Testo dell'articoloVigente
Art. 14 DPR 230/2000 – Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. È vietato, comunque, il possesso di denaro.
2. Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis e 64 della legge.
3. Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. È consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche.
4. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell'internato.
5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.
6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili , contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.
7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.
8. I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona.
9. Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.
10. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 14 del DPR 230/2000 disciplina in modo analitico uno degli aspetti più quotidiani della vita detentiva: la gestione di oggetti e generi alimentari. Si tratta di una norma di raccordo tra la tutela dell'ordine e della sicurezza interna e il rispetto della dignità della persona detenuta, cui l'art. 3 della Costituzione impone uguaglianza sostanziale anche in condizioni di privazione della libertà. L'articolo attua principalmente l'art. 9 della L. 354/1975, che rimette al regolamento interno la disciplina del vitto, degli acquisti e del possesso di oggetti di uso personale.
La riserva al regolamento interno e la personalizzazione per istituto
Il comma 1 affida al regolamento interno di ciascun istituto la concreta individuazione degli oggetti e dei generi ammessi. Questa scelta di flessibilità risponde a una logica pratica: istituti di massima sicurezza, case circondariali ordinarie e istituti per detenute madri hanno esigenze diverse. Il regolamento interno - adottato dal direttore e approvato dal Provveditore regionale - deve bilanciare l'esigenza trattamentale (favorire le attività culturali, ricreative, sportive) con quella securitaria. La norma precisa esplicitamente che nell'individuazione si «terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche»: una clausola aperta che consente, ad esempio, l'ammissione di dispositivi elettronici per la formazione a distanza, purché compatibili con la sicurezza dell'istituto.
Il divieto assoluto di possesso di denaro contante costituisce una costante inderogabile. Il denaro in istituto alimenterebbe mercati informali, prestiti usurari, situazioni di dominio tra detenuti e corruzione. La sua sostituzione con il c.d. peculio - una sorta di conto gestito dall'amministrazione - è disciplinata dall'art. 24 della L. 354/1975 e garantisce al detenuto la disponibilità delle proprie risorse in modo trasparente e sicuro.
Le limitazioni per esigenze di sicurezza e i regimi differenziati
Il comma 2 introduce una riserva di sicurezza particolarmente rilevante: le limitazioni al possesso di oggetti e generi possono essere inasprite nei confronti di detenuti sottoposti ai regimi differenziati previsti dagli artt. 14-bis e 41-bis della L. 354/1975 e dall'art. 64 della stessa legge. Si tratta dei regimi più restrittivi del sistema penitenziario italiano. L'art. 14-bis riguarda i detenuti che abbiano mantenuto comportamenti pericolosi e violenti; l'art. 41-bis concerne detenuti per reati di criminalità organizzata nei confronti dei quali sussistano concreti elementi che fanno ritenere la sussistenza di collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. In tali contesti, ogni oggetto - dalla carta alle penne, dai libri ai dispositivi elettronici - può diventare veicolo di comunicazione illecita o strumento di potere all'interno dell'organizzazione criminale. Le limitazioni devono tuttavia essere motivate, non arbitrarie, e non possono azzerare la dignità minima garantita dall'art. 27, co. 3, Cost.
La disciplina delle bevande alcoliche
Il comma 3 affronta con precisione tecnica la questione delle bevande alcoliche. Il divieto di ricezione dall'esterno risponde a evidenti ragioni di sicurezza e salute: l'alcol introdotto in istituto potrebbe alimentare condotte aggressive, scambi illeciti e problemi di dipendenza. Tuttavia, il legislatore regolamentare ha optato per una disciplina non proibizionista in assoluto: è consentito l'acquisto allo spaccio interno di vino (al massimo mezzo litro al giorno, gradazione non superiore a dodici gradi) o birra (al massimo un litro al giorno), consumabili soltanto nei locali mensa e senza possibilità di accumulo. Questa soluzione riflette una concezione equilibrata che tiene conto delle radici culturali italiane senza rinunciare al controllo. Il divieto di accumulo ha una funzione preventiva precisa: impedisce che bevande alcoliche diventino merce di scambio o motivo di sopraffazione tra detenuti. L'art. 32 Cost. - che tutela la salute come diritto fondamentale - offre la base costituzionale per giustificare sia le limitazioni sia la soglia di permissività: vietare in assoluto le bevande alcoliche potrebbe avere implicazioni sulla salute (astinenza) di chi era dipendente, mentre la somministrazione controllata riduce i rischi.
Il controllo dei pacchi dall'esterno
I commi 5 e 6 disciplinano la ricezione di pacchi. Ogni pacco proveniente dall'esterno è soggetto a controllo prima della consegna: una misura che risponde all'esigenza di prevenire l'introduzione di sostanze stupefacenti, armi, telefoni cellulari, ma anche alimenti contaminati o deteriorati. La norma fissa limiti quantitativi precisi: quattro pacchi al mese, per un peso complessivo non superiore a venti chilogrammi. Il contenuto deve essere limitato a generi di abbigliamento o, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, a generi alimentari di consumo comune che «non richiedono manomissioni in sede di controllo». Quest'ultima clausola è fondamentale: essa esclude dall'ammissione i prodotti in contenitori opachi, preparati artigianalmente o confezionati in modo tale che il controllo non possa essere effettuato senza alterarne la struttura. Il limite quantitativo mensile (quattro pacchi, venti chili) bilancia il diritto del detenuto al mantenimento dei legami familiari - fondamentale ai sensi dell'art. 15 della L. 354/1975 - con le esigenze di gestione operativa del controllo in istituto.
La gestione degli oggetti non consentiti e dei generi deperibili
Il comma 4 stabilisce la sorte degli oggetti introdotti o trovati in possesso del detenuto in violazione delle norme: vengono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpo di reato, vengono restituiti all'atto della dimissione. L'inciso «salvo che costituiscano corpi di reato» è tecnicamente preciso: se l'oggetto è elemento di prova di un fatto illecito (una dose di droga, un oggetto rubato, un'arma artigianale), la restituzione spetta all'autorità giudiziaria procedente, non all'amministrazione penitenziaria. Per i generi deperibili o gli oggetti ingombranti che non possono essere conservati in magazzino, la norma prevede la restituzione ai familiari in occasione dei colloqui ovvero la spedizione a cura e spese del detenuto: una soluzione pratica che evita sprechi e garantisce il rispetto della proprietà privata del detenuto, tutelata dall'art. 42 Cost.
Le deroghe per le detenute madri
Il comma 10 introduce una deroga di grande rilievo pratico e costituzionale: le limitazioni quantitative di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti e ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto, limitatamente al fabbisogno dei bambini. La presenza di bambini nelle strutture detentive è una realtà nel sistema italiano: esistono istituti a custodia attenuata per madri (ICAM) e sezioni nido negli istituti ordinari. I bambini che vivono con la madre detenuta non devono scontare, in alcun modo, le limitazioni previste per la condizione detentiva della madre. La norma si radica nell'art. 3 Cost. (uguaglianza) e nell'art. 31 Cost. (protezione della famiglia e dell'infanzia). Il fabbisogno dei bambini (pannolini, latte in formula, indumenti, giocattoli) non può essere compresso entro i limiti pensati per adulti in condizione detentiva: si tratta di necessità elementari di individui innocenti e vulnerabili.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un detenuto può ricevere uno smartphone per tenersi in contatto con la famiglia?
No, il possesso di smartphone non è normalmente ammesso negli istituti penitenziari ordinari. Il regolamento interno può consentire dispositivi elettronici specifici (tablet, lettori mp3) per attività formative o ricreative, ma la comunicazione con l'esterno è regolata attraverso i canali ufficiali (colloqui, corrispondenza, telefonate). Nei regimi differenziati ex art. 41-bis i vincoli sono ancora più stringenti.
Cosa succede al denaro trovato in possesso di un detenuto?
Il possesso di denaro contante è vietato in modo assoluto dall'art. 14, co. 1, del regolamento. Il denaro trovato viene sequestrato e versato nel peculio del detenuto, gestito dall'amministrazione ai sensi dell'art. 24 della L. 354/1975. Il detenuto può utilizzare tali fondi per acquisti allo spaccio interno o per spese autorizzate.
Quanti pacchi può ricevere al mese un detenuto?
Al massimo quattro pacchi al mese, con un peso complessivo non superiore a venti chilogrammi. Devono contenere esclusivamente generi di abbigliamento o, se il regolamento interno lo consente, generi alimentari di consumo comune che non richiedano manomissioni in sede di controllo. Prima della consegna, tutti i pacchi sono sottoposti a controllo.
Un detenuto al 41-bis può ricevere gli stessi oggetti degli altri detenuti?
No. L'art. 14, co. 2, del regolamento ammette limitazioni più stringenti per i detenuti soggetti ai regimi differenziati ex artt. 14-bis, 41-bis e 64 della L. 354/1975. In tali regimi, la gestione di oggetti e comunicazioni è soggetta a restrizioni severe per impedire il mantenimento di collegamenti con organizzazioni criminali esterne.
Cosa avviene se un pacco contiene un oggetto non consentito?
L'oggetto viene ritirato dalla direzione. Se non costituisce corpo di reato, viene consegnato al detenuto alla dimissione oppure, se deperibile o ingombrante, viene restituito ai familiari durante i colloqui o spedito a cura e spese del detenuto. Se l'oggetto costituisce corpo di reato, rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.