Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 389 CCII – Entrata in vigore

    Art. 389 CCII – Entrata in vigore

    Disposizione finale del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

  • Art. 1215 Codice della Navigazione – Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

    Art. 1215 Codice della Navigazione – Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila. L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma. Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

  • Art. 250 RD 12/1941

    Art. 250 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 79 Imp. Reg. – Disposizioni transitorie

    Art. 79 Imp. Reg. – Disposizioni transitorie

    Art. 79 Imp. Reg. – Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell’art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l’anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l’anno 1985.

    2. Ai fini dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all’art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l’anno di registrazione dell’atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l’anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell’art. 55. Per gli stessi atti e scritture i termini per l’accertamento di maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.

    3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l’entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell’art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell’art. 12 del presente testo unico.

    4. L’imposta prevista dall’art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all’entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.

    5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell’art. 56 ha effetto dal 1° gennaio 1973.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 388 CCII – Modifiche al codice civile

    Art. 388 CCII – Modifiche al codice civile

    Disposizione finale del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

  • Art. 43 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni finanziarie

    Art. 43 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni finanziarie

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Il fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 è incrementato di 25,6 milioni di euro per l’anno 2015, 191,1 milioni di euro per l’anno 2016, 592,5 milioni di euro per l’anno 2017, 713,2 milioni di euro per l’anno 2018, 845,3 milioni di euro per l’anno 2019, 868,2 milioni di euro per l’anno 2020, 856,5 milioni di euro per l’anno 2021, 852,8 milioni di euro per l’anno 2022, 846,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.

    2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.

    3. L’ultimo periodo dell’ articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è soppresso. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l’anno 2018, 567,2 milioni di euro per l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per l’anno 2020, 576,6 milioni di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per l’anno 2022, 588,2 milioni di euro per l’anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

    4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi. All’onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro per l’anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primi due periodi del presente comma. 4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l’anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’ articolo 43, comma 5, e dall’ articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4-quater. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all’esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all’ articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è incrementata di 180 milioni di euro per l’anno 2016, di 270 milioni di euro per l’anno 2017, di 170 milioni di euro per l’anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteri disciplinati dall’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente comma. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro per l’anno 2016, 270 milioni di euro per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.

    6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall’ articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’ articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 32 milioni di euro per l’anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l’anno 2020, di 52 milioni di euro per l’anno 2021, di 40 milioni di euro per l’anno 2022, di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32 milioni di euro per l’anno 2016, a 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per l’anno 2020, a 52 milioni di euro per l’anno 2021, a 40 milioni di euro per l’anno 2022, a 25 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Autoferrotranvieri: apprendistato autisti, manutentori

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36-60 mesi. Sottoinquadramento parametrico (15-20% sotto il parametro target). Formazione obbligatoria 80h annue include conseguimento patentini (D/DE/CQC, macchinista, conducente). Forte uso per autisti, manutentori, macchinisti. Contributi azienda 10% ridotti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato CCNL Autoferrotranvieri
    Caratteristica Valore
    Età ammessa 18-29 anni (15-25 qualifica/diploma)
    Durata professionalizzante autisti 36 mesi
    Durata professionalizzante manutentori 48 mesi
    Durata professionalizzante macchinisti 60 mesi
    Sottoinquadramento 15-20% sotto parametro target
    Formazione obbligatoria 80h annue
    Contributi INPS azienda 10% ridotto
    Alta formazione ingegneria/trasporti 36-60 mesi

    Tre tipologie apprendistato

    Tutti e 3 i tipi sono utilizzati nel TPL:

    • Qualifica/diploma: 15-25 anni (IeFP Tecnico Trasporti)
    • Professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (il più diffuso)
    • Alta formazione: 18-29 anni, 36-60 mesi (Ingegneria Trasporti, Logistica)

    Sottoinquadramento parametrico

    L’apprendista è sottoinquadrato del 15-20%:

    Esempio per autista urbano param 160 (€1.792/mese a regime):

    • Mesi 1-12: param 135 (€1.512)
    • Mesi 13-24: param 148 (€1.658)
    • Mesi 25-36: param 160 (€1.792 – qualifica raggiunta)

    Formazione 80h annue

    80 ore annue retribuite:

    • 40 ore formazione base (sicurezza D.Lgs. 81, ruolo, sostenibilità)
    • 40 ore formazione tecnico-professionale (mansione specifica)

    Per il TPL la formazione tecnica include:

    • Conseguimento patente D/DE
    • Conseguimento CQC trasporto persone
    • Per conducenti tram/metro: corso aziendale + patentino
    • Per macchinisti: corso 12-18 mesi + licenza europea + certificato sicurezza
    • Per manutentori: corsi specifici sistemi veicoli

    Contributi previdenziali ridotti

    Vantaggi:

    • 10% azienda (vs 30% standard)
    • 5,84% lavoratore
    • Esenzione totale primi 3 anni se azienda ≤9 dipendenti

    L’aliquota ridotta resta 12 mesi dopo la conferma.

    Alta formazione ingegneria trasporti

    L’apprendistato di alta formazione sta crescendo:

    • Ingegneria Trasporti (Politecnici di Torino, Milano, Bari)
    • Ingegneria della Logistica
    • Lauree magistrali in Mobility Engineering
    • Master in gestione delle aziende di trasporto

    Combinazione studio + lavoro in aziende TPL strutturate (ATAC, ATM, Trenord, FS).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista autista 21 anni
    Tizio (21 anni) entra come apprendista autista urbano, durata 36 mesi. Primi 12 mesi param 135 (€1.512), poi 148, poi 160. Patente D + CQC durante formazione.
    Caia – Apprendista macchinista regional
    Caia (24 anni) apprendista macchinista 60 mesi. Conseguimento licenza europea durante formazione + certificato sicurezza. Primi 24 mesi param 160-175, poi 200.
    Sempronio – Alta formazione Ingegneria Trasporti
    Sempronio (25 anni) studia Ingegneria Trasporti Politecnico Milano + apprendistato ATM 60 mesi. Lavora 30h/sett + studia. Al termine: laurea + qualifica 240 Quadro.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato per autista TPL?
    36 mesi (professionalizzante 158-165). Per conducenti tram/metro: 36-48 mesi (con corso aziendale patentino). Per macchinisti: 60 mesi (con licenza europea + certificato sicurezza). Per alta formazione (Ingegneria Trasporti): 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista autista?
    Sottoinquadrato del 15-20% rispetto al parametro target. Per autista urbano param 160 finale: primo anno param 135 (€1.512), poi 148, poi 160. Aumento progressivo automatico.
    L'apprendistato include il patentino?
    Sì, conseguimento patentini è parte della formazione obbligatoria. Per autisti: patente D/DE + CQC. Per macchinisti: licenza europea + certificato sicurezza (corso 12-18 mesi). Costo a carico azienda + ore retribuite.
    Posso studiare Ingegneria con apprendistato TPL?
    Sì, con apprendistato di alta formazione. Combinazione Ingegneria Trasporti/Logistica + lavoro 30h/sett in azienda TPL (ATAC, ATM, Trenord, FS). Al termine: laurea + qualifica + esperienza diretta.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 214 TULPS – Dichiarazione dello stato di pericolo pubblico

    Art. 214 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

  • Tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile

    In sintesi

    • La tassa di concessione governativa (TCG) sulla telefonia mobile si applica ai soli contratti di abbonamento, non alle schede prepagate o ricaricabili.
    • E un tributo mensile di importo fisso fissato per legge: il riferimento storico e circa 5,16 euro al mese per le utenze affari (verificare la misura vigente).
    • L’operatore di telefonia addebita la TCG in bolletta e provvede a riversarla all’Erario: l’utente non deve eseguire alcun versamento diretto.
    • Le schede prepagate non scontano la TCG perche il presupposto impositivo e il contratto di abbonamento continuativo, assente nelle ricaricabili.
    • Le Pubbliche Amministrazioni e alcuni soggetti particolari possono beneficiare di regimi speciali previsti dalla legge.
    • La TCG e un tributo erariale distinto dal canone di servizio e da eventuali altre voci tariffarie presenti in bolletta.

    Che cos'e la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile

    La tassa di concessione governativa (TCG) sulla telefonia mobile e un tributo erariale istituito dal DPR 641/1972 e dalla relativa Tariffa allegata. Il presupposto e il contratto di abbonamento per l’utilizzo di una utenza di telefonia cellulare: si tratta di una concessione statale all’uso della frequenza radio assegnata, e la TCG costituisce il corrispettivo tributario di tale concessione. E un tributo periodico, di regola mensile, di importo fisso fissato per legge.

    La caratteristica principale di questa TCG e la modalita di riscossione indiretta: non e l’utente a versarla direttamente all’Erario, ma l’operatore telefonico che la addebita in bolletta e la riversa periodicamente all’Agenzia delle Entrate. L’utente la vede come voce separata o inclusa nella fattura periodica, a seconda delle modalita di presentazione del conto adottate dall’operatore. Il valore storico di riferimento per le utenze di tipo affari e stato di circa 5,16 euro al mese (importo fissato per legge, verificare la misura vigente).

    Un punto qualificante riguarda l’esclusione delle schede prepagate: le utenze ricaricabili non sono soggette a TCG perche il presupposto del tributo e l’esistenza di un contratto di abbonamento continuativo. Il prepagato, per sua natura, non instaura questo rapporto contrattuale duraturo e pertanto esula dall’ambito applicativo della norma. Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti per imprese e privati nella scelta della tipologia di contratto.

    Riepilogo
    Tipo di contratto TCG applicabile Chi riversa il tributo Misura
    Abbonamento (utenza affari / privati) Si, mensile Operatore in bolletta Importo fisso fissato per legge (riferimento storico ~5,16 euro/mese per utenze affari – verificare la misura vigente)
    Scheda prepagata / ricaricabile No Non applicabile Non applicabile
    Pubblica Amministrazione e soggetti speciali Regime particolare previsto dalla legge Operatore / modalita specifiche Verificare la normativa applicabile al soggetto

    Esempio pratico

    • Tizio stipula un contratto di abbonamento per la propria linea mobile aziendale intestata ad Alfa Srl. Ogni mese, nella fattura dell’operatore, compare la voce relativa alla TCG: l’importo (fissato per legge, verificare la misura vigente; riferimento storico circa 5,16 euro per le utenze affari) viene addebitato ad Alfa Srl e riversato dall’operatore all’Erario. Alfa Srl non deve eseguire alcun versamento autonomo: la tassa e gia assolta per il tramite dell’operatore. Caio, collega di Tizio, utilizza invece una scheda prepagata per il telefono personale: non paga alcuna TCG perche le ricaricabili sono escluse dal tributo.

    Documenti necessari

    • Contratto di abbonamento stipulato con l’operatore di telefonia mobile (da conservare)
    • Fattura periodica dell’operatore con evidenza della voce TCG addebitata
    • Eventuale documentazione per richiesta di esenzione o regime speciale (per PA o enti aventi diritto)
    • Comunicazione dell’operatore in caso di variazione dell’importo TCG applicato

    Alfa Srl con flotta di SIM in abbonamento: impatto in bolletta

    Scenario. Alfa Srl gestisce una piccola squadra di tecnici e fornisce a ciascuno una SIM aziendale in abbonamento: in tutto cinque utenze attive. Ogni mese l’operatore addebita la TCG per ciascuna SIM e Alfa Srl riceve una fattura in cui la voce TCG e indicata per ciascuna linea.

    Come si applica. L’importo della TCG e fissato per legge (riferimento storico circa 5,16 euro per utenza affari – verificare la misura vigente). L’importo totale mensile di TCG per le cinque SIM e la somma delle singole voci. Alfa Srl non deve effettuare versamenti autonomi: e l’operatore a riversare la TCG all’Erario. E pero utile tenere traccia della spesa ai fini della contabilita aziendale e della corretta imputazione delle spese telefoniche secondo le regole fiscali applicabili.

    In pratica

    • Verificare nella fattura dell’operatore che la voce TCG sia indicata per ciascuna SIM in abbonamento: eventuali discrepanze vanno segnalate all’operatore.
    • Non effettuare versamenti autonomi all’Erario: l’adempimento tributario spetta interamente all’operatore.
    • Imputare correttamente la TCG in contabilita insieme alle spese telefoniche, nel rispetto dei limiti di deducibilita fiscale applicabili.

    Tizio: passaggio da abbonamento a prepagato e scomparsa della TCG

    Scenario. Tizio aveva un contratto di abbonamento mobile per uso personale. Decide di rescindere il contratto e passare a una scheda ricaricabile per contenere le spese. Vuole sapere se dopo il passaggio continuera a pagare la TCG.

    Come si applica. Le schede prepagate sono escluse dal presupposto impositivo della TCG sulla telefonia mobile: il tributo colpisce il contratto di abbonamento continuativo, che nel prepagato non esiste. Dal mese successivo alla cessazione dell’abbonamento la TCG non e piu dovuta. Tizio lo verifica sul primo estratto ricariche: nessuna voce TCG compare tra gli addebiti. Il risparmio corrispondente alla TCG non applicata e uno degli elementi che alcuni utenti considerano nella valutazione tra le due tipologie di contratto.

    In pratica

    • Con la rescissione del contratto di abbonamento cessa automaticamente il presupposto della TCG: non sono necessarie comunicazioni specifiche all’Erario.
    • Verificare il primo estratto conto dopo il passaggio al prepagato per confermare che la voce TCG non compaia piu tra gli addebiti.
    • Tenere presente che la scelta tra abbonamento e prepagato ha effetti fiscali (deducibilita delle spese) oltre che sulla TCG: valutare entrambi gli aspetti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Perche i contratti prepagati non pagano la TCG sulla telefonia mobile?

    Il presupposto della TCG sulla telefonia mobile e l’esistenza di un contratto di abbonamento continuativo, che formalizza la concessione statale all’uso della frequenza radio. Le schede prepagate non instaurano questo tipo di rapporto contrattuale duraturo: l’utente ricarica di volta in volta senza essere titolare di un abbonamento. In assenza del presupposto impositivo, la tassa non e dovuta.

    Chi versa concretamente la TCG telefonica all'Erario?

    L’obbligo di riversamento all’Erario spetta all’operatore di telefonia, non all’utente finale. L’operatore addebita la TCG in bolletta all’abbonato e provvede periodicamente a versarla all’Agenzia delle Entrate. L’utente assolve la propria obbligazione tributaria pagando la fattura: non e tenuto a effettuare versamenti autonomi con F24 o altri modelli.

    La TCG compare sempre come voce separata in bolletta?

    Dipende dalla modalita di presentazione della fattura adottata dall’operatore. In alcuni casi la TCG e indicata come voce esplicita e distinta; in altri puo essere incorporata nella voce complessiva del canone mensile. In entrambi i casi il tributo e addebitato e riversato dall’operatore. In caso di dubbi sulla composizione della bolletta e opportuno consultare il dettaglio della fattura o richiedere chiarimenti all’operatore.

    Le Pubbliche Amministrazioni sono soggette alla TCG sulla telefonia mobile?

    La normativa prevede regimi particolari per la Pubblica Amministrazione e per alcuni soggetti speciali. L’applicazione concreta dipende dalla specifica disposizione di legge vigente e dalla tipologia di ente: e necessario verificare la normativa applicabile al soggetto specifico e, se del caso, coordinarsi con l’operatore di telefonia per la corretta fatturazione.

    Qual e l'importo della TCG mensile sulla telefonia mobile?

    L’importo e fissato per legge nella Tariffa allegata al DPR 641/1972 ed e necessario verificare la misura vigente. Il valore storico di riferimento per le utenze di tipo affari e stato di circa 5,16 euro al mese. Prima di qualsiasi valutazione economica o contabile e consigliabile accertare l’importo attualmente in vigore consultando la normativa aggiornata o la fattura dell’operatore.

    E possibile ottenere il rimborso della TCG versata erroneamente?

    Se la tassa e stata versata e l’atto o il contratto non da luogo al presupposto impositivo, oppure se e stata versata in misura superiore al dovuto, e possibile chiedere il rimborso nei termini di legge. Nel caso della telefonia, poiche e l’operatore a gestire il versamento, l’utente dovra rivolgersi in primo luogo all’operatore stesso per verificare la correttezza degli importi addebitati e, se necessario, procedere con le vie previste dalla normativa tributaria vigente.

    La TCG sulla telefonia mobile e deducibile fiscalmente per le imprese?

    La TCG addebitata in bolletta costituisce un onere accessorio al costo del servizio telefonico. Sul piano della deducibilita fiscale, va valutata unitamente alle spese telefoniche secondo le regole applicabili al soggetto (imprenditore individuale, societa, lavoratore autonomo): la normativa fiscale prevede limiti percentuali alla deducibilita delle spese per telefonia. E opportuno consultare un professionista per la corretta imputazione in contabilita.

  • CCNL Autoferrotranvieri: TFR, anticipazioni, Priamo

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il TFR del CCNL Autoferrotranvieri si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni 70% del maturato dopo 8 anni anzianità per prima casa, salute, congedi, formazione. Fondo pensione Priamo come complementare di settore (1,55%+1,55% sul minimo + TFR maturando).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione annua 75% ISTAT FOI + 1,5%
    Anticipazione max 70% del maturato
    Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
    Anzianità minima anticipazione 8 anni
    Fondo pensione complementare Priamo
    Contributo azienda 1,55% del minimo
    Contributo lavoratore 1,55% del minimo
    Pagamento cessazione 30 gg (oltre = interessi legali)

    Calcolo del TFR

    Il TFR annuo si calcola come:

    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5

    Si conta su tutta la “retribuzione” per il TFR (art. 2120 c.c.): minimo parametrico + ISV + indennità fisse + 13ª + 14ª.

    La struttura su 14 mensilità rende il TFR del settore più sostanzioso.

    Rivalutazione annuale

    Il TFR si rivaluta automaticamente:

    • 75% indice ISTAT FOI
    • + 1,5% fisso annuo

    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: 17%.

    Anticipazioni TFR

    Condizioni:

    • Anzianità minima 8 anni
    • Quota max 70% del maturato
    • Frequenza: una sola volta nell’arco del rapporto
    • Limite aziendale: 10% degli aventi diritto/anno

    Causali ammesse:

    • Acquisto prima casa propria o figli
    • Spese sanitarie straordinarie
    • Congedi parentali, formazione
    • Ristrutturazione abitazione

    Priamo: fondo pensione TPL

    Priamo è il fondo pensione complementare contrattuale del settore TPL e ferroviario.

    Contribuzione:

    • 1,55% azienda
    • 1,55% lavoratore (volontario)
    • + TFR maturando

    Iscrizione automatica con silenzio-assenso. Contributi deducibili fino €5.164,57/anno. Tassazione finale 15% calante fino 9%.

    TFR alla cessazione

    Alla cessazione:

    • Tassazione separata (IRPEF media ultimi 5 anni)
    • Pagamento entro 30 giorni
    • Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza

    Casi pratici

    Tizio – Autista TFR 10 anni
    Tizio (autista urbano) con retribuzione annua €30.000 (14 mens + ISV + indennità). TFR annuo €2.222. Dopo 10 anni TFR maturato ~€25.000 (incluse rivalutazioni).
    Caia – Anticipazione prima casa
    Caia (conducente metro) con 12 anni e TFR €32.000. Chiede anticipazione 70% (€22.400) per acquisto prima casa. Azienda approva.
    Sempronio – Cessazione Priamo
    Sempronio (macchinista) cessa con 15 anni. TFR €45.000 (era conferito a Priamo): €10.000 pre-Priamo liquidato azienda + €35.000 al fondo. Tassazione 15% finale.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un autista TPL?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Su parametro base + ISV + indennità fisse + 13ª + 14ª. Rivalutazione annua al 75% ISTAT + 1,5% fisso.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione, ristrutturazione abitazione.
    Cos'è Priamo?
    È il fondo pensione complementare del settore TPL e ferroviario. Contributo 1,55% az + 1,55% lav + TFR maturando. Iscrizione automatica con silenzio-assenso. Tassazione finale 15% calante.
    Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
    30 giorni. Oltre: interessi legali. Se azienda fallisce, Fondo di Garanzia INPS paga TFR + ultime 3 mensilità.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • SAS: accomandatari e accomandanti nella dichiarazione dei redditi

    In sintesi

    • La SAS ha due categorie di soci: gli accomandatari (gestori con responsabilità illimitata) e gli accomandanti (investitori con responsabilità limitata alla quota versata).
    • In quadro RO il socio accomandante è identificato con il codice ‘B’ nel campo 10; gli accomandatari e gli altri soci hanno codici diversi.
    • Il reddito si imputa a entrambe le categorie in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, senza distinzioni fiscali tra le due categorie sul punto dell’imputazione.
    • La quota percentuale di partecipazione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; se manca, si presume proporzionale ai conferimenti.
    • La società rilascia a ogni socio (accomandatario e accomandante) il prospetto con la quota di reddito da dichiarare nella dichiarazione personale.
    • La SAS è soggetta alle norme sulle società di comodo (art. 30 legge n. 724 del 1994), a differenza delle società semplici.

    Che differenza c'è tra accomandatari e accomandanti

    La società in accomandita semplice (SAS) è una forma societaria che permette di unire due profili diversi: chi vuole gestire l’impresa in prima persona (l’accomandatario) e chi vuole investire senza esporsi con il proprio patrimonio personale (l’accomandante). Questa distinzione ha conseguenze importanti sul piano civile – soprattutto in termini di responsabilità per i debiti sociali – ma sul piano della tassazione dei redditi prodotti dalla società il meccanismo di base è lo stesso delle altre società di persone: la trasparenza fiscale.

    In concreto: il reddito prodotto dalla SAS nel 2025 viene determinato attraverso il Modello Redditi SP 2026 e poi imputato a ogni socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili. Questo vale sia per gli accomandatari che per gli accomandanti. La differenza tra le due categorie non riguarda quanta parte di reddito viene loro attribuita (quello dipende dalle quote accordate nell’atto), ma riguarda la gestione e la responsabilità: solo gli accomandatari possono amministrare la società e rispondono illimitatamente dei debiti.

    Il Modello Redditi SP 2026 distingue le due categorie nel quadro RO, dove il campo 10 richiede di indicare la qualifica del socio: ‘B’ per il socio accomandante, ‘A’ per il socio amministratore, ‘R’ per gli altri soci. Questa distinzione serve al Fisco per avere un quadro completo della compagine sociale, ma non cambia la logica dell’imputazione del reddito.

    Accomandatari e accomandanti a confronto
    Aspetto Accomandatario Accomandante
    Gestione della società Può amministrare e rappresentare la SAS Non può compiere atti di amministrazione
    Responsabilità per i debiti sociali Risponde illimitatamente e solidalmente Risponde solo nei limiti della quota conferita
    Codice nel campo 10 del quadro RO 'A' se è anche amministratore, 'R' altrimenti 'B'
    Imputazione del reddito In proporzione alla quota di partecipazione agli utili In proporzione alla quota di partecipazione agli utili
    Prospetto che riceve dalla SAS Con quota di reddito e tutti i dati per la dichiarazione personale Con quota di reddito e tutti i dati per la dichiarazione personale
    Applicazione norme società di comodo Sì, la SAS è soggetta all'art. 30 legge n. 724 del 1994 Sì, idem

    Esempio pratico

    • Beta SAS è composta da Tizio (accomandatario, quota 60%) e Caio (accomandante, quota 40%). Nel 2025 la SAS ha prodotto un reddito d’impresa di 50.000 euro. Nel quadro RN viene riepilogato l’intero reddito di 50.000 euro. Nel quadro RO, Tizio è indicato come accomandatario-amministratore (codice ‘A’ nel campo 10) con quota 60%; Caio come accomandante (codice ‘B’) con quota 40%. Il prospetto rilasciato a Tizio indica 30.000 euro (60% di 50.000) da dichiarare nel Modello Redditi PF; quello di Caio indica 20.000 euro (40% di 50.000). Entrambi tassano la propria quota con le aliquote IRPEF progressive, anche se Caio non ha preso parte alla gestione.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo della SAS con indicazione delle categorie di soci (accomandatari e accomandanti) e delle rispettive quote
    • Eventuale scrittura privata autenticata in caso di modifica delle quote o della compagine
    • Bilancio o rendiconto annuale per il 2025
    • Modello Redditi SP 2026 con quadri RN e RO compilati
    • Prospetto da rilasciare a ogni socio (sezione 18.10 delle istruzioni Redditi SP 2026)

    SAS con un accomandatario e due accomandanti

    Scenario. Gamma SAS ha Tizio come unico accomandatario (quota 50%) e due accomandanti, Caio (30%) e Sempronio (20%). Nel 2025 produce un reddito d’impresa di 100.000 euro.

    Come si applica. Il reddito viene imputato per trasparenza: Tizio riceve 50.000 euro, Caio 30.000 euro e Sempronio 20.000 euro. Tizio gestisce la società e risponde illimitatamente dei debiti; Caio e Sempronio investono ma non amministrano. Sul piano fiscale, tutti e tre dichiarano la propria quota nel Modello Redditi PF tramite il quadro RH.

    In pratica

    • Nel quadro RO, Tizio ha codice ‘A’ (socio amministratore); Caio e Sempronio hanno entrambi codice ‘B’ (accomandanti).
    • La SAS rilascia a ciascuno il prospetto con la quota di reddito imputata e i crediti d’imposta e le ritenute spettanti.
    • Se la SAS avesse prodotto una perdita, anche quella sarebbe stata ripartita nelle stesse proporzioni: 50% a Tizio, 30% a Caio, 20% a Sempronio.

    Accomandante che non ha ricevuto nulla dalla SAS

    Scenario. Delta SAS ha prodotto nel 2025 un reddito di 40.000 euro. Caio, accomandante con quota del 25%, non ha percepito alcun compenso o distribuzione dalla società durante l’anno.

    Come si applica. La mancata distribuzione non fa venire meno l’obbligo di dichiarare la quota di reddito imputata per trasparenza. Caio deve dichiarare 10.000 euro (25% di 40.000) nel Modello Redditi PF, applicandovi le aliquote IRPEF, anche se non ha ricevuto nulla concretamente dalla SAS. Il reddito è considerato prodotto nell’anno 2025, indipendentemente da quando e se verrà distribuito.

    In pratica

    • Caio riceve il prospetto dalla SAS con i suoi 10.000 euro di reddito imputato e lo inserisce nel quadro RH del Modello Redditi PF.
    • Dovrà avere la liquidità personale necessaria per pagare l’IRPEF su quei 10.000 euro, anche se il denaro è rimasto nelle casse della SAS.
    • Questo è uno dei motivi per cui i soci di società di persone spesso pianificano anticipi o distribuzioni intermedie durante l’anno, per non trovarsi in difficoltà al momento del versamento delle imposte.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'accomandante paga più o meno imposte dell'accomandatario?

    Non esiste una regola che privilegi o penalizzi l’una o l’altra categoria sul piano dell’IRPEF dovuta sul reddito imputato. Ciò che conta è la quota di partecipazione agli utili concordata nell’atto costitutivo. Un accomandante con quota del 60% pagherà le imposte su più reddito di un accomandatario con quota del 40%.

    L'accomandante può perdere di più di quanto ha investito?

    Sul piano civile no: la responsabilità dell’accomandante è limitata alla quota conferita. Ma sul piano fiscale, se la SAS produce una perdita, anche l’accomandante riceve la propria quota di perdita da portare in dichiarazione, secondo i limiti previsti dalle norme.

    Come si distingue un accomandatario da un accomandante nel Modello Redditi SP?

    Nel campo 10 del quadro RO: il socio accomandante viene identificato con il codice ‘B’, il socio amministratore con il codice ‘A’, gli altri soci (inclusi gli accomandatari non amministratori) con il codice ‘R’.

    Un accomandante può diventare accomandatario?

    Sì, ma si tratta di una modifica dell’atto costitutivo che deve essere formalizzata e che comporta conseguenze importanti in termini di responsabilità illimitata per i debiti sociali. Sul piano dichiarativo, il cambiamento andrà riflesso nel quadro RO dell’anno in cui avviene.

    La SAS è soggetta alle norme sulle società di comodo?

    Sì. Le istruzioni del Modello Redditi SP 2026 (sezione 20.6) prevedono che il prospetto per la verifica dell’operatività e del reddito imponibile minimo (art. 30 della legge n. 724 del 1994) debba essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

    Se un accomandante partecipa alla gestione, che succede?

    Sul piano civile, un accomandante che compie atti di amministrazione perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali assunte nello stesso periodo. Sul piano fiscale, la sua quota di reddito rimane imputata secondo le stesse regole, ma la situazione civilistica si complica notevolmente.