Testo dell'articoloVigente
Art. 20 DPR 230/2000 – Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.
2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.
3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1.
4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.
5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.
6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge, si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio.
7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente, le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.
8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.
9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.
10. Il presente articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 .
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela della salute mentale nell'esecuzione penale: un principio costituzionale in azione
L'articolo 20 del DPR 230/2000 dà attuazione a un insieme di norme della L. 354/1975 che si intrecciano con il diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione e con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3. In particolare, la disposizione si collega all'art. 11 L. 354/1975, che prevede il diritto alla salute del detenuto, e all'art. 13, che disciplina il trattamento penitenziario individualizzato. Il legislatore regolamentare ha cercato di costruire un sistema che non penalizzi ulteriormente chi si trova in una condizione di vulnerabilità psichica, cercando invece di integrare la risposta penitenziaria con quella sanitaria.
Il riferimento al D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 - contenuto nel comma 10 - è cruciale: quella normativa ha trasferito la medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, avviando un processo di progressiva equiparazione tra detenuti e cittadini liberi nell'accesso alle cure. L'art. 20, comma 10, precisa che le disposizioni sugli infermi e seminfermi di mente (artt. 17-20) si applicano fino alla «completa attuazione» di quel decreto legislativo, configurandosi come norma transitoria di garanzia.
Il trattamento: partecipazione alle attività e colloqui ampliati
Il comma 1 stabilisce un principio generale di inclusione trattamentale: i soggetti con infermità o semi-infermità mentale devono poter partecipare a tutte le attività dell'istituto - lavoro, istruzione, attività culturali e ricreative - per quanto le loro condizioni lo consentano. Questo approccio riflette la visione dell'esecuzione penale come percorso di reintegrazione sociale, non come semplice contenzione.
Di particolare rilievo è la previsione che i colloqui possano avvenire «fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37», ovvero al di là delle sei visite mensili normalmente consentite. La ragione è evidente: per un soggetto con fragilità psichica, il mantenimento dei legami familiari e sociali ha una valenza terapeutica che giustifica un regime di maggiore apertura rispetto alla regola generale. Questa scelta normativa esprime una sensibilità verso il principio di individualizzazione del trattamento.
Il raccordo con il Servizio Sanitario Nazionale
Il comma 1 prevede che il servizio sanitario pubblico territorialmente competente acceda all'istituto per rilevare le condizioni degli infermi e seminfermi e concordare con gli operatori penitenziari le risorse esterne utili alla loro presa in carico. Si tratta di una previsione significativa perché supera la logica della «medicina penitenziaria» come sistema chiuso, aprendo l'istituto alla rete dei servizi psichiatrici di comunità.
Il modello delineato è quello della continuità terapeutica: la presa in carico da parte del servizio pubblico non inizia alla dimissione, ma già durante la detenzione, così da ridurre il rischio di rotture traumatiche nel percorso di cura. Questo raccordo è ulteriormente rafforzato dal comma 9, che prevede una collaborazione tra servizio per le tossicodipendenze (SerT) e servizio psichiatrico per i detenuti tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali.
Corrispondenza, sanzioni disciplinari e rappresentanza: il principio di proporzionalità
Il comma 2 amplia le ipotesi di sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza: oltre alle ragioni di sicurezza previste dall'art. 38 del regolamento, il controllo può essere disposto anche per esigenze terapeutiche certificate dal sanitario. Si tratta di una deroga al principio generale della libertà di corrispondenza che, però, deve essere ricondotta alla tutela del soggetto stesso e non a mere esigenze di sorveglianza.
Sul piano disciplinare, il comma 7 introduce una clausola di salvaguardia fondamentale: le sanzioni si applicano solo quando il sanitario accerti la «sufficiente capacità naturale» del soggetto, vale a dire che egli era in grado di comprendere l'infrazione e di percepire la sanzione conseguente. Questo meccanismo rispecchia il principio di colpevolezza che permea il sistema penale e che non può essere abbandonato nemmeno nell'esecuzione.
Il comma 6 garantisce, infine, che anche i soggetti con infermità mentale possano partecipare alla elezione delle rappresentanze dei detenuti, salva la possibilità per il magistrato di sorveglianza di escludere gli incapaci e sostituirli con altri sorteggiati.
Lavoro, ergoterapia e sussidio
I commi 4 e 5 regolano la situazione lavorativa degli infermi e seminfermi di mente con un approccio graduale. Chi è in grado di svolgere un lavoro produttivo è ammesso al lavoro ordinario e gode di tutti i diritti lavorativi, in applicazione del principio di non discriminazione (art. 3 Cost.). Chi non è in grado di svolgere un lavoro produttivo può essere assegnato ad attività ergoterapiche, con la corresponsione di un sussidio la cui misura è stabilita con decreto ministeriale. L'ergoterapia non è una forma di lavoro forzato, ma uno strumento terapeutico e riabilitativo che mira a mantenere la persona attiva e a svilupparne le capacità residue.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un detenuto con infermità mentale può ricevere più di sei colloqui al mese?
Sì. L'art. 20, comma 1, DPR 230/2000 prevede che i colloqui possano svolgersi fuori dai limiti stabiliti dall'art. 37 quando vi siano esigenze connesse al mantenimento dei legami familiari e sociali, fondamentali nel percorso terapeutico del soggetto con infermità mentale.
Le sanzioni disciplinari si applicano sempre anche agli infermi di mente?
No. Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che le sanzioni disciplinari si applicano solo quando il sanitario abbia accertato che il soggetto possedeva, al momento dell'infrazione, sufficiente capacità naturale per comprendere l'atto compiuto e percepire la sanzione conseguente.
Chi accede all'istituto per valutare le condizioni dei detenuti con disturbi mentali?
Il servizio sanitario pubblico territorialmente competente, di norma il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di riferimento, accede all'istituto per rilevare le condizioni degli infermi e seminfermi di mente e per concordare con gli operatori penitenziari un piano di presa in carico esterna.
Un detenuto con infermità mentale può lavorare?
Sì, se il sanitario ritiene che ne sia capace. In tal caso viene ammesso al lavoro ordinario con tutti i relativi diritti. Se non è in grado di svolgere un lavoro produttivo, può essere assegnato ad attività ergoterapiche, con la corresponsione di un apposito sussidio ministeriale.
Quando si applica la corrispondenza sotto visto di controllo per un infermo di mente?
Oltre ai casi generali di sicurezza previsti dall'art. 38 del regolamento, la corrispondenza dell'infermo di mente può essere sottoposta a visto anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, purché tali esigenze siano accertate e certificate dal sanitario dell'istituto.