Art. 28 DPR 230/2000 — Espletamento dell’osservazione della personalità
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.
3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.
4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche
- Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 — Autorità di notifica
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di solidarietà residuale
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca