Autore: Andrea Marton

  • Detrazione veicoli e ausili per disabili: guida al 730/2026

    In sintesi

    • Veicoli adattati: detrazione del 19% sulle spese di acquisto, nel limite di 18.075,99 euro per un solo veicolo.
    • Periodicità: la detrazione spetta una sola volta ogni quattro anni, salvo cancellazione dal pubblico registro automobilistico.
    • Ausili tecnici e informatici: detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia e senza massimale specifico.
    • Riparazioni straordinarie: le spese di riparazione non ordinaria entro 4 anni dall’acquisto concorrono al tetto di 18.075,99 euro.
    • Rateizzazione possibile: la spesa del veicolo può essere distribuita in quattro quote annuali di pari importo.
    • Dove si indica nel 730: rigo E4 per il veicolo, rigo E3 per gli ausili tecnici e informatici.

    Cosa si può detrarre: veicoli, ausili e riparazioni

    Chi ha una disabilità riconosciuta può portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di veicoli adattati e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autonomia quotidiana. Si tratta di agevolazioni fiscali specifiche, distinte da quelle sanitarie ordinarie, e con regole proprie.

    Per i veicoli, la detrazione è pari al 19% del costo d’acquisto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Questo significa che il risparmio fiscale massimo sul veicolo è di circa 3.434 euro (il 19% di 18.075,99 euro). Il beneficio si applica a un solo veicolo (auto o moto) ogni quattro anni. Se il veicolo viene venduto o ceduto prima di due anni dall’acquisto, si può essere tenuti a restituire la differenza di imposta, salvo che la cessione dipenda da un mutamento della disabilità che rende necessario un veicolo con adattamenti diversi.

    Per gli ausili tecnici e informatici – come computer, software vocali, stampanti Braille, carrozzine elettriche e simili – la detrazione del 19% si applica sull’intero importo speso, senza franchigia e senza un massimale di spesa specifico. Questi vanno indicati nel rigo E3, non nel rigo E4.

    La detrazione per il veicolo può essere ripartita in quattro rate annuali: in questo caso si indica nel rigo E4 l’intero importo della spesa e si segnala il numero della rata che si utilizza nell’anno corrente.

    Detrazione disabili: veicoli e ausili a confronto
    Voce Veicoli (rigo E4) Ausili tecnici/informatici (rigo E3)
    Aliquota 19% 19%
    Massimale di spesa 18.075,99 euro Nessun massimale specifico
    Franchigia (parte non detraibile) Nessuna Nessuna
    Periodicita 1 volta ogni 4 anni Non si applica limite temporale
    Numero di beni Un solo veicolo Piu ausili ammessi
    Rateizzazione Fino a 4 rate annuali Non prevista (salvo per acquisti precedenti)

    Esempio pratico

    • Tizio ha una grave limitazione della capacita di deambulazione e acquista nel 2025 un’autovettura adattata per 22.000 euro. La detrazione si calcola solo sul tetto di 18.075,99 euro: il 19% di 18.075,99 euro = circa 3.434 euro. Tizio sceglie di ripartire in quattro rate annuali: nel 730/2026 indica nel rigo E4 l’importo di 22.000 euro e il numero ‘1’ nella casella della rata. Lo stesso anno acquista anche un software di riconoscimento vocale per 800 euro. Nel rigo E3 indica 800 euro e la detrazione sara il 19% di 800 euro = 152 euro, senza alcuna franchigia.

    Documenti necessari

    • Fattura o contratto di acquisto del veicolo adattato
    • Libretto di circolazione con indicazione degli adattamenti
    • Certificazione della disabilita (verbale commissione L. 104/1992 o equiparate)
    • Ricevute di pagamento tracciabili (bonifico, carta, ecc.)
    • Per le riparazioni: fattura con descrizione degli interventi straordinari
    • Per gli ausili: fattura con descrizione del prodotto (natura e finalita)

    Acquisto di auto adattata con rateizzazione in quattro anni

    Scenario. Caio ha una disabilita motoria certificata ai sensi della L. 104/1992 e acquista nel 2025 una vettura con adattamenti per 19.000 euro. Sceglie di ripartire la detrazione in quattro rate.

    Come si applica. Il tetto detraibile e 18.075,99 euro, non i 19.000 euro spesi. La detrazione totale e il 19% di 18.075,99 euro = 3.434,44 euro, suddivisi in quattro rate da 858,61 euro. Nel 730/2026 Caio indica nel rigo E4 l’importo di 19.000 euro e il numero ‘1’ nella casella delle rate. La stessa operazione si ripete nei 730 del 2027, 2028 e 2029 con il numero di rata progressivo (2, 3, 4). Prima di acquistare un altro veicolo agevolato, dovranno passare quattro anni dal 2025.

    In pratica

    • Indicare sempre l’intero importo della spesa nel rigo E4, non la singola rata: e chi presta l’assistenza fiscale a calcolare la quota annua.
    • La rateizzazione e facoltativa: si puo anche portare l’intera detrazione nel primo anno.
    • Se il veicolo viene rubato e non ritrovato, dall’importo di 18.075,99 euro si sottrae l’eventuale rimborso assicurativo.

    Spese di riparazione straordinaria del veicolo

    Scenario. Sempronia ha acquistato nel 2023 una vettura adattata e nel 2025 sostiene spese di riparazione straordinaria (non manutenzione ordinaria) per 2.000 euro.

    Come si applica. Le spese di riparazione straordinaria sostenute entro quattro anni dall’acquisto del veicolo concorrono al raggiungimento del limite di 18.075,99 euro insieme al costo di acquisto. Sempronia aveva gia utilizzato 16.000 euro del tetto nel 2023: i 2.000 euro del 2025 rientrano nel residuo (18.075,99 – 16.000 = 2.075,99 euro disponibili). La detrazione sulle riparazioni del 2025 e il 19% di 2.000 euro = 380 euro. Attenzione: per le riparazioni non e possibile scegliere la rateizzazione in quattro quote annuali.

    In pratica

    • Il tetto di 18.075,99 euro e complessivo tra acquisto e riparazioni straordinarie nelle quattro annualita.
    • Sono escluse le spese di esercizio ordinario: assicurazione, carburante, lubrificante, tagliandi.
    • Se si compilano due righi E4 (uno per l’acquisto e uno per le riparazioni), la rateizzazione in quattro quote vale solo per il rigo relativo all’acquisto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e il massimale di spesa per il veicolo disabili?

    18.075,99 euro. La detrazione del 19% si calcola su questa cifra al massimo, indipendentemente da quanto e costato il veicolo.

    Con quale frequenza si puo detrarre il veicolo?

    Una sola volta ogni quattro anni. L’agevolazione torna disponibile solo se il veicolo viene cancellato dal pubblico registro automobilistico prima di tale scadenza.

    Gli ausili informatici (computer, software) rientrano nella detrazione?

    Si. I sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilita danno diritto alla detrazione del 19% sull’intero importo, senza massimale specifico. Si indicano nel rigo E3, non nel rigo E4.

    La detrazione spetta solo se il disabile e intestatario del veicolo?

    No. La detrazione spetta anche se il veicolo e intestato a un familiare, purche sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilita.

    Cosa succede se vendo il veicolo prima di due anni dall'acquisto?

    Se il veicolo e ceduto a titolo oneroso o gratuito prima di due anni dall’acquisto, occorre restituire la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Fa eccezione la cessione dovuta a un mutamento della disabilita che richiede un veicolo con adattamenti diversi.

    Dove si inserisce nel modello 730?

    Le spese per il veicolo vanno nel rigo E4. Le spese per ausili tecnici e informatici vanno nel rigo E3 (spese sanitarie per persone con disabilita, su cui la detrazione del 19% si applica sull’intero importo senza franchigia).

    Vedi anche: Spese sanitarie e ausili per disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese mediche e assistenza disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104), Spese assistenza disabili e Bollo auto.

  • Art. 378 DPR 495/1992 – Impianti di smaltimento igienico-sanitario

    Art. 378 DPR 495/1992 – Impianti di smaltimento igienico-sanitario

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

    2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

    3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

    4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

    5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

    6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall' articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

    7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 1217 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico

    Art. 1217 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico. Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice . 11 ———— AGGIORNAMENTO La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."

  • Art. 61 D.Lgs. 79/2011 – Caratteristiche dell’attestazione

    Art. 61 D.Lgs. 79/2011 – Caratteristiche dell’attestazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’attestazione di cui all’articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d’argento e stella d’oro.

    2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

    3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie di bronzo. articolo precedente articolo successivo

  • Il riscatto della laurea: come funziona nel 2026

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    Il riscatto della laurea permette di convertire gli anni di studio universitario in contribuzione previdenziale INPS, anticipando il pensionamento o aumentando il futuro assegno. Esiste la versione onerosa ordinaria e quella agevolata (introdotta nel 2019), con costo più basso ma solo nel sistema contributivo puro. La domanda si presenta all’INPS con preventivo gratuito.

    Riferimento normativo

    Normativa INPS; D.Lgs. 184/1997; D.L. 4/2019 (riscatto agevolato)

    Tabella riepilogativa

    Riscatto laurea ordinario vs agevolato
    Caratteristica Ordinario Agevolato (D.L. 4/2019)
    Chi può richiederlo Chiunque con almeno un contributo INPS Solo sistema contributivo puro (post-1996 o opzione donna/contributivo)
    Costo Calcolato su retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi Aliquota contributiva × reddito minimo INPS (più basso)
    Anni riscattabili Durata legale del corso di laurea conseguita Durata legale del corso di laurea conseguita
    Deducibilità fiscale Sì, IRPEF (o terzo che paga per il figlio) Sì, IRPEF
    Pagamento Unica soluzione o rate mensili (max 120) Unica soluzione o rate mensili (max 120)

    Chi può riscattare la laurea e quali titoli

    Possono richiedere il riscatto i lavoratori iscritti alle gestioni INPS (dipendenti, Gestione Separata, artigiani, commercianti) che abbiano conseguito un titolo di studio universitario riconosciuto in Italia. Rientrano: laurea triennale, magistrale, vecchio ordinamento, dottorato di ricerca e, in certi casi, diplomi universitari equipollenti. Gli anni riscattabili corrispondono alla durata legale del corso effettivamente frequentato, non agli anni effettivi impiegati (es.: una laurea magistrale a ciclo unico da 5 anni riscatta 5 anni, non 7 se fuori corso).

    La differenza tra riscatto ordinario e agevolato

    Il riscatto ordinario ha un costo proporzionale alla retribuzione degli ultimi 12 mesi e all’aliquota contributiva: tanto più alta è la RAL, tanto più caro risulta. Il riscatto agevolato, introdotto dal D.L. 4/2019 (“quota 100”), è calcolato applicando l’aliquota contributiva al minimale reddituale INPS (più basso della retribuzione reale), risultando spesso molto meno oneroso. Il limite è che è accessibile solo a chi è nel sistema contributivo puro, ovvero chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 o chi ha optato per il calcolo interamente contributivo.

    Come richiedere il preventivo e fare domanda

    Il primo passo è il preventivo gratuito online sul portale INPS.it (sezione “Riscatto di laurea”), accessibile con SPID o CIE: il simulatore calcola il costo stimato e il beneficio pensionistico atteso. La domanda di riscatto si presenta poi sempre online, allegando la documentazione del titolo di studio (autocertificazione). Il costo può essere pagato in un’unica soluzione o in rate mensili fino a 120 (10 anni), senza interessi.

    Deducibilità fiscale e riscatto da parte dei genitori

    I versamenti per il riscatto della laurea sono deducibili dall’IRPEF senza limite di importo, come contributi previdenziali obbligatori. Una norma di particolare rilievo permette al genitore (o familiare a carico) di riscattare la laurea del figlio che non è ancora entrato nel mondo del lavoro: in questo caso l’onere è deducibile per chi paga. Il figlio entrerà nel mondo del lavoro con anni di contribuzione già maturati, avvicinando il momento del pensionamento.

    Casi pratici

    Tizio – riscatto agevolato a 35 anni nel sistema contributivo

    Tizio ha 35 anni, ha iniziato a lavorare nel 2012 (sistema contributivo puro) e ha una laurea magistrale quinquennale. Richiede il preventivo INPS per il riscatto agevolato: il costo è calcolato sul minimale INPS e risulta nettamente inferiore al riscatto ordinario. Riscattando 5 anni recupera anticipa il raggiungimento dei requisiti pensionistici di cinque anni.

    Caia – genitore riscatta la laurea della figlia

    Caia, 58 anni, riscatta la laurea triennale della figlia 27enne ancora non occupata. Versa l’onere del riscatto e lo deduce interamente dall’IRPEF. La figlia inizierà il primo lavoro con 3 anni di contribuzione già accreditati nella Gestione Separata o nel fondo dipendenti, a seconda della gestione di iscrizione futura.

    Sempronio – riscatto ordinario con RAL elevata

    Sempronio ha 50 anni, una RAL di 70.000 € e una laurea in ingegneria da 5 anni. Il riscatto ordinario è calcolato sulla sua retribuzione: risulta molto oneroso. Sempronio confronta il costo con il beneficio pensionistico stimato (anticipo di 5 anni) e valuta se le rate mensili in 10 anni sono fiscalmente convenienti grazie alla deduzione IRPEF.

    Domande frequenti

    Quanti anni posso riscattare con la laurea?

    Si possono riscattare gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi conseguito, non gli anni effettivi impiegati. Per una laurea magistrale quinquennale si riscattano al massimo 5 anni.

    Qual è la differenza tra riscatto agevolato e ordinario?

    Il riscatto agevolato (D.L. 4/2019) è calcolato sull’aliquota applicata al minimale reddituale INPS, risultando più economico. È però accessibile solo a chi è nel sistema contributivo puro. Il riscatto ordinario si calcola sulla retribuzione reale ed è più costoso ma accessibile a tutti gli iscritti INPS con almeno un contributo versato.

    Il costo del riscatto è deducibile dalle tasse?

    Sì. I versamenti per il riscatto della laurea sono deducibili integralmente dall’IRPEF come contributi previdenziali, sia se pagati dal lavoratore sia se pagati da un genitore per un figlio non ancora occupato.

    Posso pagare il riscatto a rate?

    Sì. Il costo può essere dilazionato in rate mensili fino a un massimo di 120 (10 anni), senza interessi. Ogni rata è deducibile dall’IRPEF nell’anno in cui è pagata.

    Come ottengo il preventivo del costo del riscatto?

    Il preventivo è gratuito e si ottiene online sul portale INPS.it, sezione “Riscatto di laurea”, accedendo con SPID o CIE. Il simulatore calcola il costo stimato e il beneficio atteso sull’importo e sulla data della pensione.

    Posso riscattare la laurea anche se sono iscritto alla Gestione Separata?

    Sì. Il riscatto è disponibile per gli iscritti a tutte le gestioni INPS, inclusa la Gestione Separata. Il costo e il metodo di calcolo dipendono dalla gestione di appartenenza e dal sistema pensionistico applicabile (contributivo puro o misto).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026

    In sintesi

    • Che cos’è un PIR: un Piano Individuale di Risparmio è un contenitore fiscale – fondo, gestione patrimoniale o deposito titoli – che gode di un’agevolazione sulle plusvalenze se rispetti i vincoli di legge.
    • Esenzione, non riduzione: se il PIR rispetta le condizioni previste, i guadagni (plusvalenze e dividendi) maturati all’interno del piano non vengono tassati; l’imposta sostitutiva del 26% non si applica.
    • Durata minima: per ottenere l’esenzione devi mantenere l’investimento per almeno 5 anni consecutivi; se esci prima, l’agevolazione decade e devi pagare le imposte con gli interessi.
    • Limite annuo di versamento: la normativa fissa un tetto massimo ai versamenti annui e totali nel piano; superare questi limiti fa perdere l’agevolazione sulla parte eccedente.
    • Dove indicarlo in dichiarazione: se hai ceduto quote o titoli del PIR rispettando i vincoli, il guadagno è esente e non va indicato nel quadro RT/T; se hai violato i vincoli, la plusvalenza va tassata ordinariamente.
    • Un solo PIR per persona: non puoi avere più piani contemporaneamente; la legge lo vieta espressamente.

    Come funziona l'esenzione fiscale dei PIR

    Un Piano Individuale di Risparmio, detto PIR, è uno strumento creato per incentivare il risparmio delle famiglie italiane verso le piccole e medie imprese. In pratica, destini una parte dei tuoi risparmi a fondi o gestioni costruite secondo regole precise, e in cambio ottieni un vantaggio fiscale molto concreto: i guadagni che realizzi all’interno del piano non vengono tassati.

    L’agevolazione non è automatica. Perché scatti, devi rispettare due condizioni principali: tenere l’investimento almeno cinque anni senza riscattarlo, e non superare i limiti di versamento annuo e complessivo stabiliti dalla legge. Se soddisfi entrambe le condizioni, plusvalenze e proventi restano completamente esenti dall’imposta sostitutiva del 26% che si applica di norma ai guadagni finanziari.

    Sul fronte della dichiarazione dei redditi, la situazione è semplice: se hai rispettato le condizioni, non devi fare nulla – i guadagni esenti non vanno indicati nel quadro RT (Redditi PF) o nel quadro T (730). Se invece hai violato i vincoli, ad esempio uscendo prima dei cinque anni, la plusvalenza diventa tassabile e va dichiarata con le regole ordinarie, versando anche gli interessi sulle imposte non pagate negli anni precedenti.

    Attenzione: le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il Redditi PF 2026 non riportano importi numerici specifici sui limiti PIR (massimali di versamento), che sono definiti da altri provvedimenti normativi. I numeri che seguono nella sezione ‘Documenti necessari’ ti guidano su cosa conservare.

    PIR: requisiti e conseguenze fiscali
    Condizione Effetto fiscale
    Investimento mantenuto almeno 5 anni Plusvalenze e proventi esenti da imposta sostitutiva
    Uscita anticipata prima dei 5 anni Agevolazione decade; si pagano imposte + interessi
    Più di un PIR contemporaneamente Agevolazione non spetta su nessuno dei due piani
    Plusvalenze esenti Non vanno indicate nel quadro RT/T della dichiarazione
    Plusvalenze tassabili (vincoli violati) Vanno indicate nel quadro RT sezione II-A o quadro T sezione II, aliquota 26%

    Esempio pratico

    • Tizio apre un PIR nel 2020 e ci versa ogni anno la quota consentita. Nel 2025, dopo cinque anni, vende le quote realizzando una plusvalenza di 4.000 euro. Poiche’ ha rispettato la durata minima e non ha superato i limiti, quella plusvalenza e’ completamente esente: non paga i 1.040 euro di imposta sostitutiva che avrebbe dovuto versare senza il PIR, e non indica nulla nel quadro T del 730 2026. Caio invece ha un PIR aperto nel 2022 e nel 2024, ceduto tutto per necessita’: l’agevolazione e’ decaduta, deve dichiarare la plusvalenza nel quadro T e versare le imposte con gli interessi per gli anni in cui avrebbe dovuto pagarle.

    Documenti necessari

    • Estratto conto del fondo PIR o rendiconto della gestione patrimoniale PIR
    • Certificazione dell’intermediario attestante la data di apertura del piano e l’importo versato ogni anno
    • Documentazione che prova il rispetto dei vincoli di composizione del portafoglio
    • In caso di uscita anticipata: comunicazione dell’intermediario con calcolo delle imposte e degli interessi dovuti
    • Dichiarazioni fiscali degli anni precedenti se ci sono minusvalenze da riportare

    Tizio esce dal PIR dopo cinque anni e incassa senza tasse

    Scenario. Tizio ha investito in un fondo PIR dal 2020 al 2025, rispettando ogni anno i limiti di versamento. A giugno 2025 riscatta tutto e incassa un guadagno.

    Come si applica. Poiche’ ha superato la soglia dei cinque anni, l’intera plusvalenza e’ esente da imposta sostitutiva. L’intermediario non applica alcuna ritenuta. Tizio non deve compilare nessun rigo del quadro T nel modello 730 2026: il guadagno e’ fuori dall’imponibile.

    In pratica

    • Controlla la certificazione dell’intermediario: deve attestare che i cinque anni sono stati rispettati.
    • Non indicare nulla nel quadro T o RT: il guadagno esente non va dichiarato.
    • Conserva tutta la documentazione per almeno cinque anni: il Fisco puo’ chiedere la prova dei requisiti.

    Caio vende le quote del PIR prima dei cinque anni

    Scenario. Caio ha aperto un PIR nel 2022. Nel 2025, dopo tre anni, ha bisogno di liquidita’ e vende tutte le quote realizzando 3.000 euro di guadagno.

    Come si applica. Non ha rispettato la durata minima di cinque anni. L’agevolazione decade interamente: quei 3.000 euro diventano una normale plusvalenza finanziaria. L’intermediario applica l’imposta sostitutiva del 26% (780 euro) piu’ gli interessi per gli anni in cui l’agevolazione era stata ‘utilizzata’. Se l’imposta non e’ stata trattenuta automaticamente, Caio deve indicare la plusvalenza nel quadro T sezione II del suo 730 2026.

    In pratica

    • Verifica se l’intermediario ha gia’ trattenuto l’imposta e gli interessi al momento del riscatto.
    • Se l’imposta non e’ stata trattenuta, compila il quadro T sezione II del modello 730.
    • Tieni conto degli interessi dovuti per gli anni in cui l’agevolazione era sospesa: l’importo puo’ essere significativo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare il PIR nel 730 anche se non ho venduto nulla?

    No. Finche’ non vendi o riscatti le quote, non c’e’ nessun guadagno da dichiarare. Il PIR non figura nella dichiarazione dei redditi finche’ non si realizza una plusvalenza o un provento.

    Posso avere due PIR contemporaneamente?

    No, la legge ammette un solo PIR per persona fisica. Se ne hai due aperti nello stesso momento, l’agevolazione non spetta su nessuno dei due per tutto il periodo di compresenza.

    Cosa succede se supero il limite annuo di versamento?

    La parte versata oltre il limite non rientra nel regime agevolato e i guadagni su quella quota sono tassati normalmente con l’imposta sostitutiva del 26%.

    I dividendi incassati dentro il PIR sono esenti?

    Si’, se il piano rispetta tutti i requisiti, anche i dividendi e gli interessi percepiti all’interno del PIR sono esenti da imposta.

    Se il fondo PIR va in perdita, posso usare quella minusvalenza per compensare altre plusvalenze?

    In caso di uscita anticipata, le minusvalenze maturate nel PIR non possono essere usate per compensare plusvalenze fuori dal piano. In caso di rispetto dei vincoli e uscita dopo cinque anni, i risultati negativi restano ‘congelati’ nel piano.

    Vedi anche: Regime dichiarativo, amministrato e gestito, Ecobonus, Aliquota IRPEF 33% e art. 1 T.U.B..

  • Art. 212 TULPS – Sanzioni penali del TULPS (abrogato)

    Art. 212 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17

  • Preavviso e licenziamento del dirigente del terziario: indennita supplementare

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia prevede preavvisi da 4 a 8 mesi in base all’anzianita. In caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, spetta l’indennita supplementare in aggiunta al preavviso: da 6 a 18 mensilita di RGA, determinata da un collegio arbitrale Manageritalia/Confcommercio. L’arbitrato e obbligatorio prima del ricorso giudiziario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Preavviso e indennita supplementare – CCNL Manageritalia
    Anzianita Preavviso (datore) Preavviso (dirigente) Indennita supplementare
    Fino a 4 anni 4 mesi 2 mesi Da 6 mensilita RGA
    Da 4 a 8 anni 6 mesi 3 mesi Da 8 mensilita RGA
    Da 8 anni in poi 8 mesi 4 mesi Da 12 mensilita RGA
    Massimo indennita supplementare Fino a 18 mensilita RGA (a discrezione arbitrale)

    Il preavviso del dirigente: durata e indennita sostitutiva

    Il CCNL Manageritalia prevede preavvisi significativamente piu lunghi rispetto agli altri contratti del terziario, a tutela di entrambe le parti:

    • Fino a 4 anni di anzianita: 4 mesi di preavviso per il datore, 2 mesi per il dirigente.
    • Da 4 a 8 anni: 6 mesi per il datore, 3 mesi per il dirigente.
    • Oltre 8 anni: 8 mesi per il datore, 4 mesi per il dirigente.

    Durante il preavviso il rapporto prosegue regolarmente. Il datore puo optare per il pagamento dell’indennita sostitutiva del preavviso (pari alla RGA per il periodo corrispondente), liberando immediatamente il dirigente dall’obbligo lavorativo. L’indennita sostitutiva e tassata come reddito da lavoro dipendente.

    Indennita supplementare: cos'e e quando spetta

    L’indennita supplementare e la principale tutela specifica del dirigente in caso di licenziamento ingiustificato. Spetta in aggiunta al preavviso (o alla sua indennita sostitutiva) quando il licenziamento sia privo di giusta causa o giustificato motivo.

    L’indennita varia da un minimo di 6 mensilita (prima fascia di anzianita) fino a un massimo di 18 mensilita di RGA mensile, a discrezione del collegio arbitrale che valuta le circostanze del caso concreto: anzianita, eta del dirigente, facilita di reinserimento nel mercato, comportamento delle parti.

    Non spetta l’indennita supplementare in caso di: giusta causa di licenziamento, superamento del periodo di comporto per malattia, raggiungimento dei requisiti pensionistici, risoluzione consensuale del rapporto.

    L'arbitrato Manageritalia: procedura obbligatoria

    Il CCNL Manageritalia prevede che la contestazione del licenziamento e la determinazione dell’indennita supplementare debbano essere oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione/arbitrato davanti a un Collegio arbitrale composto da un membro designato da Manageritalia, uno da Confcommercio e un presidente indipendente.

    La procedura arbitrale e condizione di procedibilita per il successivo ricorso giudiziale. I tempi dell’arbitrato sono generalmente piu rapidi rispetto al giudizio ordinario del lavoro.

    Il lodo arbitrale e vincolante per le parti, salvo impugnativa per vizi formali gravi. La determinazione dell’indennita da parte del collegio tiene conto di tutti gli elementi sopra indicati e non e parametrata ai criteri del Jobs Act (che non si applica ai dirigenti).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo dell’indennita supplementare
    Tizio, dirigente con 10 anni di anzianita e RGA di 90.000 euro annui (7.500 euro mensili), viene licenziato senza giusta causa. Il preavviso e di 8 mesi (60.000 euro). Il Collegio arbitrale riconosce un’indennita supplementare di 14 mensilita: 7.500 × 14 = 105.000 euro. Tizio riceve un totale lordo di 165.000 euro (preavviso + supplementare), oltre al TFR maturato.
    Caia – Licenziamento per giusta causa e contestazione
    Caia viene licenziata per giusta causa a seguito di presunte irregolarita contabili. Caia contesta la giusta causa davanti al Collegio arbitrale Manageritalia. Il Collegio accerta che le irregolarita erano di lieve entita e non giustificavano il licenziamento in tronco: qualifica il recesso come licenziamento senza giustificato motivo e liquida l’indennita supplementare di 10 mensilita, oltre al preavviso non corrisposto.
    Sempronio – Risoluzione consensuale e incentivo all’uscita
    Sempronio e l’azienda concordano una risoluzione consensuale del rapporto. Non spetta l’indennita supplementare. L’azienda riconosce un incentivo all’uscita di 12 mensilita di RGA a titolo di accordo transattivo: la somma, essendo frutto di accordo e non di condanna, ha un trattamento fiscale differente (soggetta a tassazione separata solo se riferibile a periodi pregressi, altrimenti tassazione ordinaria).

    Domande frequenti

    Quanto vale il preavviso di un dirigente con 6 anni di anzianita?
    6 mesi di RGA, se il licenziamento proviene dal datore. Calcolando su una RGA di 75.000 euro annui (6.250 euro mensili), l’indennita sostitutiva del preavviso sarebbe di 37.500 euro lordi.
    L'indennita supplementare e soggetta a contributi previdenziali?
    No. L’indennita supplementare ha natura risarcitoria, non retributiva, e non e soggetta a contribuzione previdenziale INPS. E invece soggetta a tassazione IRPEF con tassazione separata.
    Il dirigente puo ricorrere al Tribunale del Lavoro senza prima tentare l'arbitrato?
    No, per i profili regolati dal CCNL Manageritalia l’arbitrato e condizione di procedibilita. Il giudice dichiara improcedibile il ricorso presentato senza previo tentativo arbitrale, rimandando le parti alla procedura contrattuale.
    L'indennita supplementare si cumula con il TFR?
    Si. Sono istituti distinti. Il TFR e sempre dovuto alla cessazione, qualunque sia la causa. L’indennita supplementare e aggiuntiva e dovuta solo in caso di licenziamento ingiustificato.
    Cosa succede se il datore non rispetta i termini di preavviso?
    Il dirigente ha diritto all’indennita sostitutiva del preavviso, pari alla RGA per il periodo di preavviso non rispettato. Non e necessario provare il danno: l’indennita e dovuta automaticamente per il mancato rispetto del termine.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 382 DPR 495/1992 – Solidarietà e iscrizione a ruolo

    Art. 382 DPR 495/1992 – Solidarietà e iscrizione a ruolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva. Nota all'art. 382: – Il testo dell' art. 1292 del codice civile è il seguente: "Art. 1292 (Nozione della solidarietà). – L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: TFR, fine rapporto e anticipazioni

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    TFR e fine rapporto: calcolo, destinazione ad ARCO e anticipazioni

    Il Trattamento di Fine Rapporto è una delle voci più rilevanti del saldo finale: si matura per ogni anno di lavoro e viene liquidato alla cessazione. Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento, la scelta sulla destinazione del TFR — al fondo pensionistico complementare ARCO o al Fondo di Tesoreria INPS — impatta significativamente sulla previdenza futura del lavoratore.

    In sintesi

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: retribuzione annua utile divisa per 13,5, rivalutata annualmente all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Dal 2007 i nuovi assunti scelgono se conferire il TFR al fondo ARCO (previdenza complementare di settore) o al Fondo di Tesoreria INPS. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di servizio nella misura del 70% del maturato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Riferimento legge TFR
    Art. 2120 c.c. – D.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo pensione complementare di settore
    ARCO – Fondo Pensione per i lavoratori dell’industria dei laterizi e manufatti in cemento
    Anticipazione TFR
    70% del maturato dopo 8 anni di servizio (art. 2120, co. 6, c.c.)

    Tabella riepilogativa

    TFR e previdenza complementare – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Aspetto Regola Fonte normativa
    Formula di calcolo della quota annua Retribuzione annua utile ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione annua (al 31 dicembre) 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT prezzi al consumo Art. 2120, co. 4, c.c.
    Imposta sulla rivalutazione 17% sull’incremento annuo di rivalutazione (imposta sostitutiva) Art. 11, D.lgs. 47/2000
    Scelta destinazione TFR (nuovi assunti) Entro 6 mesi dall’assunzione: ARCO o Fondo Tesoreria INPS D.lgs. 252/2005; Circ. INPS n. 70/2007
    Silenzio-assenso In mancanza di scelta: TFR conferito ad ARCO Art. 8, co. 7, D.lgs. 252/2005
    Anticipazione TFR 70% del maturato, dopo 8 anni di servizio, causali tassative Art. 2120, co. 6-8, c.c.
    Tassazione alla cessazione Tassazione separata (aliquota media ultimi 5 anni) Artt. 17-19, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Nota: la rivalutazione del TFR è applicabile al TFR tenuto in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS, non al TFR conferito ad ARCO (che è invece investito secondo le politiche del fondo). Per il TFR conferito ad ARCO, i rendimenti dipendono dai comparti di investimento scelti.

    Come si calcola il TFR: la formula dell’art. 2120 c.c.

    Il TFR si determina applicando la seguente formula (art. 2120 del Codice civile):

    Quota annua TFR = Retribuzione annua utile ÷ 13,5

    La retribuzione annua utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, incluse: retribuzione mensile ordinaria, tredicesima, quattordicesima, straordinario strutturale, indennità continuative. Sono escluse: anticipazioni di TFR già erogate, somme erogate a titolo risarcitorio, rimborsi spese documentati.

    Il montante di TFR maturato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17% (trattenuta dal datore in acconto e conguagliata alla cessazione o in sede di dichiarazione dei redditi sostitutiva).

    La destinazione del TFR: ARCO o Fondo di Tesoreria INPS

    Con la riforma della previdenza complementare (D.lgs. 252/2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente deve scegliere cosa fare del TFR maturando:

    • Conferire il TFR al fondo pensionistico complementare ARCO: il TFR viene investito nel fondo, che offre rendimenti potenzialmente superiori alla rivalutazione legale nel lungo periodo. Il lavoratore beneficia anche del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL a favore degli iscritti ad ARCO.
    • Mantenere il TFR in azienda (solo per aziende con meno di 50 dipendenti): il TFR rimane in carico al datore e viene rivalutato con la formula legale.
    • Conferire il TFR al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS (obbligatorio per aziende con 50 o più dipendenti, in caso di mancato conferimento ad ARCO): il TFR viene gestito dall’INPS e rivalutato con la formula legale.

    In assenza di una scelta esplicita entro 6 mesi dall’assunzione, il meccanismo del silenzio-assenso determina il conferimento tacito del TFR ad ARCO. È quindi fondamentale che il lavoratore neo-assunto valuti consapevolmente la propria scelta, con il supporto del sindacato o di un consulente previdenziale.

    Il fondo ARCO: caratteristiche principali

    ARCO è il fondo pensionistico complementare negoziale destinato ai lavoratori dell’industria dei laterizi, dei manufatti in cemento e dei materiali da costruzione affini. È istituito e gestito dalle parti firmatarie del CCNL. Le principali caratteristiche:

    • Il lavoratore iscritto versa il TFR maturando e, se previsto dal CCNL e/o dal contratto aziendale, un contributo personale aggiuntivo; in contropartita riceve anche il contributo del datore di lavoro.
    • Il fondo offre più comparti di investimento (generalmente un comparto garantito, uno bilanciato e uno azionario), con profili di rischio/rendimento diversificati.
    • Al momento della pensione, la posizione individuale può essere convertita in una rendita complementare o, parzialmente, in un capitale.
    • Sono possibili anticipazioni anche dalla posizione ARCO, secondo le regole del fondo (diverse da quelle dell’art. 2120 c.c.).

    Anticipazioni del TFR: regole e causali

    Il lavoratore che non ha conferito il TFR ad ARCO può chiedere un’anticipazione al datore di lavoro ai sensi dell’art. 2120, comma 6, c.c., a condizione che:

    • abbia maturato almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
    • la richiesta rientri in una delle causali tassative: (a) spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti necessari da strutture pubbliche; (b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (documentato con atto notarile o preliminare); (c) ristrutturazione della prima casa (documentato); (d) fruizione dei congedi parentali o formativi di cui all’art. 5 della L. 53/2000.

    L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR maturato alla data della richiesta. Il datore può limitare il numero di anticipazioni concesse annualmente (non oltre il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dipendenti). L’anticipazione è tassata con le medesime regole del TFR finale (tassazione separata).

    Casi pratici

    Tizio – Neo-assunto, scelta tacita ad ARCO
    Tizio viene assunto il 1° marzo 2026 come operaio qualificato al livello C. Non viene informato correttamente sulla scelta del TFR e non presenta alcun modulo di opzione entro il 31 agosto 2026 (6 mesi dall’assunzione). Per effetto del silenzio-assenso, il TFR maturando dal settembre 2026 viene automaticamente conferito ad ARCO. Tizio si ritrova iscritto al fondo, beneficia del contributo datoriale aggiuntivo, ma avrebbe preferito tenere il TFR in azienda. Può recedere da ARCO solo dopo 2 anni dall’iscrizione e trasferire la posizione al Fondo di Tesoreria INPS.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di anzianità nel settore e il TFR maturato in azienda è di circa 28.000 euro. Intende acquistare la prima casa: può richiedere al datore un’anticipazione del 70%, pari a 19.600 euro (al lordo della tassazione separata). Presenta la richiesta con copia del contratto preliminare. L’azienda, verificati i presupposti, eroga l’anticipazione entro i termini di legge.
    Sempronio – Cessazione del rapporto, liquidazione del TFR
    Sempronio lascia il lavoro dopo 15 anni per andare in pensione anticipata. Il suo TFR maturato in azienda (non aveva aderito ad ARCO) è di circa 45.000 euro. Riceve la liquidazione con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota media IRPEF applicata al suo reddito negli ultimi 5 anni e la applica al TFR. Se l’aliquota risultante è del 23%, paga circa 10.350 euro di tasse, ricevendo netti circa 34.650 euro.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Laterizi?
    La quota annua è pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). Il montante maturato viene rivalutato ogni 31 dicembre all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. È la legge a definire la formula: il CCNL non la modifica.
    Dove va il TFR nel settore laterizi: ARCO o INPS?
    Dal 2007, entro 6 mesi dall’assunzione, il lavoratore sceglie tra ARCO (fondo complementare di settore, con contributo datoriale aggiuntivo) e il Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con 50+ dipendenti) o il mantenimento in azienda (per aziende con meno di 50 dipendenti). In assenza di scelta, il TFR va tacitamente ad ARCO.
    Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, nella misura del 70% del maturato, per causali tassative: spese sanitarie straordinarie, acquisto/ristrutturazione prima casa, congedi parentali o formativi.
    Cosa succede al TFR in caso di cessazione del rapporto?
    Il TFR complessivamente maturato (al netto delle anticipazioni) viene liquidato al lavoratore. È tassato con tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni), non con l’IRPEF ordinaria.
    Il fondo ARCO è obbligatorio per i lavoratori del settore?
    ARCO è il fondo di settore previsto dal CCNL. Non è obbligatoriamente automatico, ma il silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione porta all’iscrizione tacita. Chi si iscrive beneficia anche del contributo datoriale aggiuntivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c., D.lgs. 252/2005). Le simulazioni sono esempi puramente illustrativi: per valutare la propria posizione individuale rivolgersi a un consulente del lavoro, al fondo ARCO, al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o a un consulente previdenziale.

  • Art. 87 Reg. (UE) 2022/2065 – Esercizio della delega

    Art. 87 Reg. (UE) 2022/2065 – Esercizio della delega

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3. La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.