Autore: Andrea Marton

  • Inquadramento sbagliato: come chiedere il livello giusto

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    Se le mansioni svolte corrispondono a un livello contrattuale superiore a quello formalmente attribuito, il lavoratore ha diritto all’inquadramento corretto e alle differenze retributive. La valutazione va condotta comparando le mansioni effettive con le declaratorie del CCNL applicabile.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Come si valuta l’inquadramento corretto
    Passo Azione
    1. Verificare il CCNL Identificare il contratto collettivo applicato in azienda
    2. Leggere la declaratoria Confrontare le mansioni svolte con la descrizione di ciascun livello
    3. Raccogliere prove Email, organigrammi, comunicazioni interne, cedolini
    4. Richiesta scritta Lettera al datore o all’ufficio HR con indicazione del livello rivendicato
    5. Tentativo di conciliazione Sindacato, patronato, DTL
    6. Ricorso al giudice Tribunale del lavoro: declaratoria di inquadramento + differenze retributive

    Perché l'inquadramento è fondamentale

    L’inquadramento contrattuale determina la retribuzione minima, i diritti normativi (ferie, permessi, comporto malattia) e molti altri aspetti del rapporto di lavoro. Un inquadramento errato o volutamente basso comporta una retribuzione inferiore al dovuto e la perdita di diritti.

    L’art. 2103 c.c. sancisce il diritto del lavoratore a essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a mansioni equivalenti: ne deriva che le mansioni effettivamente svolte devono corrispondere al livello contrattuale attribuito.

    Come si confrontano le mansioni con la declaratoria CCNL

    Ogni CCNL contiene le declaratorie di livello, cioè descrizioni sintetiche delle mansioni e delle competenze richieste per ciascun livello di inquadramento. Per rivendicare un inquadramento superiore occorre dimostrare che le mansioni effettivamente e prevalentemente svolte rientrano nelle declaratorie del livello superiore, non solo saltuariamente o accessoriamente.

    La valutazione è qualitativa: non conta solo il titolo o la denominazione della posizione, ma il contenuto reale del lavoro svolto.

    Differenze retributive: come si calcolano

    Se il giudice o un accordo stragiudiziale accerta che l’inquadramento corretto è superiore, il lavoratore ha diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e il minimo contrattuale del livello rivendicato, per tutto il periodo in cui ha svolto le mansioni superiori. Tali differenze sono soggette a rivalutazione e interessi, ma si prescrivono in cinque anni (salvo orientamenti giurisprudenziali specifici).

    Casi pratici

    Tizio – coordinatore di fatto ma inquadrato come esecutore

    Tizio coordina quattro colleghi, gestisce i turni e firma le comunicazioni con i fornitori, ma è inquadrato al 3° livello CCNL Metalmeccanici come addetto alle attività esecutive. La declaratoria del 4° livello descrive esattamente queste responsabilità. Tizio raccoglie email e organigrammi, invia richiesta scritta, e ricorre al Tribunale del lavoro: ottiene l’inquadramento al 4° livello e le differenze retributive degli ultimi cinque anni.

    Caia – assumere come stagista ma svolgere mansioni impiegatizie

    Caia è assunta come collaboratrice esterna ma svolge da mesi attività tipiche di un’impiegata amministrativa (contabilità, rapporti con clienti, archiviazione). Anche il contratto formale non corrisponde alla realtà: può rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il livello impiegatizio corretto e le relative differenze.

    Sempronio – inquadramento aggiornato dopo cambio di mansioni

    Sempronio, operaio specializzato, viene formato e adibito all’uso di macchinari CNC complessi: mansioni che il CCNL colloca a un livello superiore. Dopo sei mesi chiede per iscritto la revisione dell’inquadramento. Il datore accetta: aggiorna il livello e corrisponde le differenze retributive dei sei mesi.

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere se sono inquadrato al livello sbagliato?

    Occorre leggere le declaratorie di livello del CCNL applicato alla propria azienda (reperibile sul sito del sindacato di categoria) e confrontarle onestamente con le mansioni effettivamente svolte ogni giorno.

    Il datore è obbligato a darmi il livello corretto?

    Sì. L’inquadramento deve riflettere le mansioni effettivamente svolte. Se le mansioni reali corrispondono a un livello superiore, il lavoratore ha diritto a quell’inquadramento per legge.

    Posso chiedere l'inquadramento corretto senza licenziarmi?

    Assolutamente sì. La richiesta di rettifica dell’inquadramento può essere avanzata in costanza di rapporto, senza necessità di dimettersi. Dimettersi non è un requisito.

    Quanto indietro posso rivendicare le differenze retributive?

    In linea generale cinque anni, ma la decorrenza della prescrizione può variare in base all’orientamento giurisprudenziale sull’azione in costanza di rapporto. È consigliabile agire appena possibile.

    Mi possono licenziare se chiedo la rettifica dell'inquadramento?

    Un licenziamento ritorsivo a seguito di una legittima rivendicazione sarebbe illegittimo e impugnabile. Il lavoratore è tutelato dalla nullità dei provvedimenti ritorsivi.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1209 Codice della Navigazione – Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato

    Art. 1209 Codice della Navigazione – Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto del Regno, che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 12) che "Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."

  • Art. 25 D.Lgs. 175/2016 – Disposizioni in materia di personale

    Art. 25 D.Lgs. 175/2016 – Disposizioni in materia di personale

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

    2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

    3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d’intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati

  • Art. 240 RD 12/1941

    Art. 240 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 24 L. 91/1992

    Art. 24 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396

  • Art. 384 DPR 495/1992 – Casi di impossibilità della contestazione immediata

    Art. 384 DPR 495/1992 – Casi di impossibilità della contestazione immediata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

  • Adozione internazionale nel 730: come detrarre il 50% delle spese

    In sintesi

    • Agevolazione fiscale: il 50% delle spese sostenute per l’adozione internazionale riduce direttamente il reddito imponibile (deduzione, non detrazione).
    • Dove si dichiara: rigo E26 del quadro E, codice onere 21 (‘altri oneri deducibili’).
    • Spese ammesse: quelle sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate dall’ente autorizzato.
    • Pagamento tracciabile: le spese devono risultare da documentazione idonea rilasciata dall’ente autorizzato alla procedura.
    • Chi può farne uso: entrambi i genitori adottivi, in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

    Cosa si può dedurre e come funziona

    L’adozione internazionale comporta costi significativi: spese per l’ente autorizzato, traduzioni, pratiche consolari, viaggi, soggiorni nel paese di origine del minore. Lo Stato riconosce un’agevolazione fiscale specifica: il 50% di queste spese può essere dedotto dal reddito complessivo, abbassando così la base su cui si calcola l’IRPEF.

    Si tratta di una deduzione – non di una detrazione. La differenza è importante: la detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare, la deduzione invece riduce il reddito su cui l’imposta viene calcolata. Il risparmio effettivo dipende dall’aliquota IRPEF applicata al tuo scaglione di reddito.

    La norma si trova tra gli ‘altri oneri deducibili’ (art. 10 del TUIR): nel 730/2026 va indicata nel rigo E26 con il codice onere 21. Solo la metà delle spese sostenute entra nel calcolo: se hai speso 20.000 euro di procedura, in dichiarazione indichi 10.000 euro.

    Attenzione: la norma riguarda specificamente l’adozione di minori stranieri attraverso le procedure previste dalla legge (L. 184/1983). Le spese devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha seguito la pratica. Conserva tutta la documentazione ricevuta dall’ente.

    Riepilogo agevolazione adozione internazionale
    Elemento Dettaglio
    Tipo di agevolazione Deduzione dal reddito complessivo
    Percentuale deducibile 50% delle spese sostenute
    Rigo del 730 E26 (codice onere 21)
    Massimale di spesa Non indicato dalle istruzioni AdE
    Pagamento Documentazione dell'ente autorizzato

    Esempio pratico

    • Tizio e Caia hanno completato nel 2025 una procedura di adozione internazionale, sostenendo complessivamente 24.000 euro di spese certificate dall’ente autorizzato. Ciascuno ha contribuito per 12.000 euro. In dichiarazione, Tizio indica nel rigo E26 (codice 21) la somma di 6.000 euro (50% di 12.000), e lo stesso fa Caia. Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà quell’importo dal loro reddito complessivo: se l’aliquota marginale è del 35%, il risparmio d’imposta per ciascuno è di 2.100 euro circa.

    Documenti necessari

    • Documentazione delle spese rilasciata dall’ente autorizzato alla procedura di adozione
    • Ricevute o fatture relative ai costi della procedura (viaggi, soggiorni, atti, traduzioni)
    • Decreto del Tribunale per i minorenni o provvedimento straniero riconosciuto
    • Eventuale dichiarazione dell’ente con indicazione delle spese di competenza di ciascun genitore

    Adozione completata nel 2025: entrambi i coniugi lavoratori

    Scenario. Tizio e Caia hanno adottato un bambino da un paese straniero. La procedura si è conclusa nel 2025. L’ente ha rilasciato documentazione che attesta 18.000 euro di spese totali, sostenute in parti uguali dai due coniugi.

    Come si applica. Ciascuno può dedurre il 50% della propria quota: 9.000 euro × 50% = 4.500 euro. Ognuno indica 4.500 euro nel rigo E26, codice 21. La deduzione riduce il reddito imponibile di 4.500 euro per ciascuno. Con aliquota marginale del 35%, il risparmio fiscale è di circa 1.575 euro a testa.

    In pratica

    • Ogni genitore deduce il 50% della propria quota di spesa, non dell’intera spesa.
    • Se la documentazione è intestata a uno solo, occorre indicare la ripartizione percentuale tra i coniugi.

    Caia è a carico del marito Tizio

    Scenario. Caia non ha redditi propri ed è fiscalmente a carico di Tizio. L’ente ha emesso documentazione per 22.000 euro di spese complessive, pagate interamente da Tizio.

    Come si applica. Tizio può indicare l’intera spesa sostenuta (22.000 euro) e dedurre il 50%, ovvero 11.000 euro, nel proprio rigo E26 codice 21. Il risparmio dipende dalla sua aliquota marginale IRPEF. Caia, non avendo redditi, non può beneficiare della deduzione in proprio.

    In pratica

    • Se uno dei coniugi è a carico, l’intera spesa sostenuta dal coniuge che lavora può essere attribuita a quest’ultimo.
    • Conserva le ricevute e la documentazione dell’ente: potrebbero essere richieste in caso di controllo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    È una detrazione o una deduzione?

    È una deduzione: riduce il reddito su cui si calcola l’IRPEF, non l’imposta direttamente. Il risparmio effettivo dipende quindi dalla tua aliquota IRPEF marginale.

    Quale percentuale delle spese si può dedurre?

    Il 50% delle spese effettivamente sostenute per la procedura di adozione internazionale, certificate dall’ente autorizzato.

    Dove si indica nel 730?

    Nel rigo E26 del quadro E, inserendo il codice onere 21 (‘altri oneri deducibili’).

    Serve la documentazione dell'ente autorizzato?

    Sì. Le spese devono essere certificate dall’ente che ha seguito la procedura. Conserva tutto: fatture, ricevute, dichiarazioni dell’ente.

    Spetta anche se la procedura si è svolta su più anni?

    La deduzione riguarda le spese effettivamente sostenute nel 2025 (anno d’imposta). Se la procedura è iniziata prima ma le spese sono state pagate nel 2025, si deducono nell’anno in cui sono state sostenute.

    I genitori possono dividersi la deduzione?

    Sì, ciascun genitore deduce il 50% della propria quota di spesa sostenuta. Se la spesa è stata sostenuta interamente da uno dei due, questi può dedurre il 50% dell’intero importo.

  • Art. 383 DPR 495/1992 – Contestazione – Verbale di accertamento

    Art. 383 DPR 495/1992 – Contestazione – Verbale di accertamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

    2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.

    3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

    4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

  • Art. 210 TULPS – Scioglimento prefettizio di associazioni antistatali

    Art. 210 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

    Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

    Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.

    Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.

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  • Maternita, paternita e congedi del dirigente del terziario: CCNL Manageritalia

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    La dirigente in maternita ha diritto all’astensione obbligatoria di 5 mesi (2 ante partum + 3 post partum) con indennita INPS all’80% della retribuzione media. Il CCNL Manageritalia non prevede integrazione obbligatoria al 100%, salvo accordi aziendali. Il congedo di paternita obbligatorio e di 10 giorni retribuiti al 100%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Maternita e paternita – Dirigente del terziario
    Istituto Durata Indennita
    Astensione obbligatoria maternita 5 mesi (2+3 o flessibile) 80% retribuzione media INPS
    Congedo di paternita obbligatorio 10 giorni entro 5 mesi dalla nascita 100% (a carico INPS)
    Congedo parentale madre Fino a 9 mesi (entro 12 anni) 80% per 3 mesi, 30% per restanti
    Congedo parentale padre Fino a 9 mesi (entro 12 anni) 80% per 3 mesi, 30% per restanti
    Protezione dal licenziamento Dalla gravidanza fino a 1 anno di vita del figlio N/A
    Integrazione aziendale Non obbligatoria per legge; possibile da accordo individuale/aziendale Variabile

    Astensione obbligatoria per maternita

    La dirigente in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria per maternita ai sensi del D.Lgs. 151/2001: normalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure 1 mese prima e 4 dopo (astensione flessibile), oppure in caso di nascita prematura o di ricovero del neonato.

    Durante il congedo di maternita, l’INPS eroga un’indennita pari all’80% della retribuzione media giornaliera (calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 12 mesi, non sulla RGA piena). Il CCNL Manageritalia non impone al datore di integrare l’indennita fino alla RGA completa, ma accordi aziendali e contratti individuali possono prevederlo.

    La dirigente e protetta dal licenziamento dalla data di comunicazione dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio (art. 54, D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo e nullo, salvo giusta causa.

    Congedo di paternita: obbligatorio e facoltativo

    Il congedo obbligatorio di paternita spetta al padre dirigente per 10 giorni lavorativi (L. 234/2021 e proroghe), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’adozione. L’indennita e al 100% della retribuzione, a carico INPS, e computata sulla retribuzione media degli ultimi 12 mesi.

    Inoltre, il padre puo fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo (rinunciando a un giorno della madre), sempre al 100%.

    I giorni di congedo obbligatorio di paternita sono cumulabili con il congedo parentale e non riducono la quota spettante alla madre.

    Congedo parentale: riforma 2022 e diritto alla disconnessione

    La riforma del congedo parentale (D.Lgs. 105/2022) ha elevato al 80% l’indennita per i primi 3 mesi di congedo parentale per ciascun genitore (nei primi 6 anni di vita del figlio), superando la precedente aliquota del 30%.

    Per i periodi eccedenti i 3 mesi, l’indennita torna al 30% fino al limite massimo di fruizione (10 anni di eta del figlio per i periodi al 30%, 12 anni per il congedo non retribuito).

    I dirigenti del terziario possono fruire del congedo parentale in modalita oraria, se previsto dall’accordo aziendale, consentendo una maggiore flessibilita nella gestione del rientro al lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo obbligatorio di paternita e avanzamento carriera
    Tizio, dirigente commerciale, e padre di un neonato. Fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternita a maggio 2026. L’azienda non puo discriminarlo in sede di avanzamento di carriera o di valutazione delle performance per aver fruito del congedo. La discriminazione per ragioni di paternita e vietata dal D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunita).
    Caia – Maternita e integrazione aziendale
    Caia, dirigente con RGA di 85.000 euro, va in maternita. L’INPS eroga l’indennita sull’80% della retribuzione media previdenziale (poniamo 60.000 euro di base INPS): circa 4.000 euro/mese. La RGA mensile e circa 7.083 euro. Il contratto individuale di Caia prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della RGA: l’azienda versa circa 3.083 euro/mese aggiuntivi per i 5 mesi di astensione obbligatoria.
    Sempronio – Congedo parentale e MBO
    Sempronio fruisce di 3 mesi di congedo parentale. L’azienda esclude dal calcolo del MBO annuale i 3 mesi di congedo (pro-rata), riducendo proporzionalmente il bonus. Il D.Lgs. 105/2022 vieta il trattamento sfavorevole per l’esercizio di diritti di congedo: la riduzione pro-rata dell’MBO per il solo periodo di congedo e ammissibile se gli obiettivi sono stati proporzionalmente adeguati; la penalizzazione ulteriore e invece illegittima.

    Domande frequenti

    L'indennita di maternita e al 100% per le dirigenti?
    No, per legge e all’80% della retribuzione media INPS. Il 100% si raggiunge solo se il contratto individuale o l’accordo aziendale prevede un’integrazione da parte del datore. Il CCNL Manageritalia non impone tale integrazione come standard minimo.
    La maternita e protetta anche per le dirigenti?
    Si. Il divieto di licenziamento durante la maternita e fino al primo anno di vita del figlio si applica a tutte le lavoratrici, incluse le dirigenti (art. 54, D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo e nullo.
    Il congedo parentale riduce l'anzianita per il TMCA?
    No. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianita di servizio ai fini di tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro (art. 34, D.Lgs. 151/2001), inclusa la progressione del TMCA per anzianita di nomina.
    E possibile il rientro part-time dopo la maternita?
    Il CCNL Manageritalia non prevede un diritto automatico al part-time al rientro dalla maternita. Il diritto al part-time temporaneo post-maternita e riconosciuto dalla L. 53/2000 e dal D.Lgs. 151/2001 solo nelle aziende che applicano contratti collettivi che lo prevedono. In assenza di tale previsione, il rientro e a tempo pieno, salvo accordo individuale.
    Il padre dirigente puo fruire del congedo parentale se la madre non lavora?
    Si. Il congedo parentale del padre e un diritto autonomo, non condizionato all’occupazione della madre (salvo per la quota aggiuntiva facoltativa legata alla rinuncia materna). Se la madre non lavora, il padre puo comunque fruire della propria quota di congedo parentale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia 2026, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 42 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati

    Art. 42 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.

    2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all’entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all’articolo 4.

    3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018 ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.

    4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l’ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l’ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attività e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all’ articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.

    5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l’applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all’utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 42. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 35 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale

    Art. 35 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea. articolo precedente articolo successivo