Art. 406 c.p.c. – Procedimento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [1].
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette:
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell’intimato o per la mancata opposizione dell’intimato pur comparso (sentenza 7 giugno 1984, n. 167);
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di sfratto per morosità (sentenza 25 ottobre 1985, n. 237);
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza con la quale il pretore dispone l’affrancazione del fondo ex art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105).
[1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 26 maggio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui non ammette l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata [1].
Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore [2].
[1] Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
[2] Comma così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice della revocazione può pronunciare su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, la ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Articolo così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata [1].
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 319 [2].
[1] Comma così sostituito dalla L. 18 dicembre 1977, n. 793.
[2] Comma così sostituito dall’art. 79, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La citazione deve indicare, a pena d’inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale [1].
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta [2].
[1] Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
[2] Comma così sostituito dall’art. 68, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.