Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 DPR 230/2000 – Servizi igienici

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

In sintesi

  • I servizi igienici devono essere collocati in un vano annesso alla camera detentiva, garantendo riservatezza e dignità.
  • Ogni vano bagno deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, lavabo e doccia; nelle sezioni femminili è obbligatorio anche il bidet.
  • Servizi igienici, lavabi e docce devono essere presenti, in numero adeguato, anche nelle aree comuni dove si svolgono attività collettive.
  • La norma attua il principio costituzionale di rispetto della dignità della persona detenuta sancito dall'art. 27, comma 3, Cost. e tutela il diritto alla salute ex art. 32 Cost.
  • Il regolamento integra l'art. 6 della L. 354/1975, che impone condizioni di vita dignitose negli istituti penitenziari.
Indice dei contenuti

L'art. 7 del DPR 230/2000 disciplina i requisiti minimi dei servizi igienici negli istituti penitenziari, traducendo in prescrizioni tecniche e organizzative i principi di dignità della persona privata della libertà che permeano l'intero ordinamento penitenziario. La norma si inserisce nel quadro degli artt. 5 e 6 della L. 354/1975, che stabiliscono le condizioni generali di vita detentiva, e trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 27, comma 3, Cost., secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, nonché nell'art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo.

Il vano annesso alla camera detentiva

Il comma 1 stabilisce che i servizi igienici devono essere collocati in un vano annesso alla camera. Questa previsione non è meramente tecnica: riflette un'esigenza di riservatezza e dignità che il legislatore penitenziario ha progressivamente affermato nel corso dei decenni. La detenzione in spazi sovraffollati dove i bisogni fisiologici vengono espletati in vista di altri detenuti costituisce una delle forme più gravi di umiliazione della persona; per questo il regolamento pretende che esista un vano separato, anche se comunicante.

L'espressione «vano annesso» implica che lo spazio igienico deve essere fisicamente distinto dalla zona notte e dalla zona giorno della camera, anche se contiguo. Non è sufficiente la semplice tenda o una separazione parziale: occorre un ambiente delimitato da pareti. Questo standard minimo è diventato particolarmente rilevante nel dibattito sul sovraffollamento carcerario, dove la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente censurato l'Italia per condizioni detentive degradanti, includendo tra queste l'assenza di adeguata separazione tra zona notte e servizi igienici.

Dotazioni minime obbligatorie e specificità delle sezioni femminili

Il comma 2 elenca le dotazioni obbligatorie: acqua corrente calda e fredda, lavabo, doccia. Per le sezioni femminili e per gli istituti o le sezioni a regime femminile, è prescritta anche la presenza del bidet. Quest'ultima previsione risponde a una specifica esigenza igienica delle donne, riconosciuta dal legislatore regolamentare come meritevole di tutela differenziata. Il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost. impone non l'identità di trattamento, ma la risposta adeguata alle diverse condizioni e necessità, e il bidet nelle sezioni femminili ne è un'espressione concreta.

La disponibilità di acqua calda non è un lusso: è una condizione minima di igiene personale, particolarmente rilevante in contesti sovraffollati dove la diffusione di infezioni può essere rapida. La giurisprudenza della Corte EDU, nel valutare le condizioni di detenzione ai sensi dell'art. 3 CEDU, ha considerato l'accesso all'acqua calda e alle strutture igieniche adeguate come elementi essenziali per escludere il carattere degradante del trattamento penitenziario.

Servizi igienici nelle aree comuni

Il comma 3 estende l'obbligo di dotazione igienica alle aree comuni, richiedendo che servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato siano collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune. Questa previsione è funzionale all'organizzazione delle attività trattamentali: lavoro, istruzione, attività sportive, incontri culturali e religiosi si svolgono lontano dalle camere detentive, e il detenuto deve poter accedere a strutture igieniche senza dover interrompere l'attività e tornare in cella.

La formula «in numero adeguato» introduce un criterio di proporzionalità rispetto alla capienza e all'intensità di utilizzo degli spazi comuni. L'adeguatezza non è determinata in modo fisso dalla norma, ma deve essere valutata in concreto dalla direzione dell'istituto, tenendo conto del numero di detenuti che contemporaneamente fruiscono degli spazi comuni. Il mancato rispetto di questo standard può essere oggetto di reclamo ai sensi degli artt. 35 e 35-bis L. 354/1975, nella parte in cui tutelano il diritto a condizioni di vita dignitose.

Il collegamento con la L. 354/1975 e le norme sovranazionali

L'art. 7 reg. attua l'art. 6 della L. 354/1975, che, nel disciplinare i locali degli istituti penitenziari, impone che essi rispondano a criteri di igiene e idoneità sotto il profilo costruttivo e funzionale. La legge delega al regolamento la specificazione tecnica delle condizioni ambientali, e l'art. 7 raccoglie questa delega con prescrizioni puntuali sulle strutture igieniche.

A livello sovranazionale, le Regole penitenziarie europee adottate dal Consiglio d'Europa (da ultimo aggiornate nel 2020) dedicano specifiche previsioni all'igiene personale dei detenuti, richiedendo accesso a strutture adeguate per la pulizia personale e disponibilità di acqua calda. L'Italia è tenuta a conformarsi a questi standard anche in virtù degli obblighi derivanti dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Sovraffollamento e tutela effettiva

Il tema dei servizi igienici si intreccia inevitabilmente con il problema del sovraffollamento carcerario, che ha caratterizzato la storia penitenziaria italiana. Quando le celle ospitano un numero di persone superiore alla capienza regolamentare, la dotazione igienica prescritta dall'art. 7 diventa insufficiente sul piano funzionale, anche se formalmente presente. Il rimedio offerto dall'ordinamento è duplice: da un lato il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis L. 354/1975 (introdotto dalla legge 117/2014 a seguito della sentenza Torreggiani della Corte EDU); dall'altro il ricorso alla Corte europea stessa ove il rimedio interno si riveli ineffettivo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per 'vano annesso' ai sensi dell'art. 7 DPR 230/2000?

Il vano annesso è uno spazio fisicamente separato dalla zona notte e giorno della camera, delimitato da pareti. Non è sufficiente una tenda o una separazione parziale. L'obiettivo è garantire la riservatezza nell'espletamento dei bisogni fisiologici, in attuazione del principio di dignità della persona detenuta.

Le sezioni femminili devono avere dotazioni igieniche diverse da quelle maschili?

Sì. L'art. 7, comma 2, prevede espressamente che negli istituti o sezioni femminili, oltre a lavabo e doccia, sia presente anche il bidet. Si tratta di una tutela differenziata giustificata dalle specifiche esigenze igieniche delle donne, coerente con il principio di uguaglianza sostanziale.

Cosa può fare un detenuto se i servizi igienici della sua camera non funzionano?

Può presentare istanza scritta alla direzione dell'istituto ai sensi dell'art. 35 L. 354/1975. Se la direzione non provvede, può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis L. 354/1975, che può emettere un provvedimento di condanna nei confronti dell'amministrazione.

L'art. 7 si applica anche ai servizi igienici delle aree comuni?

Sì. Il comma 3 dell'art. 7 prevede che servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere collocati nelle adiacenze di tutti i locali e le aree dove si svolgono attività in comune, come laboratori, palestre e aule scolastiche.

Quale norma della L. 354/1975 attua l'art. 7 del regolamento?

L'art. 7 DPR 230/2000 attua principalmente l'art. 6 L. 354/1975, che disciplina i locali degli istituti penitenziari e ne impone l'idoneità igienica e funzionale. Il regolamento specifica in concreto i requisiti minimi che la legge enuncia in modo generale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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