Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 DPR 230/2000 – Cartella personale

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.

1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.

2. L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall' articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo l4-ter e al capo VI del titolo I della legge, sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare , nonché il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all' articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale , sono, altresì, comunicati all'ufficio di esecuzione penale esterna del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.

5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, come individuato in forza dell' articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale , nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103. Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.

5-bis. Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato.

6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nonché di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto, nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta. Il medesimo giudizio è annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.

6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.

In sintesi

  • Per ogni detenuto, internato e soggetto in esecuzione penale esterna è obbligatoriamente istituita una cartella personale che accompagna il soggetto per tutta la durata dell'esecuzione, anche in caso di trasferimento.
  • La cartella contiene dati anagrafici, impronte digitali, fotografia, sanzioni disciplinari, istanze, provvedimenti del magistrato di sorveglianza e ogni informazione rilevante sul trattamento.
  • Ogni semestre l'istituto o l'ufficio UEPE annota nella cartella un giudizio sulla condotta e sul trattamento; se il giudizio è negativo deve essere comunicato all'interessato.
  • All'atto del trasferimento o dell'ammissione a misura alternativa è redatto un giudizio complessivo sull'andamento del trattamento.
  • Il direttore ricevente verifica la completezza della cartella e può richiedere le annotazioni mancanti all'istituto di provenienza.
Indice dei contenuti

L'articolo 26 del DPR 230/2000 regola la cartella personale del detenuto, strumento centrale dell'esecuzione penale individualizzata. La norma attua l'articolo 13, comma 4, della L. 354/1975, che impone la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini del trattamento, e si raccorda strettamente con gli articoli 14 e 14-ter della stessa legge, che disciplinano l'osservazione della personalità e i procedimenti di sorveglianza. La cartella personale non è una mera formalità burocratica: è il fascicolo vivente che documenta il percorso del soggetto all'interno del sistema penitenziario e, sempre più spesso, al di fuori di esso attraverso le misure alternative.

La cartella come strumento del trattamento individualizzato

Il fondamento costituzionale della cartella personale si ritrova nell'art. 27, comma 3, Cost., che indica la rieducazione come finalità della pena: un percorso rieducativo efficace presuppone la conoscenza approfondita del soggetto, della sua storia, delle sue risorse e delle sue criticità. Senza documentazione continua e accurata, l'individualizzazione del trattamento - principio cardine dell'ordinamento penitenziario italiano - resta pura affermazione di principio. La cartella è dunque lo strumento operativo attraverso cui la legge attua il mandato costituzionale.

Istituzione e contenuto

Il comma 1 stabilisce che la cartella è istituita all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà, segnando l'inizio formale dell'esecuzione. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto di dimissione; di tale custodia è data notizia al DAP. Il comma 2 elenca i dati di intestazione: dati anagrafici, impronte digitali, fotografia e ogni elemento per l'identificazione precisa. Si tratta di una raccolta di dati personali sensibili, la cui conservazione deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679), con le deroghe previste per il trattamento a fini di giustizia penale.

Il comma 3 specifica il contenuto documentale della cartella: vi sono inseriti i dati previsti dall'art. 94 delle disp. att. c.p.p. e quelli indicati nell'art. 13, comma 4, L. 354/1975. In particolare figurano le ricompense, le sanzioni disciplinari e le infrazioni che le hanno determinate, con menzione delle eventuali sospensioni, condoni o estinzioni delle sanzioni, le istanze e i provvedimenti relativi a permessi, misure alternative e regime di sorveglianza particolare. La cartella incorpora quindi la storia disciplinare completa del detenuto, sia nelle sue luci sia nelle sue ombre.

La comunicazione dei provvedimenti giudiziari

Il comma 4 impone la comunicazione alla direzione dell'istituto di tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza ai fini dell'annotazione. I provvedimenti relativi alle misure alternative - affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare - sono comunicati anche all'UEPE competente, che li allega alla propria cartella. Questa norma assicura la sincronizzazione informativa tra istituto e ufficio esterno, evitando che la cartella del detenuto ammesso a misura alternativa sia incompleta rispetto ai provvedimenti che lo riguardano. Il principio di unicità del fascicolo è cruciale: l'esecuzione penale è un continuum, non una sequenza di stralci separati.

Le annotazioni semestrali e il giudizio periodico

Il comma 5 introduce un meccanismo di valutazione periodica: alla scadenza di ogni semestre di custodia cautelare o di pena detentiva, il direttore dell'istituto annota nella cartella il giudizio sulla condotta del detenuto, con riferimento agli elementi dell'art. 103, comma 2 (che riguarda l'osservazione scientifica della personalità). La medesima cadenza è prevista per i soggetti in esecuzione penale esterna, dove il giudizio è redatto dal direttore UEPE. Il comma 5-bis introduce una garanzia fondamentale: se il giudizio è negativo, esso deve essere comunicato all'interessato. Questa previsione attua il principio del contraddittorio procedimentale nell'esecuzione penale: il soggetto che riceve un giudizio negativo può così conoscerne il contenuto e contestarlo eventualmente nelle sedi opportune, in primis dinanzi al magistrato di sorveglianza.

Il giudizio complessivo al trasferimento

Il comma 6 prevede che all'atto del trasferimento o dell'ammissione a misura esterna sia redatto un «giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta». Questo documento di sintesi è di grande importanza pratica: esso accompagnerà il soggetto nel nuovo istituto o nell'UEPE ricevente, fornendo un quadro d'insieme che supera la frammentazione delle singole annotazioni periodiche. Il nuovo responsabile del trattamento non deve ripartire da zero, ma può raccordare la propria azione con il percorso già tracciato.

Il controllo di completezza da parte del ricevente

Il comma 6-bis, introdotto in sede di riforma, attribuisce al direttore ricevente un potere-dovere di controllo sulla completezza della cartella trasmessa. Se le annotazioni previste dai commi 5 e 6 mancano, il direttore ricevente deve immediatamente richiederle al collega di provenienza. Questa norma chiude un potenziale vuoto operativo: senza l'obbligo di verifica, una cartella incompleta avrebbe potuto circolare indefinitamente senza che nessuno ne rilevasse le lacune. Il dovere di completezza è dunque presidiato su entrambi i lati del trasferimento: chi trasmette ha l'obbligo di redigere le annotazioni, chi riceve ha l'obbligo di verificarne la presenza.

Raccordo con le misure alternative e l'esecuzione esterna

Il comma 1-bis, frutto di una più recente modifica normativa, estende espressamente l'istituto della cartella personale ai soggetti in esecuzione penale esterna, la cui cartella è istituita all'atto dell'avvio dell'esecuzione esterna ed è gestita dall'UEPE. In caso di revoca della misura alternativa con rientro in istituto, la cartella UEPE è trasmessa all'istituto penitenziario che la allega alla cartella ordinaria. Si costruisce così un fascicolo integrato che documenta l'intera parabola esecutiva, sia nella fase intra-muraria sia in quella extra-muraria. Questo approccio sistematico è coerente con la tendenza del legislatore a trattare l'esecuzione come un percorso unitario orientato al reinserimento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La cartella personale del detenuto è accessibile al diretto interessato?

L'interessato ha diritto di conoscere il contenuto della cartella nei limiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dall'ordinamento penitenziario. In particolare, il comma 5-bis impone che il giudizio semestrale negativo sia comunicato all'interessato; per l'accesso integrale si applicano le norme sull'accesso ai documenti amministrativi con le limitazioni previste per ragioni di sicurezza.

Cosa succede alla cartella quando il detenuto è definitivamente dimesso?

La cartella resta custodita nell'archivio dell'istituto dal quale il soggetto è stato dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In caso di ammissione a misura alternativa contestuale alla dimissione, copia integrale è trasmessa all'UEPE.

Il giudizio semestrale negativo può influire sulla concessione di misure alternative?

Sì. Il giudizio semestrale è annotato nella cartella e costituisce uno degli elementi che il magistrato e il tribunale di sorveglianza valutano nell'istruttoria delle istanze di misure alternative. Un giudizio negativo non preclude automaticamente la concessione, ma deve essere preso in considerazione insieme all'intera storia trattamentale del soggetto.

Esiste una cartella personale anche per chi è agli arresti domiciliari?

Sì, nella misura in cui si tratti di una forma di esecuzione penale esterna gestita dall'UEPE. Il comma 1-bis introdotto dalla riforma prevede la cartella anche per tutti i soggetti in esecuzione penale esterna, includendo le misure alternative che comportano il monitoraggio dell'ufficio esterno.

Cosa deve fare il direttore se riceve una cartella incompleta?

Ai sensi del comma 6-bis, il direttore ricevente verifica la completezza della cartella e, se accerta la mancanza delle annotazioni previste dai commi 5 e 6, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio UEPE di provenienza. Il controllo è un obbligo, non una facoltà.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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