Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 134 DPR 230/2000 – Disposizioni relative ai servizi

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.

2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza.

3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.

In sintesi

  • Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, gli istituti privi di servizi igienici annessi alla camera dovranno adeguarsi tramite ristrutturazioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  • Analoghi interventi sono previsti per dotare i servizi di doccia e, negli istituti femminili, di bidet, dove ancora assenti.
  • Fino alla soppressione dei servizi igienici collocati all'interno della camera, deve essere garantita la loro fruibilità con adeguate condizioni di riservatezza.
  • Transitoriamente è consentita la doccia con acqua calda ogni giorno, in attesa della realizzazione dei servizi definitivi previsti dall'art. 7 del regolamento.
  • La norma attua l'art. 6 L. 354/1975 sul diritto all'igiene personale e i principi costituzionali di tutela della salute (art. 32 Cost.) e dignità della persona (art. 3 Cost.).
Indice dei contenuti

L'art. 134 del DPR 230/2000 è una norma a carattere transitorio che affronta una delle questioni più concrete e al contempo più emblematiche della vita carceraria: l'adeguamento degli impianti igienico-sanitari degli istituti penitenziari. La norma nasce dalla consapevolezza che al momento dell'entrata in vigore del regolamento (2000) molti istituti italiani non rispettavano ancora gli standard minimi di igiene previsti dall'art. 7 del medesimo regolamento, e detta un percorso graduale di adeguamento compatibile con i vincoli di bilancio dell'amministrazione.

Il contesto normativo: l'art. 7 del regolamento e i requisiti igienici minimi

Per comprendere l'art. 134, è necessario partire dall'art. 7 del DPR 230/2000, che stabilisce i requisiti minimi degli alloggi e dei servizi igienici negli istituti penitenziari. Quella norma prevede che ogni camera di pernottamento sia dotata di un vano annesso con servizi igienici, che i bagni siano dotati di doccia e che gli istituti femminili abbiano anche bidet. L'art. 134 riconosce esplicitamente che questo standard ideale non era immediatamente raggiungibile per tutti gli istituti, e costruisce un regime transitorio per il progressivo adeguamento.

La norma si raccorda con l'art. 6 della L. 354/1975, che garantisce ai detenuti il diritto all'igiene personale e a condizioni di vita dignitose, e che costituisce la base legale primaria per l'intera disciplina regolamentare in materia di igiene carceraria.

L'obbligo di adeguamento e il vincolo finanziario

Il comma 1 stabilisce che entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento si dovrà provvedere, «attraverso ristrutturazioni, ad adeguare» i servizi igienici alla prescrizione dell'art. 7, «secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio». Questa formulazione rivela la tensione strutturale che attraversa il diritto penitenziario quando si confronta con i vincoli della finanza pubblica: il diritto all'igiene è un diritto fondamentale, ma la sua attuazione dipende dalle risorse disponibili.

Il riferimento alle «disponibilità di bilancio» non è una clausola derogatoria che svuota l'obbligo: è piuttosto un'indicazione che l'adeguamento deve essere pianificato e progressivo, con priorità alle situazioni più critiche. La giurisprudenza del magistrato di sorveglianza ha progressivamente chiarito che il vincolo finanziario non legittima l'inerzia amministrativa: quando le condizioni igienico-sanitarie di un istituto scendono al di sotto di una soglia di tollerabilità, il detenuto ha diritto al reclamo ex art. 35-bis L. 354/1975 e l'amministrazione è tenuta a intervenire anche con soluzioni provvisorie.

La riservatezza come standard minimo transitorio

Il comma 2 affronta la situazione degli istituti in cui, nell'attesa dei lavori di ristrutturazione, i servizi igienici si trovano ancora all'interno della camera di pernottamento (situazione purtroppo comune in molti istituti vetusti). In questo caso, i servizi devono consentire «la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza».

Il requisito della riservatezza nell'uso del bagno è un'applicazione diretta del principio di dignità della persona sancito dall'art. 3 Cost.: essere costretti a soddisfare bisogni fisiologici senza alcuna schermatura visiva, in presenza dei compagni di cella, costituisce una lesione della dignità che l'ordinamento non può tollerare neanche transitoriamente. Nella pratica, il requisito di riservatezza si soddisfa con l'installazione di pareti divisorie o tende che separino il vano toilet dall'area di vita della camera: soluzioni a basso costo che non richiedono ristrutturazioni strutturali ma garantiscono lo standard minimo.

La prassi delle ispezioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà ha evidenziato che in molti istituti italiani il requisito di riservatezza non era rispettato anche anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, con servizi «a vista» che costituivano una delle principali fonti di disagio e umiliazione per i detenuti.

La doccia quotidiana con acqua calda: standard transitorio

Il comma 3 stabilisce che, fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'art. 7, «è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno». Si tratta di una norma che appare scontata nella sua formulazione, ma che va letta nel contesto dell'epoca: in molti istituti, la doccia era accessibile soltanto una o poche volte a settimana, con acqua fredda o tiepida. Il comma 3 innalza lo standard igienico minimo anche in regime transitorio, collegando il diritto alla doccia quotidiana con acqua calda a una garanzia di salute (art. 32 Cost.) che non può essere compressa dai ritardi nelle ristrutturazioni edilizie.

L'acqua calda non è un lusso: in un contesto di promiscuità forzata come il carcere, la pulizia personale quotidiana è un presidio sanitario fondamentale per prevenire la diffusione di infezioni cutanee e malattie infettive. La previsione normativa risponde quindi a una logica di sanità pubblica oltre che di dignità individuale.

Il rapporto tra la norma transitoria e l'evoluzione del diritto penitenziario

A oltre vent'anni dall'entrata in vigore del DPR 230/2000, l'art. 134 ha progressivamente perso la sua valenza transitoria per diventare parametro di valutazione dell'adeguatezza delle strutture esistenti. Gli istituti che non hanno ancora completato gli adeguamenti previsti - circostanza non infrequente nel panorama penitenziario italiano, caratterizzato da molte strutture ottocentesche - si trovano in una situazione di inadempimento regolamentare prolungato, suscettibile di dar luogo a reclami fondati sull'art. 35-bis L. 354/1975.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha in più occasioni condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) in ragione delle condizioni materiali di detenzione, incluse quelle igienico-sanitarie. Le sentenze della Corte EDU hanno costituito una spinta all'adeguamento delle strutture, contribuendo a trasformare quella che era una norma transitoria in un parametro di conformità permanente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I detenuti hanno diritto a servizi igienici riservati in cella?

Sì. L'art. 7 DPR 230/2000 prevede che ogni camera sia dotata di un vano annesso con servizi igienici. In attesa dell'adeguamento degli istituti vetusti, l'art. 134, comma 2, impone comunque condizioni di riservatezza nell'uso dei servizi collocati all'interno della camera.

Con quale frequenza i detenuti hanno diritto alla doccia con acqua calda?

Ogni giorno. L'art. 134, comma 3, DPR 230/2000 stabilisce che fino alla realizzazione dei servizi definitivi previsti dall'art. 7, è consentita la doccia con acqua calda ogni giorno. Questo standard non può essere ridotto per ragioni organizzative ordinarie.

Cosa può fare un detenuto se il carcere non rispetta gli standard igienici previsti dal regolamento?

Può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis L. 354/1975, lamentando la violazione delle norme regolamentari in materia igienico-sanitaria. Il magistrato può diffidare l'amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari.

I ritardi nelle ristrutturazioni edilizi esimono l'amministrazione dagli obblighi igienici?

No. Il vincolo finanziario previsto dall'art. 134, comma 1, legittima solo un adeguamento progressivo, non l'inerzia. L'amministrazione è comunque tenuta ad adottare soluzioni provvisorie (divisori, docce temporanee) per garantire gli standard minimi mentre attendono i lavori strutturali.

Gli istituti femminili hanno standard igienici specifici?

Sì. L'art. 7 DPR 230/2000 e l'art. 134 prevedono che negli istituti e sezioni femminili i servizi igienici siano dotati anche di bidet, oltre che di doccia. Questa previsione riflette le specifiche esigenze igienico-sanitarie delle detenute.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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