Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 DPR 230/2000 — Servizi igienici
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.
3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.
Stesso numero, altri codici
- Art. 7 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
- Articolo 7 L. 184/1983: Adottabilità e consenso del minore
- Art. 7 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche dell'allegato III
- Art. 7 Cod. Amb. — Competenze in materia di VAS e di AIA
- Art. 7 D.Lgs. 148/2015 — Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
- Art. 7 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo