Autore: Andrea Marton

  • Mansioni superiori: quando scatta la promozione automatica

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    Se il datore assegna mansioni di livello superiore, il lavoratore ha subito diritto alla retribuzione corrispondente. Dopo il periodo fissato dal CCNL (o dalla legge in sua assenza), l’inquadramento superiore diventa definitivo, salvo che l’assegnazione sia stata disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Effetti dell’assegnazione a mansioni superiori
    Aspetto Regola
    Retribuzione Immediata: dal primo giorno nelle mansioni superiori
    Promozione definitiva Dopo il periodo fissato dal CCNL o dalla legge
    Eccezione sostituzione Nessuna promozione automatica se si sostituisce lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
    Contestazione Il lavoratore può agire per ottenere il riconoscimento del livello superiore

    Il diritto immediato alla retribuzione superiore

    L’art. 2103 c.c. prevede che, dal momento in cui il lavoratore viene assegnato a mansioni di livello superiore, ha diritto alla retribuzione corrispondente a quel livello. Non è necessario attendere la promozione formale: il diritto alla maggiore retribuzione nasce automaticamente con l’effettivo svolgimento delle mansioni. Il datore non può corrispondere la retribuzione inferiore del livello di provenienza.

    Quando scatta la promozione definitiva

    Oltre alla retribuzione, il lavoratore acquisisce diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore dopo aver svolto le mansioni per il periodo previsto dal CCNL applicabile o, in assenza di una previsione contrattuale, da disposizione di legge. I CCNL fissano spesso questo periodo (ad esempio tre mesi, sei mesi o un numero di giornate lavorative), decorso il quale la promozione avviene automaticamente senza necessità di ulteriori atti del datore.

    L'eccezione della sostituzione

    L’unica eccezione all’automatismo promozionale è l’assegnazione in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio durante la malattia, la maternità o l’aspettativa). In questo caso, per tutta la durata della sostituzione il lavoratore ha diritto alla retribuzione superiore ma non all’inquadramento definitivo, a prescindere dalla durata dell’assegnazione.

    Come far valere il diritto alla promozione

    Se il datore non riconosce spontaneamente la promozione pur decorso il periodo contrattuale, il lavoratore può:

    • Inviare una richiesta scritta di riconoscimento del livello;
    • Rivolgersi al sindacato per una trattativa;
    • Agire in giudizio per ottenere la declaratoria dell’avvenuta promozione e il pagamento delle differenze retributive, con eventuale rivalutazione e interessi.

    Casi pratici

    Tizio – otto mesi come responsabile senza promozione formale

    Tizio, impiegato di 3° livello, viene incaricato di svolgere le funzioni di responsabile (4° livello) per otto mesi senza che il datore emetta alcun atto formale di promozione. Il suo CCNL prevede la promozione automatica dopo tre mesi di mansioni superiori continuative. Tizio ha diritto alla retribuzione del 4° livello dal primo giorno e alla promozione definitiva dopo tre mesi: può agire per le differenze retributive degli ulteriori cinque mesi.

    Caia – sostituzione di una collega in maternità

    Caia sostituisce la collega responsabile durante un congedo di maternità durato dieci mesi. Percepisce la retribuzione del livello superiore per tutta la durata, ma non matura il diritto alla promozione definitiva perché si tratta di una sostituzione di lavoratrice con diritto alla conservazione del posto.

    Sempronio – promozione negata per motivi pretestuali

    Sempronio ha svolto mansioni superiori per il periodo richiesto dal CCNL. Il datore nega la promozione sostenendo che le mansioni non fossero «effettivamente» superiori. Sempronio raccoglie le prove (email, organigrammi, deleghe) e ricorre al giudice del lavoro, che riconosce la promozione e condanna il datore al pagamento delle differenze retributive.

    Domande frequenti

    Quanto devo svolgere mansioni superiori per essere promosso?

    Il periodo necessario è fissato dal CCNL applicabile. In assenza di previsione contrattuale, si applica la norma di legge. È quindi necessario verificare il proprio contratto collettivo nazionale.

    Il datore può revocarmi le mansioni superiori prima che scatti la promozione?

    Sì, se le mansioni superiori non erano stabilizzate. Tuttavia, una volta decorso il periodo previsto dal CCNL, la promozione è avvenuta automaticamente e non può essere revocata unilateralmente.

    Ho diritto alla retribuzione superiore anche il primo giorno?

    Sì. L’art. 2103 c.c. riconosce il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori dal momento dell’effettivo svolgimento, senza periodo di carenza.

    La promozione automatica vale anche per i dirigenti?

    La disciplina dell’art. 2103 c.c. si applica alle categorie di operai, impiegati e quadri. Per i dirigenti la regolamentazione è affidata in larga parte ai rispettivi CCNL e alla contrattazione individuale.

    Posso chiedere le differenze retributive degli anni passati?

    Sì, con il limite della prescrizione (in via generale cinque anni per i crediti retributivi in costanza di rapporto, o dalla cessazione in base all’orientamento giurisprudenziale applicabile). È consigliabile agire tempestivamente con l’assistenza di un sindacato o un legale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1190 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio

    Art. 1190 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

  • Art. 206 TULPS – Revoca dichiarazione locale di meretricio

    Art. 206 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio.

  • Art. 127 T.U. Stupefacenti – Fondo nazionale lotta alla droga

    Art. 127 T.U. Stupefacenti – Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

    2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma

    7. 3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

    4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo

    131. 5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

    6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

    7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma

    3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita': a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psicofisico della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute.

    8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.

    9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

    10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

    112. 11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

    12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto. Torna al sommario

  • CCNL Dirigenti Commercio 2026: tabelle retributive e minimo contrattuale

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia non fissa minimi per livello (come il CCNL Commercio), ma un Trattamento Minimo Contrattuale Annuo (TMCA) unico che cresce con l’anzianita di nomina a dirigente. Il TMCA indicativo 2026 parte da circa 60.000 euro annui lordi per il dirigente di prima nomina e aumenta progressivamente. A questo si aggiunge la Retribuzione Globale Annua (RGA) e la componente variabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    5 novembre 2025 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Minimo contrattuale mensile dal 1/1/2026 4.660,00 €
    Minimo contrattuale mensile dal 1/1/2027 4.920,00 €
    Minimo contrattuale mensile dal 1/1/2028 5.140,00 €
    Mensilità annue 14

    Il CCNL dirigenti del Terziario (Confcommercio con Manageritalia) non ha livelli: fissa un minimo contrattuale mensile unico su 14 mensilità (chi è già sopra il minimo non riceve automaticamente l’aumento, salvo il meccanismo di conguaglio previsto dal contratto). Rinnovo firmato il 5 novembre 2025, vigenza 1/1/2026-31/12/2028: aumento di 320 € dal 2026, poi +260 (2027) e +220 (2028). Al trattamento si aggiungono i versamenti obbligatori ai fondi contrattuali: Fondo Mario Negri (previdenza integrativa), Fasdac (assistenza sanitaria, 5,29%+2,78% azienda / 1,87% dirigente), Associazione Antonio Pastore e welfare CFMT.

    Fonte: Confcommercio e Manageritalia (parti firmatarie), valori convergenti; rinnovo 5/11/2025. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Tabella riepilogativa

    Minimo contrattuale mensile lordo – CCNL Dirigenti Terziario (rinnovo Confcommercio-Manageritalia del 5 novembre 2025)
    Decorrenza Minimo contrattuale mensile Tranche
    1° gennaio 2026 4.660,00 € +320,00 €
    1° gennaio 2027 4.920,00 € +260,00 €
    1° gennaio 2028 5.140,00 € +220,00 €

    Nota: il CCNL Dirigenti del Terziario non prevede una scala di livelli ma un unico minimo contrattuale mensile, elevato di 800 € a regime dal rinnovo del 5 novembre 2025. A questo si aggiungono le componenti individuali (RGA, variabile) e gli istituti contrattuali.

    Struttura della retribuzione del dirigente

    A differenza dei contratti collettivi per impiegati e operai, il CCNL Manageritalia non articola la retribuzione per livelli di inquadramento, ma prevede un Trattamento Minimo Contrattuale Annuo (TMCA) unitario, differenziato per anzianita di nomina a dirigente.

    La retribuzione effettiva del dirigente si struttura tipicamente in:

    • Retribuzione Globale Annua (RGA): l’importo fisso annuo concordato individualmente, che deve essere almeno pari al TMCA.
    • Componente variabile: MBO (Management By Objectives), bonus di risultato, partecipazione agli utili. Non rientra nel TMCA salvo accordo specifico.
    • Fringe benefit: auto aziendale, telefono, rimborso spese rappresentanza, housing benefit. Rilevanti sul piano fiscale (tassazione benefit in natura).
    • Quote welfare obbligatorie: contributi datoriali a Fondo Mario Negri, Fasdac, Associazione Antonio Pastore.

    Anzianita di nomina e progressione del TMCA

    Il TMCA aumenta in funzione dell’anzianita di nomina a dirigente (non dell’anzianita aziendale generica). Ogni scatto contrattuale aumenta il minimo garantito di circa 3.000-3.500 euro annui.

    L’anzianita si calcola dalla data di prima nomina a dirigente, anche presso datori di lavoro precedenti, purche con applicazione del CCNL Manageritalia o di contratto equiparato.

    Il datore di lavoro che eroga una RGA superiore al TMCA non e tenuto ad adeguamenti automatici per ogni scatto: gli scatti vanno assorbiti nell’eccedenza retributiva gia riconosciuta, salvo patto individuale contrario.

    RGA, variabile e struttura del pacchetto retributivo

    La RGA e la retribuzione fissa annua lorda concordata nel contratto individuale. Include paga base, eventuale superminimo e indennita fisse aventi natura retributiva. E la base di calcolo per TFR, preavviso, indennita supplementare.

    La retribuzione variabile (MBO, bonus, partecipazione agli utili) e negoziata individualmente o a livello aziendale. Se superiore a determinate soglie e documentata da accordo, puo beneficiare della detassazione al 5% sostitutiva IRPEF (D.L. 93/2008 e proroghe annuali).

    I fringe benefit (auto, telefono, alloggio) sono imponibili ai fini IRPEF secondo i criteri del TUIR (artt. 51-52) e rilevano nella base di calcolo contributiva. I limiti di esenzione fiscale dei fringe benefit sono stati modificati dalla Legge di Bilancio 2024.

    Casi pratici

    Tizio – Verifica del TMCA alla prima nomina
    Tizio viene nominato dirigente per la prima volta. Il contratto individuale prevede una RGA di 58.000 euro annui. Il CCNL Manageritalia fissa il TMCA per prima nomina a circa 60.000 euro. Tizio segnala l’inadeguatezza: l’azienda e tenuta ad adeguare la RGA al TMCA, versando la differenza di circa 2.000 euro annui, con effetto dalla data di nomina.
    Caia – Assorbimento degli scatti di anzianita
    Caia e dirigente da 7 anni con una RGA di 80.000 euro, ben superiore al TMCA. Al settimo anno di anzianita matura uno scatto contrattuale che porta il TMCA a circa 66.000 euro. L’azienda non e tenuta ad aumentare la RGA perche l’eccedenza (80.000 – 66.000 = 14.000 euro) assorbe abbondantemente lo scatto, salvo diverso accordo individuale.
    Sempronio – Struttura del pacchetto con variabile
    Sempronio ha una RGA di 65.000 euro + MBO fino a 15.000 euro. In un anno di crisi aziendale non raggiunge gli obiettivi MBO e incassa solo 5.000 euro di variabile. Il TMCA (circa 63.000 euro per la sua anzianita) e garantito in ogni caso dalla RGA fissa. L’MBO non riduce il minimo contrattuale, ma la sua non erogazione integrale non costituisce inadempimento se il contratto individuale ne prevede la condizionalita a obiettivi.

    Domande frequenti

    Quante mensilita prevede il CCNL Manageritalia?
    Tredici. A differenza del CCNL Commercio (14 mensilita), il CCNL Manageritalia prevede 13 mensilita: la tredicesima e erogata a dicembre, non esiste la quattordicesima contrattuale.
    Il TMCA include i contributi ai fondi integrativi?
    Si. Le quote datoriali a Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione Antonio Pastore rientrano nel computo del trattamento economico complessivo garantito dal CCNL.
    Come si calcola la base per il TFR del dirigente?
    Il TFR si calcola sulla retribuzione annua divisa per 13,5. La retribuzione rilevante comprende RGA, emolumenti fissi e quote di variabile con carattere di continuita. L’auto aziendale ad uso promiscuo rileva nella misura del benefit tassabile.
    Il dirigente puo rifiutare il variabile e chiedere solo fisso?
    E una questione di libera negoziazione. Il CCNL garantisce solo il TMCA nella componente fissa. L’inserimento di una quota variabile nel pacchetto retributivo e lecita purche la RGA fissa rispetti il TMCA minimo contrattuale.
    Cosa succede se l'azienda non versa i contributi al Fondo Mario Negri?
    Il mancato versamento costituisce inadempimento contrattuale e previdenziale. Il dirigente puo agire giudizialmente per il recupero dei contributi non versati. Manageritalia monitora i versamenti e puo assistere il dirigente nel recupero.

    Stesso CCNL: consulta anche indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 197 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni applicabili

    Art. 197 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni applicabili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 380 DPR 495/1992 – Revisione della patente

    Art. 380 DPR 495/1992 – Revisione della patente

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.

    2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.

    3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinchè i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.

  • Art. 41 D.Lgs. 148/2015 – Contratto di espansione

    Art. 41 D.Lgs. 148/2015 – Contratto di espansione

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, l’impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. 1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 100 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. 1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. 1-quater. Fino

    2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere: a) il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; b) la programmazione temporale delle assunzioni; c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’ articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

    3. In deroga agli articoli 4 e 22, l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

    4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.

    5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all’ articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l’anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all’ articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l’anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, 264,2 milioni di euro per l’anno 2024, 173,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 68,4 milioni di euro per l’anno 2026.

    6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

    7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-bis è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 469 milioni di euro per l’anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l’anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

    8. L’impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l’opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l’effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 24-bis. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall’ articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

    9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell’adesione alle procedure previste dal comma 5.

    10. Il contratto di espansione è compatibile con l’utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall’articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell’11 novembre 2014.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 22 L. 91/1992

    Art. 22 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): TFR e fine rapporto

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: TFR e fine rapporto

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la liquidazione spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa: dimissioni, licenziamento o pensionamento. La sua disciplina è prevalentemente legale (art. 2120 c.c.), ma il CCNL Chimico-Farmaceutico ne definisce la base di computo e offre la possibilità di destinarlo al fondo pensione Fonchim.

    In sintesi

    Il TFR si accantonano annualmente 1/13,5 della retribuzione lorda totale (art. 2120 c.c.). La base include minimo, EAR/IPO, EDR, scatti, indennità continuative e tredicesima. Dopo 8 anni è possibile richiedere un’anticipazione fino al 70%. Il TFR può essere destinato al fondo pensione Fonchim, aumentando il rendimento potenziale rispetto alla rivalutazione legale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Base legale TFR
    Art. 2120 codice civile

    Tabella riepilogativa: base di computo del TFR nel chimico-farmaceutico

    Voci retributive che entrano e non entrano nel calcolo del TFR
    Voce retributiva Inclusa nel TFR? Note
    Minimo contrattuale Voce principale
    EAR (Elemento Aggiuntivo Retribuzione) Per livelli C-F
    IPO (Indennità Posizione Organizzativa) Per livelli A-B
    EDR (Elemento Distinto Retribuzione) Voce contrattuale fissa
    Scatti di anzianità Importi fissi maturati
    Superminimo individuale Sì (se non assorbibile) Dipende dalla clausola contrattuale individuale
    Tredicesima mensilità Inclusa nella retribuzione annua ai sensi dell’art. 2120
    Indennità di turno continuativa Se erogata con carattere di continuità
    Straordinari No Voce variabile non inclusa
    Premio di risultato variabile No Voce variabile non inclusa
    Rimborsi spese analitici o forfettari non fissi No Non costituiscono retribuzione
    Indennità sostitutiva del preavviso Solo in caso di licenziamento senza preavviso

    La base di computo del TFR è definita dall’art. 2120 c.c. come «retribuzione dovuta per ogni anno di servizio»; il CCNL e la prassi giurisprudenziale chiariscono quali voci siano da includere. In caso di dubbio consultare un consulente del lavoro.

    Come si calcola il TFR: la formula legale

    La formula dell’art. 2120 c.c. è:

    • Accantonamento annuo = retribuzione annua lorda totale (inclusa tredicesima) ÷ 13,5;
    • Rivalutazione annuale (al 31 dicembre di ogni anno): il montante TFR maturato viene rivalutato applicando il tasso dell’1,5% fisso + il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo dell’anno precedente;
    • Il montante totale è la somma degli accantonamenti annui più le rivalutazioni maturate.

    Esempio orientativo: un lavoratore con retribuzione annua lorda di 30.000 € (inclusa tredicesima) accantonarà ogni anno circa 2.222 € (= 30.000 ÷ 13,5). Dopo 10 anni di servizio (con rivalutazioni), il TFR maturato sarà orientativamente tra 22.000 e 25.000 €, in funzione dell’inflazione degli anni considerati.

    TFR in azienda, Fondo di Tesoreria INPS o Fonchim?

    Il lavoratore nel settore chimico-farmaceutico ha tre destinazioni possibili per il TFR maturando (quello che matura dal momento della scelta):

    • In azienda: il datore accantonarà il TFR e lo liquiderà alla cessazione. Per le aziende con più di 50 dipendenti, il TFR lasciato in azienda viene versato al Fondo di Tesoreria INPS (il datore riceve un finanziamento implicito);
    • Fondo pensione Fonchim: il lavoratore può destinare il TFR maturando a Fonchim, ottenendo potenzialmente un rendimento superiore alla rivalutazione legale (storico Fonchim: rendimenti superiori all’inflazione su orizzonti di 10+ anni). In questo caso il TFR non viene più liquidato alla cessazione ma converterà in rendita o in capitale alla pensione;
    • Altro fondo pensione individuale: possibilità meno comune nel settore, ma tecnicamente ammessa.

    La scelta deve essere effettuata entro 6 mesi dall’assunzione; in assenza di scelta, il TFR viene automaticamente destinato a Fonchim per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti («silenzio-assenso»).

    Anticipazione del TFR: quando e come richiederla

    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato, fino al 70% del montante. Le causali ammesse per legge (art. 2120 c.c.) sono:

    • Spese sanitarie urgenti per terapie o interventi straordinari, per sé o per i familiari a carico;
    • Acquisto prima casa (o della prima casa dei figli), anche in costruzione;
    • Congedi parentali e formativi (periodi di astensione facoltativa dal lavoro).

    L’anticipazione può essere richiesta una sola volta durante il rapporto di lavoro. Le aziende possono limitare le richieste al 4% dei dipendenti aventi diritto per anno. Il TFR anticipato non è rivalutato per i periodi successivi (si riduce il montante su cui calcolare la rivalutazione futura).

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR percepito alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 17-21 del TUIR. L’aliquota applicata è determinata come media dell’aliquota IRPEF degli ultimi 5 anni, calcolata su un reddito figurativo pari al TFR diviso gli anni di servizio moltiplicato per 12. La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, per l’effetto cumulativo degli anni di maturazione.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore (D1) che chiede l’anticipazione TFR per la prima casa
    Tizio ha 9 anni di anzianità e un montante TFR maturato di circa 28.000 €. Vuole acquistare casa e chiede l’anticipazione del 70% = circa 19.600 €. L’anticipazione è tassata con ritenuta a titolo di acconto (solitamente il 23%); Tizio verifica nella dichiarazione dei redditi se è dovuto conguaglio. Il TFR residuo (circa 8.400 €) continua a maturare e a rivalutarsi per i restanti anni di servizio.
    Caia — ISF (B1) che destina il TFR a Fonchim
    Caia viene assunta nel settembre 2025. Entro 6 mesi (marzo 2026) deve scegliere la destinazione del TFR maturando. Consapevole che Fonchim ha storicamente reso più della rivalutazione legale su orizzonti lunghi, sceglie di destinare il TFR a Fonchim. Il contributo datoriale obbligatorio a Fonchim si attiva automaticamente con la stessa scelta, aumentando il montante pensionistico. In più, il contributo a Fonchim è deducibile dal reddito imponibile.
    Sempronio — Ricercatore (C1) che va in pensione dopo 30 anni
    Sempronio ha lavorato per 30 anni nel settore farmaceutico, di cui 20 con il TFR in azienda e 10 con il TFR a Fonchim. All’uscita dal lavoro riceve: (a) il TFR maturato in azienda nei primi 20 anni, tassato con tassazione separata; (b) il capitale Fonchim accumulato negli ultimi 10 anni, gestito con le regole della previdenza complementare (tassazione agevolata al 15%, riducibile fino al 9% con anzianità nel fondo). La divisione tra le due forme incide sulla tassazione complessiva finale.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel chimico-farmaceutico?
    Si accantonarà ogni anno 1/13,5 della retribuzione lorda totale annua (inclusa tredicesima). Il montante viene rivalutato al 31 dicembre con il tasso dell’1,5% + 0,75% dell’ISTAT.
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì: dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del montante maturato, per le causali di legge (spese sanitarie urgenti, prima casa, congedi). Una sola anticipazione durante il rapporto.
    Cosa succede al TFR se aderisco a Fonchim?
    Il TFR maturando viene versato a Fonchim e converge in una posizione pensionistica complementare. Il TFR già accantonato rimane in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Si possono ottenere rendimenti superiori alla rivalutazione legale su orizzonti lunghi.
    Quali voci non entrano nel calcolo del TFR?
    Non rientrano nel TFR: gli straordinari, i premi di risultato variabili, i rimborsi spese analitici o forfettari non fissi. Rientrano invece tutte le voci fisse e continuative: minimo, EAR/IPO, EDR, scatti, tredicesima.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Con tassazione separata (artt. 17-21 TUIR), più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria. L’aliquota è determinata come media dell’IRPEF degli ultimi 5 anni su un reddito figurativo proporzionale agli anni di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Il TFR è disciplinato principalmente dalla legge (art. 2120 c.c. e normativa sulla previdenza complementare). Gli esempi numerici sono indicativi. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil), il fondo Fonchim o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 L. 91/1992

    Art. 23 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

    2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita. articolo precedente articolo successivo