Art. 135 DPR 230/2000 — Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13, devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio.
2. Finchè non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.
3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche forfettaria, della eventuale spesa per energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli elettrici.
Stesso numero, altri codici
- Art. 135 Cod. Amb. — competenza e giurisdizione
- Art. 135 D.Lgs. 209/2005 — Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
- Art. 135 D.Lgs. 42/2004 — (Pianificazione paesaggistica)
- Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza
- Articolo 135 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 135 Codice del Consumo: Tutela in base ad altre disposizioni