- La Cassa delle ammende, ente pubblico con personalità giuridica, finanzia prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano fondi strutturali europei o altre fonti di finanziamento comunitario, nazionale o regionale.
- La Cassa eroga fondi anche per programmi di assistenza economica alle famiglie di detenuti e internati, nonché per programmi di reinserimento sociale durante e dopo la detenzione, incluse le misure alternative.
- I programmi possono essere presentati da enti pubblici, enti privati, fondazioni, organismi di volontariato e solidarietà sociale, istituti penitenziari e centri di servizio sociale.
- I programmi privati devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e dal parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia competente per territorio.
- I pagamenti sono effettuati tramite mandati del presidente della Cassa, con accreditamento tramite la Cassa depositi e prestiti ai responsabili dei programmi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 129 DPR 230/2000 — Finalità ed interventi
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell' articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 , provvede ad attuare le finalità di cui ai commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.
2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa deliberi del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.
4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria.
5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato.
6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa.
7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all'erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.
8. Dell'avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende. 5
Stesso numero, altri codici
- Art. 129 Cod. Amb. — accessi ed ispezioni
- Art. 129 D.Lgs. 209/2005 — Soggetti esclusi dall'assicurazione
- Art. 129 D.Lgs. 42/2004 — Provvedimenti legislativi particolari
- Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede
- Articolo 129 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 129 Codice del Consumo: Conformità al contratto
In sintesi
Indice dei contenuti
La Cassa delle ammende: un istituto tra storia e funzione attuale
L'articolo 129 del DPR 230/2000 disciplina finalità e modalità operative della Cassa delle ammende, un ente pubblico con personalità giuridica di diritto pubblico la cui origine risale alla L. 547/1932. La Cassa raccoglie le somme provenienti dalle ammende penali non pagate (devolute all'erario e poi in parte destinate alla Cassa), dai depositi cauzionali non restituiti e da altri proventi. La norma in esame ridefinisce in termini aggiornati le finalità e le procedure di utilizzo di questi fondi, collocandoli nel contesto del sistema di assistenza penitenziaria e post-penitenziaria delineato dalla L. 354/1975 e dal regolamento del 2000.
La Cassa delle ammende non è un organismo di gestione della sicurezza ma uno strumento di welfare penitenziario: la sua ragion d'essere è finanziare progetti che favoriscano il reinserimento dei condannati e l'assistenza alle loro famiglie. In questa prospettiva, essa costituisce una traduzione finanziaria del principio costituzionale di cui all'art. 27, comma 3, Cost.: la rieducazione del condannato richiede risorse economiche, e la Cassa provvede in parte a raccoglierle e distribuirle secondo criteri di utilità pubblica.
La priorità ai finanziamenti europei e multilivello
Il comma 2 stabilisce che i fondi patrimoniali della Cassa vengono erogati prioritariamente per finanziare progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità dei fondi strutturali europei (Fondo Sociale Europeo — FSE+, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR), nonché i finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. La ratio di questa priorità è quella della leva finanziaria: le risorse della Cassa non vengono spese in modo autonomo, ma utilizzate come co-finanziamento che consente di attivare risorse molto maggiori dai fondi europei e nazionali.
I fondi strutturali europei hanno finanziato nel corso degli anni numerosi progetti di formazione professionale per detenuti, di sostegno al lavoro penitenziario, di creazione di imprese sociali che impiegano ex detenuti, di supporto all'istruzione in carcere. La gestione di questi fondi richiede una capacità progettuale e amministrativa che l'amministrazione penitenziaria ha progressivamente sviluppato, anche grazie al supporto tecnico della Cassa. Il risultato è che le risorse disponibili per il reinserimento superano di gran lunga il solo patrimonio della Cassa stessa.
I programmi di assistenza alle famiglie e di reinserimento sociale
Il comma 3 disciplina la seconda finalità — anch'essa soggetta a delibera del consiglio di amministrazione della Cassa — ovvero il finanziamento di programmi di assistenza economica alle famiglie di detenuti e internati e di reinserimento sociale di detenuti e internati, «anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione».
La menzione delle misure alternative è particolarmente significativa: la Cassa non finanzia solo programmi per chi è in carcere, ma anche per chi sta eseguendo la pena in regime di affidamento in prova, di semilibertà o di detenzione domiciliare. Questo ampliamento dell'ambito di intervento riflette la visione integrata dell'esecuzione penale che permea l'ordinamento penitenziario del 1975 e il regolamento del 2000: la pena va dai diversi regimi detentivi alle misure alternative in un continuum, e l'assistenza al condannato deve seguire questo continuum senza interruzioni.
L'«assistenza economica alle famiglie» va intesa in modo ampio: può comprendere sussidi diretti per le famiglie in stato di indigenza causato dalla detenzione del congiunto, contributi per il pagamento delle spese di trasporto per raggiungere l'istituto, sostegno alle famiglie monogenitoriali in difficoltà, contributi per l'assistenza ai figli minori. La finalità è ridurre le conseguenze patrimoniali della detenzione su soggetti innocenti — i familiari — che non hanno contribuito alla causazione del reato ma ne subiscono le ripercussioni economiche.
I soggetti proponenti: la pluralità dei canali
Il comma 4 individua i soggetti che possono presentare i programmi di reinserimento e assistenza: enti pubblici (comuni, province, enti regionali, ASL), enti privati, fondazioni, organismi impegnati in attività di volontariato e solidarietà sociale, e infine istituti penitenziari e centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria. La norma impone che ogni programma indichi il «responsabile della propria attuazione»: questa previsione risponde all'esigenza di accountability — chi riceve i fondi deve essere personalmente identificabile e responsabile dell'uso corretto delle risorse.
La pluralità dei soggetti proponenti riflette il modello di welfare mix che caratterizza il sistema italiano: accanto all'intervento pubblico diretto (istituti penitenziari e servizi sociali dell'amministrazione), il sistema valorizza il contributo degli enti privati e del volontariato, che spesso hanno una capacità di vicinanza ai beneficiari superiore a quella degli enti pubblici. Cooperative sociali che gestiscono case di accoglienza per dimessi, associazioni che forniscono tutoraggio lavorativo, fondazioni che finanziano borse di studio per detenuti: tutti questi soggetti possono accedere ai fondi della Cassa presentando un programma strutturato.
Il parere provinciale e il raccordo con il territorio
Il comma 5 introduce un passaggio procedurale importante per i programmi presentati da soggetti privati: essi devono essere accompagnati da una relazione illustrativa del proponente e da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato. Questo parere svolge una funzione di raccordo con le politiche sociali locali: garantisce che i programmi finanziati dalla Cassa siano coerenti con le priorità del territorio e non si sovrappongano ad iniziative già esistenti.
Il parere provinciale è anche uno strumento di conoscenza del territorio: l'assessorato può segnalare eventuali criticità locali che il programma proposto non considera, o indicare opportunità di sinergia con altri interventi. Nella pratica, questo passaggio può aggiungere tempi al processo di approvazione, ma la sua funzione di coordinamento territoriale è importante per evitare dispersione di risorse.
Il meccanismo di finanziamento progressivo: stati di avanzamento
Il comma 6 introduce un meccanismo di controllo sull'utilizzo dei fondi: i programmi vengono finanziati «con riferimento a stati di avanzamento semestrali», previa valutazione favorevole per ogni stato di avanzamento. Questo approccio è mutuato dalle buone pratiche della gestione dei fondi europei e risponde a un'esigenza elementare di controllo: l'erogazione progressiva riduce il rischio che i fondi vengano utilizzati in modo non conforme agli obiettivi del programma.
La valutazione di ogni stato di avanzamento è affidata sia ai soggetti competenti per i pareri originari (l'assessorato provinciale per i programmi privati) sia al consiglio di amministrazione della Cassa. Questo doppio controllo — esterno e interno — garantisce che il finanziamento sia subordinato al raggiungimento effettivo degli obiettivi intermedi. I programmi che non rispettano gli impegni del semestre precedente possono vedersi sospendere l'erogazione successiva.
Il meccanismo di pagamento: la Cassa depositi e prestiti come intermediario
I commi 7 e 8 disciplinano la procedura di pagamento: le spese sono effettuate con mandati emessi dal presidente della Cassa delle ammende e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, che cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi. La Cassa depositi e prestiti comunica poi alla Cassa delle ammende l'avvenuto accreditamento. Questo meccanismo di triangolazione è coerente con le norme sulla contabilità pubblica e garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari.
La norma include esplicitamente tra le spese della Cassa anche le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute all'erario: si tratta di una disposizione di raccordo contabile che gestisce il flusso delle somme che transitano attraverso la Cassa in direzione dell'erario.
Il ruolo della Cassa nel quadro complessivo della rieducazione
La Cassa delle ammende rappresenta, nel sistema normativo, un presidio finanziario per la funzione rieducativa sancita dall'art. 27, comma 3, Cost. La rieducazione ha un costo — di personale, di strutture, di formazione, di programmi — e la Cassa è uno degli strumenti con cui l'ordinamento si propone di reperire e distribuire risorse per questo fine. La sua governance (consiglio di amministrazione con rappresentanti istituzionali) e le sue procedure di deliberazione garantiscono un uso trasparente e finalizzato delle risorse, soggetto a controllo sia interno sia esterno (Corte dei conti).
La dimensione europea del finanziamento — con la priorità ai fondi strutturali — inserisce la Cassa in un sistema più ampio di policy: le priorità europee in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione professionale trovano nella Cassa uno strumento di implementazione a livello penitenziario. In questa prospettiva, la Cassa non è un retaggio storico, ma un attore attivo nel sistema di welfare penale contemporaneo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti