Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 DPR 230/2000 – Regime di sorveglianza particolare

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinchè esprima parere nel termine di dieci giorni.

2. L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.

3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.

4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.

5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.

6. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.

7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.

8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.

9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'articolo 32.

In sintesi

  • L'articolo attua l'art. 14-bis L. 354/1975 disciplinando il procedimento amministrativo per disporre o prorogare il regime di sorveglianza particolare, con il coinvolgimento obbligatorio del consiglio di disciplina entro dieci giorni.
  • L'autorità giudiziaria deve trasmettere il proprio parere al DAP entro dieci giorni; il mancato rispetto del termine condiziona la legittimità del procedimento.
  • Il visto di controllo sulla corrispondenza richiede autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria, da rilasciare entro dieci giorni dalla richiesta della direzione.
  • I provvedimenti definitivi o di proroga devono essere comunicati al detenuto mediante consegna di copia integrale, garantendo il diritto di difesa e la possibilità di reclamo.
  • Ogni provvedimento e ogni reclamo devono essere annotati nella cartella personale e trasmessi al magistrato di sorveglianza.
  • In caso di trasferimento, anche temporaneo, la documentazione segue il detenuto e viene comunicata al nuovo ufficio di sorveglianza competente.
Indice dei contenuti

L'articolo 33 del DPR 230/2000 costituisce il nucleo procedurale del regime di sorveglianza particolare, disciplinando con puntualità le fasi, i termini e le forme del procedimento che porta all'adozione o alla proroga di questa misura restrittiva straordinaria. Esso attua l'articolo 14-bis della legge 354/1975, che ne definisce i presupposti sostanziali - ossia la pericolosità del detenuto per l'ordine e la sicurezza - mentre il regolamento ne organizza la dimensione procedimentale.

Il regime di sorveglianza particolare nel sistema penitenziario

Il regime di sorveglianza particolare è uno strumento di gestione della sicurezza interna degli istituti penitenziari, previsto per i detenuti che con la loro condotta compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine degli istituti, ovvero con la loro permanenza in un istituto risultano di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza di altri istituti (art. 14-bis, primo comma, L. 354/1975). Le restrizioni che esso comporta sono concrete e incisive: limitazione delle ore d'aria, riduzione dei colloqui, controllo sulla corrispondenza, minore libertà di movimento all'interno dell'istituto.

Proprio per questa incisività, la legge e il regolamento circondano il procedimento di adozione di numerose garanzie. Il regime di sorveglianza particolare non è, né può essere, un provvedimento adottato informalmente o senza le dovute verifiche: la sua applicazione restringe ulteriormente una libertà già compressa dalla detenzione, e come tale tocca la sfera coperta dall'articolo 13 della Costituzione (libertà personale) e dall'articolo 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena). Restrizioni eccessive rispetto alle reali esigenze di sicurezza rischierebbero di trasformare la misura in una punizione priva di finalità trattamentale.

L'avvio del procedimento e il ruolo del consiglio di disciplina

Il primo comma dell'articolo 33 descrive la fase di avvio del procedimento. L'iniziativa può provenire dal DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) d'ufficio, dalla direzione dell'istituto su segnalazione, o dall'autorità giudiziaria. Una volta valutata la sussistenza dei presupposti, il DAP richiede alla direzione dell'istituto di convocare il consiglio di disciplina affinché esprima il proprio parere entro dieci giorni.

Il consiglio di disciplina è l'organo collegiale dell'istituto che, ai sensi della legge penitenziaria, è chiamato a esprimere valutazioni sull'andamento disciplinare e trattamentale dei detenuti. Il suo coinvolgimento nel procedimento di sorveglianza particolare ha una funzione fondamentale: garantire che la decisione sia preceduta da una riflessione collegiale e non sia rimessa alla sola valutazione del DAP. Il termine di dieci giorni è perentorio nel senso che il DAP deve ricevere il parere prima di procedere; se la direzione non convoca il consiglio o se il consiglio non rispetta il termine, il procedimento può risultare viziato.

I pareri dell'autorità giudiziaria e i relativi termini

Il secondo comma disciplina i pareri dell'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 14-bis, terzo comma, L. 354/1975. L'autorità giudiziaria - che può essere il pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione o il giudice che ha emesso la sentenza, a seconda della fase processuale in cui si trova il detenuto - è tenuta a trasmettere il proprio parere entro dieci giorni. Questo termine bilancia l'esigenza di celerità del procedimento con la necessità di un contributo informato dell'organo giudiziario.

Il parere dell'autorità giudiziaria non è vincolante per il DAP, ma la sua mancata acquisizione nei termini previsti incide sulla legittimità del procedimento. La giurisprudenza di sorveglianza ha chiarito, in termini generali, che le garanzie procedurali dell'articolo 14-bis devono essere integralmente rispettate pena l'illegittimità del provvedimento che dispone la sorveglianza particolare.

Il controllo sulla corrispondenza: una restrizione a doppia autorizzazione

Il terzo comma disciplina una delle misure più delicate che possono accompagnare il regime di sorveglianza particolare: il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo e in partenza. Questa misura incide sul diritto alla riservatezza delle comunicazioni, tutelato - anche per i detenuti - dall'articolo 15 della Costituzione e dalle norme sovranazionali sulla privacy.

Il regolamento introduce un meccanismo a doppia autorizzazione: la direzione dell'istituto non può autonomamente disporre il visto di controllo, ma deve richiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, L. 354/1975. L'autorità giudiziaria deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La previsione di un termine perentorio per l'autorità giudiziaria evita che il procedimento rimanga in sospeso e che la direzione si trovi a dover applicare il regime di sorveglianza senza poter attivare tutte le misure previste nel provvedimento.

Il visto di controllo non è automatico: deve essere esplicitamente previsto nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Ciò significa che non ogni detenuto sottoposto a sorveglianza particolare è anche soggetto al controllo della corrispondenza: questa è una misura aggiuntiva che richiede una specifica motivazione e una specifica autorizzazione.

La comunicazione al detenuto e le garanzie difensive

I commi quarto e quinto disciplinano le modalità di comunicazione dei provvedimenti al detenuto, distinguendo tra la fase provvisoria e quella definitiva. Il provvedimento provvisorio - che può essere adottato in urgenza prima che si completi l'iter procedurale ordinario - viene comunicato al detenuto che sottoscrive per presa visione. La sottoscrizione non equivale ad accettazione: essa è un atto di conoscenza formale che certifica che il detenuto è stato informato del contenuto del provvedimento.

I provvedimenti definitivi o di proroga devono invece essere comunicati mediante rilascio di copia integrale, unitamente all'eventuale precedente provvedimento provvisorio. Questa previsione è essenziale per l'esercizio del diritto di difesa: il detenuto deve conoscere in modo completo il contenuto dei provvedimenti che lo riguardano per poter proporre reclamo o adire il tribunale di sorveglianza.

Il diritto al reclamo, garantito dall'articolo 14-ter L. 354/1975, costituisce lo strumento di tutela giurisdizionale avverso il regime di sorveglianza particolare. Il tribunale di sorveglianza decide sul reclamo con le forme del procedimento in contraddittorio, con possibilità di annullare o modificare il provvedimento impugnato. L'effettività di questa garanzia presuppone che il detenuto abbia ricevuto copia integrale dei provvedimenti: senza di essa, il reclamo sarebbe un rimedio solo formale.

Il monitoraggio continuo: cartella personale, magistrato di sorveglianza e trasferimenti

I commi sesto, settimo e ottavo istituiscono un sistema di monitoraggio continuo. Ogni provvedimento e ogni reclamo devono essere annotati nella cartella personale del detenuto: si crea così un fascicolo che traccia la storia del regime restrittivo subito dal detenuto, utile sia per le valutazioni interne dell'istituto sia per i controlli esterni. La direzione deve inviare al magistrato di sorveglianza copie di ciascun provvedimento e degli eventuali reclami: il magistrato di sorveglianza è così posto nelle condizioni di esercitare una vigilanza continua sull'andamento del regime restrittivo, senza dover attendere il deposito formale di un reclamo.

L'ottavo comma disciplina il caso del trasferimento del detenuto in un istituto di altra giurisdizione di sorveglianza. La continuità del regime richiede che la documentazione segua il detenuto: la direzione di destinazione deve essere informata della situazione del soggetto trasferito e deve ricevere copia di tutti i provvedimenti e dei reclami già proposti. L'ufficio di sorveglianza della nuova giurisdizione subentra nel monitoraggio, garantendo che la sorveglianza non si interrompa per ragioni burocratiche legate al trasferimento.

Il nono comma prevede infine che, qualora nell'istituto di origine non sia disponibile una sezione idonea per l'attuazione del regime senza pregiudizio per la popolazione detenuta o per l'ordine, il detenuto possa essere trasferito in un istituto o in una sezione appositamente attrezzata ex articolo 32 del regolamento. Questa previsione mira a evitare che le esigenze di sicurezza poste alla base del regime di sorveglianza si ripercuotano sull'intera popolazione detenuta dell'istituto.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può avviare il procedimento per la sorveglianza particolare?

L'iniziativa può provenire dal DAP d'ufficio, dalla direzione dell'istituto su segnalazione, oppure dall'autorità giudiziaria. In ogni caso è il DAP a disporre formalmente la misura, dopo aver acquisito il parere del consiglio di disciplina entro dieci giorni.

Il detenuto viene informato del regime di sorveglianza particolare?

Sì. Per il provvedimento provvisorio è prevista la sottoscrizione per presa visione. Per i provvedimenti definitivi o di proroga, la direzione deve consegnare al detenuto copia integrale del provvedimento, in modo da consentirgli di esercitare il diritto di reclamo al tribunale di sorveglianza.

Il controllo sulla corrispondenza è automatico con la sorveglianza particolare?

No. Il visto di controllo sulla corrispondenza è una misura aggiuntiva che deve essere esplicitamente prevista nel provvedimento e che richiede una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, da rilasciare entro dieci giorni dalla richiesta della direzione.

Quanto dura il regime di sorveglianza particolare?

La durata è determinata nel provvedimento del DAP. La misura può essere prorogata, ma ogni proroga richiede un nuovo procedimento con le stesse garanzie previste per l'adozione della misura originaria: parere del consiglio di disciplina, parere dell'autorità giudiziaria, comunicazione al detenuto.

Cosa succede se il detenuto viene trasferito in un altro istituto?

Il regime di sorveglianza particolare continua nel nuovo istituto. La direzione di provenienza è tenuta a comunicare il trasferimento all'ufficio di sorveglianza della nuova giurisdizione e a trasmettere copia di tutti i provvedimenti e dei reclami già proposti, garantendo la continuità del controllo giurisdizionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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