Autore: Andrea Marton

  • Scatti di anzianità nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: come maturano e quanto valgono

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    Scatti di anzianità nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 129 Codice del Processo Amministrativo – Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

    Art. 129 Codice del Processo Amministrativo – Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

    2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

    3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

    b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

    4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

    5. L’udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

    6. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

    7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

    8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

    b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

    c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

    9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

    10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

    Capo III – Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 237 RD 12/1941

    Art. 237 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: TFR e fine rapporto

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    TFR e fine rapporto: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno degli istituti retributivi più rilevanti per i lavoratori ferroviari, che hanno la possibilità di destinarlo al fondo pensione complementare di settore Eurofer. Il CCNL Ferrovie non modifica le regole generali del TFR (art. 2120 c.c.) ma interagisce con esse attraverso la disciplina della previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR si calcola con la formula legale (retribuzione annua / 13,5), rivalutato annualmente. I lavoratori del settore ferroviario possono destinarlo a Eurofer (COVIP n. 129), con contribuzione datoriale al 3% (dal 2026) nel Gruppo FS. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni per spese sanitarie o acquisto prima casa (max 70% del maturato). Il TFR spetta sempre alla cessazione, indipendentemente dalla causa.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare); l. 297/1982
    Fondo pensione complementare
    Eurofer (COVIP n. 129, fondoeurofer.it)

    Tabella riepilogativa

    TFR: calcolo, rivalutazione e destinazione
    Aspetto Regola
    Formula di calcolo quota annua Retribuzione annua lorda ÷ 13,5
    Voci incluse nella base Tutti gli elementi retributivi fissi: minimo, scatti, indennità fisse, tredicesima, quattordicesima
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT
    Destinazione: azienda Per aziende <50 dipendenti: mantienuto in azienda; per ≥50 dipendenti: versato al Fondo di Tesoreria INPS
    Destinazione alternativa Fondo pensione Eurofer (iscritto COVIP n. 129)
    Contributo datoriale aggiuntivo (Gruppo FS) 3% retribuzione mensile (dal 1° gennaio 2026)
    Anticipazione Dopo 8 anni; max 70% maturato; cause: sanitarie o prima casa; una sola volta
    Erogazione alla cessazione Entro 30-45 giorni dalla data di cessazione; senza condizioni
    Tassazione alla cessazione Tassazione separata (art. 17 TUIR) con aliquota media degli ultimi 5 anni

    Nota: per le aziende con almeno 50 dipendenti (la quasi totalità del settore ferroviario), il TFR non destinato a previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS. Il lavoratore riceve comunque la liquidazione integralmente alla cessazione; è l’azienda a richiedere i fondi all’INPS.

    Come si calcola il TFR

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. (nella versione modificata dalla l. 297/1982). La formula di calcolo è:

    Quota annua TFR = Retribuzione annua lorda ÷ 13,5

    La retribuzione annua lorda comprende tutti gli elementi retributivi con carattere di continuità:

    • il minimo tabellare mensile (12 mensilità);
    • gli scatti di anzianità;
    • l’indennità di funzione (per Q1 e Q2);
    • la tredicesima;
    • la quattordicesima;
    • le indennità mensili fisse previste dal CCNL o dall’accordo aziendale.

    Non entrano nel TFR i rimborsi spese, le voci occasionali (straordinari saltuari non consolidati) e le prestazioni in natura non monetizzabili.

    Il divisore 13,5 è fissato per legge; non può essere modificato dalla contrattazione collettiva. Corrisponde a una quota di circa il 7,41% della retribuzione annua lorda.

    Rivalutazione del TFR accantonato in azienda

    Il TFR accantonato in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) viene rivalutato ogni 31 dicembre con il seguente tasso:

    • 1,5% fisso (componente garantita);
    • 75% del tasso di inflazione ISTAT (componente variabile, misurata dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

    Nei periodi di alta inflazione (come il 2022-2023) la rivalutazione del TFR in azienda supera il 5% annuo; in periodi di bassa inflazione la rivalutazione tende verso il minimo garantito dell’1,5%.

    Eurofer: il fondo pensione complementare del settore

    Eurofer è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del settore della Mobilità/Attività Ferroviarie. È iscritto all’albo COVIP con il numero 129 ed è operativo dal 2002 (www.fondoeurofer.it). Il fondo è a contribuzione definita con capitalizzazione individuale: il montante finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti delle gestioni finanziarie del fondo.

    Le fonti di contribuzione al fondo sono:

    1. TFR maturando: il lavoratore può scegliere di destinare il TFR futuro a Eurofer;
    2. Contributo lavoratore: volontario, in percentuale della retribuzione;
    3. Contributo datoriale: previsto dal contratto. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 ha elevato il contributo datoriale al 3% della retribuzione mensile (dal 1° gennaio 2026), rispetto al precedente 2%. Le imprese che applicano solo il CCNL nazionale possono avere percentuali diverse.

    I vantaggi fiscali della previdenza complementare (deducibilità dei contributi fino a 5.164,57 euro annui, tassazione agevolata delle prestazioni) si applicano anche per Eurofer.

    Anticipazione del TFR

    La legge (art. 2120, comma 6, c.c.) consente l’anticipazione del TFR dopo 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono tassative:

    • Spese sanitarie straordinarie: per trattamenti o terapie non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale o dai fondi sanitari integrativi;
    • Acquisto o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione.

    L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato e può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Non è un diritto assoluto per il datore nelle grandi aziende: l’art. 2120 c.c. prevede che entro l’anno siano soddisfatte le richieste nel limite del 10% dei dipendenti aventi diritto.

    Casi pratici

    Tizio — Calcolo TFR dopo 12 anni come macchinista

    Tizio, macchinista livello B1, lascia il lavoro dopo 12 anni. La sua retribuzione annua lorda negli ultimi anni è di circa 31.000 euro (incluse tredicesima e quattordicesima). La quota annua di TFR è stata circa 31.000 / 13,5 = 2.296 euro. In 12 anni ha accantonato circa 27.550 euro lordi, più la rivalutazione annua. Non avendo aderito a Eurofer, riceve la liquidazione dal Fondo di Tesoreria INPS, con tassazione separata.

    Caia — Destinazione a Eurofer e contributo datoriale

    Caia, capotreno B2 al Gruppo FS, aderisce a Eurofer al momento dell’assunzione. Destina il TFR maturando al fondo e versa anche un contributo personale pari all’1% della retribuzione. L’azienda versa il 3% (dal 2026). Ogni mese confluiscono in Eurofer: TFR (~7,41% della retribuzione mensile) + 1% lavoratore + 3% azienda. Le somme sono deducibili entro i limiti di legge; la pensione complementare matura per diversificare il reddito in età pensionabile.

    Sempronio — Anticipazione TFR per acquisto prima casa

    Sempronio, operatore di manutenzione C1 con 10 anni di servizio, ha un TFR accantonato stimato di 22.000 euro. Richiede l’anticipazione per acquistare la prima casa di abitazione. L’anticipazione massima erogabile è il 70% di 22.000 = 15.400 euro. L’anticipo è tassato con ritenuta a titolo di acconto (aliquota media del percipiente) e va a decurtare il TFR residuo. Alla cessazione riceverà la liquidazione calcolata sul TFR accantonato dopo l’anticipazione.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR?
Il TFR annuo si calcola dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5 (art. 2120 c.c.). La base include minimo tabellare, scatti, indennità fisse, tredicesima e quattordicesima.
Cos’è Eurofer?
Eurofer (iscritto COVIP n. 129) è il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. I lavoratori possono destinare il TFR al fondo e ricevono anche il contributo datoriale previsto dal contratto (3% per il Gruppo FS dal 2026).
Posso anticipare il TFR prima della fine del rapporto?
Sì, dopo 8 anni di servizio continuo. L’anticipazione è limitata al 70% del maturato e ammessa solo per spese sanitarie straordinarie o acquisto/ristrutturazione della prima casa. È consentita una sola volta nel corso del rapporto.
Il TFR si perde in caso di licenziamento per giusta causa?
No. Il TFR è un diritto acquisito che spetta al lavoratore per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, incluso il licenziamento per giusta causa. Non può essere decurtato come sanzione.
Come viene tassato il TFR alla cessazione?
Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR): si calcola l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni e si applica al TFR lordo. La tassazione è generalmente più vantaggiosa di quella ordinaria per importi consistenti.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025. Il fondo pensione Eurofer (COVIP n. 129) è indicato come fondo di settore; per adesione e contributi contattare il fondo all’indirizzo fondoeurofer.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1200 Codice della Navigazione – Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

    Art. 1200 Codice della Navigazione – Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 . Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni. ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

  • Art. 1202 Codice della Navigazione

    Art. 1202 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 1207 Codice della Navigazione – Scarico di merci prima della verifica della relazione

    Art. 1207 Codice della Navigazione – Scarico di merci prima della verifica della relazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 10) che "Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni"."

  • Art. 20 L. 68/1999 – Regolamento di esecuzione

    Art. 20 L. 68/1999 – Regolamento di esecuzione

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge.

  • Art. 128 Codice del Processo Amministrativo – Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Art. 128 Codice del Processo Amministrativo – Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    Capo II – Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

  • Art. 1325 Codice della Navigazione – Autorizzazione per l’esercizio provvisorio della nave pignorata

    Art. 1325 Codice della Navigazione – Autorizzazione per l’esercizio provvisorio della nave pignorata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se all’entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell’articolo 882 del codice di commercio autorizza l’esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell’articolo medesimo.

  • Art. 40 D.Lgs. 148/2015 – Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà

    Art. 40 D.Lgs. 148/2015 – Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all’articolo 35. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

    2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 è adottato d’intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.

    3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.

    4. Hanno facoltà di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.

    5. I datori di lavoro di cui al comma 3 già aderenti al fondo residuale di cui all’articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 4, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.

    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti successivamente.

    7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti.

    8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 è integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto a valere sulle disponibilità del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall’articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze è adottato d’intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    9. La disciplina del fondo di cui all’ articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. articolo precedente articolo successivo