Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 DPR 230/2000 – Detenuti ed internati stranieri

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.

2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.

In sintesi

  • Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di stranieri si deve tenere conto delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali.
  • Devono essere favorite le possibilità di contatto con le autorità consolari del Paese di origine dello straniero detenuto.
  • È previsto l'intervento di mediatori culturali, anche attraverso convenzioni con enti locali o organizzazioni di volontariato, per facilitare la comunicazione e l'integrazione trattamentale.
  • La norma attua i principi di non discriminazione dell'art. 3 Cost. e di umanità del trattamento (art. 27, co. 3, Cost.), garantendo che la diversità linguistica e culturale non si traduca in un trattamento deteriore.
  • La tutela si raccorda con l'art. 1 della L. 354/1975 sull'individualizzazione del trattamento, estendendone la portata alle specificità della popolazione detenuta straniera.
Indice dei contenuti

Il detenuto straniero nell'ordinamento penitenziario italiano

L'art. 35 del DPR 230/2000 è la norma cardine della tutela specifica riservata ai detenuti e internati stranieri all'interno del sistema penitenziario italiano. Si tratta di una disposizione che riconosce, in modo esplicito, che la privazione della libertà colpisce le persone in modo differenziato a seconda della loro condizione: un cittadino straniero, lontano dal suo Paese, spesso senza rete familiare di supporto, con difficoltà linguistiche e culturali, si trova in una condizione di particolare vulnerabilità che l'ordinamento non può ignorare.

La norma si inserisce nel quadro costituzionale delineato dagli artt. 3 e 27, co. 3, Cost.: da un lato, il principio di uguaglianza e di tutela della dignità umana impone che situazioni di fatto diverse vengano trattate in modo da non aggravare ulteriormente le differenze; dall'altro, la finalità rieducativa della pena richiede che il trattamento sia individualizzato e tenga conto delle caratteristiche specifiche della persona. Una persona che non comprende la lingua italiana - e dunque non comprende le norme che regolano la sua detenzione, i suoi diritti, le scadenze processuali che la riguardano - non può essere considerata trattata in modo conforme alla Costituzione.

Le difficoltà linguistiche e le differenze culturali come fattori di rischio per il trattamento

Il comma 1 dell'art. 35 impone all'Amministrazione penitenziaria di «tenere conto» delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali nella gestione del detenuto straniero. Questa formulazione, che in apparenza potrebbe sembrare generica, è in realtà una direttiva operativa di grande portata.

Le difficoltà linguistiche non riguardano solo la comunicazione quotidiana - comprendere gli avvisi, partecipare alle riunioni del gruppo trattamentale, leggere la posta - ma investono aspetti cruciali dell'esecuzione penale: la comprensione dell'ordine di esecuzione, la conoscenza dei propri diritti processuali e penitenziari, la capacità di presentare istanze al magistrato di sorveglianza, l'accesso alle informazioni sulle misure alternative alla detenzione. Un detenuto che non comprende l'italiano è strutturalmente escluso da molte delle opportunità trattamentali e processuali che l'ordinamento mette a disposizione.

Le differenze culturali, d'altra parte, possono incidere sulla relazione con il personale penitenziario, sulla percezione delle norme disciplinari, sulle prassi religiose (con ricadute sull'alimentazione, sulla preghiera, sull'abbigliamento), sui legami familiari e sul modo in cui il detenuto percepisce il proprio percorso di reinserimento. Tenere conto di queste differenze non significa rinunciare al rispetto delle regole istituzionali, ma modulare l'approccio trattamentale in modo che sia efficace anche per chi proviene da contesti culturali diversi.

Il contatto con le autorità consolari

Il comma 1 prevede anche che siano «favorite» le possibilità di contatto del detenuto straniero con le autorità consolari del suo Paese. Questa disposizione trova il suo fondamento nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che all'art. 36 riconosce a ogni persona straniera arrestata il diritto di essere informata «senza indugio» della possibilità di comunicare con le autorità consolari competenti, e a queste ultime il diritto di visitare i propri connazionali detenuti.

Il contatto consolare è rilevante per diverse ragioni: l'autorità consolare può fornire assistenza nella ricerca di un avvocato, può informare i familiari nel Paese d'origine, può fornire documentazione anagrafica necessaria per i procedimenti giudiziari, e può svolgere un ruolo di mediazione in caso di difficoltà comunicative. L'art. 35 impone che l'istituto non ostacoli - e anzi favorisca - questo contatto, che si aggiunge a quello con i difensori e con i familiari.

La mediazione culturale: strumento trattamentale e garanzia di effettività dei diritti

Il comma 2 introduce lo strumento della mediazione culturale come misura operativa per dare concretezza ai principi del comma 1. Il mediatore culturale non è semplicemente un traduttore: è una figura professionale con competenze linguistiche, culturali e relazionali, capace di facilitare la comunicazione tra il detenuto straniero e il personale istituzionale (direttore, educatori, assistenti sociali, psicologi, medici), riducendo i rischi di incomprensione e di conflitto.

La norma prevede che l'intervento dei mediatori possa essere favorito anche attraverso convenzioni con enti locali o organizzazioni di volontariato. Questa previsione riflette una scelta pragmatica: l'Amministrazione penitenziaria raramente dispone di mediatori culturali alle proprie dipendenze per ogni lingua parlata dai detenuti; le convenzioni con il Terzo Settore e con gli enti locali consentono di accedere a competenze linguistiche e culturali molto differenziate, adeguando la risposta alla concreta composizione della popolazione detenuta straniera in ogni singolo istituto.

Il ricorso a organizzazioni di volontariato per la mediazione culturale si raccorda con la disciplina degli assistenti volontari (art. 120 DPR 230/2000, che attua l'art. 78 L. 354/1975), confermando l'approccio di apertura al Terzo Settore che caratterizza l'ordinamento penitenziario italiano fin dalla riforma del 1975.

Raccordo con la L. 354/1975 e con la normativa internazionale

L'art. 35 del regolamento attua i principi di tutela dei detenuti stranieri che la L. 354/1975 sancisce in termini generali. In particolare, si raccorda con l'art. 1 L. 354, che impone l'individualizzazione del trattamento, e con l'art. 26 L. 354, che tutela le pratiche religiose anche per i detenuti di confessioni diverse da quelle prevalenti in Italia - aspetto strettamente connesso alla diversità culturale.

Sul piano sovranazionale, la norma si armonizza con le Regole penitenziarie europee del Consiglio d'Europa, che prevedono specifiche tutele per i detenuti stranieri in materia di lingua, contatti consolari e informazione sui propri diritti. Rileva anche l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, interpretato dalla Corte EDU nel senso che le condizioni di detenzione devono essere adeguate alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili - e il detenuto straniero senza rete di supporto è a tutti gli effetti una persona in condizione di particolare vulnerabilità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il detenuto straniero ha diritto a un traduttore durante il colloquio con l'educatore?

Sì. L'art. 35 impone all'Amministrazione di tenere conto delle difficoltà linguistiche e di favorire l'intervento di mediatori culturali. In pratica, gli istituti convenzionati con servizi di mediazione culturale possono mettere a disposizione figure professionali che assistono il detenuto nei colloqui con il personale trattamentale, garantendo la comprensione reciproca.

Un detenuto straniero ha diritto a contattare il consolato del suo Paese?

Sì. L'art. 35, co. 1, impone che siano favorite le possibilità di contatto con le autorità consolari. Il diritto trova fondamento anche nell'art. 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che garantisce al detenuto straniero il diritto di essere informato della possibilità di comunicare con le autorità consolari e a queste ultime il diritto di fargli visita.

Cosa fa il mediatore culturale negli istituti penitenziari?

Il mediatore culturale non è solo un traduttore: è una figura professionale che facilita la comunicazione tra il detenuto straniero e il personale istituzionale (direttori, educatori, medici), aiuta a comprendere le norme di vita penitenziaria, riduce i rischi di conflitti derivanti da incomprensioni culturali e supporta il detenuto nell'accesso alle informazioni sui propri diritti e sulle opportunità trattamentali.

Le differenze religiose e culturali del detenuto straniero vengono rispettate in carcere?

Sì. L'art. 35 impone di tenere conto delle differenze culturali, e la L. 354/1975 (art. 26) tutela la libertà religiosa di tutti i detenuti. Questo si traduce in pratiche concrete: possibilità di seguire regimi alimentari conformi alle prescrizioni religiose, accesso a ministri di culto di diverse confessioni, rispetto dei giorni festivi religiosi nelle attività trattamentali.

Un detenuto straniero può beneficiare delle misure alternative alla detenzione pur non avendo una residenza in Italia?

La mancanza di residenza in Italia non esclude in linea di principio il diritto alle misure alternative, ma può complicarne l'applicazione pratica: alcune misure richiedono un domicilio o una struttura di accoglienza. L'UEPE è tenuto a verificare le condizioni concrete e, se necessario, a collaborare con associazioni o strutture del Terzo Settore che possano offrire un domicilio adeguato al detenuto straniero.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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