Art. 263 L. Fall. – Ruolo degli amministratori giudiziari
Ruolo degli amministratori giudiziari
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Ruolo degli amministratori giudiziari
Quando un’azienda ha il fondato timore che alcuni clienti non paghino, può accantonare in bilancio un fondo svalutazione crediti, cioè una riserva a copertura delle perdite attese. Dal punto di vista contabile è una scelta prudente; dal punto di vista fiscale, però, non tutta la svalutazione è deducibile.
L’art. 106, comma 1, del TUIR stabilisce che le svalutazioni dei crediti commerciali sono deducibili soltanto entro il limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Si tratta di una percentuale applicata ogni anno sull’intero portafoglio crediti verso clienti.
Esiste però un secondo limite: la deduzione non è più ammessa quando il fondo svalutazione crediti già accantonato ha raggiunto il 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio. In quel caso, anche se la svalutazione è giustificata contabilmente, non produce alcun effetto fiscale.
Questo sistema a doppio binario – contabile e fiscale – richiede di monitorare anno per anno sia il limite percentuale annuo sia il tetto cumulato del fondo, per non ritrovarsi con variazioni in aumento inattese nella dichiarazione.
| Voce | Regola fiscale |
|---|---|
| Limite di deduzione annua | 0,5% del valore nominale/acquisizione dei crediti commerciali |
| Tetto massimo del fondo | 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio |
| Effetto al raggiungimento del tetto | Nessuna ulteriore deduzione ammessa |
| Eccedenza rispetto al limite | Variazione in aumento (RF25 col.2 e RF31 cod.41) |
| Riferimento normativo | Art. 106, comma 1, TUIR |
Beta SNC chiude il 2025 con crediti verso clienti per un valore complessivo di 2.000.000 euro. Il limite annuo di deduzione è lo 0,5% di 2.000.000 = 10.000 euro. Il fondo svalutazione crediti già accantonato negli anni precedenti è 80.000 euro. Il tetto massimo del fondo è il 5% di 2.000.000 = 100.000 euro. La differenza disponibile è 100.000 – 80.000 = 20.000 euro. Poiché il limite annuo (10.000) è inferiore allo spazio residuo del fondo (20.000), la svalutazione dell’anno è interamente deducibile per 10.000 euro. Se invece il fondo fosse già a 95.000 euro, la deduzione ammessa sarebbe solo 5.000 euro (fino al tetto del 5%), e il resto costituirebbe variazione in aumento.
Scenario. Tizio è il responsabile amministrativo di Alfa SRL, che ha crediti verso clienti per 600.000 euro a fine 2025. Il fondo svalutazione crediti esistente ammonta a 15.000 euro. Nel 2025 la società effettua una svalutazione contabile di 3.000 euro.
Come si applica. Il limite annuo è lo 0,5% di 600.000 = 3.000 euro. Il tetto del fondo è il 5% di 600.000 = 30.000 euro. Il fondo attuale è 15.000, ben al di sotto del tetto. La svalutazione di 3.000 euro rientra esattamente nel limite annuo ed è interamente deducibile. Non occorre alcuna variazione in aumento nella dichiarazione.
Scenario. Caio gestisce la contabilità di una trading company con crediti verso clienti per 1.000.000 euro a fine 2025. Il fondo svalutazione esistente è 48.000 euro. Nell’anno la società effettua una svalutazione contabile di 8.000 euro.
Come si applica. Il tetto del fondo è il 5% di 1.000.000 = 50.000 euro. Il fondo attuale è 48.000 euro: mancano solo 2.000 euro al raggiungimento del tetto. Il limite annuo sarebbe lo 0,5% di 1.000.000 = 5.000 euro, ma il fondo può crescere al massimo di 2.000 euro prima di toccare il tetto. Quindi la deduzione fiscalmente ammessa è solo 2.000 euro. I restanti 6.000 euro (8.000 – 2.000) costituiscono una variazione in aumento da indicare nel rigo RF25 col. 2 e RF31 cod. 41.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. L’art. 106 TUIR riguarda i crediti commerciali verso i clienti. Non rientrano, ad esempio, i crediti verso soci, verso il fisco o di natura finanziaria.
La parte eccedente il limite fiscale non è deducibile nell’anno. Va indicata come variazione in aumento nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41, del quadro RF della dichiarazione Redditi SC 2026.
Sul valore complessivo dei crediti a fine esercizio, secondo le indicazioni dell’art. 106, comma 1, TUIR.
Sì, puoi farlo per ragioni contabili e prudenziali, ma quelle svalutazioni non produrranno alcun effetto fiscale: andranno interamente riprese come variazione in aumento nella dichiarazione.
No. Le perdite su crediti sono disciplinate dall’art. 101, comma 5, del TUIR e seguono regole proprie (elementi certi e precisi, procedure concorsuali, modesta entità). La svalutazione generica preventiva è invece regolata dall’art. 106.
Le istruzioni al quadro RF indicano che l’eccedenza rispetto al limite deducibile va riportata nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41 come variazione in aumento.
Il CCNL Elettrici prevede 28 giorni di ferie lavorativi annui (4,67 settimane), 96 ore di ROL (~12 giorni), 32 ore di ex-festività, permessi retribuiti per eventi familiari. Pianificazione concordata con RSU per turnisti centrali. Fruizione entro 18 mesi. Buona quantità complessiva di permessi retribuiti (~50 giorni/anno tra ferie+ROL+festività).
Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.
| Voce | Durata |
|---|---|
| Ferie annuali | 28 giorni lavorativi |
| ROL | 96 ore (~12 giorni) |
| Ex-festività | 32 ore (4 giorni) |
| Permesso matrimonio | 15 giorni di calendario |
| Lutto 1° grado | 3 giorni |
| Lutto 2° grado | 1 giorno |
| Donazione sangue | 1 giorno |
| Permessi L. 104 | 3 gg/mese o 2h/giorno |
| Permessi studio (150h) | 150h triennio |
| Termine fruizione ferie | 18 mesi dalla maturazione |
L’art. 47 del CCNL prevede 28 giorni lavorativi di ferie annue (4,67 settimane su 6 giorni). Le ferie sono irrinunciabili.
Per i turnisti delle centrali, la pianificazione è concordata con RSU all’inizio dell’anno: il datore garantisce 2 settimane continuative estive.
I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 96 ore annue (~12 giornate), maturazione 8 ore/mese.
Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni. Convertibili in banca ore con maggiorazione 25%.
I turnisti centrali fruiscono frequentemente i ROL per recuperare turni festivi e notti.
Le 4 ex-festività (32 ore):
Fruibili come permesso retribuito o pagate in busta paga.
Permessi retribuiti:
I lavoratori con L. 104/1992:
Per turnisti centrali: i permessi vengono organizzati con la RSU per coprire turni.
Permessi studio (150h): nel triennio per scuola serale o università. Settore favorisce formazione tecnica (laurea ingegneria, master energia).
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto, infortunio elettrico e prova per parametro.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall’allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall’articolo 272, comma
1.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell’articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. 3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore. 136
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attività a copertura delle medesime di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
))
2. L' IVASS , nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L' IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
3. 3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l' IVASS può: a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni; b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'articolo 167; c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.
Quando si chiude l’esercizio, i soci di una SRL leggono un utile netto nel bilancio. Spesso si aspettano che quella cifra coincida con la base su cui l’Agenzia delle Entrate calcola l’imposta. Non è così: tra bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi esiste quasi sempre un divario, a volte significativo.
Il motivo è che il Codice Civile e il TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) seguono regole diverse. Il bilancio obbedisce ai principi contabili: rappresentazione veritiera e corretta, competenza economica, prudenza. Il fisco ha le sue regole: alcune spese sono deducibili solo in parte, certi proventi sono esclusi, alcune deduzioni non transitano affatto dal conto economico.
La dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC per le società di capitali) parte dall’utile civile e applica variazioni in aumento e variazioni in diminuzione per arrivare al reddito imponibile. Capire questa meccanica aiuta il titolare di Alfa SRL a non sorprendersi della fattura fiscale e a pianificare con anticipo.
In questo articolo vediamo le variazioni più frequenti, con esempi concreti tratti dalle regole TUIR in vigore per il periodo d’imposta 2025.
| Componente | Regola civilistica | Regola fiscale (TUIR) | Tipo di variazione |
|---|---|---|---|
| Spese di rappresentanza | Costo pieno a conto economico | Deducibili entro 1,5% ricavi (fino a 10 mln), 0,6% sulla fascia 10-50 mln, 0,4% oltre 50 mln | In aumento per la parte eccedente |
| Dividendi da partecipazioni | Provento pieno a conto economico | Concorre al reddito solo per il 5% (95% escluso – art. 89 TUIR) | In diminuzione del 95% |
| Plusvalenza PEX | Plusvalenza piena | Esente al 95% se ricorrono i requisiti art. 87 TUIR | In diminuzione del 95% |
| Compensi amministratori | Competenza (maturazione) | Deducibili per cassa (quando pagati) | In aumento se non ancora pagati |
| Svalutazione crediti commerciali | Secondo prudenza | Deducibile max 0,5% dei crediti; stop al 5% del fondo (art. 106 TUIR) | In aumento per l'eccedenza |
| IMU immobili strumentali | Costo pieno | Deducibile al 100% per cassa dal 2022 | Nessuna variazione (allineamento) |
Esempio – Alfa SRL, esercizio 2025. Il conto economico mostra ricavi per 5.000.000 euro e un utile ante imposte di 300.000 euro. Nel corso dell’anno la società ha sostenuto spese di rappresentanza per 120.000 euro e ha incassato dividendi da una partecipata per 80.000 euro.
Variazione in aumento: il plafond rappresentanza è 1,5% × 5.000.000 = 75.000 euro. Le spese eccedenti (120.000 − 75.000 = 45.000 euro) non sono deducibili → +45.000 alla base imponibile.
Variazione in diminuzione: i dividendi incassati sono già inclusi nell’utile civilistico, ma fiscalmente concorrono al reddito solo per il 5%. La quota esclusa è 80.000 × 95% = 76.000 euro → −76.000 dalla base imponibile.
Reddito imponibile: 300.000 + 45.000 − 76.000 = 269.000 euro. Diverso dall’utile di bilancio.
Scenario. Alfa SRL organizza una cena di fine anno con i propri clienti. Il costo è 8.000 euro, regolarmente fatturato e pagato. Il commercialista la classifica come spesa di rappresentanza.
Come si applica. Nel bilancio la spesa rientra per intero tra i costi. In dichiarazione bisogna calcolare se il plafond di rappresentanza è già capiente. Se i ricavi dell’anno sono 1.000.000 euro, il plafond è 1,5% × 1.000.000 = 15.000 euro. Se le altre spese di rappresentanza dell’anno ammontano a 10.000 euro, restano 5.000 euro di capienza: 5.000 euro della cena sono deducibili, i restanti 3.000 euro generano una variazione in aumento di 3.000 euro. Nota: gli omaggi a clienti di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili e non consumano il plafond.
Scenario. Alfa SRL delibera un compenso annuale di 60.000 euro all’amministratore Tizio. Al 31 dicembre 2025 ne ha pagati 50.000 euro; i restanti 10.000 euro vengono corrisposti a gennaio 2026.
Come si applica. Nel bilancio 2025 il costo è 60.000 euro per competenza. Ma il TUIR (art. 95, comma 5) stabilisce che i compensi agli amministratori sono deducibili per cassa, cioè nell’esercizio in cui vengono effettivamente pagati. Quindi nel 2025 sono deducibili 50.000 euro. I 10.000 euro non ancora pagati generano una variazione in aumento nel modello Redditi SC 2026 (relativo al 2025). Quei 10.000 euro diventeranno deducibili nel 2026, quando verranno pagati, creando una variazione in diminuzione nella dichiarazione del 2027.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sono importi che si aggiungono all’utile civilistico per calcolare il reddito imponibile. Si producono quando un costo è già nel conto economico ma il fisco non lo ammette in deduzione (o lo ammette solo in parte), oppure quando un provento non è stato contabilizzato per competenza ma rileva per cassa.
Riducono la base imponibile rispetto all’utile di bilancio. Le più frequenti riguardano i dividendi da partecipazioni (tassati solo al 5%, quindi il 95% genera una variazione in diminuzione) e le plusvalenze in regime PEX (esenti al 95% se si rispettano i requisiti dell’art. 87 TUIR).
No. Per le società di capitali i dividendi da partecipazioni concorrono al reddito solo per il 5% del loro ammontare. Il 95% è escluso da imposizione per evitare la doppia tassazione economica (l’imposta è già stata pagata dalla società che ha distribuito gli utili).
Sono deducibili fino al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante a inizio esercizio. L’eventuale eccedenza non va persa: è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi. Tieni quindi traccia delle eccedenze pregresse che potrebbero ancora essere deducibili.
Le perdite fiscali delle società di capitali sono riportabili senza limiti di tempo. Possono però essere usate in ciascun esercizio solo fino all’80% del reddito imponibile di quell’anno. Fanno eccezione le perdite dei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, riferite a una nuova attività: quelle sono utilizzabili al 100%.
No. Il TUIR (art. 106) ammette la deduzione delle svalutazioni creditizie solo entro lo 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali. La deduzione si azzera quando il fondo svalutazione ha raggiunto il 5% del valore complessivo dei crediti. L’eccedenza genera variazione in aumento.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, , comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 83
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
Prima del 2012 l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) prevedeva una sola conseguenza per il licenziamento illegittimo nelle aziende sopra i 15 dipendenti: la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento integrale. La Legge Fornero (L. 92/2012) ha smontato questo meccanismo unico e lo ha sostituito con un sistema a quattro livelli di tutela, graduati in base al tipo di vizio del licenziamento. Capire questa scala resta essenziale, perche continua ad applicarsi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015.
L’idea della riforma e semplice nella premessa ma complessa negli effetti: non tutti i licenziamenti illegittimi sono uguali, quindi non tutti devono portare alla reintegra. La Fornero, riscrivendo l’art. 18 attraverso l’art. 1, commi 37 e seguenti, della L. 92/2012, ha distinto le conseguenze a seconda che il licenziamento sia discriminatorio o nullo, privo di giustificazione nel merito oppure affetto solo da vizi formali o procedurali. Ne sono derivati quattro possibili esiti, da leggere come una scala che va dalla tutela piu forte (il rientro in azienda) a quella piu lieve (una somma di denaro contenuta).
Il senso politico-giuridico dell’operazione era ridurre la cosiddetta «rigidita in uscita» del rapporto di lavoro: rendere cioe piu prevedibile, per il datore, il costo di un licenziamento sbagliato. La reintegra, da regola generale, e diventata l’eccezione riservata ai casi piu gravi.
E la tutela piu forte e si applica ai casi piu gravi: licenziamento discriminatorio (art. 15 dello Statuto e normativa antidiscriminazione), nullo (per esempio intimato in forma orale, oppure durante il periodo di maternita protetto) o riconducibile a un motivo illecito determinante. In queste ipotesi il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennita risarcitoria commisurata alle retribuzioni perdute dal licenziamento all’effettiva reintegra, con un minimo garantito. Questa tutela prescinde dal numero di dipendenti dell’azienda: vale anche nelle micro-imprese, perche colpisce vizi che l’ordinamento considera intollerabili a prescindere dalle dimensioni.
Si applica quando il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo e infondato nei casi piu evidenti, ad esempio quando il fatto contestato non sussiste oppure rientra tra le condotte punibili con una semplice sanzione conservativa secondo il contratto collettivo. Qui il lavoratore viene reintegrato, ma il risarcimento e limitato (con un tetto massimo di mensilita): per questo si parla di tutela «attenuata» rispetto a quella piena. La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che cio che conta e l’insussistenza del fatto materiale, non la sua diversa qualificazione giuridica: se il fatto e avvenuto ma il datore lo ha valutato troppo severamente, di regola si scende alla tutela indennitaria.
Quando il licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa risulta illegittimo ma non rientra nei casi piu gravi, non si torna in azienda: spetta solo un’indennita economica, di importo compreso in una forbice di mensilita determinata dal giudice in base all’anzianita e ad altri criteri. E la tutela «indennitaria forte», quella che ha segnato il vero cambio di passo rispetto al passato: il posto di lavoro non viene restituito, il rapporto si considera risolto e la lesione viene monetizzata.
Infine, se il licenziamento e viziato solo sul piano formale o procedurale (per esempio per difetti nella motivazione o nella procedura disciplinare dell’art. 7 dello Statuto), pur essendo sostanzialmente giustificato nel merito, al lavoratore spetta un’indennita di importo piu contenuto. E la tutela piu lieve della scala: sanziona l’errore di forma senza rimettere in discussione la legittimita sostanziale del recesso.
| Tutela | Quando si applica | Esito |
|---|---|---|
| Reintegratoria piena | Discriminatorio, nullo, orale, motivo illecito | Rientro + risarcimento integrale (qualsiasi dimensione) |
| Reintegratoria attenuata | Fatto insussistente o punibile con sanzione conservativa | Rientro + indennita con tetto massimo |
| Indennitaria forte | Giustificato motivo/giusta causa illegittimi, casi non gravi | Solo indennita entro una forbice di mensilita |
| Indennitaria ridotta | Solo vizi formali o procedurali | Indennita ridotta, nessun rientro |
Il sistema Fornero a quattro livelli si applica oggi ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015. Per chi e stato assunto dal 7 marzo 2015 e invece intervenuto il Jobs Act con il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti: la reintegra e stata ulteriormente ristretta (in pratica confinata ai licenziamenti nulli, discriminatori e ai disciplinari con insussistenza del fatto materiale) e l’indennita era originariamente agganciata in modo rigido all’anzianita di servizio. Convivono quindi due regimi diversi a seconda della data di assunzione, spesso anche all’interno della stessa azienda.
Su quel meccanismo rigido e intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui determinava l’indennita in misura fissa pari a due mensilita per ogni anno di servizio. La Consulta ha restituito al giudice la discrezionalita valutativa: l’anzianita resta un criterio, ma non l’unico, e l’importo va modulato anche su altri elementi del caso concreto. E la pronuncia che ha avvicinato, sul piano dell’indennita, il regime delle tutele crescenti a quello indennitario della Fornero.
Esempio. Tizio, assunto nel 2010 in un’azienda con 40 dipendenti, viene licenziato per un fatto disciplinare che il giudice accerta non essere mai avvenuto: opera la reintegra attenuata (rientro + indennita con tetto). Caio, assunto nel 2012, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo poi ritenuto infondato ma non pretestuoso: scatta la tutela indennitaria forte, niente rientro. Sempronio, assunto nel 2018, e quindi soggetto alle tutele crescenti: per lui l’indennita sara liquidata dal giudice secondo i criteri ridefiniti dalla Corte costituzionale, non piu in misura automatica.
I contenuti hanno finalita divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.
Ogni anno milioni di contribuenti si chiedono la stessa cosa: devo fare il 730 o il Modello Redditi? La risposta non è libera – dipende dal tipo di redditi che hai avuto nel 2025 e dalla tua situazione lavorativa.
Il Modello 730 è pensato per chi ha redditi ‘semplici’: lavoro dipendente, pensione, redditi da fabbricati, alcuni redditi di capitale. Il vantaggio principale è la comodità: non devi fare calcoli, il rimborso arriva in busta paga già da luglio (per i pensionati da agosto o settembre), e se devi pagare qualcosa viene trattenuto dalla retribuzione a rate.
Il Modello Redditi PF (ex UNICO) è invece obbligatorio per chi ha una partita IVA, redditi d’impresa, redditi provenienti dall’estero non gestibili con il 730, o per chi non è residente in Italia nel 2025 o nel 2026. Con questo modello gestisci tutto in autonomia: calcoli le imposte, paghi con F24 entro le scadenze.
Se ti trovi in una situazione di confine – per esempio sei un dipendente ma hai anche un piccolo affitto all’estero – è importante sapere dove cade il confine, perché usare il modello sbagliato può portare a dichiarazioni incomplete.
| Aspetto | Modello 730 | Modello Redditi PF |
|---|---|---|
| Chi può usarlo | Dipendenti, pensionati, assimilati; anche senza sostituto d'imposta | Tutti; obbligatorio per P.IVA, imprenditori, non residenti |
| Rimborso | In busta paga o pensione da luglio (o da agosto/settembre per pensionati) | Dall'Agenzia delle Entrate tramite bonifico su IBAN comunicato |
| Pagamento debiti | Trattenuto dalla retribuzione/pensione (anche a rate) | Con modello F24 entro le scadenze (giugno/luglio, novembre per acconti) |
| Redditi d'impresa o P.IVA | Non ammessi: obbligo di usare Redditi PF | Ammessi e obbligatori |
| Redditi esteri | Solo quadro W (IVAFE/IVIE/cripto): per altri redditi esteri serve Redditi PF | Tutti i redditi esteri dichiarabili |
| Scadenza presentazione | 30 settembre (al sostituto, CAF o professionista) | 30 settembre (telematicamente all'Agenzia) |
| Calcolo imposte | Lo fa chi presta assistenza fiscale (CAF, sostituto, professionista) | Lo fa il contribuente (o il commercialista) |
Tizio è un dipendente con reddito di 28.000 euro. Affitta un appartamento in Italia per 6.000 euro e ha un conto corrente in Germania (IVAFE). Può usare il 730: il reddito da affitto va nel Quadro B, il conto estero nel Quadro W. Se invece Tizio avesse anche un piccolo reddito d’impresa (per es. una ditta individuale), dovrebbe obbligatoriamente presentare il Modello Redditi PF, perché il 730 non gestisce i redditi d’impresa.
Scenario. Tizio è un pensionato con pensione di 18.000 euro annui e possiede un appartamento che affitta a 5.400 euro l’anno con cedolare secca. Non ha altri redditi.
Come si applica. Tizio rientra perfettamente nel Modello 730: ha solo reddito da pensione (gestito dalla CU dell’INPS) e reddito da fabbricato. Presenta il 730 al CAF o direttamente online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Il sostituto d’imposta (INPS) gestisce i conguagli: se emerge un rimborso, lo riceve nella rata di pensione di agosto o settembre. Se deve pagare qualcosa, viene trattenuto dalla pensione a rate.
Scenario. Caio è un consulente informatico con partita IVA in regime ordinario. Ha guadagnato 45.000 euro di compensi nel 2025 e possiede un appartamento affittato.
Come si applica. Caio non può usare il 730 perché ha redditi di lavoro autonomo con partita IVA (obbligatori nel Modello Redditi PF). Deve presentare il Modello Redditi PF entro il 30 settembre in via telematica. Calcola le imposte da solo (o con il commercialista), versa il saldo IRPEF e il primo acconto entro giugno/luglio con F24, e il secondo acconto a novembre. Non c’è un sostituto d’imposta che lo aiuta con le trattenute.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì, è una scelta libera. Chi può usare il 730 può comunque optare per il Redditi PF. Il 730 però è più comodo: niente calcoli, rimborsi in busta paga. Il Redditi PF ha senso sceglierlo solo se hai esigenze particolari (es. rateizzare diversamente o compensare crediti con F24).
La dichiarazione è considerata incompleta o irregolare. In questi casi occorre presentare una dichiarazione integrativa o correttiva. Meglio verificare prima con un CAF o un professionista.
Non necessariamente. Controlla attentamente i dati: l’Agenzia inserisce le informazioni che riceve (CU, spese sanitarie, interessi mutuo), ma potrebbero mancare dati che solo tu conosci (affitto, spese per figli, ecc.). Se accetti senza verificare e ci sono errori, sei comunque responsabile.
Sì: esiste il ‘730 senza sostituto’. Si presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate o tramite CAF. Se emerge un credito, il rimborso arriva dall’Agenzia; se emerge un debito, si paga con F24.
Il 730 precompilato è quello che l’Agenzia ti mette già pronto (con i dati che ha ricevuto da terzi) nell’area riservata del sito. Il 730 ordinario è quello che compili da zero o fai compilare da un CAF. Entrambi vanno presentati entro il 30 settembre.
Dipende dal tipo di redditi esteri. Il 730 gestisce il quadro W per immobili e conti finanziari esteri (IVAFE, IVIE, criptoattività). Se hai redditi di lavoro, impresa o altri redditi prodotti all’estero non gestibili dal 730, devi usare il Redditi PF.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali . Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.
2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell’Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l’applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.
2. È vietata l’immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.
3. È vietata l’immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all’1,50% in massa .
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all’interno di aree di controllo delle emissioni di SO “X”(, ovunque ubicate, è vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa . La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all’area del Mar Baltico … all’area del Mare del Nord, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell’Unione europea, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,50% in massa . La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano. Il divieto si applica fino all’entrata in vigore dei più restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1 .
6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all’esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all’allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.
6-ter. Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall’armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55 .
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietato l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa su navi all’ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l’ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il più tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma
10. 9. Il comma 8 non si applica : a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55 ; b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore; c) alle navi all’ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell’inventario di cui agli articoli 174 , 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell’armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.
12. È tenuto, presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale, un apposito registro che riporta l’elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell’area di competenza, con l’indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2014, N. 112 . Le variazioni dei dati. sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori è comunicata in via preventiva. I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorità che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell’area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all’articolo 298, comma 2-bis. 12-bis. Al fine di assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorità marittime e, ove istituite, delle autorità portuali, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste all’ articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 . A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorità marittime e, ove istituite, alle autorità portuali le situazioni in cui può verificarsi una significativa riduzione della disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano: a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l’accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta; b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare; c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave è imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purché si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l’incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno è dovuto a dolo o colpa del comandante o dell’armatore; d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis; e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell’utilizzo.
14. Con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati , su navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni , nel corso dei quali è ammesso l’utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai commi da 1 a 8 . Tale autorizzazione, la cui durata non può eccedere i diciotto mesi, è rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi: a) la descrizione del metodo e, in particolare, del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonché la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l’esperimento ; b) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di ossido di zolfo saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni ; c) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni; d) uno studio diretto a dimostrare la compatibilità dell’impatto dell’esperimento sull’ambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilità; lo studio include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall’esperimento sull’ambiente marino; e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante l’esperimento; e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni; e-ter) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione. 15. L’autorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell’idoneità delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed all’istruttoria provvede la Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva l’istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d) ed e-ter), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell’istruttoria il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell’ISPRA.
16. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 è immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall’autorità di cui all’articolo 296, comma 9: a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati; b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione; c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dall’autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dell’Unione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dell’Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune modalità di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell’inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione europea e l’eventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui l’esperimento è effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 . 18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono l’utilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali è ammesso l’utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dell’autorizzazione sono stabiliti con uno o più decreti ai sensi dell’articolo 281, comma
5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.
19. In alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell’Unione europea, l’utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 .
20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità all’ Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che: a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell’allegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta; b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, all’allegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.
20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dell’autorità competente.