Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 DPR 230/2000 – Igiene personale

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.

3. Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico.

4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda.

5. L'obbligo della doccia può essere imposto per motivi igienico-sanitari.

In sintesi

  • Gli oggetti per la cura personale sono fissati da tabelle ministeriali distinte per uomini e donne, con indicazione precisa di qualità e quantità.
  • In ogni istituto sono organizzati servizi di barbiere e parrucchiere utilizzabili periodicamente dai detenuti secondo le proprie necessità.
  • Nei locali di pernottamento è consentito l'uso del rasoio elettrico, strumento di autonomia igienica personale.
  • Il regolamento interno di ogni istituto stabilisce orari e modalità di accesso ai servizi e di utilizzo dell'acqua calda.
  • L'obbligo della doccia può essere imposto dall'amministrazione esclusivamente per motivate ragioni igienico-sanitarie.
Indice dei contenuti

L'igiene personale all'interno degli istituti penitenziari non è una questione meramente pratica: è il riflesso materiale di un principio costituzionale fondamentale. La dignità della persona, sancita implicitamente dagli artt. 2 e 3 Cost. e resa esplicita in materia penitenziaria dall'art. 27, co. 3, Cost. come presupposto della funzione rieducativa della pena, impone che anche chi sia privato della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost. mantenga la possibilità di prendersi cura di sé. L'art. 8 del DPR 230/2000 dà attuazione concreta all'art. 6 della L. 354/1975, che stabilisce il principio generale del diritto dei detenuti alla cura della propria persona.

Il sistema delle tabelle ministeriali

Il primo comma dell'articolo introduce uno strumento di garanzia formale: le tabelle ministeriali. Questi atti amministrativi, adottati con decreto del Ministro della Giustizia, elencano con precisione quali oggetti per l'igiene personale l'amministrazione penitenziaria è tenuta a fornire, specificandone qualità e quantità. La distinzione per genere - tabelle separate per uomini e donne - riconosce che le esigenze di cura personale non sono uniformi e che l'ordinamento penitenziario deve rispondere in modo differenziato alle necessità della popolazione detenuta.

Il sistema delle tabelle svolge anche una funzione di tutela contro l'arbitrio: l'amministrazione non può discrezionalmente ridurre la dotazione igienica al di sotto del minimo tabellare. Si tratta dunque di un livello minimo garantito, non di un massimale. Gli istituti possono integrarlo, ad esempio attraverso le somme disponibili sul peculio dei detenuti per l'acquisto di prodotti aggiuntivi.

I servizi di barbiere e parrucchiere: un diritto non un privilegio

Il secondo comma impone all'amministrazione un obbligo organizzativo attivo: «sono organizzati» servizi di barbiere e parrucchiere. La formulazione imperativa esclude che si tratti di una mera facoltà. Questi servizi, da fruire periodicamente secondo le necessità individuali, garantiscono che il detenuto possa mantenere un aspetto dignitoso.

Il riconoscimento della necessità del servizio di parrucchiera per le donne è espressione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, co. 2, Cost.: trattare in modo uguale situazioni diverse costituisce esso stesso una forma di discriminazione. Le detenute hanno esigenze di cura del capello strutturalmente diverse, e l'ordinamento le riconosce esplicitamente.

Sul piano pratico, questi servizi vengono in genere organizzati con personale interno alla struttura, spesso detenuti stessi appositamente formati, oppure tramite accesso periodico di operatori esterni autorizzati. La periodicità è fissata dal regolamento interno di ciascun istituto.

Il rasoio elettrico e la gestione del rischio

Il terzo comma, apparentemente di dettaglio tecnico, contiene una scelta ordinamentale rilevante. Il «rasoio elettrico» è l'unico strumento esplicitamente autorizzato nei locali di pernottamento, mentre il rasoio a lama è escluso dal novero degli oggetti consentiti in cella per ragioni di sicurezza. Questa disposizione bilancia due esigenze in tensione: la sicurezza dell'istituto e il diritto del detenuto all'autonomia nella cura personale.

La scelta del rasoio elettrico è il punto di equilibrio raggiunto dal legislatore delegato: consente al detenuto di radersi quando lo desidera, senza dover attendere l'apertura dei servizi di barbiere, ma elimina il rischio connesso alla disponibilità di lame taglienti. Si tratta di una manifestazione concreta del principio secondo cui le restrizioni ai diritti dei detenuti devono essere proporzionate e non eccedere quanto necessario per le esigenze di sicurezza.

Il regolamento interno e la gestione degli orari

Il quarto comma affida al regolamento interno di ogni singolo istituto la definizione degli orari di utilizzo quotidiano dell'acqua calda e delle modalità di accesso ai servizi di barbiere e parrucchiere. Questo rinvio alla fonte regolamentare interna è coerente con la struttura dell'ordinamento penitenziario, che lascia agli istituti una certa autonomia organizzativa nel rispetto delle norme di rango superiore.

È tuttavia essenziale che il regolamento interno non riduca i diritti garantiti dalla norma primaria a una dimensione meramente formale. Se, ad esempio, l'acqua calda fosse accessibile solo per fasce orarie estremamente ridotte o in orari incompatibili con le attività lavorative o scolastiche dei detenuti, si configurerebbe una compressione indebita del diritto all'igiene tutelato dall'art. 32 Cost. in raccordo con l'art. 27, co. 3, Cost.

L'obbligo della doccia e i limiti del potere coercitivo

Il quinto comma introduce la disposizione più delicata dell'articolo: la possibilità di imporre coercitivamente l'obbligo della doccia «per motivi igienico-sanitari». Si tratta di una deroga al principio di autonomia della persona che richiede una giustificazione puntuale. L'imposizione è legittima solo quando sia necessaria per proteggere la salute collettiva - si pensi a situazioni di rischio epidemico, a infestazioni parassitarie o a condizioni di degrado igienico che mettano a rischio la salute degli altri detenuti e del personale.

La previsione si raccorda con l'art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ma anche come interesse della collettività. La norma costituzionale, al secondo comma, consente trattamenti sanitari obbligatori solo nei casi previsti dalla legge, e la previsione regolamentare in esame trova la sua base legislativa nell'art. 6 L. 354/1975. L'imposizione discrezionale e priva di motivazione igienico-sanitaria sarebbe invece illegittima, configurando una forma di trattamento degradante incompatibile con l'art. 27, co. 3, Cost.

Domande frequenti

Chi stabilisce quali oggetti per l'igiene devono essere forniti ai detenuti?

Le tabelle sono stabilite con decreto ministeriale, distinte per uomini e donne, e indicano con precisione la qualità e la quantità degli oggetti. Il detenuto ha diritto a riceverli in base a tali tabelle, che costituiscono il livello minimo garantito dall'amministrazione.

Con quale frequenza si può accedere al servizio di barbiere o parrucchiere in carcere?

L'art. 8, co. 4, DPR 230/2000 rinvia al regolamento interno di ciascun istituto la definizione di tempi e modalità. In genere il servizio è disponibile ogni una o due settimane, ma la frequenza varia da istituto a istituto. L'accesso deve comunque avvenire con periodicità compatibile con le esigenze igieniche del detenuto.

È consentito tenere un rasoio in cella?

Il rasoio a lama non è consentito nei locali di pernottamento per ragioni di sicurezza. L'art. 8, co. 3, DPR 230/2000 consente espressamente solo il rasoio elettrico, che permette al detenuto di radersi autonomamente senza creare rischi per sé o per gli altri.

L'amministrazione può obbligare un detenuto a fare la doccia?

Sì, ma solo per motivate ragioni igienico-sanitarie, come prevede l'art. 8, co. 5, DPR 230/2000. L'imposizione non può essere arbitraria né tantomeno punitiva: deve essere giustificata da una necessità sanitaria documentata, a tutela della salute collettiva, come prevede anche l'art. 32, co. 2, Cost.

Cosa può fare un detenuto se l'istituto non rispetta le norme sull'igiene personale?

Il detenuto può presentare istanza o reclamo al direttore dell'istituto, al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975, o al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. La violazione delle norme igieniche minime garantite può configurare un trattamento non conforme al senso di umanità richiesto dall'art. 27, co. 3, Cost.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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