Art. 1212 Codice della Navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.
È altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.
50
Se hai un’impresa o eserciti una professione, probabilmente hai gia sentito parlare degli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilita fiscale. In parole semplici, sono degli strumenti statistici approvati dall’Agenzia delle Entrate che ‘misurano’ quanto il comportamento fiscale di un contribuente sia coerente con quello di altri operatori del suo stesso settore. Piu il punteggio e alto, piu la tua posizione e considerata ‘affidabile’.
Gli ISA si applicano a chi esercita attivita economiche (impresa o lavoro autonomo) per le quali l’Agenzia delle Entrate ha approvato un apposito indice. Non riguardano i lavoratori dipendenti, i pensionati, chi e in regime forfetario o chi ha iniziato l’attivita nel corso dell’anno.
Nella dichiarazione dei redditi 2026, la presenza degli ISA cambia due cose pratiche: il modo in cui si barrano alcune caselle nei quadri RH e RM, e il calcolo degli acconti IRPEF. Le istruzioni AdE precisano che per i soggetti ISA i versamenti in acconto sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, come indicato nel rigo RN62.
| Regime ordinario | Soggetti ISA | |
|---|---|---|
| Prima rata acconto IRPEF | 40% dell'acconto totale | 50% dell'acconto totale |
| Seconda rata acconto IRPEF | 60% dell'acconto totale | 50% dell'acconto totale |
| Rigo di riferimento | regola generale IRPEF | rigo RN62 del Modello Redditi PF 2026 |
Caio e un commercialista con studio individuale, soggetto ISA. L’acconto IRPEF totale per il 2025 e di 4.000 euro. Con la regola ordinaria avrebbe versato 1.600 euro a giugno e 2.400 euro a novembre. Essendo soggetto ISA, versa invece due rate uguali da 2.000 euro ciascuna. Il totale non cambia, cambia solo la ripartizione.
Scenario. Tizio e socio di un’associazione tra professionisti (avvocati) che esercita un’attivita per cui sono stati approvati gli ISA. Deve dichiarare la sua quota di reddito nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026.
Come si applica. Tizio deve barrare la casella ISA posta a lato della sezione III del quadro RH. Questo segnala all’Agenzia delle Entrate che l’attivita e soggetta agli ISA. Di conseguenza, i suoi acconti IRPEF saranno calcolati in due rate al 50% ciascuna anziche nella ripartizione 40/60 ordinaria.
Scenario. Sempronio gestisce una piccola impresa commerciale e ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB). La societa partecipata da Sempronio ha concordato un reddito superiore a quello effettivo del periodo.
Come si applica. Nel quadro RH, Sempronio deve indicare nella colonna 14 la quota di reddito concordato imputatagli dalla societa e nella colonna 16 la soglia minima di reddito prevista dal CPB (art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 13 del 2024). Il reddito effettivo va invece nella colonna 4. Se la casella 13A e barrata, significa che il reddito concordato e zero e la quota e gia inclusa nella colonna 14.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. Gli ISA sono strumenti di analisi statistica che valutano la coerenza del tuo comportamento fiscale. Non modificano il reddito da dichiarare, ma influenzano la probabilita di essere selezionati per i controlli e possono dare accesso a benefici premiali in base al punteggio.
Le istruzioni AdE precisano che i versamenti in acconto sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, anziche nella ripartizione ordinaria 40/60. Il riferimento e il rigo RN62 del Modello Redditi PF 2026.
No. Chi applica il regime forfetario e escluso dagli ISA. Gli ISA si applicano ai soggetti che esercitano attivita economiche per le quali l’Agenzia delle Entrate ha approvato un apposito indice e che non fruiscono di regimi agevolati come il forfetario.
Nel quadro RH (sezione III, lato della sezione) per chi dichiara redditi di partecipazione in societa di persone soggette agli ISA, e nel quadro RM per le imposte sostitutive dei soggetti ISA.
Si. L’adesione al Concordato Preventivo Biennale non esime dalla compilazione degli ISA. Nel quadro RH vanno compilate le colonne dedicate al CPB (14, 15, 16) in aggiunta alle colonne ordinarie del reddito effettivo (colonna 4).
No. Gli ISA riguardano esclusivamente chi esercita attivita d’impresa o di lavoro autonomo per le quali e stato approvato uno specifico indice. I lavoratori dipendenti, i pensionati e chi non ha redditi d’impresa o professionali non sono soggetti agli ISA.
Anche dove la prestazione si svolge di norma in sede fissa, possono presentarsi trasferte occasionali — corsi, fiere, sedi distaccate — con i relativi rimborsi spese, ed eventuali turni di reperibilità. Sono istituti dal trattamento fiscale specifico, che conviene conoscere anche quando ricorrono di rado.
Anche con sede fissa la trasferta occasionale segue il regime dell’art. 51 TUIR: esente entro 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure con rimborso analitico delle spese documentate. La reperibilità, dove prevista, compensa la disponibilità fuori orario.
Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.
| Voce | Quando spetta | Regime fiscale (regola di legge) |
|---|---|---|
| Indennità di trasferta (fuori Comune) | Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede | Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR) |
| Rimborso analitico (a piè di lista) | Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate | Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato |
| Indennità per trasferta nel Comune | Spostamenti entro il territorio comunale della sede | Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati |
| Indennità di reperibilità | Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario | Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti) |
| Indennità di turno | Articolazione del lavoro su turni avvicendati | Imponibile; misura fissata dal CCNL |
| Indennità di trasfertismo | Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) | Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR) |
Anche dove il lavoro si svolge di norma in sede fissa, capita di essere inviati fuori per un corso, una fiera, una sede distaccata. Pur essendo episodi sporadici, vanno gestiti correttamente per non trasformare un rimborso in reddito imponibile.
Per la trasferta fuori dal Comune della sede valgono le soglie dell’art. 51 TUIR: indennità esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, viaggio), non imponibile se giustificato.
Gli spostamenti entro il territorio comunale non danno diritto all’indennità di trasferta in regime agevolato: l’eventuale somma riconosciuta è imponibile, salvi i rimborsi documentati del trasporto.
Dove l’organizzazione lo preveda, può esistere una reperibilità con relativa indennità; in caso di intervento valgono le regole generali su retribuzione e riposo. Per importi e condizioni si rinvia al CCNL del settore.
La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.
Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.
Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.
Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.
È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi . 11 ———— AGGIORNAMENTO La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."
Se lavori come cameriere, barista, receptionist o in qualsiasi altra mansione in un hotel, ristorante o bar, le mance che ricevi dai clienti – incluse quelle pagate con carta di credito o app – godono di un’agevolazione fiscale importante: vengono tassate con un’imposta sostitutiva del 5% invece delle normali aliquote IRPEF.
Questa agevolazione si chiama ‘tassazione sostitutiva delle mance’ ed è riservata ai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della legge n. 287/1991) del settore privato. Per averne diritto nell’anno d’imposta 2025, devi aver guadagnato nel 2024 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (contando tutti i redditi da lavoro dipendente, non solo quelli nel settore).
Di solito è il tuo datore di lavoro ad applicare automaticamente l’imposta sostitutiva del 5%. Nel 730/2026 devi compilare il rigo C16 del quadro C per comunicare i dati: è obbligatorio, perché quell’informazione serve anche per calcolare correttamente il trattamento integrativo.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Aliquota imposta sostitutiva | 5 per cento |
| Limite reddito lavoro dipendente 2024 | Non superiore a 75.000 euro |
| Limite importo agevolabile | 30 per cento dei redditi da lavoro dipendente nel settore (comprensivi di mance) |
| Mance eccedenti il 30% | Assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF |
| Dove si indica nel 730 | Quadro C, rigo C16 |
| Rilevanza per altri benefici | Le mance assoggettate a sostitutiva rilevano per deduzioni, detrazioni e ogni beneficio che dipende dal reddito |
Esempio: Tizio lavora in un hotel e nel 2025 ha ricevuto 3.000 euro di mance. Il suo reddito da lavoro dipendente nel settore (incluse le mance) è di 20.000 euro. Il 30 per cento di 20.000 euro è 6.000 euro. Poiché le mance di Tizio (3.000 euro) sono inferiori a 6.000 euro, tutte le mance sono agevolabili. L’imposta sostitutiva del 5% su 3.000 euro è pari a 150 euro. Se Tizio avesse percepito 8.000 euro di mance, solo 6.000 euro sarebbero stati agevolati al 5%; i restanti 2.000 euro sarebbero stati tassati con le aliquote IRPEF ordinarie.
Scenario. Tizio è un cameriere in un ristorante privato. Nel 2025 ha ricevuto 2.500 euro di mance, già assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% dal datore di lavoro, che le ha riportate nel punto 652 della Certificazione Unica 2026.
Come si applica. Tizio compila il rigo C16 del quadro C riportando: nella colonna 1 il reddito del settore turistico (punto 651 della CU), nella colonna 3 le mance a sostitutiva (punto 652) e nella colonna 4 le ritenute (punto 653). Barra la colonna 6 per confermare la tassazione sostitutiva operata dal datore. Non deve versare nient’altro.
Scenario. Caio lavora in un bar. Il suo datore di lavoro ha assoggettato le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU compilato). Caio nell’anno 2024 aveva un reddito di 22.000 euro e vuole ora optare per l’imposta sostitutiva del 5%.
Come si applica. Caio può modificare la tassazione nella dichiarazione. Compila il rigo C16: nella colonna 2 riporta le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU), barra la colonna 6 (tassazione sostitutiva) per esercitare l’opzione. Chi presta l’assistenza fiscale escluderà le mance dal reddito complessivo e calcolerà l’imposta sostitutiva del 5%.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì. Le mance ricevute tramite mezzi di pagamento elettronici e poi riversate al lavoratore sono trattate esattamente come quelle in contanti. L’agevolazione non dipende dalla modalità di pagamento.
L’agevolazione non spetta. Tutte le mance concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono tassate con le normali aliquote IRPEF.
Sì, la compilazione è obbligatoria. Serve per calcolare correttamente il trattamento integrativo e ogni altro beneficio che dipende dal livello del reddito.
Sì. Le mance assoggettate all’imposta sostitutiva rilevano per tutte le ipotesi in cui la legge fa riferimento al possesso di requisiti reddituali, compresi ISEE, detrazioni e trattamento integrativo.
Sì, è possibile: il lavoratore può rinunciare in forma scritta all’agevolazione oppure può modificare la tassazione in sede di dichiarazione barrando la colonna 5 del rigo C16.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a cinquemila.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobiliari di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art.
128. Torna al sommario
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
Entro il 31 dicembre 2025 e in seguito ogni anno, l’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sugli sviluppi dei mercati delle cripto-attività. La relazione è resa pubblica.
La relazione contiene gli elementi seguenti:
a) il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati alle autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;
b) il numero di emittenti di token collegati ad attività e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività, e del volume delle transazioni in token collegate ad attività;
c) il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume delle transazioni in token collegati ad attività significativi;
d) il numero di emittenti di token di moneta elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54, e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica;
e) il numero di emittenti di token di moneta elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica significativi, e, per gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica significativi;
f) il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività e il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;
g) una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;
h) laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione, e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tal proposito;
i) una mappatura dell’ubicazione geografica e del livello di conoscenza del proprio cliente e delle procedure di adeguata verifica della clientela delle piattaforme di scambio non autorizzate che prestano servizi per le cripto-attività ai residenti dell’Unione, compreso il numero di piattaforme di scambio senza un chiaro domicilio e il numero di piattaforme di scambio situate in giurisdizioni incluse nell’elenco dell’Unione dei paesi terzi ad alto rischio in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, classificate per livello di conformità ad adeguate procedure di conoscenza del proprio cliente;
j) la percentuale di operazioni in cripto-attività che avvengono attraverso un prestatore di servizi per le cripto-attività o un prestatore di servizi non autorizzato o tra pari e il volume delle loro operazioni;
k) il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;
l) il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività, dagli emittenti e dalle autorità competenti in relazione a informazioni false e fuorvianti presenti nel White Paper sulle cripto-attività o nelle comunicazioni di marketing, anche attraverso le piattaforme dei social media;
m) possibili approcci e opzioni, basati sulle migliori pratiche e sulle relazioni delle organizzazioni internazionali pertinenti, per ridurre il rischio di elusione del presente regolamento, anche in relazione alla prestazione nell’Unione di servizi per le cripto-attività da parte di soggetti di paesi terzi senza autorizzazione.
Le autorità competenti trasmettono all’ESMA le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. Ai fini della relazione, l’ESMA può chiedere informazioni alle autorità di contrasto.