Art. 26 DPR 230/2000 — Cartella personale
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.
1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.
2. L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.
3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall' articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.
4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo l4-ter e al capo VI del titolo I della legge, sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare , nonché il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all' articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale , sono, altresì, comunicati all'ufficio di esecuzione penale esterna del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.
5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, come individuato in forza dell' articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale , nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103. Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.
5-bis. Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato.
6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nonché di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto, nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta. Il medesimo giudizio è annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.
6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.
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