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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 371 Codice di Procedura Civile: Ricorso incidentale

    Articolo 371 Codice di Procedura Civile: Ricorso incidentale

    Art. 371 c.p.c. – Ricorso incidentale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

    La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

    Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 [1].

    Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente.

    Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

    [1] Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

  • Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso

    Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso

    Art. 370 c.p.c. – Controricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

    Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

    Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

  • Articolo 369 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso

    Articolo 369 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso

    Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

    Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:

    il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

    copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362;

    la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

    gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda [1].

    Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

    [1] Numero così sostituito dall’art. 7, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 368 Codice di Procedura Civile: Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

    Articolo 368 Codice di Procedura Civile: Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

    Art. 368 c.p.c. – Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel caso previsto nell’art. 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

    Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [1], oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti alla Corte.

    Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

    La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

    Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

    [1] Le parole «o davanti a un pretore» sono state soppresse dall’art. 77, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 367 Codice di Procedura Civile: Sospensione del processo di merito

    Articolo 367 Codice di Procedura Civile: Sospensione del processo di merito

    Art. 367 c.p.c. – Sospensione del processo di merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza [1].

    Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 61, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 366-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 366-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 366-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 366 Codice di Procedura Civile: Contenuto del ricorso

    Articolo 366 Codice di Procedura Civile: Contenuto del ricorso

    Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

    l’indicazione delle parti;

    l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

    l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

    i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis;

    l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

    la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

    Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine [1], le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

    Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

    Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma [2].

    Articolo così sostituito dall’art. 5, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

    [1] Le parole «ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» sono state inserite dall’art. 25, comma 1i, numero 1, L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 25, comma 1i, numero 2, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 365 Codice di Procedura Civile: Sottoscrizione del ricorso

    Articolo 365 Codice di Procedura Civile: Sottoscrizione del ricorso

    Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

  • Articolo 364 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 364 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 364 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 363 Codice di Procedura Civile: Principio di diritto nell’interesse della legge

    Articolo 363 Codice di Procedura Civile: Principio di diritto nell’interesse della legge

    Art. 363 c.p.c. – Principio di diritto nell’interesse della legge

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

    La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

    Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

    La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

    Articolo così sostituito dall’art. 4, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.