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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 362 Codice di Procedura Civile: Altri casi di ricorso

    Articolo 362 Codice di Procedura Civile: Altri casi di ricorso

    Art. 362 c.p.c. – Altri casi di ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

    Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

    i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

    i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

  • Articolo 361 Codice di Procedura Civile: Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

    Articolo 361 Codice di Procedura Civile: Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

    Art. 361 c.p.c. – Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa [1].

    Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 360-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità del ricorso

    Articolo 360-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità del ricorso

    Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso è inammissibile:

    quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

    quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

    Articolo aggiunto dall’art. 47, comma 1a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 360 Codice di Procedura Civile: Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

    Articolo 360 Codice di Procedura Civile: Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

    Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

    per motivi attinenti alla giurisdizione;

    per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

    per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

    per nullità della sentenza o del procedimento;

    per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [1].

    Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3).

    Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

    Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

    Articolo così sostituito dall’art 2, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40

    [1] Numero così sostituito dall’art. 54, comma 1b, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

  • Articolo 359 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Articolo 359 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Art. 359 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

    [abrogato] Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili [1].

    [1] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 358 Codice di Procedura Civile: Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

    Articolo 358 Codice di Procedura Civile: Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

    Art. 358 c.p.c. – Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

  • Articolo 356 Codice di Procedura Civile: Ammissione e assunzione di prove

    Articolo 356 Codice di Procedura Civile: Ammissione e assunzione di prove

    Art. 356 c.p.c. – Ammissione e assunzione di prove

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4), del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti [1].

    Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 58, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 355 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulla querela di falso

    Articolo 355 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulla querela di falso

    Art. 355 c.p.c. – Provvedimenti sulla querela di falso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

  • Articolo 354 Codice di Procedura Civile: Rimessione al primo giudice per altri motivi

    Articolo 354 Codice di Procedura Civile: Rimessione al primo giudice per altri motivi

    Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per altri motivi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma.

    Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308.

    Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353.

    Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 353 Codice di Procedura Civile: Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]

    Articolo 353 Codice di Procedura Civile: Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]

    Art. 353 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [1]

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

    Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi [2] dalla notificazione della sentenza.

    Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

    [abrogato] La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo [3].

    [1] Le parole «o di competenza» sono state soppresse dall’art. 46, comma 19a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Le parole «sei mesi» sono state sostituite con le parole «tre mesi» dall’art. 46, comma 19b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [3] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.