Testo dell'articoloVigente
Art. 30 DPR 230/2000 – Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.
2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.
3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.
4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.
5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 30 del DPR 230/2000 regola il meccanismo dell'assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti penitenziari, distinguendo tra la fase provvisoria - necessariamente rapida, legata all'inizio dell'esecuzione - e quella definitiva, che presuppone la formulazione di un programma di trattamento individualizzato. Si tratta di una norma cardine, perché l'assegnazione all'istituto giusto è condizione preliminare perché il trattamento penitenziario possa dispiegarsi utilmente.
Il fondamento nella L. 354/1975
L'articolo 30 del regolamento attua gli artt. 13, 14 e 42 della L. 354/1975. L'art. 13 disciplina l'individualizzazione del trattamento e l'osservazione della personalità del detenuto: l'assegnazione provvisoria descritta al comma 2 dell'art. 30 reg. serve appunto a consentire lo svolgimento di questa osservazione. L'art. 14 fissa i criteri di separazione dei detenuti nelle strutture, imponendo che la distribuzione negli istituti tenga conto di caratteristiche personali e giuridiche rilevanti. L'art. 42 attribuisce all'amministrazione penitenziaria il potere di disporre trasferimenti nell'interesse del trattamento o per esigenze di ordine e sicurezza.
Il quadro costituzionale di riferimento è quello dell'art. 27, terzo comma, Cost.: la funzione rieducativa della pena impone che il condannato sia collocato in un contesto nel quale il programma di trattamento possa concretamente attuarsi. Un'assegnazione arbitraria o casuale, non collegata alle esigenze individuali, svuoterebbe di contenuto il mandato costituzionale. Viene in rilievo anche l'art. 13 Cost., che tutela la libertà personale: il titolo di legittimazione della detenzione è la sentenza di condanna o il provvedimento di misura di sicurezza, e l'assegnazione deve rispettarne il contenuto.
L'assegnazione provvisoria: il principio di territorialità
Il primo comma del regolamento enuncia il principio di territorialità dell'esecuzione penale: all'inizio dell'esecuzione, il condannato o l'internato è provvisoriamente assegnato a un istituto situato nell'ambito della regione di residenza, idoneo al tipo di pena o misura cui è stato sottoposto. La prossimità geografica ha una funzione trattamentale precisa: consente al detenuto di mantenere i legami affettivi e familiari, che rappresentano un fattore protettivo rispetto al rischio di recidiva.
Il principio di territorialità non è assoluto: se nella regione di residenza non esiste un istituto della categoria richiesta, o se i posti disponibili sono esauriti, l'assegnazione avviene all'istituto della stessa categoria situato in località più prossima. La formula «in località prossima» esprime la preferenza per la minima distanza possibile rispetto alla residenza, pur in mancanza di un istituto regionale adeguato.
La fase di osservazione nell'istituto di assegnazione provvisoria
Il secondo comma chiarisce che nell'istituto di assegnazione provvisoria si svolgono le attività di osservazione previste dall'art. 13 della L. 354/1975. L'osservazione scientifica della personalità del condannato è il metodo con cui l'amministrazione raccoglie gli elementi necessari per costruire il programma di trattamento individualizzato: colloqui con educatori e psicologi, analisi del curriculum scolastico e lavorativo, valutazione delle relazioni familiari e sociali.
L'art. 13 della legge impone che l'osservazione sia compiuta all'inizio dell'esecuzione e sia aggiornata periodicamente. Il regolamento lega questa fase all'istituto di assegnazione provvisoria, chiarendo che non si tratta di una mera logistica di collocazione, ma di una fase attiva con precisi contenuti trattamentali.
L'assegnazione definitiva e il programma individualizzato
Il terzo e il quarto comma disciplinano l'assegnazione definitiva, che avviene sulla base del programma di trattamento individualizzato formulato al termine della fase di osservazione. Per l'assegnazione definitiva si tiene conto della corrispondenza tra le indicazioni del trattamento contenute nel programma e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'art. 115 del medesimo regolamento.
L'art. 115 del DPR 230/2000 prevede che in ciascuna regione sia realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per tipologie detentive, e che possa essere attuato, per detenuti di non rilevante pericolosità, un regime a custodia attenuata. La correlazione tra programma individualizzato e tipo di trattamento offerto dall'istituto di destinazione è quindi non solo formale ma sostanziale: si tratta di scegliere il contesto penitenziario dove le esigenze specifiche del detenuto trovino risposta adeguata.
La competenza a disporre trasferimenti e assegnazioni
Il quinto comma disciplina il riparto di competenze tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e provveditorati regionali. Le assegnazioni e i trasferimenti che comportano lo spostamento dalla circoscrizione di un provveditorato a quella di un altro sono di competenza del DAP. Nell'ambito della stessa circoscrizione, la competenza spetta al provveditore regionale, che ne informa il DAP. Restano riservate al DAP le assegnazioni per le quali la normativa vigente prevede espressamente tale competenza (ad esempio, per i detenuti in regime di art. 41-bis L. 354/1975).
Questo riparto riflette la struttura gerarchica dell'amministrazione penitenziaria italiana: il DAP esercita la vigilanza e il coordinamento a livello nazionale, i provveditorati regionali gestiscono l'organizzazione nell'ambito territoriale di competenza.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa si intende per principio di territorialità nell'assegnazione dei detenuti?
Il principio di territorialità impone che, all'inizio dell'esecuzione, il condannato sia assegnato a un istituto situato nella regione di residenza, idoneo al tipo di pena. In questo modo si favorisce il mantenimento dei legami familiari, che la L. 354/1975 riconosce come elemento centrale del trattamento.
Cosa succede se nella regione di residenza non ci sono posti disponibili?
Se nella regione di residenza non esiste un istituto della categoria richiesta o non vi sono posti disponibili, l'assegnazione avviene all'istituto della stessa categoria situato in località più prossima. Il principio di prossimità minimizza la distanza dalla residenza del detenuto.
Quando si decide l'assegnazione definitiva?
L'assegnazione definitiva è disposta dopo la fase di osservazione, sulla base del programma di trattamento individualizzato formulato ai sensi dell'art. 13 della L. 354/1975. Si tiene conto della corrispondenza tra le esigenze trattamentali del detenuto e il tipo di trattamento disponibile nell'istituto di destinazione.
Chi ha competenza a disporre i trasferimenti tra istituti di regioni diverse?
I trasferimenti che comportano lo spostamento dalla circoscrizione di un provveditorato a quella di un altro sono di competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I trasferimenti all'interno della stessa circoscrizione sono disposti dal provveditore regionale, che informa il DAP.
Il detenuto può chiedere di essere trasferito in un istituto vicino alla sua famiglia?
Sì, il detenuto può presentare istanza di trasferimento invocando il principio di territorialità e la necessità di mantenere i legami familiari. La decisione spetta al DAP o al provveditore regionale a seconda dell'ambito territoriale interessato; il magistrato di sorveglianza può intervenire a tutela dei diritti del detenuto.