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Categoria: Regolamento ordinamento penitenziario (DPR 230/2000)

  • Art. 1 DPR 230/2000 — Interventi di trattamento

    Art. 1 DPR 230/2000 — Interventi di trattamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

    2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

    3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

  • Art. 2 DPR 230/2000 — Sicurezza e rispetto delle regole

    Art. 2 DPR 230/2000 — Sicurezza e rispetto delle regole

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

    2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

  • Art. 3 DPR 230/2000 — Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

    Art. 3 DPR 230/2000 — Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

    2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.

    3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 4 DPR 230/2000 — Integrazione e coordinamento degli interventi

    Art. 4 DPR 230/2000 — Integrazione e coordinamento degli interventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.

    2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

    3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.

  • Art. 5 DPR 230/2000 — Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

    Art. 5 DPR 230/2000 — Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

  • Art. 6 DPR 230/2000 — Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

    Art. 6 DPR 230/2000 — Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.

    2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

    3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.

    4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.

    5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

    6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.

    7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.

  • Art. 7 DPR 230/2000 — Servizi igienici

    Art. 7 DPR 230/2000 — Servizi igienici

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

    2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

    3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

  • Art. 8 DPR 230/2000 — Igiene personale

    Art. 8 DPR 230/2000 — Igiene personale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

    2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.

    3. Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico.

    4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda.

    5. L'obbligo della doccia può essere imposto per motivi igienico-sanitari.

  • Art. 9 DPR 230/2000 — Vestiario e corredo

    Art. 9 DPR 230/2000 — Vestiario e corredo

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

    2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

    3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.

    4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato , questi è tenuto a risarcire il danno.

    5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

    6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

    7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

    8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

    9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate quelli forniti dall'amministrazione , devono provvedervi a loro spese.

    10. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

  • Art. 10 DPR 230/2000 — Corredo e oggetti di proprietà personale

    Art. 10 DPR 230/2000 — Corredo e oggetti di proprietà personale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.

    2. È assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.

    3. È ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.

  • Art. 11 DPR 230/2000 — Vitto giornaliero

    Art. 11 DPR 230/2000 — Vitto giornaliero

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

    2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

    3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

    4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

  • Art. 12 DPR 230/2000 — Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell’istituto

    Art. 12 DPR 230/2000 — Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell’istituto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone.

    2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

    3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

    4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito; per i detenuti e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.

    5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente , le loro osservazioni al direttore.

    6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.