Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 DPR 230/2000 – Assistenza sanitaria

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.

3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.

4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.

5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123 .

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123 .

8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.

In sintesi

  • I detenuti e gli internati hanno diritto all'assistenza sanitaria secondo la normativa vigente, erogata all'interno degli istituti penitenziari salvo i casi di ricovero esterno previsti dall'art. 11 co. 2 L. 354/1975.
  • Sulla base delle esigenze sanitarie della popolazione detenuta sono organizzati, con opportune dislocazioni territoriali, reparti clinici e chirurgici.
  • Le prestazioni psichiatriche devono essere assicurate da specialisti in psichiatria di ruolo o, in alternativa, da specialisti incaricati ai sensi dell'art. 80 co. 4 L. 354/1975.
  • In caso di urgenza estrema, il direttore dell'istituto può disporre direttamente il trasferimento in luogo esterno di cura, dandone contemporanea comunicazione all'autorità giudiziaria e al DAP.
  • In ogni istituto devono svolgersi con continuità attività di medicina preventiva, che rilevano e contrastano le situazioni patologiche legate all'inerzia e alla riduzione del movimento.
Indice dei contenuti

L'articolo 17 del DPR 230/2000 costituisce la norma regolamentare di attuazione dell'art. 11 della L. 354/1975, che disciplina il diritto alla salute dei detenuti e degli internati. Si tratta di una delle disposizioni più articolate dell'intero regolamento, che investe un diritto fondamentale della persona - il diritto alla salute ex art. 32 Cost. - e ne disegna le modalità di esercizio in un contesto del tutto peculiare come quello della detenzione. Il fatto che la persona sia privata della libertà personale non incide in alcun modo sul suo diritto alle cure: lo Stato, assumendo la custodia del detenuto, si fa garante della sua salute e ha l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per tutelarla.

Il fondamento normativo: l'art. 11 L. 354/1975 e il diritto alla salute del detenuto

L'art. 11 L. 354/1975 è la norma primaria di riferimento. Esso stabilisce che ogni istituto penitenziario deve essere dotato di un servizio medico e farmaceutico rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati, e che il servizio psichiatrico deve essere assicurato. La norma prevede altresì che, quando le condizioni di salute lo richiedano, i detenuti possano essere trasferiti in ospedali civili o in luoghi esterni di cura. L'art. 17 del regolamento specifica e articola questi principi in norme operative, definendo le modalità organizzative del servizio sanitario penitenziario, i meccanismi di raccordo con la sanità territoriale e le procedure di emergenza.

L'art. 32 Cost. garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Questa tutela non si interrompe alla soglia del carcere: anzi, in un contesto di privazione della libertà personale, dove l'individuo non può autonomamente provvedere alle proprie cure, l'obbligo statale di tutela si intensifica. La Corte costituzionale ha più volte ribadito, in termini generali, che l'esecuzione della pena non può essere incompatibile con la tutela della salute del detenuto. L'art. 27 co. 3 Cost. sulla funzione rieducativa della pena si intreccia con l'art. 32: una pena che deteriorasse la salute fisica e psichica del condannato sarebbe contraria al senso di umanità e incompatibile con qualsiasi prospettiva di reinserimento.

La riforma del 2008: il passaggio della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale

L'art. 17 del regolamento deve essere letto alla luce di una riforma strutturale avvenuta dopo la sua emanazione: il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, e il DPCM 1° aprile 2008 hanno trasferito le funzioni sanitarie penitenziarie dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1° gennaio 2009 per la medicina penitenziaria e 31 marzo 2008 per la salute mentale. Questo spiega perché i commi 6 e 7 dell'art. 17 - che regolavano aspetti del precedente regime organizzativo - sono stati abrogati dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

La conseguenza pratica del passaggio al SSN è fondamentale: i detenuti hanno oggi diritto alle stesse prestazioni sanitarie dei cittadini liberi, erogate attraverso le ASL territorialmente competenti per l'istituto penitenziario. Il medico penitenziario è un dipendente o convenzionato del SSN, non dell'amministrazione penitenziaria. Le prescrizioni di farmaci, le visite specialistiche, gli esami diagnostici seguono i protocolli del SSN. Questo trasferimento ha significativamente migliorato la qualità e l'uniformità delle cure, eliminando la frammentazione che caratterizzava il precedente sistema.

Tuttavia, l'art. 17 del regolamento conserva la propria rilevanza per i profili organizzativi che non sono stati intaccati dalla riforma: la collocazione dei servizi all'interno degli istituti, i reparti clinici e chirurgici dedicati, la medicina preventiva, le procedure di emergenza per il trasferimento urgente in strutture esterne.

L'erogazione dell'assistenza sanitaria all'interno degli istituti

Il comma 1 stabilisce il principio generale: i detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa. Il rinvio alla normativa vigente è dinamico: recepisce automaticamente le evoluzioni del quadro normativo, compreso il passaggio al SSN. Il comma 3 precisa che l'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 L. 354/1975, che consente il trasferimento in luoghi esterni di cura quando le condizioni di salute lo richiedano.

La regola dell'erogazione interna risponde a evidenti esigenze di sicurezza e di gestione detentiva: ogni trasferimento esterno comporta rischi, costi e complessità organizzative. Per questo gli istituti sono dotati di infermerie, ambulatori e - nei casi dei grandi istituti - di veri e propri reparti clinici. Tuttavia, la regola dell'erogazione interna non può mai tradursi in una limitazione del diritto alle cure: quando le prestazioni necessarie non sono disponibili all'interno, il trasferimento esterno è obbligatorio.

I reparti clinici e chirurgici specializzati

Il comma 4 introduce un elemento organizzativo di sistema: sulla base delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici. Si tratta di strutture sanitarie di secondo livello, destinati a concentrare le prestazioni specialistiche che i singoli istituti non possono erogare. Il detenuto che necessita di un intervento chirurgico o di cure specialistiche continuative può essere trasferito in uno di questi reparti, evitando il ricovero in strutture ospedaliere ordinarie quando non strettamente necessario.

La «opportuna dislocazione nel territorio nazionale» riconosce che le esigenze sanitarie variano per tipo e frequenza: alcune patologie sono più diffuse in determinate aree o tra determinate categorie di detenuti. La pianificazione territoriale dei reparti mira a garantire accessibilità alle cure senza eccessivi trasferimenti a lungo raggio, che incidono negativamente sui diritti di visita dei familiari e sulla continuità del trattamento.

La salute mentale: lo specialismo psichiatrico obbligatorio

Il comma 5 introduce un obbligo specifico in materia di salute mentale: in ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate da specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione deve avvalersi di specialisti ai sensi del quarto comma dell'art. 80 L. 354/1975. Questa norma consente l'incarico a specialisti non di ruolo quando le piante organiche non siano sufficienti a coprire le esigenze.

La specificità della previsione riflette l'elevatissima incidenza dei disturbi psichiatrici nella popolazione detenuta: dati consolidati indicano che una quota significativa dei detenuti presenta disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi della personalità, dipendenze da sostanze con comorbidità psichiatriche. La carenza di assistenza psichiatrica in carcere si traduce in un aumento del rischio di autolesionismo e suicidio, che rappresentano uno dei più gravi problemi dell'esecuzione penale italiana. La norma riconosce implicitamente questa criticità, imponendo l'accesso garantito alla psichiatria a prescindere dalla disponibilità di personale di ruolo.

Il passaggio delle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) agli UEPE e al SSN, avvenuto con la chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) nel 2015, ha ulteriormente modificato il quadro: i detenuti con disturbi psichiatrici gravi che in passato sarebbero stati internati negli OPG vengono oggi curati nelle REMS o nell'ambito dei normali circuiti detentivi, con il supporto di équipe psichiatriche integrate nel SSN.

Il trasferimento d'urgenza: la competenza eccezionale del direttore

Il comma 8 disciplina una fattispecie di particolare delicatezza: quando occorra con estrema urgenza trasferire un detenuto in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere immediatamente la decisione dell'autorità giudiziaria competente, il direttore provvede direttamente al trasferimento. Deve però darne «contemporanea comunicazione» all'autorità giudiziaria e informare il DAP e il provveditore regionale.

Questa norma risolve un potenziale conflitto tra la garanzia giurisdizionale - il trasferimento del detenuto richiede ordinariamente l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria - e l'urgenza medica. Il legislatore ha dato priorità alla vita e alla salute: in caso di pericolo immediato, il direttore non aspetta. La comunicazione «contemporanea» (non successiva) garantisce che il controllo giurisdizionale non venga eliso ma solo anticipato dall'urgenza sanitaria. Si tratta di un'applicazione concreta del principio costituzionale per cui l'art. 32 Cost. (diritto alla salute) può prevalere sulle regole procedurali ordinarie quando la vita è in pericolo.

La medicina preventiva: un obbligo di sistema

Il comma 9 introduce un obbligo di portata sistematica che spesso passa inosservato nella lettura dell'articolo: in ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevano, segnalano e intervengono sulle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle «prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica».

Questa formulazione è di straordinaria rilevanza pratica. La detenzione comporta strutturalmente una riduzione del movimento fisico, una sedentarietà forzata che aumenta il rischio di patologie cardiovascolari, metaboliche, muscolo-scheletriche. La sovraffollamento - problema cronico del sistema penitenziario italiano - aggrava questa condizione. La norma impone all'amministrazione di non limitarsi a curare le malattie quando si manifestano, ma di prevenirle attivamente: promuovendo l'attività fisica, monitorando lo stato di salute della popolazione detenuta, segnalando le situazioni di rischio prima che si traducano in patologie conclamate.

L'obbligo di continuità delle attività preventive non è un'aspirazione programmatica, ma un vincolo giuridico. La sua sistematica inadempienza - che si verifica quando gli istituti non dispongono di spazi adeguati per l'attività motoria o di personale sanitario sufficiente per il monitoraggio preventivo - configura una violazione del regolamento e, in ultima istanza, una lesione del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.

L'art. 17 nel quadro dei diritti del detenuto e le prospettive di riforma

L'articolo 17 si inserisce in un quadro normativo più ampio che ha visto, negli ultimi vent'anni, un significativo potenziamento delle tutele sanitarie per la popolazione detenuta. La riforma del 2018 ha rafforzato il collegamento con il SSN, la chiusura degli OPG ha integrato la salute mentale nel circuito ordinario delle cure, le Regole Penitenziarie Europee (aggiornate nel 2020) hanno stabilito standard minimi di assistenza sanitaria per tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Permangono tuttavia criticità strutturali: il sovraffollamento compromette la possibilità concreta di erogare prestazioni sanitarie adeguate, la carenza di personale medico e infermieristico crea diseguaglianze tra istituti, la medicina preventiva è spesso sacrificata alle urgenze. L'art. 17 del regolamento, nella sua formulazione ambiziosa, definisce uno standard che il sistema reale fatica a raggiungere in modo uniforme. Il richiamo ai principi costituzionali - art. 32 sulla salute, art. 27 co. 3 sulla rieducazione, art. 3 sulla dignità - serve a richiamare la funzione normativa della disposizione anche quando la pratica la disattende: è il metro di giudizio con cui valutare la legittimità dell'azione amministrativa in materia sanitaria penitenziaria.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I detenuti hanno diritto alle stesse cure dei cittadini liberi?

Sì. Dal 2009, con il trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale (d.lgs. 230/1999 e DPCM 1° aprile 2008), i detenuti hanno diritto alle stesse prestazioni sanitarie dei cittadini liberi, erogate attraverso le ASL territorialmente competenti per l'istituto.

Cosa succede se un detenuto ha bisogno di cure urgenti e non è possibile contattare il magistrato di sorveglianza?

Il comma 8 dell'art. 17 attribuisce al direttore il potere di disporre direttamente il trasferimento in luogo esterno di cura, dando contemporanea comunicazione all'autorità giudiziaria, al DAP e al provveditore regionale. L'urgenza sanitaria prevale sulle regole procedurali ordinarie.

L'istituto penitenziario è obbligato a garantire l'assistenza psichiatrica?

Sì. Il comma 5 dell'art. 17 prevede che le prestazioni psichiatriche debbano essere assicurate da specialisti di ruolo o, in mancanza, da specialisti incaricati ai sensi dell'art. 80 co. 4 L. 354/1975. L'assistenza psichiatrica non può essere omessa per carenza di organico.

Cos'è la medicina preventiva in carcere e chi è responsabile di attuarla?

Il comma 9 dell'art. 17 impone che in ogni istituto si svolgano con continuità attività di medicina preventiva che rilevano e contrastano le situazioni patologiche legate alla sedentarietà e alla riduzione dell'attività fisica. La responsabilità è dell'amministrazione penitenziaria e del servizio sanitario penitenziario integrato nel SSN.

Dove vengono erogate le cure specialistiche che l'istituto non può fornire internamente?

In reparti clinici e chirurgici organizzati con opportune dislocazioni nel territorio nazionale (art. 17 co. 4) o, quando necessario, in strutture ospedaliere esterne, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 11 co. 2 L. 354/1975.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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