Testo dell'articoloVigente
Art. 31 DPR 230/2000 – Raggruppamento nelle sezioni
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati, secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.
2. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare è suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 31 del DPR 230/2000 disciplina i criteri di raggruppamento dei detenuti e degli imputati nelle sezioni degli istituti penitenziari. La norma è breve ma densa di implicazioni organizzative e trattamentali, poiché la composizione delle sezioni incide direttamente sulla qualità della vita detentiva, sulla sicurezza interna e sull'efficacia dei percorsi rieducativi. Essa attua l'art. 14, co. 2, della L. 354/1975, che stabilisce i criteri di distribuzione dei condannati e degli internati all'interno degli istituti, imponendo che il raggruppamento tenga conto delle esigenze del trattamento.
Il collegamento con l'art. 14 della L. 354/1975
L'art. 14, co. 2, della L. 354/1975 stabilisce che la distribuzione dei condannati e degli internati negli istituti debba avvenire tenendo conto della esigenza di evitare influenze nocive reciproche e di garantire la possibilità di attuare un trattamento individualizzato. Tali criteri si traducono nell'art. 31 del regolamento in prescrizioni concrete: la suddivisione dell'istituto in sezioni deve rendere possibili raggruppamenti limitati di soggetti, evitando promiscuità che pregiudichino il trattamento. Un istituto penitenziario non è - o non dovrebbe essere - un luogo in cui tutti i detenuti condividono indistintamente spazi e tempi: la segmentazione interna in sezioni omogenee costituisce uno strumento fondamentale di governo dell'istituto.
Il principio ispiratore si radica nell'art. 27, co. 3, della Costituzione: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Un contesto in cui il detenuto in prima carcerazione convive con soggetti con lunghissimi percorsi criminali, o in cui soggetti con disturbi comportamentali gravi sono promiscuamente mescolati con detenuti collaborativi, rischia di vanificare qualsiasi sforzo trattamentale. La sezione omogenea non è privilegio ma strumento funzionale alla risocializzazione.
I criteri per l'assegnazione degli imputati
Il comma 2 dell'art. 31 si occupa specificamente degli imputati in custodia cautelare, distinguendo la loro posizione da quella dei condannati. Gli imputati non sono condannati: su di loro grava ancora la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27, co. 2, Cost. Per questo motivo, la disciplina della loro assegnazione alle sezioni è calibrata su parametri diversi rispetto a quelli del trattamento rieducativo riservato ai condannati. Il comma 2 elenca quattro criteri di assegnazione: età del soggetto, precedenti esperienze penitenziarie, natura colposa o dolosa del reato ascritto, indole del reato stesso. Si tratta di criteri orientati a tutelare il soggetto (evitare che giovani senza precedenti siano esposti a detenuti incalliti) e a preservare l'ordine interno (separare soggetti con storie e comportamenti incompatibili). La separazione tra imputati per reati colposi (si pensi all'omicidio stradale) e imputati per reati dolosi - che il regolamento esplicitamente prescrive come criterio - è di grande importanza pratica: un soggetto privo di qualsiasi vocazione criminale, coinvolto in un tragico incidente stradale, non dovrebbe trovarsi mescolato con individui accusati di crimini violenti o con trascorsi criminali significativi.
Il rapporto con l'isolamento ex art. 33 della L. 354/1975
Il comma 2 dell'art. 31 precisa che le regole di assegnazione per sezioni si applicano agli imputati «che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3 del primo comma dell'articolo 33 della legge». L'art. 33, n. 3, della L. 354/1975 prevede l'isolamento disposto dall'autorità giudiziaria come misura cautelare accessoria, applicabile quando vi siano specifiche esigenze istruttorie che rendono necessario impedire i contatti del detenuto con altri soggetti. Quando tale isolamento è in vigore, la normale logica di assegnazione per sezioni è superata dall'esigenza cautelare primaria: il soggetto è tenuto separato da tutti gli altri detenuti, indipendentemente da qualsiasi criterio classificatorio. Non appena cessa l'isolamento, il soggetto rientra nel regime ordinario di assegnazione per sezione.
L'organizzazione pratica delle sezioni e la sua rilevanza trattamentale
L'art. 31 rappresenta il punto di raccordo tra la macroorganizzazione del sistema penitenziario (classificazione e assegnazione agli istituti, disciplinata agli artt. 28-30 del regolamento) e la microorganizzazione interna di ciascun istituto. La suddivisione in sezioni non è un dettaglio burocratico: incide sull'accesso alle attività trattamentali, sull'assegnazione delle camere di pernottamento, sui rapporti quotidiani tra detenuti e tra detenuti e personale. Una sezione ben costruita - composta da soggetti con caratteristiche compatibili - facilita la gestione di attività educative, sportive, lavorative. Una sezione mal composta, invece, può generare conflitti, fenomeni di sopraffazione e ostacolare l'intervento degli educatori. In questo senso, l'art. 31 è una norma di sistema, il cui rispetto condiziona l'efficacia dell'intero apparato trattamentale e si collega direttamente al principio di dignità della persona detenuta garantito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Casi pratici
Caso 1:
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Caso 3:
Domande frequenti
Chi decide a quale sezione viene assegnato un detenuto?
La decisione spetta alla direzione dell'istituto, che applica i criteri fissati dall'art. 14, co. 2, della L. 354/1975 e dall'art. 31 del DPR 230/2000. Per i condannati si tiene conto delle esigenze trattamentali e del profilo criminologico; per gli imputati si considerano età, precedenti penitenziari, natura e indole del reato ascritto.
Un imputato in custodia cautelare può essere assegnato alla stessa sezione di un condannato?
Di norma no. L'art. 14 della L. 354/1975 prevede la separazione tra imputati e condannati. L'art. 31 del regolamento rafforza tale separazione dettando criteri specifici per l'assegnazione degli imputati nelle sezioni degli istituti di custodia cautelare, distinti da quelli applicabili ai condannati negli istituti di pena.
Cosa accade a un detenuto in isolamento cautelare rispetto all'assegnazione per sezioni?
L'isolamento disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 33, n. 3, della L. 354/1975 prevale sulla logica di assegnazione per sezioni. Durante l'isolamento il detenuto è tenuto separato da tutti gli altri. Alla cessazione dell'isolamento, la direzione procede alla normale assegnazione applicando i criteri dell'art. 31.
L'assegnazione a una sezione può essere modificata nel corso della detenzione?
Sì. La direzione può disporre il trasferimento di sezione in base all'evoluzione del profilo del detenuto, alle esigenze trattamentali, a ragioni di sicurezza interna o su indicazione dell'équipe educativa. Il trasferimento di sezione è diverso dal trasferimento di istituto, che richiede l'approvazione del Provveditore regionale.
I criteri di raggruppamento per sezioni tutelano in qualche modo i detenuti vulnerabili?
Sì. I criteri dell'art. 31 - in particolare quelli relativi all'età, all'assenza di precedenti penitenziari e alla natura del reato - mirano proprio a evitare che soggetti vulnerabili (giovani, autori di reati colposi, soggetti alla prima carcerazione) siano esposti a influenze negative di detenuti con profili criminali più gravi e strutturati.