Testo dell'articoloVigente
Art. 12 DPR 230/2000 – Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell’istituto
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.
4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito; per i detenuti e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.
5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente , le loro osservazioni al direttore.
6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 12 del DPR 230/2000 disciplina in modo dettagliato uno dei meccanismi di partecipazione più concreti e quotidiani della vita detentiva: il controllo democratico sul vitto e sullo spaccio interno. La norma attua l'art. 9 co. 6 e 7 della L. 354/1975, che riconosce ai detenuti il diritto di eleggere rappresentanti per la tutela dei propri interessi collettivi all'interno dell'istituzione penitenziaria. Non si tratta di una concessione discrezionale dell'amministrazione, ma di un diritto codificato a livello primario, che il regolamento sviluppa sul piano operativo.
Il fondamento costituzionale: dignità, uguaglianza e tutela della salute
Il diritto a un'alimentazione adeguata in carcere si ricollega direttamente all'art. 27 co. 3 Cost., che impone che le pene non consistano in trattamenti contrari al senso di umanità. Un vitto di scarsa qualità, quantitativamente insufficiente o a prezzi gonfiati per i generi acquistabili allo spaccio, contrasterebbe con il principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e non alla sua umiliazione. L'art. 3 Cost. viene in rilievo sul versante dell'uguaglianza: detenuti in condizioni economicamente disagiate non devono essere penalizzati rispetto a chi può permettersi gli acquisti allo spaccio se i prezzi sono fuori mercato. L'art. 32 Cost. rafforza ulteriormente il quadro, poiché un'alimentazione adeguata è condizione essenziale della salute fisica, diritto inviolabile anche per chi si trova ristretto.
Composizione e struttura della rappresentanza
Il comma 1 fissa in tre il numero dei componenti della rappresentanza. Si tratta di un organo collegiale di dimensioni ridotte, pensato per garantire efficacia operativa senza appesantire la gestione dell'istituto. La norma fa rinvio espresso all'art. 9 co. 6 L. 354/1975 per le modalità di formazione della rappresentanza, il che significa che la scelta dei rappresentanti non è affidata alla direzione ma avviene secondo le regole di partecipazione stabilite dalla legge penitenziaria stessa.
Il comma 2 prevede una soluzione di adattamento funzionale: negli istituti con più cucine - situazione ricorrente nelle grandi case circondariali o negli istituti penitenziari di dimensioni rilevanti - viene costituita una rappresentanza per ciascun nucleo cucina. Ciò evita che una rappresentanza unica si trovi impossibilitata a vigilare su preparazioni fisicamente distanti, garantendo la presenza effettiva dei rappresentanti in ciascun luogo in cui il vitto viene confezionato.
I compiti concreti di controllo: dalla materia prima al piatto
Il comma 3 individua con precisione le funzioni di vigilanza affidate alla rappresentanza. I rappresentanti assistono fisicamente al prelievo dei generi vittuari, ne verificano qualità e quantità e controllano che i generi prelevati siano integralmente destinati alla preparazione del vitto. Quest'ultima previsione ha una portata antifrode evidente: impedisce che generi acquistati per la cucina vengano distolti verso altre destinazioni.
La presenza della rappresentanza al momento del prelievo trasforma il controllo da meramente formale a sostanziale: i rappresentanti non si limitano a esaminare documenti contabili, ma sono fisicamente presenti nella catena di approvvigionamento alimentare. È un meccanismo di trasparenza dal basso che si innesta nel sistema di controllo amministrativo interno, completandolo con uno sguardo diretto degli stessi destinatari del servizio.
La tutela del rappresentante che lavora o studia
Il comma 4 affronta un problema pratico che, se non risolto, renderebbe la rappresentanza ineffettiva: come può un detenuto che lavora o studia all'interno dell'istituto svolgere i compiti di controllo senza subire conseguenze sul proprio percorso trattamentale? La risposta del legislatore è netta: vengono concessi permessi di assenza retribuiti per i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e permessi di assenza non retribuiti (ma comunque garantiti) per chi lavora per datori di lavoro esterni o frequenta corsi scolastici.
Il riconoscimento della retribuzione durante il permesso è significativo: segnala che l'attività di rappresentanza non è vista come una distrazione dal percorso trattamentale, ma come parte integrante di esso. Partecipare attivamente al controllo del vitto è esso stesso un'attività formativa e civica, coerente con la finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 co. 3 Cost.
Il canale istituzionale: osservazioni alla direzione
Il comma 5 disciplina il momento conclusivo del controllo: la rappresentanza e il delegato del direttore (indicato dall'art. 9 co. 7 L. 354/1975) presentano le loro osservazioni al direttore dell'istituto, congiuntamente o disgiuntamente. La previsione della presentazione disgiunta è importante: i rappresentanti dei detenuti non sono costretti ad attendere l'accordo del delegato della direzione per far valere le proprie segnalazioni. Il direttore è quindi il destinatario istituzionale delle istanze, con l'obbligo implicito di prenderne atto e di agire di conseguenza.
Il controllo sui prezzi dello spaccio: agganciamento ai prezzi di mercato
Il comma 6 introduce un meccanismo di tutela economica di grande importanza pratica. La direzione è obbligata a rilevare mensilmente i prezzi correnti all'esterno per i generi corrispondenti a quelli venduti nello spaccio, confrontandoli con i prezzi della grande distribuzione più vicina o con le rilevazioni dell'autorità comunale. I prezzi dello spaccio devono adeguarsi a quelli esterni, e tale informazione deve essere comunicata anche alla rappresentanza dei detenuti.
Questo meccanismo risponde a un'esigenza di giustizia elementare: il detenuto, già privato della libertà, non deve essere esposto a prezzi predatori per i beni di consumo acquistabili internamente. Il vincolo di adeguamento ai prezzi di mercato è cogente, non meramente orientativo, e la sua violazione si configurerebbe come trattamento economicamente discriminatorio in contrasto con l'art. 3 Cost. La comunicazione obbligatoria alla rappresentanza garantisce che il controllo non sia esclusivamente affidato alla burocrazia interna, ma sia verificabile anche dal basso.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quanti rappresentanti possono controllare il vitto in un istituto penitenziario?
Di norma tre, ai sensi dell'art. 12 co. 1 DPR 230/2000. Negli istituti con più cucine, tre per ciascun nucleo cucina.
Un detenuto che lavora può partecipare ai controlli sul vitto senza perdere la retribuzione?
Sì. Il comma 4 dell'art. 12 garantisce permessi di assenza retribuiti ai detenuti che lavorano per l'amministrazione penitenziaria, e permessi di assenza non retribuiti per chi lavora per datori di lavoro esterni o studia.
I prezzi dello spaccio interno devono rispettare i prezzi di mercato?
Sì. Il comma 6 impone alla direzione di rilevare mensilmente i prezzi esterni e di adeguare i prezzi dello spaccio. L'informazione deve essere comunicata anche alla rappresentanza dei detenuti.
Cosa può fare la rappresentanza se riscontra anomalie nella qualità o nella quantità del vitto?
Può presentare osservazioni scritte al direttore dell'istituto, congiuntamente o disgiuntamente al delegato della direzione, ai sensi del co. 5 dell'art. 12.
Quale legge è attuata dall'articolo 12 DPR 230/2000?
L'articolo attua l'art. 9 co. 6 e 7 della L. 354/1975 (ordinamento penitenziario), che riconosce ai detenuti il diritto di eleggere rappresentanti per la tutela dei propri interessi collettivi.