Testo dell'articoloVigente
Art. 10 DPR 230/2000 – Corredo e oggetti di proprietà personale
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.
2. È assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.
3. È ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.
In sintesi
Indice dei contenuti
Dignità personale e spazio di individualità in carcere
L'articolo 10 del DPR 230/2000 si inserisce nel quadro delle norme che disciplinano le condizioni materiali di vita all'interno degli istituti penitenziari, dando attuazione all'art. 6 della L. 354/1975. Quest'ultimo stabilisce che i detenuti devono disporre di un corredo sufficiente e che le condizioni di vita in carcere devono rispettare la dignità della persona. La norma regolamentare scende nei dettagli operativi, ripartendo le competenze tra il regolamento interno di ogni istituto e la previsione di servizi minimi garantiti.
Dietro la tecnicità della disposizione si cela una questione di fondo: la detenzione implica necessariamente la compressione di moltissimi aspetti della vita personale, ma non può cancellare del tutto lo spazio di individualità di ciascun essere umano. Il possesso di indumenti propri, di oggetti con un significato affettivo, la possibilità di mantenere la biancheria pulita sono elementi che, nella quotidianità carceraria, hanno un peso sproporzionato rispetto al loro modesto rilievo nella vita libera.
Il corredo personale: il ruolo del regolamento interno
Il primo comma dell'art. 10 rimette al regolamento interno di ciascun istituto la disciplina di dettaglio in materia di corredo personale: spetta a quel regolamento stabilire i casi in cui i detenuti possono fare uso di indumenti propri e quali specifici effetti siano ammessi. Questa scelta normativa riflette la varietà delle condizioni operative dei singoli istituti: le regole di sicurezza, la capienza, la struttura organizzativa del magazzino possono giustificare soluzioni diverse da istituto a istituto.
Il fondamento legislativo è l'art. 6 L. 354/1975, che al primo comma dispone che «il detenuto che ne fa richiesta» deve poter usare il proprio corredo e che l'amministrazione deve comunque fornire un corredo adeguato a chi ne sia privo. Il regolamento del 2000 non supera ma specifica questa previsione: il detenuto ha il diritto di base, ma è il regolamento interno a modularne le condizioni concrete, nel rispetto del principio di non discriminazione sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Nella prassi, la maggior parte degli istituti ammette l'uso di indumenti personali per la vita quotidiana (biancheria intima, indumenti da camera, abiti civili per i colloqui), mentre mantiene un abbigliamento standardizzato per determinate attività. Questa prassi, quando non è fondata su specifiche esigenze di sicurezza, può essere oggetto di reclamo davanti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975.
Il servizio di lavanderia: igiene come diritto minimo
Il secondo comma garantisce l'esistenza di un servizio di lavanderia accessibile a tutti i detenuti, anche a loro spese. La norma ha un significato duplice: da un lato assicura che nessun detenuto sia privato della possibilità di mantenere i propri indumenti in condizioni igieniche accettabili; dall'altro lascia che il costo del servizio possa essere posto a carico del detenuto stesso, quando disponga di mezzi propri.
L'igiene personale è strettamente connessa al diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione. Le condizioni di sovraffollamento che hanno storicamente caratterizzato il sistema penitenziario italiano rendono il servizio di lavanderia particolarmente rilevante sotto il profilo sanitario. Il servizio di lavanderia rappresenta, nel sistema normativo, un presidio minimo di civiltà che l'amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di garantire indipendentemente dalle risorse disponibili: si tratta di un livello essenziale di prestazioni che non è comprimibile nemmeno nelle situazioni di maggiore difficoltà organizzativa.
Gli oggetti di valore morale o affettivo: la dimensione psicologica della detenzione
Il terzo comma introduce una disposizione di notevole sensibilità: è ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo, a condizione che non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto. Si tratta di una previsione che riconosce esplicitamente la dimensione psicologica e affettiva dell'esperienza detentiva.
Gli oggetti cui la norma fa riferimento sono tipicamente fotografie di familiari, piccoli oggetti legati a ricordi personali, immagini religiose, lettere custodite in modo ordinato. La condizione del «non consistente valore economico» serve a impedire che il carcere diventi un luogo di accumulo di beni di lusso o di oggetti utilizzabili come moneta di scambio in un'economia informale interna. La condizione della «compatibilità con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto» conferisce alla direzione un potere valutativo caso per caso, che deve tuttavia essere esercitato in modo proporzionato e non arbitrario.
Dal punto di vista costituzionale, questa previsione si radica nell'art. 3 Cost. - che tutela la dignità della persona - e nell'art. 27, comma 3, Cost., che richiede che la pena tenda alla rieducazione: un percorso rieducativo efficace non può prescindere dal mantenimento di un nucleo minimo di identità personale, che i piccoli oggetti affettivi contribuiscono a preservare.
Competenza normativa e tutela giurisdizionale
La scelta di rimettere la disciplina di dettaglio al regolamento interno di ciascun istituto pone un problema di uniformità di trattamento: detenuti ristretti in istituti diversi possono trovarsi soggetti a regole molto diverse in materia di corredo. Questo è coerente con il modello organizzativo del sistema penitenziario italiano, che riconosce una certa autonomia gestionale ai singoli direttori, ma deve fare i conti con il principio di uguaglianza dell'art. 3 Cost.
Quando le norme del regolamento interno appaiono irragionevolmente restrittive o discriminatorie, il detenuto ha a disposizione lo strumento del reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975 e, se il reclamo non produce effetti, il ricorso ex art. 35-bis L. 354/1975. Il magistrato di sorveglianza può così sindacare la legittimità delle disposizioni regolamentari interne che comprimano in modo sproporzionato i diritti del detenuto in materia di corredo e oggetti personali.
Domande frequenti
Un detenuto ha diritto a indossare i propri abiti in carcere?
Dipende dal regolamento interno dell'istituto, che in base all'art. 10, comma 1, DPR 230/2000 stabilisce i casi in cui è ammesso l'uso del corredo personale. Il principio generale dell'art. 6 L. 354/1975 garantisce comunque che l'amministrazione fornisca un corredo adeguato a chi ne sia privo.
Il servizio di lavanderia è garantito in tutti gli istituti?
Sì, l'art. 10, comma 2, DPR 230/2000 impone che in ogni istituto sia assicurato un servizio di lavanderia accessibile a tutti i detenuti. Il costo può essere posto a carico del detenuto quando questi disponga di mezzi propri; in caso di indigenza, il servizio deve essere garantito gratuitamente.
Cosa si intende per oggetti di valore morale o affettivo?
Si tratta di oggetti come fotografie di familiari, immagini religiose, lettere, piccoli souvenir personali. La norma li ammette purché non abbiano un consistente valore economico e non compromettano l'ordine interno dell'istituto. La valutazione spetta alla direzione, ma deve essere motivata e proporzionata.
La direzione può vietare in modo assoluto il possesso di oggetti personali?
No. Il divieto assoluto sarebbe contrario all'art. 10 DPR 230/2000 e all'art. 3 Cost. in materia di dignità della persona. Se la direzione nega il possesso di oggetti legittimi senza adeguata motivazione, il detenuto può presentare reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975.
Un detenuto senza reddito deve pagare la lavanderia?
No. L'art. 10, comma 2, prevede che il detenuto possa accedere al servizio 'anche a sue spese', il che implica che chi è indigente non possa esserne escluso. Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) impone all'amministrazione di garantire condizioni igieniche minime indipendentemente dalle risorse economiche del detenuto.