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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza

    Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza

    Art. 430 c.p.c. – Deposito della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza

    Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza

    Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza [1].

    Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

    Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 53, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

  • Articolo 428 Codice di Procedura Civile: Incompetenza del giudice

    Articolo 428 Codice di Procedura Civile: Incompetenza del giudice

    Art. 428 c.p.c. – Incompetenza del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la udienza di cui all’articolo 420.

    Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale [1] in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall’art. 84, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 427 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Articolo 427 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 427 c.p.c. – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice [1] quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

    In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 426 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Articolo 426 Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 426 c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice [1] quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

    Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell’articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 425 Codice di Procedura Civile: Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    Articolo 425 Codice di Procedura Civile: Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    Art. 425 c.p.c. – Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

    Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.

    A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

    Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 424 Codice di Procedura Civile: Assistenza del consulente tecnico

    Articolo 424 Codice di Procedura Civile: Assistenza del consulente tecnico

    Art. 424 c.p.c. – Assistenza del consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

    Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

    Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 423 Codice di Procedura Civile: Ordinanze per il pagamento di somme

    Articolo 423 Codice di Procedura Civile: Ordinanze per il pagamento di somme

    Art. 423 c.p.c. – Ordinanze per il pagamento di somme

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

    Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

    Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

    L’ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro

    Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro

    Art. 422 c.p.c. – Registrazione su nastro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Art. 421 c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

    Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420 [1].

    Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, l’esame dei testimoni sul luogo stesso.

    Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «dell’articolo precedente» sono state sostituite dalle parole «dell’articolo 420» dall’art. 53, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.