse dalla base TFR: le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo; le indennità di trasferta e rimborso spese; l’una tantum da rinnovo contrattuale; le somme erogate a titolo di welfare aziendale non imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 2, TUIR.

    Al 31 dicembre di ogni anno la somma accantonata viene rivalutata con un coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rilevata nel corso dell’anno. Questa rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva dell’11% (a carico del datore) prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 47/2000.

    La scelta tra mantenimento in azienda e previdenza complementare

    Entro 6 mesi dall’assunzione (o dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005) il lavoratore deve scegliere dove destinare il TFR futuro:

    1. Fondo pensione complementare: il TFR è versato a un fondo pensione autorizzato (chiuso di categoria, aperto o PIP). Nel settore socio-sanitario/assistenziale non esiste un fondo chiuso di categoria esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE; i lavoratori possono aderire a fondi aperti o PIP, oppure, se disponibile per la struttura specifica, a fondi collettivi del comparto. Il versamento al fondo genera un rendimento di mercato potenzialmente superiore alla rivalutazione legale del TFR.
    2. Mantenimento presso il datore / INPS: il TFR rimane accantonato secondo le regole dell’art. 2120 c.c. Per i datori con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione è obbligatoriamente versato mensilmente al Fondo di Tesoreria INPS (istituito dalla legge n. 296/2006); la liquidazione finale resta a carico del datore, con rivalsa sull’INPS. Per i datori con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane in azienda.

    Silenzio-assenso: se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 6 mesi, il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione collettivo di settore indicato dagli accordi collettivi, oppure, in assenza di fondo collettivo applicabile, al Fondo Residuale INPS (FondINPS). La scelta è definitiva per il TFR futuro; il TFR pregresso rimane dove si trovava.

    Tabella riepilogativa: TFR in azienda vs fondo pensione

    Confronto tra le destinazioni del TFR — principali caratteristiche
    Aspetto TFR in azienda / INPS Fondo pensione complementare
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione FOI Rendimento del fondo (variabile, legato ai mercati)
    Rischio Praticamente nullo (garantito dalla legge) Variabile in base al comparto di investimento scelto
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni) Aliquota sostitutiva 9-15% (decresce con gli anni di iscrizione)
    Anticipazione Fino al 70% dopo 8 anni (art. 2120 c.c.) Regole del fondo (di norma 70-75% dopo 8 anni, con causali più ampie)
    Portabilità Liquidata integralmente alla cessazione Trasferibile a altro fondo, riscattabile o mantenuta per la rendita

    L’anticipazione del TFR: requisiti e causali

    L’art. 2120, quinto comma, c.c. consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR nel corso del rapporto di lavoro, a condizione che:

    • abbia maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
    • l’anticipazione non superi il 70% del TFR maturato fino alla richiesta;
    • la richiesta rientri in una delle causali previste dalla legge.

    Le causali ammesse per l’anticipazione sono:

    • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
    • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • periodi di congedo parentale, formativo o per malattia grave (l’anticipazione è consentita anche prima degli 8 anni in quest’ultimo caso, secondo la legge n. 53/2000).

    Il datore può limitare le anticipazioni annuali al 10% degli aventi titolo e al 4% del totale dei dipendenti. Il lavoratore può ottenere un’unica anticipazione nel corso del rapporto, salvo accordo diverso. L’anticipazione è tassata con le stesse regole del TFR finale.

    La liquidazione finale: tempistica e tassazione

    All’atto della cessazione del rapporto per qualsiasi causa, il datore è tenuto a liquidare il TFR maturato. Non esiste un termine perentorio di legge per il pagamento, ma l’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene esigibile il TFR immediatamente alla cessazione; ritardi ingiustificati possono dar luogo a interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria.

    La tassazione separata del TFR si applica automaticamente: il sostituto d’imposta (datore di lavoro o INPS, nel caso del Fondo di Tesoreria) applica in via provvisoria un’aliquota pari all’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, su una base imponibile pari al TFR diviso gli anni di servizio moltiplicato per 12 (cosiddetto «reddito di riferimento»). L’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta definitiva entro i termini di decadenza.

    Casi pratici

    Tizio — OSS al livello 4, calcolo del TFR dopo 10 anni
    Tizio, OSS al livello 4, percepisce una retribuzione annua lorda (comprensiva di tredicesima e quattordicesima) di circa 21.869 € (1.562,10 € × 14). La quota annuale di TFR accantonata è: 21.869 / 13,5 = circa 1.620 €. Dopo 10 anni, senza rivalutazioni e senza variazioni retributive, il TFR maturato sarebbe di circa 16.200 €. Con le rivalutazioni annuali (ipotizzando un’inflazione media del 2%), il montante effettivo sarebbe superiore. Al termine del rapporto, Tizio riceve questa somma con tassazione separata.
    Caia — Infermiera che sceglie il fondo pensione aperto
    Caia, infermiera al livello 8, al momento dell’assunzione decide di destinare il TFR futuro a un fondo pensione aperto. Il datore versa ogni mese la quota di TFR maturata direttamente al fondo. Caia sceglie un comparto bilanciato. Dopo 20 anni di versamenti, al momento del pensionamento potrà optare per una rendita vitalizia (tassata al 9% se ha mantenuto l’iscrizione per oltre 35 anni) o per un riscatto parziale del 50% in capitale. Il vantaggio fiscale rispetto al TFR in azienda è tanto maggiore quanto più lunga è l’anzianità di iscrizione al fondo.
    Sempronio — Coordinatore con anticipazione per acquisto prima casa
    Sempronio, coordinatore al livello 7, ha maturato 9 anni di servizio e ha accantonato circa 15.000 € di TFR in azienda (datore con meno di 50 dipendenti). Vuole comprare la prima casa. Può richiedere l’anticipazione del 70% del TFR maturato, pari a circa 10.500 €. Presenta la richiesta documentando l’atto preliminare di compravendita. Il datore, verificata la disponibilità entro i limiti del 10% degli aventi diritto, eroga l’anticipazione con la busta paga del mese successivo, applicando la tassazione separata. Il TFR residuo di circa 4.500 € continua a maturare e sarà liquidato alla cessazione del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un lavoratore in una RSA ANASTE?
    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda (comprensiva di tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. La quota viene rivalutata al 31 dicembre con un coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione FOI.
    Cosa succede al TFR se cambio lavoro o vengo licenziato?
    All’atto della cessazione del rapporto, il datore è tenuto a liquidare l’intero TFR maturato. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, la posizione individuale rimane nel fondo e può essere riscattata, trasferita o lasciata in accumulo per la pensione complementare, secondo le regole del fondo.
    Posso richiedere un’anticipazione del TFR mentre sono ancora in servizio?
    Sì. L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70% del maturato) dopo almeno 8 anni di servizio continuativo. L’anticipazione è concessa per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa o congedi per formazione/maternità/paternità.
    Dove posso destinare il TFR: in azienda, all’INPS o al fondo pensione?
    Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore può scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione complementare oppure di mantenerlo in azienda. Per i datori con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. In assenza di scelta, si applica il silenzio-assenso verso il fondo collettivo di settore o il Fondo Residuale INPS.
    Qual è la tassazione del TFR al momento della liquidazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata. Il fisco calcola l’aliquota media IRPEF applicata ai redditi degli ultimi 5 anni del lavoratore su una base imponibile pari al TFR diviso gli anni di servizio moltiplicato per 12. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, la prestazione è tassata con aliquote ridotte (9-15%) decrescenti con gli anni di iscrizione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). La disciplina del TFR è di fonte legale (art. 2120 c.c.; d.lgs. n. 252/2005); le indicazioni sui fondi pensione sono di carattere generale e non costituiscono consulenza previdenziale individuale. Per scelte specifiche sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o a un consulente previdenziale abilitato.

  • Art. 215 D.Lgs. 174/2016 – Recupero del credito erariale in via amministrativa

    Art. 215 D.Lgs. 174/2016 – Recupero del credito erariale in via amministrativa

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all’agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.

    2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell’ufficio che ha in carico il credito, alla quale l’ufficio o l’ente erogatore dà esecuzione immediata.

    3. Nell’ambito della procedura amministrativa di recupero, l’ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l’espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell’ articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

    4. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all’apposita voce di entrata del bilancio indicata dall’ufficio di cui all’articolo 214, comma 1.

    5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall’ufficio designato di cui all’articolo 214, comma 1, tenuto conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente.

    6. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: TFR e fine rapporto

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    TFR e fine rapporto nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il TFR è una forma di risparmio obbligatorio che si accumula nel corso del rapporto di lavoro e viene liquidato alla cessazione. Il CCNL artigianato alimentare prevede anche un’anticipazione specifica per i congedi parentali e la previdenza complementare tramite Fon.Te.

    In sintesi

    Il TFR è calcolato ai sensi dell’art. 2120 cod. civ. (retribuzione annua lorda divisa per 13,5, rivalutata). Dal 2025 la contribuzione aziendale a Fon.Te. è dell’1,50% della retribuzione TFR. Il CCNL prevede un’anticipazione del 30% per lavoratori con ≥8 anni di servizio in caso di congedo parentale. L’una tantum 2024 è esclusa dalla base TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fondo pensione complementare
    Fon.Te. (fondo negoziale artigianato)

    Tabella riepilogativa: TFR stimato per livello

    TFR annuo orientativo per livello (Settore Alimentare Artigiano, dal 1.4.2026)
    Livello Retribuzione annua lorda (13 mens.) TFR annuo accantonato (÷13,5)
    1°S ~32.585 € ~2.414 €
    ~29.256 € ~2.167 €
    ~26.783 € ~1.984 €
    3°A ~24.958 € ~1.849 €
    ~23.607 € ~1.749 €
    ~22.644 € ~1.677 €
    ~21.598 € ~1.600 €
    ~20.207 € ~1.497 €

    Il TFR annuo è calcolato sulla sola retribuzione tabellare (senza scatti di anzianità aggiuntivi), per il solo anno 2026 a regime. Il TFR effettivo comprende anche gli scatti maturati, l’indennità di funzione e ogni altra voce fissa. Gli importi sono lordi; al momento dell’erogazione il TFR è soggetto a tassazione separata.

    Il calcolo del TFR: la regola dell’art. 2120 cod. civ.

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, norma di legge che si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dal CCNL. Il meccanismo di calcolo prevede:

    1. Accantonamento annuo: al termine di ogni anno di servizio si accantona un importo pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Il divisore 13,5 è fisso per legge.
    2. Rivalutazione annua: il fondo TFR accantonato si rivaluta ogni anno del 1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo (indice per le famiglie di operai e impiegati).
    3. Tassazione: al momento dell’erogazione (cessazione del rapporto), il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, ma almeno con l’aliquota del 23%.

    La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutte le voci retributive fisse e continuative: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità di funzione, tredicesima (rateo mensile). Sono escluse: una tantum e somme erogate a titolo di rimborso spese.

    Destinazione del TFR: in azienda, Fon.Te. o INPS

    Il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione dove destinare il TFR maturando:

    • Fon.Te. (fondo pensione complementare negoziale del settore artigiano): il TFR maturando viene trasferito al fondo, dove si somma ai contributi aziendali (1,50% dal 2025) e del lavoratore (1%). La gestione finanziaria di Fon.Te. mira a una rivalutazione potenzialmente superiore a quella legale del TFR in azienda, con l’obiettivo di integrare la pensione pubblica.
    • In azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti): il TFR resta presso il datore di lavoro, rivalutato secondo le regole dell’art. 2120.
    • Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con 50 o più dipendenti): il TFR maturando è trasferito obbligatoriamente all’INPS, anche se il lavoratore non ha scelto Fon.Te.

    Chi non esprime la scelta entro 6 mesi (silenzio-assenso) vede il proprio TFR trasferito automaticamente a Fon.Te. o al Fondo di Tesoreria INPS, a seconda della dimensione aziendale.

    Contribuzione a Fon.Te.: novità dal 2025

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la contribuzione aziendale a Fon.Te. è elevata all’1,50% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR (ovvero la retribuzione annua lorda divisa per 13,5 mensile). In precedenza la contribuzione aziendale era dell’1%.

    La contribuzione ordinaria del lavoratore è dell’1% sia per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993 sia per quelli assunti successivamente. All’atto della prima adesione è dovuta una quota una tantum di 15,50 € (11,88 € a carico del datore, 3,62 € a carico del lavoratore). La quota ordinaria si calcola sulla retribuzione tabellare più contingenza ed EDR.

    Anticipazione del TFR: le regole del CCNL

    Oltre alle anticipazioni previste dalla legge (art. 2120 cod. civ.: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese mediche straordinarie), il CCNL introduce una causale aggiuntiva:

    • lavoratrici e lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore;
    • durante i periodi di astensione facoltativa per maternità/paternità (congedo parentale);
    • possono richiedere l’anticipazione nella misura del 30% del TFR maturato;
    • è concessa una sola volta nel corso del rapporto lavorativo.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere con 5 anni di servizio, TFR alla cessazione
    Tizio si è dimesso dopo 5 anni in un panificio artigianale (livello A2, minimo medio negli anni ~1.780 € inclusa la progressione). Retribuzione annua lorda media stimata: 1.780 × 13 ≅ 23.140 €. TFR accantonato ogni anno: 23.140 / 13,5 ≅ 1.714 €. In 5 anni (con rivalutazione): circa 8.900-9.200 € lordi. Al netto della tassazione separata, Tizio incasserà indicativamente 7.500-8.000 €.
    Caia – Impiegata 2° livello con Fon.Te., scelta contributi
    Caia è impiegata da 10 anni in una pasticceria artigianale. Ha trasferito il TFR a Fon.Te. nel 2015. Ogni anno versa in Fon.Te.: TFR maturando (~1.980 € a regime) + 1,50% contributo datoriale (~29 €/mese × 12 = 348 €/anno) + 1% contributo proprio (~197 €/anno). Il suo montante accumulato in 10 anni dipende dai rendimenti del comparto scelto in Fon.Te., non è garantito il minimo come per il TFR in azienda, ma storicamente ha reso di più.
    Sempronio – Gelatiere, anticipazione TFR durante il congedo parentale
    Sempronio lavora da 9 anni in una gelateria artigianale (livello 3°). Decide di fruire di 4 mesi di congedo parentale. Avendo più di 8 anni di anzianità, richiede l’anticipazione del 30% del TFR maturato. Con 9 anni e un TFR lordo accantonato stimato di circa 15.500 €, il 30% corrisponde a circa 4.650 € lordi da ricevere anticipati. Questa anticipazione è unica per tutta la durata del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
    Il TFR è calcolato ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.: ogni anno si accantona la retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La retribuzione utile comprende tutti gli elementi fissi (minimo, scatti, indennità, tredicesima); esclude l’una tantum e i rimborsi spese.
    Il TFR viene destinato a Fon.Te. o rimane in azienda?
    La scelta spetta al lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso verso Fon.Te.). In alternativa può essere lasciato in azienda (imprese <50 dipendenti) o trasferito al Fondo di Tesoreria INPS (imprese ≥50 dipendenti). Fon.Te. riceve anche la contribuzione aziendale dell’1,50% (dal 2025).
    Qual è la contribuzione a Fon.Te.?
    Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione aziendale è dell’1,50% della retribuzione base TFR. La contribuzione del lavoratore è dell’1%. Alla prima adesione è dovuta una quota una tantum di 15,50 € (11,88 datore + 3,62 lavoratore).
    Quando è possibile chiedere l’anticipazione del TFR?
    Oltre alle causali di legge (prima casa, spese mediche), il CCNL prevede un’anticipazione del 30% per chi ha almeno 8 anni di servizio, durante il congedo parentale facoltativo. È concessa una sola volta nel rapporto di lavoro.
    L’una tantum del rinnovo 2024 entra nel calcolo del TFR?
    No. L’una tantum di 160 € è esplicitamente esclusa dalla base di calcolo del TFR, come indicato nell’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026), e alle norme dell’art. 2120 cod. civ. in vigore. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 374 DPR 495/1992 – Soccorso stradale e rimozione

    Art. 374 DPR 495/1992 – Soccorso stradale e rimozione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Nota all'art. 374: – Per la legge n. 122 del 1992 si veda in nota all'art. 239.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: TFR e fine rapporto

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: TFR e fine rapporto

    Come si calcola e si gestisce il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nel CCNL Unionmeccanica Confapi: formula di legge, retribuzione utile, anticipazioni, destinazione a Fondapi e liquidazione alla cessazione.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi è disciplinato dall’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione utile annua, rivalutata al 1,5% fisso più il 75% della variazione ISTAT (FOI). Il contratto Unionmeccanica Confapi promuove la destinazione a Fondapi, il fondo pensione di riferimento per le PMI Confapi. Alla cessazione il TFR deve essere liquidato immediatamente; in ritardo scattano gli interessi legali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021 (codice CNEL C018)
    Norma di legge
    Art. 2120 c.c. (calcolo e anticipazione TFR)
    Fondo pensione di settore
    Fondapi (fondo pensione negoziale per PMI Confapi)
    Fondo sanitario di settore
    EBM Salute (ente bilaterale metalmeccanico Confapi)
    TFR in azienda (≥50 dip.)
    Versato al Fondo di Tesoreria INPS (D.Lgs. 252/2005)

    La formula di calcolo del TFR: cosa dice la legge

    Il TFR è regolato dall’art. 2120 del codice civile, norma di rango legale che si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato indipendentemente dal CCNL applicato. Il CCNL Unionmeccanica Confapi non modifica la formula di calcolo, ma definisce con precisione la retribuzione utile ai fini del TFR.

    La quota annua accantonata è pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. La retribuzione utile comprende tutte le somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, inclusi:

    • Il minimo tabellare per il livello di inquadramento.
    • Gli scatti di anzianità maturati.
    • I superminimi individuali, sia assorbibili sia non assorbibili.
    • La tredicesima mensilità (corrisposta a dicembre).
    • Le indennità fisse e continuative (cassa, rischio, funzione).
    • Le ore di straordinario effettivamente corrisposte nel periodo.

    Sono invece escluse dalla base di calcolo del TFR le somme corrisposte a titolo di rimborso spese documentate (trasferte a piè di lista), i fringe benefit esenti ai sensi dell’art. 51 TUIR e il welfare contrattuale (i 200 euro di cui alla dichiarazione comune del 17 gennaio 2025).

    La rivalutazione annuale del TFR

    Al 31 dicembre di ogni anno il fondo TFR accantonato viene rivalutato applicando un tasso composto dato da due componenti:

    • Una quota fissa del 1,5% (invariabile).
    • Una quota variabile pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rispetto al dicembre dell’anno precedente.

    La rivalutazione è calcolata pro-rata per i periodi inferiori all’anno (es. per l’anno di assunzione o di cessazione). È assoggettata all’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni maturate, trattenuta dal datore o da Fondapi a seconda della destinazione scelta.

    Nota: se il lavoratore ha destinato il TFR a Fondapi, la rivalutazione non segue più la formula dell’art. 2120 c.c. ma dipende dal rendimento del comparto prescelto nel fondo pensione. La rivalutazione legale si applica solo al TFR lasciato presso il datore (o al Fondo di Tesoreria INPS).

    Retribuzione utile: le specificità del CCNL Unionmeccanica Confapi

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi precisa che la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR coincide con la retribuzione globale di fatto, la stessa base usata per la tredicesima e per l’indennità sostitutiva del preavviso. Questa include il minimo tabellare, gli scatti e le indennità fisse e continuative.

    Un aspetto rilevante riguarda il welfare contrattuale (200 euro annui): essendo erogato in beni e servizi e non in denaro, non è retribuzione in senso stretto e non entra nella base TFR. Analogamente, il premio di risultato aziendale, se erogato come somma detassata ai sensi della normativa sui premi di produttività, non entra nella base TFR (è escluso dalla legge). Se invece il premio viene erogato come elemento retributivo ordinario (fuori dalla procedura di detassazione), concorre alla base.

    Tabella riepilogativa

    Stima quota TFR annua accantonata per livello – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (minimi settembre 2025, 13 mensilità)
    Livello Retribuzione annua lorda indicativa (13 mens.) Quota TFR annua (÷ 13,5) Profilo tipo
    ~23.544 € ~1.744 € Operaio comune
    ~26.123 € ~1.935 € Operaio qualificato
    ~27.256 € ~2.019 € Operaio specializzato
    ~29.196 € ~2.163 € Altamente specializzato / tecnico
    ~31.304 € ~2.319 € Tecnico di produzione / capo squadra
    ~33.584 € ~2.488 € Impiegato direttivo
    8° (Quadro) ~36.522 € ~2.705 € Quadro intermedio
    9° (Quadro) ~40.616 € ~3.009 € Quadro di alto livello

    I valori sono indicativi, calcolati moltiplicando il minimo tabellare del giugno 2026 per 13 mensilità (tredicesima inclusa). Non comprendono scatti di anzianità, superminimi o straordinari, che incrementano ulteriormente la quota TFR accantonata. La quota effettiva accantonata ogni anno si rivaluta poi secondo il tasso composto (1,5% + 75% ISTAT).

    Anticipazione del TFR: condizioni e limiti

    Il lavoratore che ha maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore può chiedere un’anticipazione del TFR, ai sensi dell’art. 2120, comma 6, c.c. L’anticipazione può essere chiesta una sola volta nell’arco del rapporto e non può superare il 70% del TFR maturato alla data della richiesta.

    Le causali ammesse dalla legge sono:

    • Spese sanitarie straordinarie: interventi chirurgici, protesi, cure dentistiche rilevanti, documentate da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (anche in costruzione o ristrutturazione straordinaria ai sensi della L. 457/1978).
    • Congedi parentali e formativi: congedo per maternità o paternità (D.Lgs. 151/2001) o congedo per formazione (L. 53/2000).

    Il datore di lavoro può soddisfare le richieste nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti. In caso di diniego, il lavoratore può adire il giudice del lavoro. Il CCNL Unionmeccanica Confapi non amplia le causali di legge né incrementa la percentuale massima anticipabile.

    Destinazione a Fondapi: come funziona

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi, in linea con il D.Lgs. 252/2005 (riforma della previdenza complementare), promuove la destinazione del TFR a Fondapi, il fondo pensione negoziale chiuso dedicato ai lavoratori delle PMI aderenti a Confapi (non solo nel settore metalmeccanico, ma anche in altri comparti della piccola industria).

    In caso di adesione a Fondapi:

    • Il TFR maturando viene integralmente versato al fondo (salvo quote già consolidate prima dell’adesione, che rimangono presso il datore o al Fondo di Tesoreria INPS).
    • Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo aggiuntivo in favore del lavoratore iscritto (la misura del contributo datoriale è stabilita dalle parti nell’ambito del CCNL e degli accordi aziendali; è un vantaggio economico diretto per il lavoratore che aderisce).
    • Il lavoratore può versare anche una contribuzione volontaria a proprio carico, entro i limiti di deducibilità fiscale (5.164,57 € annui ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR).

    Per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 2993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005) che non esprimono alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR viene destinato al fondo pensione previsto dagli accordi collettivi applicati – nel caso del CCNL Unionmeccanica Confapi, a Fondapi – mediante il meccanismo del silenzio-assenso. I lavoratori assunti prima del 29 aprile 2003 avevano già effettuato una scelta definitiva all’epoca.

    Per le aziende con 50 o più dipendenti, il TFR maturando non destinato a Fondapi (e non espressamente mantenuto in azienda) viene versato al Fondo di Tesoreria INPS, istituito dal D.Lgs. 252/2005. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR non destinato rimane accantonato presso il datore di lavoro.

    Liquidazione del TFR alla cessazione

    Qualunque sia la causa di cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza del termine), il datore deve liquidare il TFR all’atto della cessazione. Il TFR si somma alle altre spettanze di fine rapporto:

    • Indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato).
    • Ferie e permessi ROL maturati e non goduti (da retribuire per intero).
    • Rateo di tredicesima mensile maturato nell’anno corrente.
    • Eventuali differenze retributive non ancora liquidate.

    In caso di ritardo nel pagamento, il datore è tenuto a corrispondere gli interessi legali (art. 2120, comma 8, c.c.). L’ammontare del TFR liquidato è soggetto a tassazione separata: il sostituto d’imposta applica in via provvisoria l’aliquota calcolata sull’imponibile, ma l’Agenzia delle Entrate riliquida definitivamente entro alcuni anni dalla cessazione, restituendo l’eventuale eccedenza o richiedendo il conguaglio.

    Casi pratici

    Tizio – TFR accantonato dopo 10 anni al 5° livello
    Tizio è stato assunto al 5° livello con un minimo tabellare che, nel tempo, è cresciuto fino all’attuale 2.245,87 €. Ipotizziamo che la sua retribuzione annua lorda media (tredicesima inclusa) sia stata di circa 27.000 € negli ultimi anni. La quota TFR annua è stata mediamente di circa 2.000 €. Dopo 10 anni, il fondo TFR lordo (prima della rivalutazione) è di circa 20.000 €; la rivalutazione annua (1,5% + 75% ISTAT, mediamente intorno al 2,5% negli ultimi anni) porta il valore effettivo del fondo a circa 22.000-24.000 € lordi, al netto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulla parte rivalutata. Tizio ha aderito a Fondapi e ha ricevuto anche il contributo datoriale aggiuntivo, che ha incrementato il montante complessivo.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia è al 6° livello con 9 anni di anzianità. Il suo TFR maturato è circa 20.000 € lordi. Vuole acquistare la prima casa e chiede al datore un’anticipazione del 70%: circa 14.000 €. Il datore verifica che nei 12 mesi precedenti non siano già state accolte anticipazioni per il 10% degli aventi titolo e autorizza l’erogazione. Caia deve allegare compromesso o atto notarile di acquisto alla richiesta. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata con aliquota del 23% sull’imponibile.
    Sempronio – Scelta silenziosa e destinazione a Fondapi
    Sempronio è assunto l’1 marzo 2026 in una piccola azienda metalmeccanica aderente a Confapi. Non esprime alcuna scelta sulla destinazione del TFR entro i 6 mesi successivi all’assunzione. Decorso il termine (agosto 2026), il TFR maturando viene destinato automaticamente a Fondapi per silenzio-assenso. Il datore inizia a versare al fondo anche il contributo datoriale aggiuntivo. Sempronio riceverà comunicazione scritta della destinazione avvenuta e potrà successivamente modificare il comparto di investimento all’interno di Fondapi.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Si applica la formula dell’art. 2120 c.c.: quota annua = retribuzione annua utile ÷ 13,5, rivalutata ogni anno al 31 dicembre con il tasso composto (1,5% fisso + 75% della variazione ISTAT FOI). Il CCNL non modifica la formula di legge, ma specifica la composizione della retribuzione utile (minimo tabellare, scatti, tredicesima, indennità fisse, straordinari effettivamente corrisposti).
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR nel CCNL PMI Confapi?
    Sì, una sola volta, dopo almeno 8 anni di servizio e solo per le causali di legge: spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa (o ristrutturazione), congedi parentali o formativi. L’importo massimo è il 70% del TFR maturato. Il CCNL Unionmeccanica Confapi non estende queste condizioni rispetto alla legge.
    Quando viene liquidato il TFR alla cessazione del rapporto?
    All’atto della cessazione, qualunque ne sia la causa. In caso di ritardo, il datore deve gli interessi legali ai sensi dell’art. 2120, comma 8, c.c. Il TFR si somma alle ferie non godute, al rateo tredicesima e all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
    Conviene destinare il TFR a Fondapi o lasciarlo in azienda?
    Destinando il TFR a Fondapi si ottiene il contributo aggiuntivo del datore (vantaggio economico diretto) e la tassazione agevolata in uscita (15%, riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione). Lasciandolo in azienda si mantiene la rivalutazione legale (1,5% + 75% ISTAT) ma si rinuncia al contributo datoriale. La scelta dipende dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio.
    Cosa succede al TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?
    Per le aziende con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a Fondapi (né esplicitamente mantenuto in azienda) viene versato al Fondo di Tesoreria INPS (D.Lgs. 252/2005). In caso di insolvenza del datore, il INPS garantisce il pagamento del TFR accantonato tramite il Fondo di Garanzia.
    Il TFR è tassato alla cessazione?
    Sì. Il TFR corrisposto direttamente dal datore è soggetto a tassazione separata (artt. 19-20 TUIR). Il sostituto applica provvisoriamente un’aliquota media, poi l’Agenzia delle Entrate riliquida definitivamente. Il TFR erogato da Fondapi beneficia invece dell’aliquota agevolata del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, con un minimo del 9%.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e all’art. 2120 c.c. Le stime di accantonamento sono indicative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o Fondapi direttamente (www.fondapi.it).

  • Art. 55 T.U. Espropriazione – Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

    Art. 55 T.U. Espropriazione – Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.

    2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997.