Art. 4 DPR 230/2000 — Integrazione e coordinamento degli interventi
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.
2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 4 D.Lgs. 504/1995 — Abbuoni per perdite, distruzione e cali
- Articolo 4 L. 184/1983: Provvedimenti e durata dell'affidamento familiare
- Art. 4 Reg. (UE) 2024/1689 — Alfabetizzazione in materia di IA
- Art. 4 Cod. Amb. — Finalità
- Art. 4 D.Lgs. 148/2015 — Durata massima complessiva
- Art. 4 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari