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Categoria: Regolamento ordinamento penitenziario (DPR 230/2000)

  • Art. 133 DPR 230/2000 — Attribuzioni dei direttori dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni

    Art. 133 DPR 230/2000 — Attribuzioni dei direttori dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di servizio sociale per adulti sono esercitate rispettivamente dal direttore del centro per la giustizia minorile e dall'ufficio del servizio sociale per i minorenni territorialmente competenti.

  • Art. 134 DPR 230/2000 — Disposizioni relative ai servizi

    Art. 134 DPR 230/2000 — Disposizioni relative ai servizi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.

    2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza.

    3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.

  • Art. 135 DPR 230/2000 — Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto

    Art. 135 DPR 230/2000 — Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13, devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio.

    2. Finchè non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.

    3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche forfettaria, della eventuale spesa per energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli elettrici.

  • Art. 136 DPR 230/2000 — Norma finale

    Art. 136 DPR 230/2000 — Norma finale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.