Testo dell'articoloVigente
Art. 27 DPR 230/2000 – Osservazione della personalità
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.
3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.
4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'osservazione scientifica come cuore del trattamento penitenziario
L'articolo 27 del DPR 230/2000 è la norma cardine dell'intero sistema di trattamento penitenziario italiano: disciplina l'osservazione scientifica della personalità del detenuto o dell'internato, che costituisce il momento fondativo da cui discende ogni successivo intervento individualizzato. La disposizione attua in modo diretto gli artt. 13 e 27 della L. 354/1975, che fanno dell'osservazione della personalità il presupposto del programma di trattamento, e si inscrive nel solco tracciato dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
Il termine «scientifico» che qualifica l'osservazione non è casuale: riflette la volontà del legislatore del 1975 - confermata e specificata dal regolamento del 2000 - di fondare il trattamento penitenziario su dati empirici e su un approccio multidisciplinare. L'osservazione è affidata non a un singolo operatore ma al gruppo di osservazione e trattamento (GOT), composto da figure professionali diverse: direttore, educatori, assistenti sociali, psicologi, e talora personale di polizia penitenziaria e volontari.
Gli obiettivi dell'osservazione: mappare i bisogni, non misurare la pericolosità
Il comma 1 chiarisce con precisione il fine dell'osservazione: accertare i bisogni di ciascun soggetto, connessi alle «eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali» che hanno pregiudicato l'instaurazione di una normale vita di relazione. La prospettiva non è di misurazione della pericolosità o di classificazione criminologica, ma di comprensione delle lacune - biologiche, psicologiche, relazionali, formative - che hanno reso possibile la condotta deviante.
I dati raccolti nell'osservazione sono di quattro tipi: giudiziari e penitenziari (precedenti penali, comportamento in istituto), clinici (condizioni di salute fisica e psichica), psicologici (test, colloqui clinici, struttura della personalità) e sociali (rete familiare, condizioni abitative e lavorative pre-detenzione, risorse del territorio). La valutazione di questi dati richiede che vengano letti «con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento».
La riflessione sulle condotte antigiuridiche: responsabilizzazione e prospettiva riparativa
Una delle previsioni più rilevanti dell'art. 27 è che l'osservazione includa, «sulla base dei dati giudiziari acquisiti», una riflessione guidata con il condannato sulle condotte antigiuridiche commesse, sulle loro motivazioni e sulle conseguenze negative per l'interessato stesso, nonché sulle «possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa».
Questa previsione introduce nella fase osservativa un elemento di carattere marcatamente riparativo, in linea con le tendenze più avanzate del diritto penitenziario europeo. Non si tratta di imporre un'ammissione di colpa - il detenuto mantiene pienamente i propri diritti processuali e nessuna dichiarazione resa in sede di osservazione può essere usata contro di lui - ma di avviare un processo di riflessione consapevole che la ricerca criminologica associa alla riduzione della recidiva. La menzione del risarcimento alla persona offesa inserisce la figura della vittima nel cuore del percorso osservativo, in consonanza con la normativa europea in materia di diritti delle vittime.
Il programma individualizzato di trattamento: la sintesi dell'osservazione
Il comma 2 disciplina la fase iniziale dell'osservazione, orientata specificamente alla formulazione del programma individualizzato di trattamento. Il programma deve essere compilato entro nove mesi dall'inizio dell'esecuzione, con la collaborazione del condannato o dell'internato. Il termine di nove mesi indica un obiettivo organizzativo vincolante: l'amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di attivarsi tempestivamente per non lasciare il detenuto senza un progetto trattamentale per un periodo indeterminato.
Il programma individualizzato è il documento che traduce i risultati dell'osservazione in interventi concreti: attività lavorative, formative, di istruzione, di contatto con la famiglia, di supporto psicologico. Esso costituisce anche la base per le valutazioni ai fini delle misure alternative alla detenzione: il magistrato di sorveglianza che decide su una domanda di affidamento in prova o di semilibertà tiene conto del percorso trattamentale documentato nel programma e nelle relazioni periodiche dell'équipe.
La collaborazione del condannato non è un elemento accessorio: è strutturale al modello normativo. L'osservazione non è un'operazione condotta dall'esterno sul soggetto, ma un processo partecipato che richiede il suo coinvolgimento attivo. Il rifiuto di collaborare viene inevitabilmente registrato nel fascicolo e può riflettersi nelle valutazioni successive.
L'osservazione nel corso del trattamento: adattamento e continuità
I commi 3 e 4 disciplinano le due dimensioni dinamiche dell'osservazione: la revisione del programma nel corso della detenzione e la continuità in caso di trasferimento. Il comma 3 prevede che l'osservazione continua durante tutta l'esecuzione della pena, orientata ad accertare eventuali nuove esigenze che richiedano una variazione del programma attraverso l'esame del comportamento e delle modificazioni nella vita di relazione del soggetto.
Questa previsione riflette una visione dinamica della personalità: il trattamento penitenziario non può basarsi su una fotografia statica scattata all'inizio della detenzione. Un detenuto che ha perso il lavoro all'esterno o che ha subito un lutto familiare durante la detenzione presenta bisogni diversi rispetto alla valutazione iniziale; allo stesso modo, chi ha conseguito una qualifica professionale o mantiene contatti regolari con la famiglia offre un quadro trattamentale sostanzialmente mutato.
Il comma 4 affronta il problema del trasferimento in un altro istituto - frequente e spesso imposto da esigenze organizzative o di sicurezza. La norma impone che osservazione e trattamento «mantengano i caratteri della continuità»: il fascicolo del detenuto deve seguirlo, e l'istituto ricevente deve prendere in carico il percorso già avviato. Garantire questa continuità è una delle sfide organizzative più difficili del sistema penitenziario italiano, che soffre di una tradizione di isolamento dei singoli istituti.
Il gruppo di osservazione e trattamento: composizione e documentazione
L'art. 27 va letto in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del medesimo regolamento, che disciplinano composizione e funzionamento del gruppo di osservazione e trattamento. Il GOT è composto, nella sua forma piena, da direttore o suo delegato, educatori, assistenti sociali, psicologo e responsabile dell'area sicurezza. Per le decisioni che riguardano misure alternative e benefici penitenziari, il GOT può essere integrato da esperti ex art. 80 L. 354/1975 provenienti dalla comunità esterna.
Il lavoro del GOT si traduce in relazioni periodiche che costituiscono la documentazione fondamentale del percorso trattamentale: relazioni di sintesi, aggiornamenti al programma, pareri per il magistrato di sorveglianza. La qualità di queste relazioni è decisiva per le sorti del detenuto nelle procedure di sorveglianza, e costituisce spesso oggetto di contestazione difensiva nei procedimenti per le misure alternative.
Osservazione e garanzie del detenuto: riservatezza e uso dei dati
L'osservazione della personalità raccoglie dati di natura sensibilissima: informazioni sulla salute fisica e psichica, sulla storia familiare, sulle dipendenze, sui traumi. La loro gestione deve rispettare il diritto alla riservatezza del detenuto, tutelato dall'art. 13 Cost. nella sua dimensione di inviolabilità della sfera personale, e dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003). Il detenuto ha diritto di conoscere le informazioni contenute nel proprio fascicolo e di contestarne i contenuti attraverso i rimedi previsti dall'ordinamento.
Il rilievo dell'art. 27 nel contesto delle misure alternative
L'osservazione della personalità non è un'attività fine a se stessa: i suoi risultati riverberano direttamente sulle possibilità del detenuto di accedere a misure alternative alla detenzione, benefici penitenziari e liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza fondano le loro decisioni in larga misura sulle relazioni elaborate dagli operatori del GOT. Un programma trattamentale ben strutturato, regolarmente aggiornato, con la documentazione degli interventi effettuati e dei progressi registrati, costituisce un elemento determinante nella valutazione del «percorso» del condannato ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/1975) o della semilibertà (art. 50 L. 354/1975).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quando deve essere redatto il programma individualizzato di trattamento?
Entro nove mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena, come previsto dall'art. 27, comma 2, DPR 230/2000. Il termine indica un obiettivo organizzativo vincolante: l'amministrazione ha l'obbligo di attivarsi tempestivamente, con la collaborazione del condannato o dell'internato.
Il detenuto può rifiutarsi di partecipare all'osservazione?
Sì. Nessun detenuto può essere costretto a sottoporsi a colloqui psicologici o a condividere informazioni personali. Tuttavia, il rifiuto viene registrato nel fascicolo e può riflettersi sulle valutazioni future ai fini delle misure alternative.
Se un detenuto viene trasferito, l'osservazione riparte da capo?
No. L'art. 27, comma 4, impone che osservazione e trattamento mantengano i caratteri della continuità in caso di trasferimento. Il fascicolo deve seguire il detenuto e l'istituto ricevente è tenuto a proseguire il percorso avviato.
Chi fa parte del gruppo di osservazione e trattamento?
Il GOT è composto da direttore o suo delegato, educatori, assistenti sociali, psicologo e, per l'area sicurezza, un rappresentante della polizia penitenziaria. Per le valutazioni ai fini delle misure alternative, il gruppo può essere integrato da esperti esterni ex art. 80 L. 354/1975.
I dati raccolti nell'osservazione sono riservati?
Sì, le informazioni sulla salute, la storia familiare e la psicologia del detenuto sono dati sensibili tutelati dalla normativa sulla privacy. Possono essere condivisi con il magistrato di sorveglianza e con i soggetti istituzionalmente coinvolti nel trattamento, ma il detenuto ha diritto di conoscerne il contenuto e di contestarlo.