Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trasformare una SNC in SRL: cosa succede sul piano fiscale

    In sintesi

    • Nessuna plusvalenza: la trasformazione da SNC a SRL non genera reddito imponibile immediato (art. 170 TUIR).
    • Anno spezzato: il periodo d’imposta si divide in due frazioni – prima e dopo la data di effetto della trasformazione.
    • Due dichiarazioni distinte: una per la fase SNC (reddito trasparente in capo ai soci) e una per la fase SRL (reddito in capo alla società, soggetto a IRES).
    • Riserve da monitorare: le riserve di utili formate durante la vita della SNC vanno ricostruite e tracciate con attenzione.
    • Cambia il regime impositivo: la SNC è trasparente (i soci dichiarano il reddito), la SRL è soggetta a IRES (la società paga le imposte).

    Perché la trasformazione è fiscalmente neutra

    Quando i soci di una SNC (società in nome collettivo) decidono di diventare una SRL (società a responsabilità limitata), la prima domanda è: «Dobbiamo pagare le tasse su qualcosa?». La risposta, in linea generale, è no: l’art. 170 del TUIR stabilisce che la trasformazione omogenea tra tipi societari è un’operazione fiscalmente neutra. Questo significa che non emerge nessuna plusvalenza e non si tassa nessun «guadagno» per il semplice fatto di cambiare forma giuridica.

    La neutralità, però, non vuol dire che non cambierà nulla. Il passaggio da SNC a SRL cambia completamente il regime fiscale: la SNC funziona per trasparenza (ogni socio dichiara la propria quota di reddito nella propria dichiarazione dei redditi personale), mentre la SRL è soggetta a IRES (la società stessa paga l’imposta sul reddito delle società). Da questo cambiamento derivano alcuni adempimenti specifici.

    Il punto più delicato è la spezzatura del periodo d’imposta: l’anno fiscale in cui avviene la trasformazione non è un anno normale, ma si divide in due tranche con regole diverse. È essenziale capire come funziona questa divisione per non sbagliare le dichiarazioni e non incorrere in sanzioni.

    Confronto SNC vs SRL: regime fiscale e dichiarazioni
    Aspetto SNC (ante-trasformazione) SRL (post-trasformazione)
    Soggetto che paga le imposte I singoli soci (trasparenza) La società (IRES)
    Reddito dove appare Dichiarazione personale di ogni socio Dichiarazione Redditi SC della SRL
    Effetto della trasformazione su plusvalenze Nessuno (operazione neutra) Nessuno (operazione neutra)
    Riserve di utili pregresse Vanno ricostruite e monitorate Restano sospese – tassabili in futuro
    Periodo d'imposta nell'anno della trasformazione Frazione ante-trasformazione Frazione post-trasformazione

    Esempio pratico

    • Alfa SNC si trasforma in Alfa SRL con effetto dal 1° luglio. Nei primi sei mesi (1° gennaio-30 giugno), la SNC ha prodotto un reddito di 60.000 euro: ogni socio dichiara la propria quota nel modello Redditi PF. Nei secondi sei mesi (1° luglio-31 dicembre), la neonata SRL produce un reddito di 40.000 euro: sarà la SRL a presentare il proprio modello Redditi SC e a versare l’IRES. Il valore dell’azienda non viene «rivalutato» dalla trasformazione: i valori fiscali restano quelli precedenti, senza emersione di plusvalenze.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di trasformazione (estratto)
    • Perizia di stima del patrimonio netto alla data di trasformazione
    • Situazione patrimoniale ante-trasformazione (ex art. 2500-ter c.c.)
    • Registro dei soci e quote ante e post-trasformazione
    • Prospetto delle riserve di utili con indicazione della loro origine fiscale
    • Delibera assembleare di trasformazione

    Caso 1: Tizio e Caio trasformano la loro SNC a metà anno

    Scenario. Beta SNC, con due soci Tizio e Caio al 50% ciascuno, delibera la trasformazione in Beta SRL con effetto dal 1° settembre. Nell’anno in corso, la SNC ha operato da gennaio ad agosto e la SRL da settembre a dicembre.

    Come si applica. Per il periodo gennaio-agosto, il reddito prodotto dalla SNC viene imputato per trasparenza a Tizio e a Caio: ognuno inserisce la propria quota nel quadro RH del modello Redditi PF. Per il periodo settembre-dicembre, la neonata Beta SRL presenta il proprio modello Redditi SC e versa l’IRES sul reddito del trimestre residuo. Non emerge alcuna plusvalenza dalla trasformazione stessa: i valori dell’azienda restano invariati sul piano fiscale. Le riserve di utili accumulate durante la vita della SNC devono essere censite: se in futuro la SRL le distribuisce, la tassazione dipenderà dalla loro natura (utili già tassati per trasparenza oppure no).

    In pratica

    • Tizio e Caio ricevono ciascuno un prospetto con la quota di reddito SNC da dichiarare nei Redditi PF.
    • La Beta SRL presenta autonomamente il Redditi SC per i mesi settembre-dicembre.
    • Nessun versamento straordinario di imposte è dovuto per effetto della trasformazione in sé.

    Caso 2: Sempronio vuole capire cosa succede alle riserve accumulate

    Scenario. Gamma SNC ha accumulato negli anni riserve di utili che i soci avevano già tassato per trasparenza. Dopo la trasformazione in Gamma SRL, Sempronio (socio unico) vuole sapere se quelle riserve saranno tassate di nuovo quando le distribuirà.

    Come si applica. Il punto cruciale è l’origine delle riserve. Gli utili già imputati ai soci per trasparenza durante la vita della SNC sono stati tassati una volta in capo a Sempronio: se la SRL li distribuisce come dividendo, in via generale non dovrebbero scontare una doppia tassazione integrale, ma la disciplina applicabile va verificata in dettaglio caso per caso. Le riserve formate dopo la trasformazione, invece, seguono le regole normali dei dividendi SRL (tassazione parziale a seconda del regime del socio). Per questo motivo è fondamentale ricostruire un prospetto chiaro delle riserve alla data di trasformazione, distinguendo la loro origine.

    In pratica

    • Redigere subito dopo la trasformazione un prospetto delle riserve con data di formazione e natura fiscale.
    • Conservare la documentazione che attesta che certi utili furono già tassati per trasparenza in capo ai soci.
    • Prima di distribuire riserve pregresse, verificare con il commercialista il trattamento fiscale applicabile.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La trasformazione da SNC a SRL comporta il pagamento di imposte immediate?

    No. L’art. 170 del TUIR qualifica la trasformazione come operazione fiscalmente neutra: non emerge nessuna plusvalenza e non si pagano imposte per il solo fatto di cambiare forma giuridica.

    Quante dichiarazioni dei redditi si devono presentare nell'anno della trasformazione?

    Due dichiarazioni distinte: una per la SNC relativa al periodo ante-trasformazione (reddito imputato per trasparenza ai soci) e una per la SRL relativa al periodo post-trasformazione (reddito tassato in capo alla società con IRES).

    I soci della SNC devono dichiarare qualcosa nel loro 730 o Redditi PF?

    Sì, per la quota di reddito prodotta dalla SNC nel periodo anteriore alla trasformazione. Il reddito va inserito nel quadro RH del modello Redditi PF per quella parte dell’anno.

    Cosa succede alle riserve di utili accumulate durante la vita della SNC?

    Devono essere ricostruite e monitorate. La loro futura distribuzione potrebbe avere un trattamento fiscale diverso a seconda che fossero già state tassate per trasparenza in capo ai soci o meno.

    La trasformazione è una cessione d'azienda?

    No. La trasformazione è un’operazione interna alla stessa entità che cambia veste giuridica. Non si tratta di una cessione: non cambia il soggetto titolare dell’azienda, quindi non si applicano le regole sulle plusvalenze da cessione.

    Dal punto di vista dell'IVA, la trasformazione ha effetti?

    La trasformazione in sé non è un’operazione rilevante ai fini IVA: la posizione IVA della società prosegue senza interruzioni. Va però aggiornata la partita IVA (ragione sociale, codice fiscale della nuova SRL) e notificata la modifica all’Agenzia delle Entrate.

  • Art. 296 Cod. Amb. – Controlli e sanzioni

    Art. 296 Cod. Amb. – Controlli e sanzioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro; b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell’articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all’acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell’impianto, ferma restando l’applicazione dell’ articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.

    2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dall’autorità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall’autorità di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i).

    3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista dall’articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 294, si applica al responsabile per l’esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 284, comma

    2. 4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all’articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall’ articolo 650 del codice penale , ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.

    5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell’articolo 295 e l’armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l’entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all’irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni: a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell’esercizio dei quali l’infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili, b) l’inibizione dell’accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l’infrazione o per le navi dell’armatore che ha commesso l’infrazione.

    6. In caso di violazione dell’articolo 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 1193 del codice della navigazione .

    7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all’articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l’indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall’articolo 295, comma

    11. 8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall’articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

    9. All’accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all’ articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All’irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorità marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all’estero, le competenze attribuite alle autorità consolari.

    10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all’utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalità: a) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182 del comitato MEPC dell’IMO ; b) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo, c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

    10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all’appendice VI dell’allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.

    10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell’Italia, l’armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno l’obbligo di comunicare all’autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l’impossibilità di ottenere combustibile a norma. È utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all’allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione è effettuata prima dell’accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di tali zone, prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all’estero, l’armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l’impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.

    10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l’armatore o il comandante possono presentare all’autorità competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l’obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell’ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l’obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell’accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l’autorità competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalità si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto è stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non è dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l’autorità competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi l’autorità competente all’irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l’entità della sanzione ai sensi dell’ articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , o adottare l’ordinanza di archiviazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, di tale legge.

    10-quinquies. Le autorità che ricevono il rapporto di cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter, può attivare la procedura prevista all’articolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.

    11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l’autorità competente all’applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.

  • Articolo 92 TU Giustizia Tributaria: Ripresa del processo sospeso o interrotto

    Art. 92 D.Lgs. 175/2024 – Ripresa del processo sospeso o interrotto

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, che provvede a norma dell'articolo 78.

    2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.

    3. La comunicazione di cui all'articolo 79, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 62, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

  • Articolo 109 TU Giustizia Tributaria: Provvedimenti presidenziali

    Art. 109 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti presidenziali

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.

  • Art. 265 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 265 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 265 L. Fall. – Norma di rinvio

    Norma di rinvio

  • Art. 36 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune

    Art. 36 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 128 DPR 230/2000 – Entrate

    Art. 128 DPR 230/2000 – Entrate

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

    2. 2. Le entrate correnti sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dagli interessi sui depositi e su titoli; c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa; d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria; e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa; f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati; g) dalla vendita di beni mobili fuori uso; h) da entrate eventuali e diverse.

    3. 3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi; b) rimborsi di titoli di proprietà; c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento; d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali. 5

  • Art. 252 TUEL – Articolo 252

    Art. 252 TUEL – Articolo 252

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

    2. La nomina dell’organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. L’insediamento presso l’ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

    3. Per i componenti dell’organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all’articolo 236.

    4. 4. L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

    5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell’interno tramite le prefetture.

  • Art. 138 Reg. (UE) 2023/1114 – Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

    Art. 138 Reg. (UE) 2023/1114 – Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l’ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente. Tali funzioni di vigilanza specifiche possono includere il potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 123 o 124.

    2. Prima di delegare un compito di cui al paragrafo 1, l’ABE consulta l’autorità competente interessata in merito:

    a) alla portata del compito da delegare;

    b) ai tempi di esecuzione del compito; e

    c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ABE e all’ABE stessa.

    3. Conformemente all’atto delegato relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 137, paragrafo 3, e dell’articolo 139, l’ABE rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

    4. L’ABE riesamina la delega di compiti a opportuni intervalli di tempo. Tale delega può essere revocata in qualsiasi momento.

  • Articolo 3 TU Giustizia Tributaria – La composizione delle corti di giustizia tributaria di

    Art. 3 D.Lgs. 175/2024 – La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente.

    2. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

    3. Il presidente della corte di giustizia tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

    4. Il presidente della corte di giustizia tributaria con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 3.

    5. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.

    6. Ogni corte in composizione collegiale è presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

    7. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni.

  • Art. 291 Cod. Amb. – campo di applicazione

    Art. 291 Cod. Amb. – campo di applicazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo . Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

  • Aumento di capitale in una SRL: cosa comporta a livello fiscale

    In sintesi

    • Aumento a pagamento: i conferimenti dei soci non sono reddito per la società e non generano tassazione immediata in capo ai soci.
    • Sovrapprezzo di emissione: la parte versata oltre il valore nominale delle quote è una riserva di patrimonio netto, non un ricavo tassabile.
    • Aumento gratuito: si realizza imputando a capitale riserve disponibili; non genera tassazione immediata, ma le riserve di utili capitalizzate restano potenzialmente tassabili in caso di successiva restituzione.
    • Imposta di registro: le modifiche dello statuto per aumento di capitale scontano imposta di registro in misura fissa.
    • Nessuna plusvalenza né reddito emerge per la società in nessuna delle due modalità di aumento.

    Come funziona l'aumento di capitale in una SRL

    Aumentare il capitale sociale di una SRL è un’operazione comune nella vita di un’impresa: serve per finanziare la crescita, per rispettare obblighi di legge (ad esempio dopo perdite che hanno eroso il capitale) o per accogliere nuovi soci. Dal punto di vista fiscale, però, le regole cambiano a seconda che l’aumento avvenga ‘a pagamento’ – cioè con nuovi versamenti dei soci – oppure ‘a titolo gratuito’, attingendo alle riserve già accantonate in bilancio.

    Nell’aumento a pagamento i soci versano denaro (o conferiscono altri beni) in cambio di nuove quote o dell’aumento del valore nominale delle quote esistenti. La somma incassata dalla società non è un ricavo: è un apporto di capitale. Non entra nel conto economico e non viene tassata in capo alla società. Se i soci versano più del valore nominale delle quote – il cosiddetto sovrapprezzo di emissione – la differenza non è un utile: diventa una riserva di patrimonio netto, indisponibile per la distribuzione salvo delibera e nel rispetto delle norme di legge.

    Nell’aumento gratuito, invece, non entra nuovo denaro: la società ‘converte’ riserve già iscritte in bilancio (utili non distribuiti, riserve statutarie, riserve da rivalutazione) in capitale sociale. L’operazione non genera alcuna tassazione immediata: né per la società né per i soci. Tuttavia, le riserve di utili ‘capitalizzate’ non perdono la loro natura originaria. Se in futuro il capitale venisse ridotto e quelle riserve restituite ai soci, scatterebbe la tassazione come dividendo.

    Comprendere queste distinzioni è fondamentale per pianificare correttamente la struttura finanziaria della società e per evitare sorprese fiscali nelle operazioni successive, come la distribuzione di utili o il recesso di un socio.

    Aumento di capitale: modalità e effetti fiscali
    Modalità Fonte delle risorse Effetto fiscale per la società Effetto fiscale per i soci
    A pagamento – conferimento Nuovi versamenti dei soci Nessun reddito tassabile Nessuna tassazione immediata; aumenta il costo fiscale della partecipazione
    A pagamento – con sovrapprezzo Versamenti oltre il valore nominale Sovrapprezzo = riserva PN, non ricavo Nessuna tassazione immediata
    Gratuito – da riserve di utili Utili accantonati in bilancio Nessuna tassazione immediata Riserve restano potenzialmente tassabili in caso di restituzione futura
    Gratuito – da riserve da rivalutazione Rivalutazioni di legge o volontarie Nessuna tassazione immediata Tassazione eventuale solo in caso di successiva restituzione

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un capitale sociale di 10.000 euro e riserve di utili non distribuiti per 30.000 euro. L’assemblea delibera un aumento gratuito di 20.000 euro attingendo alle riserve: il capitale sale a 30.000 euro, le riserve scendono a 10.000 euro. Nessuna tassazione scatta ora per la società né per i soci Tizio e Caio. Se però in futuro Alfa SRL riducesse il capitale di 20.000 euro restituendo quella somma ai soci, i 20.000 euro – proveniendo da riserve di utili capitalizzate – sarebbero tassati come dividendi in capo a Tizio e Caio.

    Documenti necessari

    • Verbale di assemblea straordinaria dei soci con delibera di aumento del capitale
    • Atto notarile di modifica dello statuto (per SRL l’aumento deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata)
    • Iscrizione nel Registro delle Imprese della modifica dello statuto
    • Estratto conto o attestazione bancaria del versamento dei conferimenti (per aumento a pagamento)
    • Bilancio da cui risultano le riserve utilizzate (per aumento gratuito)
    • Ricevuta del versamento dell’imposta di registro in misura fissa

    Caso 1 – Aumento a pagamento con sovrapprezzo

    Scenario. Alfa SRL ha un capitale di 10.000 euro diviso tra i soci Tizio (60%) e Caio (40%). Per finanziare un nuovo investimento, l’assemblea delibera un aumento di capitale a pagamento di 50.000 euro, con un sovrapprezzo di emissione di 15.000 euro. I soci versano complessivamente 65.000 euro.

    Come si applica. I 50.000 euro di aumento del valore nominale delle quote aumentano il capitale sociale. I 15.000 euro di sovrapprezzo confluiscono in una riserva da sovrapprezzo di emissione nel patrimonio netto. Né i 50.000 né i 15.000 euro sono reddito per la società. Per Tizio e Caio, i versamenti effettuati aumentano il costo fiscalmente riconosciuto delle rispettive partecipazioni: se in futuro venderanno le quote, questa base di costo maggiorata ridurrà la plusvalenza imponibile.

    In pratica

    • Il versamento (quota + sovrapprezzo) non è mai reddito tassabile per la società.
    • Il sovrapprezzo è una riserva di patrimonio netto: non può essere distribuita come utile senza delibera e nel rispetto delle norme di legge.
    • Per i soci, i 65.000 euro versati aumentano il costo fiscale della partecipazione, rilevante per future cessioni.

    Caso 2 – Aumento gratuito da riserve di utili

    Scenario. Alfa SRL ha accumulato nel tempo riserve di utili per 40.000 euro. L’assemblea decide di rafforzare il capitale sociale portandolo da 10.000 a 40.000 euro, imputando 30.000 euro di riserve di utili a capitale.

    Come si applica. L’operazione è contabilmente e fiscalmente neutra nell’immediato: non entrano nuovi fondi e non si genera alcun reddito. Le quote dei soci Tizio e Caio aumentano di valore nominale senza che essi versino nulla. Tuttavia, i 30.000 euro ‘capitalizzati’ conservano la loro natura di riserve di utili: se l’assemblea deliberasse in futuro una riduzione del capitale con restituzione di quelle somme, Tizio e Caio sarebbero tassati su di esse come dividendi.

    In pratica

    • Nessun versamento da parte dei soci e nessuna tassazione immediata.
    • Le riserve di utili capitalizzate non ‘cambiano natura’: restano potenzialmente tassabili come dividendi in caso di futura restituzione.
    • L’aumento gratuito da riserve da rivalutazione monetaria segue regole specifiche: verificare la normativa della singola legge di rivalutazione utilizzata.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'aumento di capitale a pagamento è mai tassabile per la società?

    No. I conferimenti ricevuti dai soci – in denaro o in natura – non sono ricavi e non entrano nel reddito imponibile della società. Lo stesso vale per il sovrapprezzo di emissione, che è una riserva di patrimonio netto.

    Cosa succede se un socio non partecipa all'aumento a pagamento?

    Se l’aumento è riservato ai soci esistenti in proporzione alle quote, chi non sottoscrive vede diluita la propria partecipazione percentuale. La delibera può anche prevedere l’esclusione del diritto di opzione o l’ingresso di nuovi soci: le modalità dipendono dallo statuto e dalla delibera assembleare.

    Le riserve da rivalutazione possono essere usate per un aumento gratuito?

    Sì, le riserve da rivalutazione disponibili possono essere imputate a capitale. L’effetto fiscale dipende dalla specifica legge di rivalutazione utilizzata: alcune prevedono un’imposta sostitutiva già versata, altre hanno regole proprie per la distribuzione. È sempre opportuno verificare la disciplina della singola rivalutazione.

    Quale imposta si paga per la delibera di aumento?

    Le modifiche dello statuto, incluso l’aumento del capitale, scontano l’imposta di registro in misura fissa. Per il versamento in denaro non è dovuta alcuna imposta proporzionale.

    L'aumento di capitale influenza il costo fiscale della partecipazione per il socio?

    Sì. I versamenti effettuati dal socio in sede di aumento a pagamento aumentano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Questo dato è rilevante per calcolare la plusvalenza (o minusvalenza) in caso di successiva cessione delle quote.

    Un aumento di capitale gratuito può essere revocato?

    Una volta deliberato e iscritto nel Registro delle Imprese, l’aumento gratuito è definitivo. Una successiva riduzione del capitale – con restituzione ai soci – è possibile ma soggetta alle regole civilistiche e fiscali proprie delle riduzioni di capitale, inclusa la potenziale tassazione come dividendo se le riserve capitalizzate provenivano da utili.