Art. 32 DPR 230/2000 — Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.
2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.
3. Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità.
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione