Testo dell'articoloVigente
Art. 19 DPR 230/2000 – Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.
2. È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.
3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria.
4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinchè gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi
6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.
7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.
In sintesi
Indice dei contenuti
La condizione delle madri detenute nell'ordinamento penitenziario italiano
L'articolo 19 del DPR 230/2000 costituisce una delle norme più sensibili dell'intero regolamento penitenziario, perché si occupa di una categoria particolarmente vulnerabile: le gestanti e le madri con bambini che si trovano in stato di detenzione o internamento. La norma attua, sul piano regolamentare, le disposizioni della L. 354/1975 e, segnatamente, l'art. 11 (assistenza sanitaria) e l'art. 11-bis, nonché il corpus normativo successivo che ha introdotto le misure alternative alla detenzione per madri con figli minori, in particolare la L. 62/2011 (istituzione degli Icam, Istituti a custodia attenuata per detenute madri) e le disposizioni sull'arresti domiciliari speciali ex art. 47-quinquies della L. 354/1975.
Il presupposto valoriale della norma è il riconoscimento che il figlio minore è soggetto terzo e innocente, estraneo al reato della madre: la sua presenza in un istituto penitenziario non può essere equiparata, nella sostanza, a una limitazione della libertà, ma deve essere gestita in modo da garantire il suo sviluppo psicofisico armonico, come richiede l'art. 32 della Costituzione (diritto alla salute) e l'art. 3 (dignità della persona), oltre che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.
L'assistenza sanitaria specialistica: ostetricia, ginecologia, pediatria
Il comma 1 stabilisce che le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, che possono essere incaricati dell'amministrazione penitenziaria o professionisti esterni. Il parto deve essere effettuato preferibilmente in luogo esterno di cura: questa previsione riflette il principio per cui le esigenze della detenzione non possono pregiudicare la sicurezza del parto, che richiede strutture ospedaliere adeguate. In pratica, la detenuta viene tradotta in una struttura ospedaliera civile per il parto, con il necessario accompagnamento della polizia penitenziaria, e rientra nell'istituto dopo la dimissione, insieme al neonato ove ne sia stata autorizzata la presenza.
Il comma 3 prevede che l'assistenza sanitaria ai bambini che le madri tengono presso di sé sia curata da professionisti specialisti in pediatria. Il comma 2 aggiunge la figura del personale paramedico ostetrico, a garanzia di una copertura continua anche nelle situazioni di ordinaria assistenza. Il comma 4 chiarisce le modalità di compensazione di questi professionisti, che operano a prestazione.
Strutture dedicate: reparti ostetrici e asili nido
Il comma 5 stabilisce che presso gli istituti o sezioni che ospitano gestanti e madri con bambini sono organizzati reparti ostetrici e asili nido. Si tratta di un obbligo organizzativo dell'amministrazione, che tuttavia nella realtà applicativa ha storicamente trovato difficoltà di attuazione, in ragione della scarsità di risorse e della distribuzione territoriale degli istituti.
Di particolare rilievo è la previsione secondo cui le camere dove sono ospitate le gestanti e le madri con bambini non devono essere chiuse, «affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione». Questa disposizione deroga al regime ordinario della chiusura delle celle e risponde all'esigenza di garantire al bambino un ambiente fisicamente meno restrittivo, compatibile con la sua crescita. Il limite è il non turbamento dell'ordinato svolgimento della vita nel reparto.
La risposta normativa più avanzata a queste esigenze è stata l'introduzione degli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri), previsti dalla L. 62/2011, che sono strutture esterne al circuito penitenziario ordinario, allestite in modo da simulare un ambiente familiare e privo di caratteristiche custodiali evidenti, dove la madre può tenere con sé il figlio fino a sei anni in un contesto meno stigmatizzante.
Le attività per i bambini: dentro e fuori l'istituto
Il comma 6 prevede che ai bambini siano assicurate, all'interno degli istituti, attività ricreative e formative proprie della loro età. Questa previsione riconosce che il bambino che vive (temporaneamente) all'interno di un istituto penitenziario ha diritto a un percorso di sviluppo normale, che non può essere interrotto dalla condizione carceraria della madre. L'amministrazione penitenziaria deve pertanto organizzare spazi e programmi dedicati.
La norma va oltre, prevedendo che i bambini, «con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato», possano essere accompagnati all'esterno per svolgere le stesse attività, «anche presso gli asili nido esistenti sul territorio». Questa apertura verso l'esterno è fondamentale: significa che il bambino non deve crescere in un ambiente esclusivamente carcerario, ma deve poter frequentare strutture educative ordinarie, socializzare con altri bambini, mantenere un legame con il tessuto sociale esterno.
La separazione dalla madre: procedure e tutela del legame
Il comma 7 disciplina la situazione delicata in cui il bambino deve essere separato dalla madre. Ciò avviene normalmente al compimento del limite di età previsto dalla legge (tre anni nell'ordinario, sei anni negli Icam, ex L. 62/2011), ma può verificarsi anche prima per altre ragioni. In questo secondo caso, deve essere sentita la madre.
Quando non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio - e questa è spesso la situazione più drammatica - la direzione dell'istituto deve segnalare il caso in tempo utile agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale. Il servizio sociale assicura comunque il mantenimento di «costanti rapporti tra la madre e il bambino»: questo obbligo di continuità del legame affettivo è particolarmente importante, perché la separazione fisica non deve diventare una rottura del legame materno, che avrebbe conseguenze gravi tanto per la madre quanto per il bambino.
Il principio costituzionale che presiede a tutto questo impianto è l'art. 27, comma 3, della Costituzione, che impone che le pene non consistano in trattamenti contrari al senso di umanità: trattenere un bambino in un contesto carcerario o separarlo brutalmente dalla madre senza salvaguardare il loro legame sarebbe in contrasto con questo principio, oltre che con le norme internazionali sulla tutela dell'infanzia.
Il quadro normativo complessivo: dalla L. 354/1975 alle riforme recenti
L'art. 19 del regolamento si inscrive in un quadro normativo che negli ultimi decenni ha mostrato una crescente attenzione al tema delle madri detenute. La L. 62/2011 ha introdotto misure alternative specifiche per le madri con figli minori di sei anni (detenzione domiciliare speciale e custodia attenuata in Icam), riconoscendo che l'interesse del minore può prevalere sulle esigenze custodiali, salvo i casi di pericolosità sociale elevata. L'art. 47-quinquies della L. 354/1975, introdotto dalla stessa legge, disciplina la detenzione domiciliare speciale, che consente alla madre (e, in subordine, al padre) di espiare la pena nell'ambiente domestico quando non vi sono strutture Icam disponibili.
In questo contesto, l'art. 19 del DPR 230/2000 svolge una funzione di garanzia minima per le situazioni in cui la madre si trova comunque in istituto: assicura standard di assistenza sanitaria, organizzazione degli spazi, attività per i bambini e procedure di tutela al momento della separazione. È una norma che si muove all'intersezione tra diritto penitenziario, diritto della famiglia e tutela dei minori, e che richiede un'applicazione attenta ai diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti.
Diritto alla salute del bambino e obblighi costituzionali
Un profilo ulteriore che merita attenzione riguarda il diritto alla salute del bambino che vive all'interno di un istituto penitenziario. L'art. 32 della Costituzione garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività: questo principio si applica integralmente al bambino figlio di madre detenuta, indipendentemente dalla condizione detentiva della madre. L'amministrazione penitenziaria ha quindi l'obbligo giuridico di garantire al bambino le stesse cure mediche e preventive che riceve qualunque altro bambino della stessa età al di fuori del carcere.
In questo senso, l'art. 19, comma 3, che prevede l'assistenza pediatrica specialistica, e il comma 6, che assicura attività formative e ricreative adeguate all'età, non sono concessioni discrezionali dell'amministrazione, ma obblighi costituzionalmente fondati. La loro mancata attuazione può essere contestata non solo sul piano del diritto penitenziario, ma anche come violazione del diritto alla salute e allo sviluppo armonioso del minore, con la possibilità di attivare i meccanismi di tutela previsti dall'ordinamento per la protezione dei diritti dell'infanzia.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Fino a che età un bambino può stare con la madre detenuta in carcere?
Nell'ordinario, il bambino può restare con la madre fino a tre anni di età. Negli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri), istituiti dalla L. 62/2011, il limite è di sei anni. Oltre tale età, o comunque quando le condizioni lo consentono, si privilegia il ricorso alla detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies della L. 354/1975.
Cosa sono gli Icam e come si distinguono dalle sezioni ordinarie per madri?
Gli Icam sono strutture istituite dalla L. 62/2011, esterne al circuito penitenziario ordinario, allestite in modo da simulare un ambiente familiare e privo di caratteristiche detentive evidenti. A differenza delle sezioni ordinarie disciplinate dall'art. 19 del DPR 230/2000, gli Icam offrono un ambiente più adatto alla crescita del bambino, con spazi aperti e attività quotidiane normalizzate.
Cosa succede al bambino quando la madre detenuta non ha parenti che possano tenerlo?
Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del DPR 230/2000, la direzione dell'istituto deve segnalare il caso, in tempo utile, agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale. Il servizio sociale è tenuto ad assicurare comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino, evitando che la separazione si traduca in una rottura definitiva del legame materno.
Il parto di una detenuta deve avvenire in carcere?
No. L'art. 19, comma 1, del DPR 230/2000 stabilisce che il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura. La detenuta viene quindi trasportata in una struttura ospedaliera civile per il parto e rientra nell'istituto dopo la dimissione. Questa regola tutela sia la salute della madre sia quella del neonato.
Chi garantisce l'assistenza sanitaria al bambino che vive con la madre detenuta?
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, l'assistenza sanitaria ai bambini che le madri tengono presso di sé è curata da professionisti specialisti in pediatria, incaricati o esterni. Il comma 2 prevede inoltre la presenza di personale paramedico ostetrico per l'assistenza corrente alla madre. Gli specialisti sono compensati a prestazione singola.