Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 218 CPI – Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine

    Art. 218 CPI – Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

    2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

    3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di convocazione.

  • Welfare e benefit del dirigente del terziario: auto, fringe benefit e pacchetto manageriale

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il pacchetto retributivo del dirigente del terziario include tipicamente fringe benefit (auto aziendale, telefono, assicurazioni) e componenti di welfare aziendale (piani salute aggiuntivi, previdenza complementare volontaria). I fringe benefit sono soggetti a tassazione IRPEF secondo i criteri del TUIR, con limiti di esenzione elevati per il 2024-2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Principali benefit del dirigente del terziario
    Benefit Trattamento fiscale Note
    Auto aziendale ad uso promiscuo Imponibile IRPEF in base a percorrenza convenzionale (TUIR art. 51) 30% percorrenza media 15.000 km/anno × tariffa ACI
    Telefono aziendale Esente se uso prevalentemente lavorativo Soglia esenzione: uso non privato documentato
    Rimborso spese analitiche Non imponibile (documentato) Scontrini, ricevute, nota spese
    Rimborso spese forfettario Imponibile se supera limite ex TUIR Attenzione al cumulo analitico+forfettario
    Assicurazione vita e infortuni extra-professionale Esente IRPEF entro soglie TUIR Premio a carico del datore: no imponibile entro soglie
    Piani welfare aziendale (piattaforme) Esente IRPEF entro 1.000 € (o 2.000 € per specifiche fattispecie) Flexible benefit: buoni pasto, cultura, sport, istruzione
    Alloggio aziendale Imponibile per la differenza tra valore figurativo e canone pagato Base per TFR e contributi

    L'auto aziendale: benefit e fiscalita

    L’auto aziendale ad uso promiscuo (lavorativo e privato) e uno dei benefit piu diffusi nel pacchetto retributivo dei dirigenti del terziario. Ai fini fiscali, il benefit imponibile e calcolato convenzionalmente: il 30% del costo di percorrenza per 15.000 km annui secondo le tabelle ACI, indipendentemente dall’uso effettivo privato.

    La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una modulazione delle aliquote in base alle emissioni di CO2: auto piu inquinanti hanno una percentuale di imponibile piu alta (fino al 50% per vetture con emissioni > 160 g/km), auto ibride ed elettriche beneficiano di percentuali ridotte (15-20%).

    Il valore del benefit auto concorre alla base di calcolo del TFR e dei contributi previdenziali.

    Fringe benefit: limiti di esenzione 2024-2026

    Il D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) e le successive Leggi di Bilancio hanno elevato la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit:

    • 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti (in luogo della soglia ordinaria di 258,23 euro);
    • 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (comunicazione al datore richiesta).

    Entro queste soglie, i fringe benefit (auto, telefono, buoni acquisto, rimborso utenze domestiche) non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Il superamento della soglia rende imponibile l’intero valore del benefit (non solo la quota eccedente).

    Per i dirigenti con pacchetti benefit elevati, il monitoraggio del plafond annuo e essenziale per ottimizzare il carico fiscale.

    Piani di welfare aziendale e flexible benefit

    I piani di welfare aziendale consentono al dirigente di convertire parte della retribuzione (o del premio di risultato) in servizi e prestazioni esenti IRPEF: buoni pasto, rimborsi per istruzione dei figli, abbonamenti trasporti, check-up medici aggiuntivi, contributi previdenza complementare volontaria.

    I flexible benefit (su piattaforma aziendale) permettono al dirigente di scegliere il mix di servizi piu adatto alle proprie esigenze, nei limiti del budget welfare assegnato. La conversione di premio di risultato in welfare benefit e agevolata fiscalmente se disciplinata da accordo aziendale ai sensi dell’art. 1, co. 184-190, L. 208/2015.

    Il Fasdac (assistenza sanitaria obbligatoria Manageritalia) non esaurisce il bisogno sanitario dei dirigenti: molte aziende integrano con polizze sanitarie aziendali aggiuntive per prestazioni non coperte dal Fasdac.

    Casi pratici

    Tizio – Auto aziendale e calcolo del benefit imponibile
    Tizio ha un’auto aziendale con emissioni di 120 g/km e costo ACI per 15.000 km di 4.200 euro annui. Il benefit imponibile e il 30%: 4.200 × 30% = 1.260 euro annui, che si aggiungono alla RGA imponibile IRPEF. Sul benefit si pagano anche i contributi previdenziali. Per ridurre l’imponibile, Tizio potrebbe valutare il passaggio a un’auto ibrida (beneficio al 15-20%).
    Caia – Ottimizzazione del pacchetto welfare
    Caia ha un budget welfare aziendale di 3.000 euro annui. Alloca: 500 euro per abbonamento trasporti, 1.200 euro per rimborso rette scolastiche dei figli, 600 euro per check-up medico privato, 700 euro per previdenza complementare volontaria. L’intero importo e esente IRPEF (entro il plafond di 2.000 euro per lavoratori con figli a carico + ulteriori soglie per previdenza e trasporti). Il risparmio fiscale stimato e di circa 1.200-1.400 euro.
    Sempronio – Rimborso spese forfettario e cumulo
    Sempronio riceve un’indennita forfettaria di trasferta di 77 euro/giorno per le trasferte in Italia (oltre i limiti di esenzio TUIR: 46,48 euro/giorno). La quota eccedente (30,52 euro/giorno) e imponibile IRPEF. L’azienda opta per il rimborso analitico documentato per le trasferte in aree metropolitane ad alto costo, evitando il cumulo sfavorevole tra forfettario e analitico.

    Domande frequenti

    Il benefit auto aziendale si computa nella base del TFR?
    Si. Il valore annuo del benefit auto (calcolato convenzionalmente) concorre alla retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR (retribuzione / 13,5). E anche soggetto a contribuzione previdenziale.
    I buoni pasto sono soggetti a contributi?
    I buoni pasto non concorrono alla retribuzione imponibile ai fini contributivi fino al limite giornaliero di 8 euro (buoni cartacei) o 4 euro (buoni cartacei vecchie soglie). Sopra tale soglia, la differenza e imponibile sia ai fini IRPEF che contributivi.
    Il welfare aziendale si cumula con il Fasdac?
    Si. Il Fasdac e il fondo obbligatorio CCNL Manageritalia. Il welfare aziendale aggiuntivo (polizze sanitarie integrative, rimborsi sanitari su piattaforma) si cumula con il Fasdac, coprendo prestazioni non rimborsate o non rimborsabili dal fondo obbligatorio.
    Come funziona la conversione del premio di risultato in welfare?
    Se l’azienda ha un accordo di secondo livello ai sensi della normativa sul salario produttivita, il dirigente puo optare per convertire il premio di risultato (o parte di esso) in servizi welfare esenti IRPEF, anziche riceverlo come reddito tassato. La scelta e individuale e va comunicata al datore prima dell’erogazione.
    Il telefono aziendale e sempre esente?
    E esente se il telefono e assegnato prevalentemente per esigenze lavorative. Se l’uso privato e significativo, il benefit e tassabile in proporzione. Nella pratica, i telefoni aziendali assegnati ai dirigenti sono quasi sempre considerati esenti, salvo che l’azienda non effettui rilevazioni sull’uso privato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026 e calcolo, destinazione e anticipo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 91 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo

    Art. 91 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Quando, in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell’ articolo 628-bis, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell’ articolo 628-bis, comma 5, del codice di procedura penale . Note all’art. 91: – Per l’ articolo 628-bis del codice di procedura penale si veda l’articolo 36.

  • Art. 47 D.Lgs. 33/2013 – Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

    Art. 47 D.Lgs. 33/2013 – Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento

    3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.

  • Art. 130 DPR 230/2000 – Bilancio

    Art. 130 DPR 230/2000 – Bilancio

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5

  • Art. 387 DPR 495/1992 – Quietanza del pagamento in misura ridotta

    Art. 387 DPR 495/1992 – Quietanza del pagamento in misura ridotta

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti.

    2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata e il luogo dove è stata commessa la violazione.

    3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Note all'art. 387: – Il R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, reca: "Regolamento per gli archivi di Stato". – Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

  • Burnout: quando è malattia professionale e come tutelarsi

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Il burnout è una sindrome da stress cronico lavoro-correlato riconosciuta dall’OMS (ICD-11). In Italia il riconoscimento come malattia professionale INAIL è valutato caso per caso, richiedendo la prova del nesso causale tra le condizioni lavorative e la patologia. L’art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/2008 obbligano il datore a valutare e gestire i rischi da stress lavoro-correlato.

    Tabella riepilogativa

    Burnout: quadro normativo e tutele
    Aspetto Contenuto
    Definizione OMS Sindrome da stress cronico sul posto di lavoro non gestito (ICD-11, codice QD85)
    Obbligo datore Valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato (D.Lgs. 81/2008 + accordo europeo 2004)
    Norma civilistica Art. 2087 c.c.: il datore risponde dei danni alla salute psicofisica del lavoratore
    Riconoscimento INAIL Possibile come malattia professionale se provato nesso causale; valutazione caso per caso
    Onere della prova Sul lavoratore per il nesso causale; sul datore per dimostrare di aver adottato misure preventive

    Cos'è il burnout e perché rileva nel diritto del lavoro

    Il burnout è la risposta allo stress cronico lavoro-correlato non adeguatamente gestito, caratterizzata da esaurimento emotivo, cinismo e riduzione dell’efficacia professionale. L’OMS lo ha classificato nel 2019 come fenomeno occupazionale nell’ICD-11 (cod. QD85). In Italia il D.Lgs. 81/2008 impone al datore la valutazione dei rischi, incluso lo stress lavoro-correlato, secondo le indicazioni dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.

    L'obbligo del datore: valutazione e prevenzione

    L’art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/2008 obbligano il datore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori. Ciò include la valutazione del rischio da stress nel documento di valutazione dei rischi (DVR), l’adozione di misure organizzative correttive (carichi di lavoro, turni, supporto ai lavoratori) e la sorveglianza sanitaria. Il mancato adempimento espone il datore a responsabilità civile e, in caso di infortuni/malattie, penale.

    Riconoscimento come malattia professionale INAIL

    Il burnout può essere riconosciuto dall’INAIL come malattia professionale (tabellata o non tabellata), ma richiede la prova del nesso causale tra le condizioni di lavoro e la patologia diagnosticata. Il lavoratore deve presentare denuncia di malattia professionale tramite medico di base o specialista, corredata da documentazione delle condizioni lavorative (organigrammi, orari, mail, testimonianze). Il riconoscimento non è automatico e viene valutato caso per caso dall’INAIL.

    Casi pratici

    Tizio – carichi di lavoro eccessivi e DVR non aggiornato

    Tizio lavora 12 ore al giorno da mesi senza mai recuperare. Il DVR aziendale non valuta lo stress lavoro-correlato. Se sviluppa una patologia documentata, può agire sia contro il datore ex art. 2087 c.c. per la mancata valutazione del rischio, sia denunciare la malattia professionale all’INAIL, a condizione di provare il nesso causale.

    Caia – denuncia di malattia professionale per burnout

    Caia, assistente sociale, riceve diagnosi di disturbo da stress post-traumatico correlato al lavoro. Il suo medico presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL. Caia raccoglie tutta la documentazione sul carico di lavoro (mail, turni, segnalazioni al responsabile) per supportare il nesso causale.

    Sempronio – datore che non adotta misure dopo segnalazione

    Sempronio segnala al datore condizioni di lavoro stressanti tramite il medico competente. Il datore non interviene. In caso di successivo danno alla salute, il datore non potrà provare di aver adottato tutte le misure necessarie ex art. 2087 c.c. e risponderà civilmente.

    Domande frequenti

    Il burnout è riconosciuto come malattia professionale in Italia?

    Può esserlo, ma non automaticamente. L’INAIL valuta caso per caso la presenza del nesso causale tra le condizioni di lavoro e la patologia diagnosticata. Il riconoscimento richiede documentazione medica e lavorativa adeguata.

    Cosa deve fare il datore per prevenire il burnout?

    Deve includere nel DVR la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e adottare misure organizzative correttive: carichi equilibrati, turni sostenibili, supporto psicologico, formazione ai manager.

    Come si denuncia una malattia professionale da burnout?

    Il lavoratore, tramite il proprio medico di base o specialista, presenta denuncia di malattia professionale all’INAIL. La denuncia avvia la procedura di riconoscimento, in cui l’INAIL valuta il nesso causale con il lavoro svolto.

    Posso chiedere i danni al datore per burnout?

    Sì, se dimostra che il datore non ha adottato le misure di prevenzione richieste dall’art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008. Il danno risarcibile include il danno biologico, il danno morale e quello patrimoniale.

    Il burnout dà diritto alla malattia ordinaria?

    Sì. Fino al riconoscimento eventuale come malattia professionale, il lavoratore in burnout può fruire della malattia ordinaria con le normali tutele previste dal CCNL e dalla normativa previdenziale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 388 DPR 495/1992 – Ricorso al Prefetto

    Art. 388 DPR 495/1992 – Ricorso al Prefetto

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

    2. Quando il ricorso è presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

  • Art. 108 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

    Art. 108 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:

    1) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento. ( * ) Regolamento(UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).»;"

    2) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

    3) all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

    4) all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

    5) all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente: «Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

    6) all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.».

  • CCNL Elettrici: parametri 100-280 e mansioni

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici (Elettricità Futura/Utilitalia/Confindustria Energia) classifica i lavoratori con parametri retributivi da 100 a 280. Mansioni-chiave: Operatore centrali termoelettriche/idroelettriche (parametro 170-200), Tecnico rete (180-210), Manutentore meccanico/elettrico (160-190), Direttore di esercizio centrali (220-280). Patentini elettrici PEI e abilitazioni specifiche obbligatorie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Parametri retributivi CCNL Elettrici
    Parametro Profili tipo
    100-115 Ausiliari, addetti pulizie centrali
    120-140 Operai semplici, manovali, addetti rifornimento
    145-160 Operai qualificati (saldatori, fabbri, idraulici)
    160-175 Manutentori elettrici/meccanici
    170-200 Operatori di centrale (termoelettrica, idroelettrica, eolica, solare)
    180-210 Tecnici rete (linee MT/AT, sottostazioni)
    195-215 Tecnici specializzati (PLC, automazione, AT)
    220-240 Capi turno, ispettori, quadri tecnici
    260-280 Direttori esercizio, dirigenti operativi

    Sistema a parametri retributivi

    Come per il TPL, il CCNL Elettrici usa il sistema a parametri: ogni mansione ha un parametro numerico (100-280) che, moltiplicato per il valore-parametro, dà il minimo retributivo.

    Valore-parametro al 2026 (atteso): €12,50/punto → operatore centrale param 180 = €2.250/mese minimo.

    Operatore di centrale: 170-200

    L’operatore di centrale è figura cruciale del settore:

    • Centrali termoelettriche (gas, carbone, biomasse): operatore turno parametro 170-185
    • Centrali idroelettriche: operatore parametro 175-190
    • Parchi eolici e solari: tecnico turno parametro 165-180
    • Stazioni di trasformazione AT: tecnico parametro 185-200

    Lavoro su turni 24/7 (3 turni da 8h). Patentino PEI (Persone Esperte ed Idonee) obbligatorio per lavori elettrici.

    Tecnici rete e linee elettriche

    I tecnici di rete operano su linee MT (media tensione, 15-36 kV) e AT (alta tensione, 132-380 kV):

    • Linee aeree MT: tecnico parametro 180-200
    • Linee aeree AT: tecnico parametro 195-215
    • Cavi sotterranei MT/AT: tecnico parametro 175-195
    • Sottostazioni AT: tecnico parametro 200-220

    Lavoro spesso in quota (tralicci AT), sotto tensione (con DPI specifici), in emergenza (ripristino guasti H24). Patentini PES/PAV obbligatori.

    Manutentori meccanici ed elettrici

    I manutentori specializzati sono molto richiesti:

    • Meccanici: pompe, valvole, turbine, ventilatori (param 160-180)
    • Elettrici: motori, trasformatori, quadri (param 170-195)
    • Strumentisti: PLC, DCS, automazione (param 175-200)
    • Saldatori specializzati: TIG, MIG, certificazioni qualità (param 165-185)

    Quadri e direttori di esercizio

    I livelli direttivi:

    • Capi turno centrale (220-240): coordinano turno 4-8 operatori
    • Capi servizio (230-260): responsabili area (esercizio, manutenzione, sicurezza)
    • Direttori di esercizio (260-280): responsabili impianto (centrale o sottostazione)

    I direttori esercizio centrali nucleari (in dismissione) avevano parametri specifici più elevati.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale termoelettrica
    Tizio operatore turno centrale termoelettrica Enel a Civitavecchia. Parametro 180, stipendio €2.250/mese × 14 mens + indennità turno €350. Patentino PEI obbligatorio. 3 turni × 8h.
    Caia – Tecnico linee AT Terna
    Caia tecnica linee AT Terna su tralicci 380 kV. Parametro 205, stipendio €2.563 + indennità lavoro in quota €280 + indennità AT €180. Patentini PES/PAV. Lavoro spesso in quota.
    Sempronio – Direttore di esercizio centrale
    Sempronio direttore esercizio centrale idroelettrica Edison. Parametro 270, stipendio €3.375 × 14 mens + indennità responsabilità €400. Coordinamento 25 operatori turno 24/7.

    Domande frequenti

    Cos'è il sistema a parametri nel CCNL Elettrici?
    Ogni mansione ha un parametro numerico (100-280) che, moltiplicato per il valore-parametro (€12,50/punto atteso 2026), dà il minimo retributivo. Es. operatore centrale param 180 = €2.250/mese minimo.
    Cos'è il patentino PEI?
    Patentino “Persone Esperte ed Idonee” obbligatorio per lavori elettrici sotto tensione o in prossimità (CEI 11-27). Conseguito tramite corso aziendale + esame. Tre livelli: PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvisata), PEI (Persone Esperte ed Idonee). Aggiornamento periodico.
    Quanto guadagna un tecnico linee AT Terna?
    Tecnico linee AT (parametro 195-215) = €2.450-2.700/mese base × 14 mens. Più indennità lavoro in quota + AT + reperibilità H24 = ~€3.000-3.500/mese lordi. Annuo lordo ~€45.000-50.000.
    Le centrali nucleari sono ancora attive in Italia?
    No, l’Italia ha dismesso le centrali nucleari dopo il referendum del 1987. Personale ex-nucleare (SOGIN) gestisce decommissioning e gestione rifiuti radioattivi con parametri specifici. Possibile riapertura discussione politica negli anni recenti, ma nessun impianto operativo.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 135 D.Lgs. 42/2004 – (Pianificazione paesaggistica)

    Art. 135 D.Lgs. 42/2004 – (Pianificazione paesaggistica)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

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    1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

    2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

    3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

    4. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

    ))

  • Art. 205 D.Lgs. 259/2003 – Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

    Art. 205 D.Lgs. 259/2003 – Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

    2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all’articolo 98. articolo precedente articolo successivo