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Categoria: Regolamento ordinamento penitenziario (DPR 230/2000)

  • Art. 25 DPR 230/2000 — Albo degli avvocati

    Art. 25 DPR 230/2000 — Albo degli avvocati

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.

    2. È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

  • Art. 26 DPR 230/2000 — Cartella personale

    Art. 26 DPR 230/2000 — Cartella personale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.

    1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.

    2. L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

    3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall' articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

    4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo l4-ter e al capo VI del titolo I della legge, sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare , nonché il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all' articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale , sono, altresì, comunicati all'ufficio di esecuzione penale esterna del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.

    5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, come individuato in forza dell' articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale , nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103. Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.

    5-bis. Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato.

    6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nonché di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto, nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta. Il medesimo giudizio è annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.

    6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.

  • Art. 27 DPR 230/2000 — Osservazione della personalità

    Art. 27 DPR 230/2000 — Osservazione della personalità

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

    2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

    3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

    4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.

  • Art. 28 DPR 230/2000 — Espletamento dell’osservazione della personalità

    Art. 28 DPR 230/2000 — Espletamento dell’osservazione della personalità

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

    2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

    3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.

    4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

  • Art. 29 DPR 230/2000 — Programma individualizzato di trattamento

    Art. 29 DPR 230/2000 — Programma individualizzato di trattamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.

    2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28.

    3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

    4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.

  • Art. 30 DPR 230/2000 — Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti

    Art. 30 DPR 230/2000 — Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

    2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.

    3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

    4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.

    5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 31 DPR 230/2000 — Raggruppamento nelle sezioni

    Art. 31 DPR 230/2000 — Raggruppamento nelle sezioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati, secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.

    2. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare è suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso.

  • Art. 32 DPR 230/2000 — Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari

    Art. 32 DPR 230/2000 — Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.

    2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.

    3. Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità.

  • Art. 33 DPR 230/2000 — Regime di sorveglianza particolare

    Art. 33 DPR 230/2000 — Regime di sorveglianza particolare

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinchè esprima parere nel termine di dieci giorni.

    2. L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.

    3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.

    4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.

    5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.

    6. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.

    7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.

    8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.

    9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'articolo 32.

  • Art. 34 DPR 230/2000 — Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare

    Art. 34 DPR 230/2000 — Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, è iscritto nel registro previsto dall' articolo 123 del codice di procedura penale e dall' articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con il mezzo più rapido.

    2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore.

    3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, può delegare il provveditore regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo.

  • Art. 35 DPR 230/2000 — Detenuti ed internati stranieri

    Art. 35 DPR 230/2000 — Detenuti ed internati stranieri

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.

    2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.

  • Art. 36 DPR 230/2000 — Regolamento interno

    Art. 36 DPR 230/2000 — Regolamento interno

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.

    2. 2. Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie: a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; g) le affissioni consentite e le relative modalità; h) i giochi consentiti.

    3. Il regolamento interno può disciplinare alcune materie sopraindicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.

    4. Nella predisposizione

    5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.