Autore: Andrea Marton

  • Art. 126 T.U. Stupefacenti – Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

    Art. 126 T.U. Stupefacenti – Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi di necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediate comunicazione all'autorita' giudiziaria. Torna al sommario

  • Art. 86 Reg. (UE) 2022/2065 – Rappresentanza

    Art. 86 Reg. (UE) 2022/2065 – Rappresentanza

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:

    a) operano senza scopo di lucro;

    b) sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

    c) i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.

    2. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.

  • Art. 137 Reg. (UE) 2023/1114 – Commissioni per attività di vigilanza

    Art. 137 Reg. (UE) 2023/1114 – Commissioni per attività di vigilanza

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE impone commissioni sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Dette commissioni coprono i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi conformemente agli articoli 117 e 119, nonché per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività previste a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega dei compiti conformemente all’articolo 138.

    2. L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token collegato ad attività significativo è proporzionato alle dimensioni delle sue attività di riserva e copre tutti i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento. L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token di moneta elettronica significativo è proporzionato al volume del token di moneta elettronica emesso in cambio di fondi e copre tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle funzioni di vigilanza dell’ABE ai sensi del presente regolamento, compreso il rimborso di qualsiasi costo sostenuto come conseguenza dell’esecuzione di tali funzioni.

    3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 al fine di integrare il presente regolamento per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l’importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 del presente articolo che può essere addebitato dall’ABE.

  • Art. 200 D.Lgs. 259/2003 – Norme tecniche

    Art. 200 D.Lgs. 259/2003 – Norme tecniche

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l’obbligo o la facoltà di installarli. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 139 Reg. (UE) 2023/1114 – Esercizio della delega

    Art. 139 Reg. (UE) 2023/1114 – Esercizio della delega

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 29 giugno 2023. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 36 mesi. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 11, dell’articolo 103, paragrafo 8, dell’articolo 104, paragrafo 8, dell’articolo 105, paragrafo 7, dell’articolo 134, paragrafo 10 e dell’articolo 137, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

  • Art. 235 RD 12/1941

    Art. 235 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1204 Codice della Navigazione – Sorvolo di aeromobili stranieri

    Art. 1204 Codice della Navigazione – Sorvolo di aeromobili stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio del Regno, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 . . . . non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 9, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."

  • Art. 1182 Codice della Navigazione – Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

    Art. 1182 Codice della Navigazione – Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il fatto non costituisca un più grave reato: 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione; 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1; 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849; 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243; 5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.

  • Art. 107 D.Lgs. 141/2024 – Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

    Art. 107 D.Lgs. 141/2024 – Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell’Agenzia all’uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

    2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.

    3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni: a) origine, qualità, quantità e valore delle merci; b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate; c) classificazione doganale delle merci; d) ammontare dei diritti dovuti nonché delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

    4. Il processo verbale è trasmesso all’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale ove la violazione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in materia di competenza per la revisione delle dichiarazioni, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 112 o per oblazione.

  • Art. 1195 Codice della Navigazione – Inosservanza di formalità alla partenza o all’arrivo in porto o in aeroporto

    Art. 1195 Codice della Navigazione – Inosservanza di formalità alla partenza o all’arrivo in porto o in aeroporto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

  • Art. 80 L. 354/1975 – Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

    Art. 80 L. 354/1975 – Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72.
    L’amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
    Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
    Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
    Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall’art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
    A tal fine la dotazione organica degli operai dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell’articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
    Le modalità relative all’assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

  • Art. 104 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013

    Art. 104 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 168/2013 è aggiunto il comma seguente:

    «Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.