Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    La tredicesima è l’unica mensilità aggiuntiva prevista a livello nazionale dal CCNL CRI. Eventuali premi di risultato o ulteriori mensilità dipendono dalla contrattazione di secondo livello. Questa guida chiarisce come si calcola, quando si paga e cosa dicono le fonti ufficiali.

    In sintesi

    Il CCNL CRI prevede una tredicesima mensilità a dicembre (pari al minimo tabellare + scatti). Non esiste una quattordicesima a livello di CCNL nazionale; eventuali mensilità extra o premi di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello. La tredicesima si matura proporzionalmente (1/12 per mese intero); la maternità non interrompe la maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Mensilità previste
    13 (tredicesima garantita; ulteriori per accordo decentrato)

    La tredicesima: cos’è e quando si paga

    La tredicesima mensilità (detta anche «gratifica natalizia») è la mensilità aggiuntiva che il datore di lavoro corrisponde ai dipendenti nel mese di dicembre. Nel CCNL CRI è espressamente prevista e garantita a ogni lavoratore dipendente.

    La tredicesima è normalmente corrisposta entro il 24 dicembre (in concomitanza con le festività natalizie), salvo diverse pattuizioni. Non è soggetta a particolari condizioni: matura automaticamente mese per mese nel corso dell’anno.

    Tabella riepilogativa: calcolo della tredicesima per livello

    Stima della tredicesima per l’Area A (valori al 01/09/2022)
    Livello Minimo mensile Tredicesima (annua intera) Lordo annuo (12 + 13)
    A1 €1.302,72 €1.302,72 €16.935,36
    A2 €1.341,79 €1.341,79 €17.443,27
    A3 €1.380,87 €1.380,87 €17.951,31
    A4 €1.446,01 €1.446,01 €18.798,13

    I valori si riferiscono al solo minimo tabellare dell’Area A verificato al 01/09/2022. La tredicesima reale può essere superiore se il lavoratore ha maturato scatti di anzianità o percepisce un superminimo. Per le Aree B-E i valori sono proporcionalmente più alti; consultare le tabelle ufficiali del CCNL.

    Come si calcola la tredicesima proporzionale

    Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno solare, la tredicesima si calcola proporzionalmente:

    • Si divide il monte annuo in 12 quote mensili (1/12 ciascuna).
    • Si moltiplica per il numero di mesi interi di servizio prestati nell’anno.
    • Si considera mese intero quello con almeno 15 giorni lavorati.

    Esempio: un dipendente assunto il 1° aprile 2026 e ancora in servizio al 31 dicembre 2026 ha maturato 9 mesi interi. La sua tredicesima sarà pari a 9/12 di una mensilità intera.

    La quattordicesima e i premi: cosa dice il CCNL

    Il CCNL nazionale CRI non prevede una quattordicesima mensilità come istituto contrattuale obbligatorio per tutti. Questa è una differenza rispetto ad alcuni altri CCNL del settore terziario o dei servizi, dove la quattordicesima è esplicitamente prevista a livello nazionale.

    Tuttavia, il CCNL CRI valorizza espressamente la contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o decentrati) come strumento per istituire:

    • eventuale quattoridicesima mensilità;
    • premi di risultato o produttività collegati a obiettivi;
    • ulteriori istituti retributivi o welfare aggiuntivi.

    Il dipendente che vuole sapere se il proprio comitato o ente CRI applica una quattordicesima o un premio deve consultare l’eventuale accordo integrativo in vigore, disponibile presso il responsabile del personale o il sindacato.

    Tassazione della tredicesima

    La tredicesima è assoggettata a contribuzione previdenziale INPS e a tassazione IRPEF come qualsiasi altra retribuzione. Non gode di tassazione separata: viene sommata alle retribuzioni del mese di dicembre e il datore opera la ritenuta IRPEF sul totale del mese. Questo può far scattare aliquote marginali più elevate nel cedolino di dicembre rispetto ai mesi ordinari.

    Casi pratici

    Tizio — Assunto ad aprile, tredicesima ridotta
    Tizio (Area A2) è assunto il 1° aprile 2026. A dicembre matura 9 mesi interi di servizio (aprile-dicembre). La sua tredicesima è pari a 9/12 × €1.341,79 = €1.006,34 lordi, anziché la mensilità intera di €1.341,79. Questa proporzione è automatica e non richiede accordi specifici.
    Caia — In maternità obbligatoria a dicembre
    Caia (Area D) è in maternità obbligatoria da ottobre a febbraio. La tredicesima di dicembre matura comunque per intero: i mesi di congedo obbligatorio sono computati come mesi interi di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Caia percepisce la tredicesima piena (minimo tabellare Area D) anche se è assente.
    Sempronio — Comitato CRI con accordo integrativo
    Sempronio lavora presso un comitato CRI che ha stipulato un accordo decentrato che prevede un premio di risultato annuo di €500 lordi, erogato a luglio al raggiungimento di determinati indicatori di servizio. Questo premio non è dovuto dal CCNL nazionale ma dall’accordo integrativo locale. Per verificarne l’applicazione Sempronio consulta le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) del suo comitato.

    Domande frequenti

    Il CCNL CRI prevede la quattordicesima?
    No, il CCNL nazionale non prevede la quattordicesima. Può essere introdotta da accordi decentrati a livello di singolo comitato o ente. Verificare con il proprio responsabile del personale o il sindacato.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Di norma entro il 24 dicembre di ogni anno, contestualmente al cedolino di dicembre o in un cedolino separato a dicembre.
    Se mi dimetto a giugno ho diritto alla tredicesima?
    Sì, hai diritto alla quota maturata fino alla data di dimissioni: 6/12 della mensilità intera. Deve essere liquidata con il saldo finale (TFR e competenze di fine rapporto).
    I permessi non retribuiti riducono la tredicesima?
    Sì. I periodi di aspettativa non retribuita o le assenze non retribuite prolungate riducono proporzionalmente la maturazione della tredicesima, escludendo i mesi in cui il servizio non è stato prestato per almeno 15 giorni.
    Esistono premi di risultato nel CCNL CRI?
    Non a livello di CCNL nazionale. I premi di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello. Se il tuo comitato ha un accordo integrativo puoi avere diritto a un premio; in assenza di tale accordo, no.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020. Per i valori precisi della tredicesima per le Aree B-E consultare le tabelle retributive del CCNL disponibili su cri.it. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 64 TUPI: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratto collettivi

    Art. 64 TUPI: Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratto collettivi

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratto collettivi ( Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.30 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall' art.19, commi 1 e 2 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.

    Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.

    All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49.

    Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

    Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.

    Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa.

    La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

    Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.

    La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell' articolo 383 del codice di procedura civile , rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

    La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione.

    In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

    L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto dall' articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi dì impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1.

    Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione.

    Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

    In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.

    Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.

    Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

    La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell' articolo 96 del codice di procedura civile , anche in assenza di istanza di parte.

    Note all'art. 64: – Si trascrive il testo vigente dell' art. 383 del codice di procedura civile : "Art. 383 (Cassazione con rinvio). – La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

    La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 419 del codice di procedura civile : "Art.

    419. (Intervento volontario). – Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 96 del codice di procedura civile : "Art.

    96. (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

    Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.

    La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente".

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Autoferrotranvieri: 13ª, 14ª, premi produttività

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre + quattordicesima a giugno. Premi di Produzione legati a obiettivi aziendali (puntualità, customer satisfaction, riduzione assenze, sicurezza). Detassazione 5%. Welfare aziendale crescente (buoni pasto, polizze, voucher). FASC e Priamo come fondi di settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Valore
    Tredicesima 1 mensilità completa (entro 20 dicembre)
    Quattordicesima 1 mensilità completa (entro 30 giugno)
    Premio di Risultato (PdR) Variabile aziendale
    PdR detassazione 5% imposta sostitutiva
    Tetto PdR detassato €3.000 (€4.000 con welfare)
    Welfare aziendale Variabile
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno esenti IRPEF
    Premio puntualità Aziendale (es. €100-200/anno)

    Tredicesima a dicembre

    La tredicesima è erogata entro il 20 dicembre. Maturazione 1/12 per mese (almeno 15 giorni).

    Composizione: minimo parametrico + ISV + indennità fisse continuative.

    Quattordicesima a giugno

    La quattordicesima è erogata entro il 30 giugno. Pari a una mensilità completa.

    È particolarmente apprezzata per sostenere le spese estive (ferie). Punto forte del settore (insieme a Servizi Ambientali, Edilizia, Commercio).

    Premio di Produzione (PdR)

    Negoziato a livello aziendale, collegato a:

    • Puntualità di servizio: % corse in orario
    • Customer satisfaction: sondaggi utenti
    • Riduzione assenze: presenza media squadra
    • Sicurezza: zero incidenti, zero infortuni
    • Efficienza energetica: consumo carburante autobus

    Detassato al 5% se depositato ITL. Tetto €3.000 (€4.000 con welfare).

    Welfare aziendale crescente

    Crescita welfare nel settore:

    • Buoni pasto €5,29-€8/giorno esenti
    • Voucher servizi (asili, anziani, baby-sitter)
    • Polizza sanitaria contributo azienda esente €3.615/anno
    • Abbonamento trasporto pubblico (per parenti dipendenti, gratuito in molte aziende)
    • Beni e servizi €600/anno (2024)

    Conversione PdR in welfare totalmente esente IRPEF.

    Premio puntualità

    In molte aziende esiste il premio puntualità aziendale (non contrattuale):

    • Bonus annuale per dipendenti con bassa assenza
    • Es. ATAC: €100-200/anno se assenze <5%
    • Es. Trenord: premio fedeltà 10 anni di servizio

    Si somma al PdR contrattuale aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª + 14ª autista urbano
    Tizio (autista urbano) con stipendio €2.300/mese (incl. ISV+indennità). 13ª dicembre €2.300 + 14ª giugno €2.300 = €4.600 lordi mensilità extra.
    Caia – PdR conducente metro
    Caia (conducente metro) riceve PdR €1.800 lordi (obiettivi puntualità ATM raggiunti). Detassato 5% = €90 imposta sostitutiva.
    Sempronio – Conversione PdR macchinista in welfare
    Sempronio (macchinista) PdR €2.500: converte €2.000 in voucher + polizza sanitaria. €500 monetari (5% tax) + €2.000 esenti IRPEF. Risparmio fiscale ~€600.

    Domande frequenti

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede 14 mensilità?
    Sì, 14 mensilità: tredicesima a dicembre + quattordicesima a giugno. Ciascuna pari a una retribuzione mensile completa (parametro + ISV + indennità fisse).
    Quanto vale tredicesima e quattordicesima per un autista?
    Per autista urbano con stipendio €2.300/mese (incl. ISV+indennità): €2.300 + €2.300 = €4.600 lordi annui mensilità aggiuntive (oltre le 12 mesi base).
    Cos'è il PdR nel TPL?
    Premio di Risultato aziendale legato a obiettivi (puntualità, customer satisfaction, riduzione assenze, sicurezza). Detassato 5%. Tetto €3.000 (€4.000 con welfare). Riservato a redditi ≤€80.000.
    I dipendenti hanno abbonamenti gratuiti?
    In molte aziende sì: ATAC Roma, ATM Milano, Trenord offrono abbonamenti gratuiti o agevolati ai dipendenti e familiari. Welfare aziendale tipico del settore (esente IRPEF).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 254 TUEL – Articolo 254

    Art. 254 TUEL – Articolo 254

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.

    2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell’insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale. Con l’avviso l’organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione.

    3. 3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi; a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

    4. L’organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all’ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

    5. Sull’inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l’organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell’approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall’eventuale attestazione di cui al comma 4.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140 .

    7. L’organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione.

    8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell’organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell’interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali , dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l’adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell’interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.

  • Art. 93 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori

    Art. 93 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell’elenco dei mediatori

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data del 31 dicembre 2023 , sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.

    2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

    3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.

  • Art. 266 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 266 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 266 L. Fall. – Disposizioni abrogate

    Disposizioni abrogate

  • Art. 1234 Codice della Navigazione – Omessa assicurazione obbligatoria

    Art. 1234 Codice della Navigazione – Omessa assicurazione obbligatoria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro. DISPOSIZIONI PROCESSUALI

  • Art. 73 DPR 445/2000 – Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

    Art. 73 DPR 445/2000 – Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

  • Articolo 62 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 307 c.c.: revoca per indegnità d

    Art. 62 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 307 c.c.: revoca per indegnità dell’adottante adulto

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 307. – Revoca per indegnità dell'adottante. – Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".

  • TFR al fondo pensione: vantaggi fiscali e tassazione agevolata

    In sintesi

    • Deduzione dei contributi: i versamenti al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro all’anno.
    • TFR in azienda vs fondo: il TFR lasciato in azienda viene tassato in modo ordinario; quello conferito al fondo beneficia di aliquote agevolate in fase di erogazione.
    • Contributi del datore di lavoro: anche i versamenti del tuo datore di lavoro al fondo rientrano nel limite dei 5.164,57 euro e sono anch’essi deducibili.
    • Lavoratori di prima occupazione: chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 può recuperare, dal sesto anno in poi, i versamenti non effettuati nei primi cinque anni, con un bonus fino a 2.582,29 euro aggiuntivi l’anno.
    • Fondi in squilibrio finanziario: per i contribuenti iscritti a fondi con piano di riequilibrio approvato dal Ministero del Lavoro non esiste alcun limite di deducibilità.
    • Come dichiararlo nel 730: i contributi vanno indicati nei righi da E27 a E30 del Quadro E, a seconda del tipo di fondo e della propria situazione.

    Perché destinare il TFR al fondo pensione è una scelta fiscalmente vantaggiosa

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto, la cosiddetta ‘liquidazione’) può restare in azienda oppure essere destinato a un fondo pensione complementare. Dal punto di vista fiscale, la scelta del fondo pensione offre vantaggi che si manifestano in due momenti distinti: durante la vita lavorativa, grazie alla deduzione dei contributi versati, e al momento della pensione, grazie a una tassazione agevolata sulle somme percepite.

    Durante gli anni di lavoro, i contributi che versi al fondo pensione – sia la quota a tuo carico sia quella eventualmente versata dal tuo datore di lavoro – riducono il tuo reddito imponibile. Questo significa che paghi meno IRPEF nell’anno in cui effettui i versamenti. Il limite massimo deducibile è di 5.164,57 euro all’anno: tutto ciò che versi entro questa soglia abbassa direttamente la base su cui si calcola la tua imposta.

    Il 730/2026 (periodo d’imposta 2025) è lo strumento con cui fai valere questa deduzione. Devi compilare i righi da E27 a E30 del Quadro E, scegliendo il rigo corretto in base al tipo di fondo e alla tua situazione. Se i contributi sono stati già dedotti dal datore di lavoro in busta paga, le istruzioni guidano nella corretta compilazione per evitare duplicazioni.

    Limiti di deducibilità dei contributi ai fondi pensione complementari
    Situazione Limite annuo deducibile
    Lavoratore ordinario (rigo E27) 5.164,57 euro
    Lavoratore di prima occupazione dal 2007 – primi 5 anni 5.164,57 euro
    Lavoratore di prima occupazione dal 2007 – dal 6° al 25° anno (bonus recupero) 5.164,57 euro + fino a 2.582,29 euro aggiuntivi (max bonus = differenza tra 25.822,85 euro e versamenti effettivi dei primi 5 anni)
    Fondo in squilibrio finanziario approvato dal Ministero del Lavoro (rigo E29) Nessun limite: tutti i contributi versati sono deducibili

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito lordo di 35.000 euro e versa 4.000 euro l’anno al suo fondo pensione complementare (3.000 a suo carico + 1.000 il datore di lavoro). Nel 730/2026 indica in E27, colonna 2, i 3.000 euro non ancora dedotti in busta. Il suo reddito imponibile scende a 31.000 euro: risparmia circa 1.050 euro di IRPEF (aliquota 27% sulla parte abbattuta). Se Tizio arrivasse al limite di 5.164,57 euro il risparmio sarebbe ancora maggiore.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 411, 412, 413) rilasciata dal datore di lavoro
    • Estratto conto o rendiconto annuale del fondo pensione
    • Ricevute dei versamenti effettuati direttamente al fondo senza tramite il datore di lavoro
    • Per i lavoratori di prima occupazione: documentazione dell’anno di prima iscrizione al fondo e dei versamenti dei primi cinque anni

    Caso 1: dipendente che versa tramite il datore di lavoro

    Scenario. Caio è un lavoratore dipendente. Il suo datore di lavoro trattiene ogni mese una quota dallo stipendio e la versa al fondo pensione. A fine anno il punto 411 della Certificazione Unica riporta il codice 1 e i punti 412 e 413 mostrano rispettivamente quanto è già stato dedotto in busta e quanto resta da dedurre in dichiarazione.

    Come si applica. Caio compila il rigo E27: nella colonna 1 riporta l’importo del punto 412 (già dedotto dal datore), nella colonna 2 riporta l’importo del punto 413 (da dedurre ora). Il CAF o il sostituto verificherà che la somma non superi 5.164,57 euro e calcolerà la deduzione effettiva.

    In pratica

    • Controlla i punti 411, 412 e 413 della Certificazione Unica prima di compilare.
    • Non indicare in E27 quanto è già stato dedotto dal datore: sarebbe una doppia deduzione.

    Caso 2: lavoratore autonomo con versamenti diretti al fondo

    Scenario. Sempronio è un libero professionista iscritto a una forma pensionistica individuale. Versa 5.000 euro l’anno direttamente al fondo, senza l’intermediazione di nessun datore di lavoro.

    Come si applica. Non ha una Certificazione Unica con i punti 412-413. Sempronio compila comunque il rigo E27, colonna 2, indicando i 5.000 euro versati. Il CAF calcola la deduzione sull’intero importo perché è sotto il limite di 5.164,57 euro. Il suo reddito imponibile scende di 5.000 euro.

    In pratica

    • Conserva le ricevute dei bonifici o i rendiconti del fondo: potrebbero essere richiesti in caso di controllo.
    • Se versi a più fondi o anche a sottoconti PEPP, compila più righi (E27-E30) sommando tutto entro il limite.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il limite massimo deducibile per i contributi al fondo pensione?

    Il limite è di 5.164,57 euro all’anno. Rientrano nel calcolo sia i contributi a tuo carico sia quelli versati dal datore di lavoro.

    Cosa succede se verso più di 5.164,57 euro al fondo pensione?

    La parte eccedente non è deducibile nell’anno in corso, ma non è perduta: quando riceverai la pensione complementare, quella quota sarà tassata in misura ridotta perché hai già pagato le imposte al momento del versamento.

    Dove trovo i dati da inserire nel 730 se il datore versa per me?

    I dati sono nella Certificazione Unica 2026, ai punti 411, 412 e 413. Il punto 411 indica il tipo di fondo; il 412 quanto il datore ha già dedotto; il 413 quanto resta da dedurre in dichiarazione.

    Sono un lavoratore giovane iscritto al fondo dal 2018: ho diritti particolari?

    Sì. Se nei tuoi primi cinque anni hai versato meno di 25.822,85 euro complessivi, dal sesto anno in poi puoi dedurre un importo maggiore: al limite ordinario di 5.164,57 euro si aggiunge la differenza non sfruttata, fino a un massimo di 2.582,29 euro aggiuntivi all’anno.

    Il TFR versato al fondo viene tassato anche quando lo ricevo in pensione?

    Sì, ma con un’aliquota agevolata più bassa rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF. Questo è uno dei principali vantaggi del fondo pensione rispetto al TFR lasciato in azienda, dove la tassazione separata segue aliquote medie che possono essere meno favorevoli.

    Devo compilare il 730 anche se ho già la deduzione in busta paga?

    Dipende. Se la deduzione è già stata applicata integralmente dal datore di lavoro (punto 413 della CU = zero) e non hai altri versamenti aggiuntivi, non devi compilare i righi E27-E30. In caso contrario sì.

    Vedi anche: L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga, TFR e tassazione separata, Pensioni estere, Pensione complementare, Tassazione separata e Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS.

  • Manutenzioni e riparazioni: il plafond di deducibilità in azienda

    In sintesi

    • Plafond del 5%: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
    • Base di calcolo: si usa il costo complessivo dei beni risultante a inizio esercizio, non il valore residuo dopo ammortamenti.
    • Eccedenza dilazionata: la parte di spesa che supera il plafond non è persa; si deduce in quote costanti nei 5 esercizi successivi.
    • Riferimento normativo: la regola è fissata dall’art. 102, comma 6, del TUIR.
    • Rigo dichiarativo: l’eccedenza va indicata nel rigo RF24 del quadro RF (Redditi SC 2026); le quote pregresse rientrano nel rigo RF55 con codice 6.

    Come funziona il plafond sulle manutenzioni

    Ogni anno le imprese sostengono spese per tenere in efficienza macchinari, impianti, arredi e altri beni strumentali. Il fisco consente di dedurre queste spese, ma solo fino a un certo limite, detto plafond, cioè la soglia massima entro cui la deduzione è immediata.

    La regola è contenuta nell’art. 102, comma 6, del TUIR: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate ad incremento del bene (cioè non capitalizzate) sono deducibili nell’anno in cui vengono sostenute, ma solo fino al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, calcolato all’inizio dell’esercizio.

    Se la spesa supera questo limite, l’eccedenza non va perduta: viene rinviata e dedotta in quote costanti nei cinque esercizi successivi. È quindi fondamentale calcolare correttamente il plafond ogni anno, prima di chiudere la dichiarazione dei redditi.

    Attenzione: la base di calcolo è il costo storico dei beni (quello originariamente pagato), non il valore netto contabile dopo gli ammortamenti. Questo dettaglio spesso porta a sottostimare il plafond disponibile.

    Riepilogo regola art. 102 c.6 TUIR
    Voce Regola
    Spese incluse Manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione (non capitalizzate)
    Limite di deduzione immediata 5% del costo complessivo beni materiali ammortizzabili a inizio esercizio
    Eccedenza Deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi
    Riferimento normativo Art. 102, comma 6, TUIR
    Rigo dichiarativo eccedenza RF24 (variazione in aumento); recupero in RF55 codice 6

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha beni materiali ammortizzabili con costo storico complessivo di 800.000 euro all’inizio del 2025. Il plafond deducibile è il 5% di 800.000 = 40.000 euro. Nel corso dell’anno la società sostiene spese di manutenzione per 55.000 euro. La parte deducibile subito è 40.000 euro; l’eccedenza di 15.000 euro sarà dedotta in cinque quote costanti da 3.000 euro ciascuna negli esercizi dal 2026 al 2030. Nella dichiarazione 2025 (Redditi SC 2026) la società indica 15.000 euro nel rigo RF24 come variazione in aumento.

    Documenti necessari

    • Registro dei beni ammortizzabili (con costo storico di ciascun bene)
    • Fatture delle spese di manutenzione e riparazione sostenute nell’anno
    • Prospetto di calcolo del plafond (5% del totale beni a inizio esercizio)
    • Registro delle eccedenze pregresse in deduzione pluriennale
    • Libro degli inventari o documentazione equivalente

    Caso 1 – Spesa entro il plafond

    Scenario. Tizio è il commercialista di una piccola SRL manifatturiera. Il costo storico dei macchinari e degli impianti iscritti a registro a inizio 2025 è 300.000 euro. Nel corso dell’anno la società spende 12.000 euro per riparare due macchinari.

    Come si applica. Il plafond disponibile è il 5% di 300.000 = 15.000 euro. La spesa di 12.000 euro rientra interamente nel plafond, quindi è deducibile per intero nell’esercizio 2025. Non occorre compilare il rigo RF24, né tenere traccia di eccedenze per gli anni successivi.

    In pratica

    • Plafond: 300.000 × 5% = 15.000 euro.
    • Spesa sostenuta: 12.000 euro – interamente deducibile nel 2025.
    • Eccedenza da rinviare: zero.

    Caso 2 – Spesa superiore al plafond

    Scenario. Caio gestisce la contabilità di una società edile con beni ammortizzabili (mezzi d’opera, attrezzature) il cui costo storico complessivo a inizio 2025 è 500.000 euro. Nel 2025 la società esegue un intervento straordinario di manutenzione e revisione per 35.000 euro.

    Come si applica. Il plafond è il 5% di 500.000 = 25.000 euro. La spesa di 35.000 euro supera il plafond di 10.000 euro. Nell’esercizio 2025 si deduce 25.000 euro. I restanti 10.000 euro costituiscono l’eccedenza: saranno dedotti in cinque quote costanti da 2.000 euro negli anni 2026-2030. Il rigo RF24 della dichiarazione 2025 accoglierà 10.000 euro come variazione in aumento.

    In pratica

    • Plafond: 500.000 × 5% = 25.000 euro.
    • Spesa sostenuta: 35.000 euro – deducibili subito 25.000; eccedenza 10.000.
    • Deduzione residua: 2.000 euro/anno per 5 anni (2026-2030), da indicare in RF55 codice 6.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili'?

    È la somma dei costi storici (prezzo di acquisto o di produzione) di tutti i beni materiali soggetti ad ammortamento, risultante dal registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio. Non si usa il valore netto dopo gli ammortamenti già effettuati.

    Le spese capitalizzate (imputate ad incremento del bene) rientrano nel plafond?

    No. Il plafond del 5% riguarda solo le spese di manutenzione e riparazione che non vengono capitalizzate, cioè quelle addebitate direttamente a conto economico come costi dell’esercizio.

    L'eccedenza oltre il plafond è persa definitivamente?

    No. L’eccedenza non dedotta nell’anno è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Va tracciata anno per anno e indicata nel rigo RF55 (codice 6) delle dichiarazioni future.

    Come si calcola il plafond se l'impresa ha acquistato nuovi beni durante l'anno?

    Il calcolo si basa sul costo complessivo dei beni risultante a inizio esercizio. I beni acquistati nel corso dell’anno non aumentano il plafond di quell’anno, ma contribuiranno al plafond dell’anno successivo.

    Le manutenzioni su beni in leasing rientrano nel plafond?

    Le spese di manutenzione su beni in leasing che competono all’utilizzatore (locatario) rientrano normalmente nel plafond del 5%, calcolato sul costo dei beni come risultante dal contratto di leasing, nei limiti riconosciuti fiscalmente.

    Dove si riporta l'eccedenza nella dichiarazione Redditi SC 2026?

    L’eccedenza dell’anno in corso si indica come variazione in aumento nel rigo RF24. Le quote delle eccedenze di anni precedenti che diventano deducibili nell’anno corrente vanno invece indicate nel rigo RF55 con codice 6.

  • Sublocazione di un immobile nel 730: reddito diverso e quadro D

    In sintesi

    • Reddito diverso, non fondiario: il sublocatore non e’ proprietario, quindi il provento della sublocazione non e’ reddito fondiario ma reddito diverso (quadro D, codice 3 o codice 10 per le locazioni brevi).
    • Come si calcola il reddito: il reddito netto e’ pari al canone incassato meno le spese specificamente inerenti la produzione di quel reddito; il prospetto analitico delle operazioni va conservato.
    • Locazioni brevi (max 30 giorni): la sublocazione breve di immobili abitativi va indicata nel rigo D4 con codice 10; e’ possibile optare per la cedolare secca al 21% (un solo immobile) o al 26%.
    • Il proprietario non e’ coinvolto: il proprietario continua a indicare nel quadro B solo la rendita catastale dell’immobile dato in comodato; e’ il sublocatore/comodatario a dichiarare nel quadro D.
    • Ritenuta del 21% dagli intermediari: se la locazione breve passa per un portale online che interviene nel pagamento, l’intermediario trattiene una ritenuta del 21% a titolo d’acconto.
    • Limite dei 4 appartamenti: se nel 2025 hai destinato piu’ di 4 appartamenti alla locazione breve, non puoi usare il modello 730 e devi presentare il modello REDDITI PF.

    Perche' la sublocazione e' un reddito diverso

    Quando prendi un appartamento in affitto e lo sublocate a un’altra persona, non sei proprietario dell’immobile e quindi non puoi avere reddito fondiario. Il reddito che ricavi dalla sublocazione e’ classificato come reddito diverso e va dichiarato nel quadro D del modello 730, non nel quadro B riservato ai proprietari.

    La stessa regola vale per il comodatario, cioe’ chi ha ricevuto un immobile in uso gratuito e poi lo loca a terzi. Anche in questo caso il provento e’ reddito diverso del comodatario, da dichiarare nel quadro D. Il proprietario, dal suo canto, indica nel quadro B solo la rendita catastale del proprio immobile.

    Per calcolare il reddito da sublocazione da dichiarare, devi sottrarre dal canone incassato le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito. E’ obbligatorio tenere e conservare un prospetto analitico che riporti, per ogni operazione, il canone lordo, le spese inerenti e il reddito netto. Se l’Agenzia delle Entrate te lo chiede, devi essere in grado di esibirlo.

    Dove e come dichiarare la sublocazione nel quadro D
    Tipo di sublocazione Rigo Codice Cedolare secca
    Sublocazione ordinaria (durata oltre 30 giorni) D4 3 Non applicabile
    Sublocazione breve abitativa (max 30 giorni) D4 10 21% (1 immobile) o 26%
    Locazione da comodatario (max 30 giorni) D4 10 21% (1 immobile) o 26%
    Locazione da comodatario (oltre 30 giorni) D4 3 Non applicabile

    Esempio pratico

    • Tizio prende in affitto un bilocale pagando 800 euro al mese (9.600 euro annui). Nel 2025 lo subloca per 3 mesi estivi a 1.200 euro al mese, incassando 3.600 euro. Le spese inerenti alla sublocazione ammontano a 150 euro (spese di pulizia e piccole riparazioni). Il reddito diverso da dichiarare nel quadro D, rigo D4 codice 3, e’ 3.600 – 150 = 3.450 euro. Tizio conserva il prospetto con i dettagli di ogni operazione. Non puo’ optare per la cedolare secca perche’ la sublocazione dura piu’ di 30 giorni per ogni contratto.

    Documenti necessari

    • Contratto di sublocazione o locazione (se non registrato, almeno prova scritta)
    • Ricevute o bonifici dei canoni incassati nel 2025
    • Prospetto analitico delle operazioni (canone lordo, spese inerenti, reddito netto) da conservare
    • Certificazione Unica 2026 se l’intermediario online ha applicato la ritenuta del 21%
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) del Ministero del Turismo se si tratta di locazioni brevi

    Sublocazione ordinaria di lunga durata

    Scenario. Caio ha un appartamento in affitto a Milano e nel 2025 lo ha sublocato a uno studente per 8 mesi a 900 euro al mese, incassando 7.200 euro. Le spese documentate inerenti la sublocazione (riparazioni, commissioni agenzia) ammontano a 600 euro.

    Come si applica. Caio dichiara nel quadro D, rigo D4, con codice 3 nella colonna ‘tipo di reddito’. Nella colonna ‘redditi’ indica 7.200 euro (canone incassato). Nella colonna ‘spese’ indica 600 euro. Il reddito netto imponibile sara’ 7.200 – 600 = 6.600 euro, che si aggiunge al suo reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie. Non puo’ optare per la cedolare secca perche’ il contratto supera i 30 giorni.

    In pratica

    • Rigo D4, codice 3 per sublocazioni ordinarie (piu’ di 30 giorni).
    • Indica le spese inerenti nella colonna apposita per ridurre il reddito imponibile.
    • Conserva il prospetto analitico delle operazioni.

    Locazione breve da comodatario con cedolare secca

    Scenario. Sempronia ha ricevuto dai genitori in comodato gratuito un appartamento al mare. Nel 2025 lo ha locato per 4 settimane a turisti (4 contratti separati, ciascuno di durata inferiore a 30 giorni), incassando in totale 4.800 euro tramite un portale online che ha applicato una ritenuta del 21%.

    Come si applica. Il reddito di Sempronia e’ reddito diverso. Dichiara nel rigo D4 con codice 10 (locazione breve da comodatario). Opta per la cedolare secca al 21% inserendo il codice ‘1’ nella colonna 2. La base imponibile e’ il 100% dei corrispettivi lordi (4.800 euro); la ritenuta subita (4.800 × 21% = 1.008 euro) va indicata nel rigo F8 del quadro F e non nella colonna ritenute del rigo D4. Il CIN assegnato dal Ministero del Turismo va indicato nella colonna 7 del rigo D4.

    In pratica

    • Comodatario che subloca brevemente: rigo D4 codice 10, cedolare secca disponibile.
    • La ritenuta dell’intermediario va nel rigo F8 del quadro F, non in D4.
    • Il CIN del Ministero del Turismo e’ obbligatorio se l’immobile e’ usato per locazioni turistiche.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove dichiaro la sublocazione nel 730?

    Nel quadro D, rigo D4. Per sublocazioni ordinarie (oltre 30 giorni) usi il codice 3; per sublocazioni brevi abitative (max 30 giorni) usi il codice 10 e puoi optare per la cedolare secca.

    Posso applicare la cedolare secca alla sublocazione?

    Solo per le locazioni brevi di immobili abitativi (max 30 giorni). In quel caso inserisci il codice 1 (aliquota 21%, applicabile a un solo immobile a scelta) o il codice 2 (aliquota 26%) nella colonna cedolare secca del rigo D4.

    Come si calcola il reddito da sublocazione ordinaria?

    Devi sottrarre dal canone incassato le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito. Le spese e i corrispettivi vanno documentati in un prospetto analitico da conservare.

    Il proprietario deve dichiarare qualcosa se ho sublocato il suo appartamento?

    Il proprietario che ha concesso l’immobile in comodato indica nel quadro B solo la rendita catastale. Il reddito da locazione e’ interamente in capo al sublocatore/comodatario nel quadro D.

    Se l'intermediario online ha trattenuto la ritenuta, dove la indico?

    La ritenuta applicata dall’intermediario per le locazioni brevi (codice 10) va indicata nel rigo F8 del quadro F, nella sezione specifica delle locazioni brevi. Non va nella colonna 6 del rigo D4.

    Oltre quanti appartamenti non posso usare il 730 per le locazioni brevi?

    Dal 2021, se hai destinato alla locazione breve piu’ di 4 appartamenti nel corso del 2025, l’attivita’ si considera imprenditoriale e non puoi usare il modello 730. Devi presentare il modello REDDITI PF.