Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 366-bis c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo 366-bis del c.p.c. è stato completamente abrogato
  • Non produce alcun effetto giuridico e non è applicabile al processo civile
  • Le funzioni da esso svolte sono state integrate in altre disposizioni (in particolare articolo 366)
  • La scomparsa della norma riflette l'evoluzione delle regole sulla specificità dei motivi di ricorso
Indice dei contenuti

Articolo abrogato del codice di procedura civile. Disciplinava originariamente la formulazione tecnica e specifica dei motivi di ricorso per cassazione, ora ricompresa in altre norme.

Ratio

L'articolo 366-bis era una disposizione tecnica che dettagliava come formulare i motivi di ricorso per cassazione. Era stato aggiunto al codice originario in una fase successiva per fornire precisazioni sulla struttura formale dei motivi stessi (es. come indicare le norme violate, come strutturare la critica della sentenza). Con l'evoluzione del diritto processuale e il consolidamento della giurisprudenza sulla formulazione dei motivi, il legislatore ha ritenuto che quelle prescrizioni potessero confluire nell'articolo 366 (contenuto del ricorso in generale) senza necessità di una norma separata. L'abrogazione è stata una semplificazione normativa, non una deroga substantiva alle regole di ricorribilità.

Analisi

Non essendo la norma più in vigore, non vi è contenuto da analizzare. Storicamente, l'articolo 366-bis aveva fornito parametri tecnici sulla "specificità" dei motivi (es. indicazione esatta della norma violata, ricostruzione della motivazione della sentenza impugnata, contrapposizione dell'interpretazione proposta). Queste regole rimangono comunque applicate dalla Corte di cassazione sulla base della consolidata giurisprudenza e dell'articolo 366, che rimane il riferimento normativo.

La pratica forense e la giurisprudenza hanno reso obsoleta la necessità di una norma specifica: la Corte di cassazione dichiara inammissibili i motivi di ricorso non specifici sulla base dell'articolo 366 (requisito di completezza del ricorso), senza più ricorrere al numero di norma 366-bis.

Quando si applica

Non si applica in alcun modo. Qualsiasi tentativo di fondare un'eccezione processuale o una deduzione sulla norma 366-bis sarà respinto da ogni giudice, poiché la norma non esiste più nell'ordinamento. Se stai consultando un testo giuridico che fa riferimento all'articolo 366-bis, devi aggiornare la ricerca alle attuali disposizioni.

Nel caso si debba comprendere come formulare i motivi di ricorso per cassazione, il riferimento normativo contemporaneo rimane esclusivamente l'articolo 366, integrato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione su cosa costituisca una corretta specificità di motivi.

Connessioni

L'articolo 366 rimane il fondamento della disciplina del contenuto del ricorso per cassazione. L'articolo 365 disciplina la sottoscrizione. L'articolo 360 elenca i casi di ricorribilità in cassazione. La giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare precedenti relativi a "ammissibilità dei motivi") ha rimpiazzato le lacune normative lasciate dall'abrogazione dell'articolo 366-bis, fornendo criteri operativi su cosa la Corte ritiene "specifico" e "sufficientemente motivato" nel ricorso.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Un ricercatore di diritto processuale consulta un manuale di procedura civile risalente al 2004 e vi trova descritto dettagliatamente l'articolo 366-bis e i criteri per formulare i motivi di ricorso. Consulta poi il codice vigente nel 2026 e scopre che l'articolo non esiste più. Verifica sui commenti più recenti al c.p.c. e comprende che le regole su come formulare i motivi sono ora contenute nell'articolo 366 e nella giurisprudenza della Cassazione. Aggiorna il suo studio alle disposizioni contemporanee.

Caso 2: Caso 2

Tizio sta preparando un ricorso in cassazione con il suo avvocato cassazionista Caio. Caio si basa su una pubblicazione vecchia che cita l'articolo 366-bis per indicare come strutturare i motivi. Tizio si insospettisce e consulta il codice attuale, scoprendo che 366-bis non c'è. Caio, verificando, spiega che la norma è stata abrogata ma che le medesime regole (specifiche motivazione dei motivi) rimangono comunque applicate dalla Corte sulla base dell'articolo 366 e della giurisprudenza. Procede dunque a riformulare il ricorso secondo i criteri moderni di specificità già incorporati nella pratica processuale.

Domande frequenti

Se devo capire come formulare correttamente i motivi di ricorso, dove leggo le regole ora che 366-bis è abrogato?

Le regole sono confluite nell'articolo 366 (contenuto del ricorso) e sono amplificate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Puoi consultare i commenti moderni al c.p.c. e le massime della Cassazione sui criteri di ammissibilità dei motivi. Il tuo avvocato cassazionista avrà familiarità con questi criteri consolidati.

Un contratto che faceva riferimento all'articolo 366-bis per i ricorsi è ancora valido?

Se il contratto rinviava a 366-bis come fondamento di una procedura specifica, il rinvio è divenuto inapplicabile con l'abrogazione. Tuttavia, se il contratto si limitava a richiedere un "ricorso secondo il c.p.c.", rimane valido: basta adeguare i ricorsi alle norme attualmente vigenti (articolo 366 e successive).

Se ho un ricorso preparato secondo l'articolo 366-bis dei tempi passati, posso riutilizzarlo?

No. I ricorsi vecchi possono contenere elementi di strutturazione ormai obsoleti. È necessario aggiornarli alle regole attuali secondo l'articolo 366 e la giurisprudenza contemporanea. Il tuo avvocato cassazionista saprà adeguare il documento ai criteri odierni di ammissibilità.

Come faccio a evitare che il mio ricorso in cassazione sia dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi?

Affidati a un avvocato cassazionista esperto. Indica chiaramente la norma di diritto che ritieni violata, cita la parte della sentenza che contesti, spiega come il giudice ha interpretato male la norma e quale interpretazione proponi. Più chiaro e specifico sei, minore è il rischio di inammissibilità.

Qual è stato il motivo dell'abrogazione dell'articolo 366-bis?

L'abrogazione è stata una semplificazione legislativa: le regole sulla formulazione dei motivi erano diventate sufficientemente consolidate nella giurisprudenza della Cassazione e nella pratica forense, rendendo obsoleta una norma separata. Integrando tutto nell'articolo 366, il legislatore ha semplificato il codice senza perdere protezione formale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.