Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 43 Rev. Leg. – Abrogazioni e disposizioni finali e transito

    Art. 43 Rev. Leg. – Abrogazioni e disposizioni finali e transito

    Art. 43 Rev. Leg. – Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99; d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233; g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; h) l’articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; i) l’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; j) l’articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; k) l’articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; l) articolo 2409-quinquies del codice civile.

    2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. […]

    3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell’articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    4. Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

    5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell’Albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

    6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell’esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell’articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

    7. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l’attività di vigilanza di cui all’articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    8. Hanno diritto all’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell’entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1, in un’apposita sezione dell’albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti.

    10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all’articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell’ammontare delle risorse di cui all’articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  • Art. 1220 Codice della Navigazione – Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione

    Art. 1220 Codice della Navigazione – Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con l'ammenda da lire duemila a cinquemila. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 80 Imp. Reg. – altre disposizioni

    Art. 80 Imp. Reg. – altre disposizioni

    Art. 80 Imp. Reg. – Altre disposizioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La disposizione del comma 3 dell’art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza o quello dell’azione del contribuente per il rimborso.

    2. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

    3. Rimangono ferme in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.

  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: contestazione e difesa

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello del CCNL applicato.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Sistema del prezzo-valore: come si tassa la casa

    In sintesi

    • Base imponibile ridotta: si usa il valore catastale (rendita rivalutata ×120, o ×110 per la prima casa) invece del prezzo effettivo.
    • Solo per persone fisiche: il meccanismo vale per le cessioni di abitazioni a chi non agisce come imprenditore.
    • Su richiesta in atto: l’acquirente deve chiedere espressamente al notaio di applicare il prezzo-valore nell’atto di compravendita.
    • Onorari notarili ridotti: oltre al risparmio fiscale, spetta anche una riduzione degli onorari del notaio.
    • Aliquota invariata: si applica comunque il 9% (o il 2% per la prima casa), ma sulla base catastale più bassa.

    Che cosa è il sistema del prezzo-valore

    Quando si compra una casa tra privati, la legge impone di pagare l’imposta di registro sul valore dell’immobile. Il problema è: qual è quel valore? In linea generale sarebbe il prezzo concordato tra le parti, che di solito riflette il mercato. Ma il fisco italiano ha previsto un’alternativa più favorevole: il sistema del prezzo-valore.

    Con questo meccanismo, la base su cui si calcola l’imposta non è il prezzo scritto nel contratto, bensì il cosiddetto valore catastale: un dato fiscale, di norma molto più basso del prezzo di mercato. Il risultato è che l’imposta di registro può ridursi in modo significativo, anche di diverse migliaia di euro.

    Il valore catastale si ottiene partendo dalla rendita catastale dell’immobile (indicata nella visura catastale), rivalutandola del 5% e moltiplicandola per 120 in caso di acquisto ordinario, oppure per 110 se si tratta di prima casa. L’acquirente deve però fare esplicita richiesta al notaio di inserire nell’atto la dichiarazione per l’applicazione del prezzo-valore.

    Il beneficio non si ferma all’imposta: la legge prevede anche una riduzione degli onorari notarili quando si usa questo sistema. Si tratta quindi di un doppio vantaggio economico, accessibile però solo alle persone fisiche che acquistano per uso privato e non nell’esercizio di un’attività d’impresa.

    Calcolo del valore catastale per il prezzo-valore
    Tipo di acquisto Moltiplicatore Aliquota registro
    Abitazione ordinaria (non prima casa) Rendita +5% × 120 9%
    Prima casa Rendita +5% × 110 2% (minimo 1.000 euro)
    Pertinenze della prima casa Rendita +5% × 110 2%

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un appartamento per 220.000 euro. La rendita catastale è 650 euro. Valore catastale: 650 × 1,05 × 120 = 81.900 euro. Imposta di registro senza prezzo-valore: 220.000 × 9% = 19.800 euro. Con prezzo-valore: 81.900 × 9% = 7.371 euro. Risparmio: oltre 12.000 euro. Se fosse prima casa: 81.900 × 2% = 1.638 euro, con un minimo di 1.000 euro da verificare.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (con rendita catastale aggiornata)
    • Atto di compravendita con richiesta espressa del prezzo-valore
    • Codice fiscale dell’acquirente (persona fisica)
    • Dichiarazione di prima casa nell’atto, se applicabile

    Tizio acquista una seconda casa

    Scenario. Tizio compra un bilocale in città come investimento per 180.000 euro. La rendita catastale è 520 euro. Non ha diritto alle agevolazioni prima casa.

    Come si applica. Tizio può chiedere al notaio di applicare il prezzo-valore. Il valore catastale è: 520 × 1,05 × 120 = 65.520 euro. L’imposta di registro sarà il 9% di 65.520, pari a circa 5.897 euro, invece di 180.000 × 9% = 16.200 euro. Il risparmio supera i 10.000 euro. L’acquisto è tra privati, quindi non c’è IVA e il prezzo-valore è applicabile.

    In pratica

    • Comunicare al notaio prima di firmare che si vuole applicare il prezzo-valore.
    • Verificare la rendita catastale sulla visura prima del rogito per stimare l’imposta.
    • Il risparmio fiscale è certo, ma l’atto deve riportare comunque il vero prezzo di vendita.

    Caio acquista la prima casa

    Scenario. Caio compra il suo primo appartamento per 150.000 euro. La rendita catastale è 480 euro. Soddisfa tutti i requisiti per l’agevolazione prima casa (residenza nel Comune entro 18 mesi, nessuna altra prima casa a suo nome).

    Come si applica. Caio applica il prezzo-valore con il moltiplicatore ridotto per la prima casa: 480 × 1,05 × 110 = 55.440 euro. L’aliquota è il 2%, quindi l’imposta è 55.440 × 2% = 1.109 euro. Senza prezzo-valore avrebbe pagato 150.000 × 2% = 3.000 euro. Oltre al risparmio fiscale, beneficia anche della riduzione degli onorari notarili prevista dalla legge.

    In pratica

    • Per la prima casa il moltiplicatore è 110 anziché 120: il valore catastale risulta ancora più basso.
    • L’imposta non può mai essere inferiore a 1.000 euro per la prima casa: verificare sempre il minimo.
    • Le pertinenze (box, cantina) dello stesso immobile seguono le stesse regole se acquistate insieme.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il prezzo-valore se compro da una società?

    No. Il sistema si applica solo alle cessioni tra privati o nei casi in cui la vendita non è soggetta a IVA. Se si compra da un’impresa con vendita soggetta a IVA, le regole sono diverse: si paga l’IVA sul prezzo e il registro diventa fisso.

    Devo dichiarare il vero prezzo in atto anche con il prezzo-valore?

    Sì, assolutamente. Il vero prezzo concordato deve sempre essere indicato nell’atto. Il prezzo-valore cambia solo la base di calcolo dell’imposta di registro, non obbliga a nascondere o modificare il corrispettivo reale.

    Cosa succede se non chiedo il prezzo-valore al momento del rogito?

    Il beneficio va richiesto espressamente nell’atto notarile. Non è possibile chiederlo in un secondo momento o a posteriori. Se si dimentica, l’imposta si calcola sul prezzo effettivo.

    La riduzione degli onorari notarili è automatica?

    Sì, quando si applica il prezzo-valore la legge prevede una riduzione degli onorari del notaio. Il notaio è tenuto ad applicarla; è utile chiedergli conferma preventiva.

    Vale anche per un appartamento ereditato che poi rivendo?

    Il prezzo-valore si applica all’acquirente che compra l’immobile, non alla provenienza dell’immobile stesso. Quel che conta è che il cedente non agisca come imprenditore e che l’acquirente sia una persona fisica privata.

    La rendita catastale influisce sull'IMU?

    Sì, la rendita catastale è la base anche per il calcolo dell’IMU. Verificarla prima del rogito è utile non solo per stimare l’imposta di registro, ma anche per capire i costi ricorrenti dell’immobile.

    Vedi anche: Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Assegnazione agevolata dei beni ai soci, Registro dei trattamenti, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni e Registro delle Imprese.

  • Articolo 111 TU Giustizia Tributaria: Domande ed eccezioni nuove

    Art. 111 D.Lgs. 175/2024 – Domande ed eccezioni nuove

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

    2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

  • Donazioni a università ed enti di ricerca: deduzione integrale nel 730

    In sintesi

    • Deduzione integrale: le donazioni a università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici e parchi regionali/nazionali sono deducibili dal reddito complessivo senza una percentuale fissa.
    • Limite: 10% del reddito complessivo: il CAF o il professionista applica la deduzione fino al 10% del reddito complessivo (che comprende anche i redditi da cedolare secca), comunque non oltre 70.000 euro.
    • Fondazioni e associazioni per beni culturali o ricerca: anche le erogazioni a fondazioni e associazioni riconosciute con scopo di tutela di beni artistici/storici o promozione della ricerca scientifica rientrano nella stessa agevolazione, con identico limite.
    • Incompatibilità: se scegli questa deduzione non puoi usare per le stesse erogazioni altre agevolazioni fiscali (detrazioni o deduzioni) previste da altre leggi.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: le donazioni devono avvenire tramite versamento bancario/postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate o assegni bancari e circolari.
    • Dove indicarla nel 730: rigo E26, colonna 1 con il codice ‘9’ per università ed enti di ricerca, oppure codice ‘8’ per fondazioni con scopo di ricerca o tutela di beni culturali.

    Come funziona la deduzione per donazioni a università e ricerca

    Se nel 2025 hai fatto una donazione a un’università pubblica, a una fondazione universitaria, a un ente di ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione o a un parco naturale regionale o nazionale, puoi abbattere il tuo reddito imponibile esattamente per quell’importo – fino a certi limiti.

    Si tratta di una ‘deduzione’, non di una ‘detrazione’: non riduce l’imposta calcolata ma il reddito su cui l’imposta è calcolata. Il vantaggio concreto dipende dalla tua aliquota IRPEF marginale. Per chi si trova nello scaglione al 35% o 43%, il risparmio è rilevante.

    Il limite applicato dal CAF o dal professionista è il 10% del reddito complessivo, con un massimo assoluto di 70.000 euro. Se la tua donazione supera questo tetto, la parte eccedente non è deducibile. La stessa regola vale per le donazioni a fondazioni riconosciute che si occupano di ricerca scientifica o di tutela del patrimonio artistico-storico (codice ‘8’ nel 730).

    Erogazioni liberali a università ed enti di ricerca: limiti e codici 730
    Beneficiario Codice rigo E26 Limite deducibile
    Università statali e fondazioni universitarie 9 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Istituzioni universitarie pubbliche 9 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Enti di ricerca pubblici e vigilati dal MUR (inclusi ISS e INAIL ricerca) 9 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Enti parco regionali e nazionali 9 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Fondazioni/associazioni riconosciute per ricerca scientifica (D.P.C.M. 9/10/2023) 8 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro
    Fondazioni/associazioni per tutela beni culturali e paesaggistici 8 10% del reddito complessivo, max 70.000 euro

    Esempio pratico

    • Tizia ha un reddito complessivo di 40.000 euro e nel 2025 ha donato 5.000 euro all’Università statale di cui è ex studentessa, tramite bonifico bancario. Nel 730/2026 indica in E26, colonna 1 il codice ‘9’ e in colonna 2 l’importo di 5.000 euro. Il 10% di 40.000 euro è 4.000 euro: il CAF può dedurre solo 4.000 euro (il 10% del reddito), non l’intero importo donato. Se Tizia avesse donato 3.000 euro, li avrebbe dedotti per intero perché inferiori al tetto del 10%.

    Documenti necessari

    • Ricevuta del bonifico bancario o postale con causale della donazione
    • Estratto conto o conferma di addebito in caso di pagamento con carta di credito o di debito
    • Eventuale lettera di ringraziamento o ricevuta dell’ente beneficiario che attesta la liberalità
    • Per fondazioni (codice ‘8’): verifica che siano incluse nel D.P.C.M. del 9 ottobre 2023 (G.U. n. 209 del 17 novembre 2023)

    Caso 1: donazione a un'università statale

    Scenario. Caio ha un reddito complessivo di 60.000 euro e nel 2025 ha donato 4.000 euro all’Università degli Studi dove si è laureato, tramite bonifico bancario intestato al fondo ricerca dell’ateneo.

    Come si applica. Caio compila il rigo E26 del 730: colonna 1 con codice ‘9’, colonna 2 con 4.000 euro. Il CAF verifica il limite: il 10% di 60.000 euro è 6.000 euro. Poiché 4.000 < 6.000, l'intera donazione è deducibile. Il reddito imponibile di Caio scende a 56.000 euro: con aliquota marginale al 35%, risparmia 1.400 euro di IRPEF.

    In pratica

    • Conserva la ricevuta del bonifico con la causale che richiama la donazione all’ente.
    • Ricorda che se hai fatto donazioni analoghe anche ad altri beneficiari dello stesso codice ‘9’, il limite del 10% vale per il totale complessivo.

    Caso 2: donazione a una fondazione per la ricerca scientifica

    Scenario. Sempronio, con reddito di 30.000 euro, ha donato 2.000 euro nel 2025 a una fondazione privata riconosciuta che si occupa di ricerca oncologica, inclusa nella lista del D.P.C.M. 9 ottobre 2023.

    Come si applica. Sempronio compila il rigo E26: colonna 1 con codice ‘8’, colonna 2 con 2.000 euro. Il limite del 10% sul suo reddito è 3.000 euro: la donazione di 2.000 euro è interamente deducibile. Attenzione: scegliendo questa deduzione, Sempronio non può usare per la stessa donazione nessun’altra agevolazione fiscale (ad esempio la detrazione del 19% o altre deduzioni previste da leggi speciali).

    In pratica

    • Verifica che la fondazione sia inclusa nel D.P.C.M. 9 ottobre 2023 (G.U. n. 209 del 17 novembre 2023): solo queste fondazioni danno diritto alla deduzione con il codice ‘8’.
    • Il regime è alternativo ad altre agevolazioni: non puoi cumularlo con la detrazione del 19% o con l’Art Bonus sulle stesse somme.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Fino a quanto posso dedurre una donazione all'università?

    Puoi dedurre fino al 10% del tuo reddito complessivo, con un massimo assoluto di 70.000 euro. Se la tua donazione supera questo limite, la parte eccedente non è deducibile.

    Come devo pagare la donazione per avere diritto alla deduzione?

    Con versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. I pagamenti in contanti non danno diritto alla deduzione.

    Posso dedurre una donazione a un ente di ricerca privato?

    Solo se si tratta di un ente vigilato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) o incluso nel D.P.C.M. del 9 ottobre 2023. Una fondazione privata ordinaria non elencata non rientra nell’agevolazione con il codice ‘9’. Potrebbe però rientrare nel codice ‘8’.

    Ho donato sia a un'università (codice '9') sia a una fondazione per la ricerca (codice '8'): ho due limiti separati?

    No, il limite del 10% del reddito è unico. Le istruzioni precisano che chi usa la deduzione del codice ‘8’ non può usare per le stesse liberalità altre agevolazioni. Se usi entrambi i codici, il limite si calcola separatamente per ciascun beneficiario, ma attenzione al tetto assoluto di 70.000 euro.

    E se la donazione supera il 10% del mio reddito? Posso riportarla agli anni successivi?

    No. A differenza di alcune altre categorie di erogazioni liberali, per il codice ‘9’ e ‘8’ le istruzioni non prevedono il riporto agli anni successivi dell’eccedenza non dedotta.

    Posso dedurre anche una donazione a un parco naturale?

    Sì. I parchi regionali e nazionali rientrano esplicitamente tra i beneficiari del codice ‘9’, con le stesse condizioni: pagamento tracciabile, limite del 10% del reddito complessivo, massimo 70.000 euro.

    Vedi anche: Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Università non statali, Detrazione 19% spese istruzione e università, Alloggi per studenti universitari e Borse di studio universitarie.

  • Art. 292 Cod. Amb. – Definizioni

    Art. 292 Cod. Amb. – Definizioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.

    2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni: a) olio combustibile pesante: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039 , escluso il combustibile per uso marittimo; 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata con tale metodo; b) gasolio: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019 ; 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l’85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86; c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla “American Society for Testing and Materials” nell’edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti; d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217; e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità “DMB” alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo; f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità “DMX”, “DMA” e “DMZ” alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo; g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all’esportazione e trasportati, a tale fine, all’interno delle cisterne di una nave; h) acque territoriali: zone di mare previste dall’ articolo 2 del codice della navigazione ; i) zona economica esclusiva: zona di cui all’articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689 ; l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61 ; m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione è stata assegnata dall’International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell’allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL; n) nave passeggeri: nave che trasporta più di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell’equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attività relative alla gestione della nave, nonché dei bambini di età inferiore ad un anno; o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o più porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purché effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l’orario può essere desunto anche dalla regolarità o dalla frequenza del servizio; p) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55 ; q) nave all’ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano; r) stazionamento: l’utilizzo dei motori su una nave all’ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico; s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente; t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all’articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.

  • Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    La lavoratrice madre è protetta da un divieto assoluto di licenziamento dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il licenziamento intimato in violazione di questo divieto è nullo. Eccezioni ammesse: colpa grave, cessazione dell’attività, scadenza del contratto a termine.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 54

    Tabella riepilogativa

    Protezione dal licenziamento – schema temporale
    Periodo Protezione
    Dall’inizio della gravidanza Divieto assoluto di licenziamento
    Durante il congedo obbligatorio (5 mesi) Divieto assoluto
    Fino al compimento di 1 anno del bambino Divieto assoluto
    Eccezioni Colpa grave, cessazione dell’intera attività aziendale, scadenza del termine (contratto a tempo determinato)
    Conseguenza della violazione Licenziamento nullo; diritto alla reintegrazione e alle retribuzioni non percepite

    L'arco temporale di protezione

    Il divieto di licenziamento scatta dall’inizio della gravidanza – inteso come dalla data dell’accertamento – e si protrae fino al compimento di un anno di vita del bambino. La lavoratrice è protetta anche durante il periodo del congedo obbligatorio e nelle fasi di rientro, indipendentemente dal fatto che abbia comunicato la gravidanza al datore prima o dopo l’inizio dell’astensione.

    Cosa rende nullo il licenziamento

    Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo di diritto: la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino all’effettivo rientro. La nullità opera anche se la lavoratrice non aveva comunicato la gravidanza al datore al momento del recesso: è sufficiente che la gravidanza sussistesse.

    Le eccezioni al divieto

    Il divieto non si applica in tre casi tassativi: colpa grave della lavoratrice, che giustifichi il licenziamento per giusta causa; cessazione dell’intera attività aziendale (non del solo reparto o ufficio); scadenza del termine nel caso di contratto a tempo determinato. In questi casi il licenziamento è legittimo ma la lavoratrice mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) se ne ricorrono i presupposti.

    Casi pratici

    Tizio – licenziamento comunicato mentre la lavoratrice è in maternità

    Il datore comunica a Serena, durante il congedo obbligatorio di maternità, una lettera di licenziamento per motivi economici. Il licenziamento è nullo. Serena può impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione e chiedere la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni arretrate.

    Caia – contratto a termine scaduto durante la gravidanza

    Luisa ha un contratto a tempo determinato che scade a settembre. A luglio scopre di essere incinta. Alla scadenza il contratto non viene rinnovato: in questo caso la scadenza del termine è una delle eccezioni tassative e il recesso è legittimo; Luisa verifica però il diritto alla NASpI e all’eventuale indennità di maternità INPS.

    Sempronio – licenziamento per giusta causa durante il primo anno

    Rosa, rientrata dalla maternità da tre mesi, si appropria di denaro aziendale. Il datore avvia il procedimento disciplinare e la licenzia per giusta causa. Il divieto di licenziamento non protegge Rosa in caso di colpa grave: il recesso è ammesso, ma deve rispettare le garanzie procedurali dello Statuto dei Lavoratori.

    Domande frequenti

    Fino a quando dura la protezione dal licenziamento?

    Dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Il licenziamento economico è vietato durante la maternità?

    Sì. Il divieto è assoluto e copre anche i licenziamenti per motivi economici u organizzativi, con le sole eccezioni tassative previste dalla legge (cessazione totale dell’attività, colpa grave, scadenza del termine).

    Cosa fare se si riceve una lettera di licenziamento in gravidanza?

    Impugnarla per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione, dichiarando la nullità del recesso. È consigliabile rivolgersi subito a un avvocato del lavoro o al sindacato.

    La protezione vale anche per il padre?

    Il padre gode di protezione durante il periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio e, in alcuni casi, del congedo parentale; la tutela è però più limitata rispetto a quella della madre.

    La lavoratrice deve comunicare la gravidanza per essere protetta?

    No. Il divieto opera anche se la lavoratrice non aveva ancora comunicato la gravidanza: è sufficiente che la gravidanza esistesse al momento del licenziamento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 220-octies D.Lgs. 209/2005 – (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)

    Art. 220-octies D.Lgs. 209/2005 – (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio.

    2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).

    3. Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.

    4. L'IVASS può disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS può esigere, la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista.

    5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione europea.

    ))

  • Art. 390 DPR 495/1992 – Erronea iscrizione a ruolo

    Art. 390 DPR 495/1992 – Erronea iscrizione a ruolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

  • Articolo 8 TU Giustizia Tributaria: Commissione di concorso

    Art. 8 D.Lgs. 175/2024 – Commissione di concorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

    3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

    4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e di legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

    5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

    6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

    7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

    8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

    9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

    10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.