Art. 134 DPR 230/2000 — Disposizioni relative ai servizi
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.
2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza.
3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.
Stesso numero, altri codici
- Art. 134 Cod. Amb. — sanzioni in materia di aree di salvaguardia
- Art. 134 D.Lgs. 209/2005 — Attestazione sullo stato del rischio
- Art. 134 D.Lgs. 42/2004 — Beni paesaggistici
- Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione
- Articolo 134 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 134 Cod.Cons.: Carattere imperativo delle disposizioni