Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Invalidità civile: percentuali, benefici e come fare domanda

    “Invalidità civile” è un’espressione che racchiude situazioni molto diverse, perché ciò che conta è la percentuale riconosciuta: a seconda della soglia raggiunta cambiano i diritti e i benefici. Vediamo cosa spetta alle varie percentuali, come si presenta la domanda e perché l’invalidità civile non va confusa con l’handicap della legge 104.

    Che cos’è l’invalidità civile

    L’invalidità civile è la riduzione permanente della capacità lavorativa (per le persone in età da lavoro) o della capacità di svolgere le funzioni e gli atti propri dell’età (per minori e anziani), dovuta a malattie o menomazioni. Viene accertata da una commissione medica e si esprime in percentuale. È diversa dall’handicap della legge 104 (che riguarda lo svantaggio sociale) e dall’invalidità del lavoro (legata a infortuni e malattie professionali).

    Le soglie e i benefici

    I principali “gradini” sono:

    • dal 33%: diritto a protesi e ausili a carico del servizio sanitario;
    • dal 46%: iscrizione alle liste del collocamento mirato (legge 68/1999);
    • dal 51%: possibilità di congedo per cure per i lavoratori;
    • dal 67%: esenzione dal ticket sanitario e altre agevolazioni;
    • dal 74%: assegno mensile di assistenza (per invalidi parziali in età lavorativa, entro limiti di reddito);
    • 100%: pensione di inabilità (entro limiti di reddito) e, se non autosufficiente, indennità di accompagnamento.

    La domanda: dal certificato alla visita

    L’iter parte dal certificato medico introduttivo: il medico (di base o specialista) compila e invia all’INPS, in via telematica, la certificazione che attesta le patologie. Entro 30 giorni si presenta la domanda all’INPS (direttamente o tramite patronato). L’INPS fissa quindi la visita davanti alla commissione medica, che valuta e assegna la percentuale; il verbale indica la percentuale riconosciuta e l’eventuale sussistenza dei requisiti per i benefici economici.

    Se non si è d’accordo con il verbale

    Se la percentuale riconosciuta è ritenuta insufficiente, è possibile contestare il verbale. La strada è quella dell’accertamento tecnico preventivo davanti al giudice, con una consulenza medico-legale; è quindi opportuno farsi assistere e raccogliere tutta la documentazione clinica. Esistono termini precisi da rispettare, perciò conviene muoversi rapidamente dopo la notifica del verbale.

    Invalidità civile e legge 104

    Spesso i due riconoscimenti si chiedono insieme, ma restano distinti: la percentuale di invalidità civile apre ai benefici economici e sanitari; il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104) apre invece a permessi e congedi lavorativi. Una stessa persona può avere entrambi, oppure soltanto uno dei due, a seconda della sua condizione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    A cosa serve avere il 67% di invalidità?

    Dal 67% si ha in genere diritto all’esenzione dal ticket sanitario e ad altre agevolazioni. Le soglie successive (74% e 100%) aprono ai benefici economici come l’assegno mensile e la pensione di inabilità.

    Invalidità civile e legge 104 sono la stessa cosa?

    No. L’invalidità civile è una percentuale di riduzione della capacità; l’handicap della legge 104 riguarda lo svantaggio sociale e dà accesso a permessi e congedi. Si possono avere entrambi.

    Come si fa domanda di invalidità civile?

    Si parte dal certificato medico introduttivo inviato dall’INPS dal medico, poi si presenta la domanda all’INPS entro 30 giorni; segue la visita della commissione che assegna la percentuale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 204 D.Lgs. 259/2003 – Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

    Art. 204 D.Lgs. 259/2003 – Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall’autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all’articolo 200, e di constatarne l’efficienza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 143 Reg. (UE) 2023/1114 – Misure transitorie

    Art. 143 Reg. (UE) 2023/1114 – Misure transitorie

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli articoli da 4 a 15 non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024.

    2. In deroga al titolo II, solo i seguenti requisiti si applicano alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica che sono stati ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024:

    a) gli articoli 7 e 9 si applicano alle comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024;

    b) entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che, nei casi previsti dal presente regolamento, sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1 o luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63, se questa data è anteriore. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio di cui al primo comma per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso. Entro il 30 giugno 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA se hanno esercitato l’opzione di cui al secondo comma e la durata del regime transitorio.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’articolo 21, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024.

    5. Gli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’articolo 17, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente a norma del paragrafo 1 di tale articolo prima del 30 luglio 2024.

    6. In deroga agli articoli 62 e 63, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1 o luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale. Le autorità competenti assicurano il rispetto del titolo V, capi 2 e 3, prima di concedere l’autorizzazione in base a tali procedure semplificate.

    7. L’ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 43, paragrafo 11.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) prevede sia la tredicesima mensilità sia la quattordicesima – una caratteristica distintiva rispetto ad altri contratti del terziario – oltre a un sistema di premi demandato alla contrattazione aziendale. Ecco come funzionano e come si calcolano.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata indicativamente a luglio), entrambe commisurate alla retribuzione del mese di riferimento. Il premio di risultato è rinviato alla contrattazione di secondo livello aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Tredicesima
    Erogata entro dicembre
    Quattordicesima
    Erogata indicativamente entro luglio

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL DMO Federdistribuzione
    Istituto Base di calcolo Periodo di maturazione Erogazione
    Tredicesima mensilità Minimo tabellare + scatti di anzianità 1° gennaio – 31 dicembre (proporzionale ai mesi) Entro dicembre
    Quattordicesima mensilità Minimo tabellare + scatti di anzianità Secondo il testo CCNL (di norma luglio-giugno) Indicativamente entro luglio
    Premio di risultato aziendale Definito da accordo di secondo livello Secondo obiettivi aziendali Variabile (solitamente annuale)
    Una tantum (ex carenza 2020-2024) Importo fisso Carenza contrattuale 175 € luglio 2024 + 175 € luglio 2025

    Nota: la base di calcolo delle mensilità aggiuntive è la retribuzione «diretta e continuativa» (minimo tabellare + scatti di anzianità). Non concorrono al calcolo le voci variabili come straordinari, maggiorazioni domenicali e festive o premi. La quattordicesima è un istituto tipico del settore commerciale/distributivo: verificare sul testo contrattuale il periodo di maturazione esatto.

    La tredicesima: regola e calcolo

    La tredicesima mensilità è un istituto consolidato, previsto da tutti i principali CCNL del commercio e della distribuzione. Nel CCNL DMO, la tredicesima equivale a una mensilità della retribuzione ordinaria (minimo tabellare aggiornato + eventuali scatti di anzianità maturati).

    Si matura proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre): ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) genera 1/12 della tredicesima. Esempio: un lavoratore assunto il 1° luglio 2026 matura 6/12 della tredicesima, pari a mezza mensilità, corrisposta a dicembre 2026.

    La tredicesima è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria e contribuzione previdenziale, ed è computata nella base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.).

    La quattordicesima: una peculiarità del settore distributivo

    Il CCNL DMO Federdistribuzione prevede anche la quattordicesima mensilità, che viene erogata indicativamente entro il mese di luglio. Questo istituto è caratteristico del settore commerciale e distributivo (si ritrova anche nel CCNL Confcommercio) e rappresenta una retribuzione aggiuntiva di grande valore per il lavoratore.

    Come la tredicesima, la quattordicesima:

    • è calcolata sulla retribuzione diretta e continuativa (minimo + scatti);
    • matura proporzionalmente ai mesi del periodo di riferimento contrattuale;
    • è soggetta a IRPEF e contribuzione previdenziale;
    • concorre alla base di calcolo del TFR.

    La presenza della quattordicesima distingue il CCNL DMO da altri contratti del terziario che non la prevedono, ed è un elemento rilevante nella valutazione complessiva della retribuzione annua (RAL) del lavoratore della GDO.

    Il premio di risultato: contrattazione aziendale

    Il CCNL nazionale non fissa un importo uniforme di premio di risultato per tutti i lavoratori della distribuzione moderna. Rimanda invece alla contrattazione collettiva di secondo livello (accordi aziendali o territoriali) la definizione degli obiettivi e degli importi.

    Nelle grandi catene GDO (ipermercati, supermercati, discount) è frequente la presenza di accordi aziendali che prevedono premi legati a:

    • raggiungimento di obiettivi di fatturato o redditività del punto vendita o del gruppo;
    • riduzione del tasso di assenteismo;
    • indicatori di qualità del servizio (es. soddisfazione clienti, riduzione delle rotture di stock).

    I premi di risultato aziendali, se concordati in sede di contrattazione collettiva di secondo livello con le sigle firmatarie, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale del 10% (tassazione sostitutiva IRPEF) prevista dalla legge (d.l. 50/2017 e successive proroghe), con un limite annuo di importo esente stabilito dalla normativa vigente.

    Casi pratici

    Tizio – Neoassunto a luglio: tredicesima e quattordicesima ridotte
    Tizio è assunto il 1° luglio 2026. A dicembre 2026 riceve la tredicesima pari a 6/12 della retribuzione mensile (minimo IV livello aggiornato + eventuale scatto). A luglio 2027 riceve la quattordicesima intera riferita al periodo luglio 2026 – giugno 2027 (12 mesi completi). La prima quattordicesima «spezzata» (luglio-giugno) lo avvantaggia perché è già entrato in forza prima della scadenza del periodo di maturazione.
    Caia – Dimissioni ad agosto: liquidazione proporzionale
    Caia si dimette al 31 agosto 2026. In sede di conguaglio finale (cedolino di agosto), il datore le liquida: tredicesima maturata 8/12 (gennaio-agosto); quattordicesima del periodo luglio 2025-agosto 2026 (14 mesi su 12: qui il calcolo dipende dal periodo di maturazione contrattuale). Il TFR finale includerà anche le quote delle mensilità aggiuntive maturate nell’anno.
    Sempronio – Premio aziendale con tassazione agevolata
    Sempronio lavora in una catena GDO che ha firmato un accordo di secondo livello con Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl. L’accordo prevede un premio annuo fino a 1.500 euro legato agli obiettivi di fatturato del punto vendita. Sempronio raggiunge il target: il premio di 1.200 euro viene tassato al 10% sostitutivo (anziché alla sua aliquota IRPEF marginale del 27%), con un risparmio fiscale netto di circa 200 euro rispetto alla tassazione ordinaria.

    Domande frequenti

    Il CCNL Federdistribuzione prevede la quattordicesima?
    Sì. La quattordicesima è prevista dal CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata ed è erogata indicativamente entro luglio. È calcolata sulla retribuzione di base (minimo tabellare più scatti) maturata nel periodo di riferimento.
    Come si calcola la tredicesima?
    La tredicesima equivale a una mensilità della retribuzione ordinaria (minimo + scatti). Si matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno: chi ha lavorato 6 mesi riceve la metà della tredicesima. Viene erogata a dicembre.
    Il periodo di malattia riduce la tredicesima?
    I periodi di malattia in cui il rapporto è in essere sono generalmente computati ai fini della tredicesima. Alcune assenze non retribuite potrebbero ridurla proporzionalmente: verificare il testo contrattuale o rivolgersi al sindacato.
    Esiste un premio di risultato nel CCNL GDO?
    Il CCNL nazionale non fissa un premio di risultato uniforme: lo demanda alla contrattazione aziendale. Nelle grandi catene GDO esistono frequentemente accordi aziendali con premi legati a obiettivi di fatturato, assenteismo o qualità.
    La quattordicesima e la tredicesima entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la base di calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale, incluse tredicesima e quattordicesima.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi

    La tredicesima di dicembre e la quattordicesima di giugno sono due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Distribuzione Cooperativa a tutti i lavoratori, a prescindere dall’anzianità. Si tratta di un trattamento di favore rispetto a molti altri settori, che prevede solo la tredicesima. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.

    In sintesi

    Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Ambito
    Distribuzione cooperativa (supermercati, ipermercati Coop, Conad cooperative)

    La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione

    La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Viene erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre.

    La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:

    • la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
    • l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
    • il terzo elemento.

    Sono invece esclusi dalla base di calcolo della tredicesima gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per straordinario o lavoro festivo, le indennità di disagio orario e altri elementi variabili.

    Maturazione proporzionale: il lavoratore matura un dodicesimo di tredicesima per ogni mese di servizio, o per frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’anno di riferimento è l’anno solare (gennaio–dicembre). In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, l’importo viene riproporzionato.

    La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa

    La quattordicesima mensilità è un istituto caratteristico del CCNL Distribuzione Cooperativa, che lo rende più vantaggioso di molti altri contratti del commercio (ad esempio il CCNL Federdistribuzione non prevede la quattordicesima per tutti i livelli). Viene erogata nel mese di giugno, di norma entro il 30 giugno.

    La base di calcolo è la stessa della tredicesima (retribuzione di fatto). La maturazione è proporzionale all’anzianità maturata nel periodo di riferimento (di norma luglio–giugno).

    Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Distribuzione Cooperativa
    Istituto Periodo di maturazione Mese di erogazione Base di calcolo
    Tredicesima Gennaio – dicembre (anno solare) Dicembre (entro il 20) Retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento)
    Quattordicesima Luglio – giugno (anno contrattuale) Giugno (entro il 30) Retribuzione di fatto
    Premio di risultato Definito dall’accordo aziendale Di norma annuale o semestrale Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.)

    Nota: gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dal livello di inquadramento e dall’aggiornamento tabellare. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.

    Il premio di risultato: contrattazione aziendale

    Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:

    • risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
    • produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
    • qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
    • assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.

    Il premio di risultato può beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione agevolata del 10% sostitutiva dell’IRPEF (legge di bilancio 2016 e successive proroghe), fino al limite annuo fissato dalla normativa fiscale. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento degli indicatori rispetto all’anno precedente, rispetto dei limiti reddituali e di importo del beneficiario.

    Mensilità aggiuntive e TFR

    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere assunto a settembre, tredicesima proporzionata
    Tizio viene assunto il 1° settembre al 4° livello. A dicembre riceve la tredicesima: avendo lavorato solo 4 mesi su 12 (settembre–dicembre), gli spettano 4/12 di tredicesima. La base di calcolo è la retribuzione di fatto del mese di dicembre (paga base aggiornata al rinnovo 2024 + contingenza + terzo elemento). La quattordicesima di giugno sarà calcolata sul periodo luglio–giugno: avendo lavorato da settembre a giugno (10 mesi), Tizio riceverà 10/12 di quattordicesima.
    Caia – Addetta vendita part-time al 50%, calcolo mensilità
    Caia lavora a tempo parziale al 50% (19 ore su 38). La sua retribuzione di fatto è la metà di quella di un pari livello a tempo pieno. Sia la tredicesima di dicembre sia la quattordicesima di giugno sono pari a una mensilità della sua retribuzione di fatto ridotta al 50%: riceve quindi la metà rispetto a un collega full-time dello stesso livello e anzianità. Non subisce altre decurtazioni legate al part-time.
    Sempronio – Caporeparto e premio di risultato
    La cooperativa in cui lavora Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale che prevede un premio di risultato annuale collegato al raggiungimento di un obiettivo di fatturato. L’anno va bene: i ricavi del punto vendita crescono del 3% rispetto all’obiettivo. Sempronio riceve il premio concordato nell’accordo aziendale. Il premio è tassato al 10% in sostituzione dell’IRPEF ordinaria, entro il limite di reddito e di importo previsto dalla normativa fiscale vigente: un risparmio sensibile rispetto all’aliquota IRPEF marginale di Sempronio.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    La tredicesima è erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20. È pari a una mensilità della retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento), riproporzionata ai mesi lavorati nell’anno solare.
    Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
    Sì, la quattordicesima è garantita a tutti i lavoratori coperti dal CCNL Distribuzione Cooperativa, a tempo pieno e part-time, a prescindere dal livello e dall’anzianità. Viene erogata a giugno, di norma entro il 30.
    Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
    La tredicesima e la quattordicesima del lavoratore part-time sono proporzionate all’orario contrattuale. Un lavoratore al 50% riceve metà dell’importo di un pari livello a tempo pieno.
    Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
    No, il premio di risultato è definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello presso ciascuna cooperativa. Il CCNL nazionale non fissa un importo minimo. Le cooperative che hanno accordi aziendali erogano premi variabili collegati a indicatori di performance.
    Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c., tredicesima e quattordicesima concorrono alla determinazione della retribuzione annua ai fini del TFR. Vengono ripartite sui 12 mesi per calcolare la quota annua accantonata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dalle tabelle retributive aggiornate, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima, quattordicesima e premi

    Due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno. Come si calcolano, quando si pagano e come si applicano ai lavoratori stagionali.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari garantisce la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata a giugno). L’importo di ciascuna equivale a una mensilità di retribuzione (minimo tabellare più scatti). I lavoratori stagionali le maturano pro rata. Il rinnovo 2024 ha introdotto il riconoscimento del 20% della quattordicesima durante il congedo obbligatorio di maternità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Tredicesima
    Erogazione a dicembre (vigilia di Natale)
    Quattordicesima
    Erogazione a giugno

    Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive

    Tredicesima e quattordicesima – importi indicativi per livello dal 01/06/2026
    Livello Minimo mensile Tredicesima / quattordicesima (intera) Pro rata 5 mesi
    Q (Quadro) 2.397,00 € + 160 € ind. 2.557,00 € 1.065,42 €
    1 2.287,15 € 2.287,15 € 952,98 €
    2 2.021,00 € 2.021,00 € 841,67 €
    3 1.932,55 € 1.932,55 € 805,23 €
    4 1.750,40 € 1.750,40 € 729,33 €
    5 1.674,95 € 1.674,95 € 697,90 €
    6 1.599,95 € 1.599,95 € 666,65 €
    7 1.538,55 € 1.538,55 € 641,06 €

    La pro rata indicata si riferisce a 5 mesi di lavoro (5/12 dell’importo intero). L’importo effettivo dipende anche dagli scatti di anzianità maturati e da eventuali superminimi. Tutti i valori sono lordi, soggetti a ritenute previdenziali e fiscali.

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede per tutti i lavoratori, erogata in corrispondenza della vigilia di Natale (24 dicembre) o con il cedolino di dicembre. Il diritto alla tredicesima è oggi universalmente riconosciuto dalla contrattazione collettiva, anche se non è previsto da una specifica norma di legge per tutti i lavoratori del settore privato: è il CCNL a garantirlo.

    Elementi che compongono la base di calcolo della tredicesima:

    • Minimo tabellare del livello di inquadramento;
    • Scatti di anzianità maturati;
    • Eventuali superminimi non assorbibili;
    • Indennità di funzione per i Quadri.

    Non rientrano di norma nella base di calcolo della tredicesima le voci variabili della retribuzione (straordinari, indennità di disagio termico maturate nel mese, premi una tantum).

    La quattordicesima mensilità

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede anche una quattordicesima mensilità, erogata nel mese di giugno. Si tratta di un ulteriore vantaggio economico rispetto alla sola tredicesima, molto diffuso nei CCNL del settore terziario e commerciale a cui questo contratto è assimilabile per la filiera del commercio ortofrutticolo.

    La quattordicesima ha la stessa base di calcolo della tredicesima: una mensilità di retribuzione (minimo tabellare + scatti + eventuali voci fisse).

    Il rinnovo 2024 ha introdotto un’importante novità: durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento del 20% della quattordicesima a carico del datore di lavoro, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% sulla retribuzione ordinaria.

    Maturazione pro rata per i lavoratori stagionali

    Le mensilità aggiuntive sono un elemento di grande interesse per i lavoratori stagionali del settore ortofrutticolo. La formula di calcolo è:

    • Tredicesima pro rata: (retribuzione mensile × mesi lavorati) ÷ 12.
    • Quattordicesima pro rata: stessa formula.
    • La frazione di mese superiore a 15 giorni si conta come mese intero; quella inferiore a 15 giorni non si conta.

    Se la campagna stagionale non include il mese di dicembre (tredicesima) o giugno (quattordicesima), le quote maturate vengono liquidate con l’ultimo cedolino del contratto a tempo determinato.

    Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede un premio di produttività (o di risultato) a livello nazionale. Eventuali premi sono rimessi alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello. Alcune aziende di medie o grandi dimensioni hanno accordi integrativi che prevedono premi legati a parametri come volume produttivo, riduzione degli scarti, assiduità o redditività aziendale.

    I premi di risultato che soddisfano determinati requisiti (legati a incrementi di produttività, qualità, efficienza, redditività) possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla L. 208/2015 e ss.mm.ii. (tassazione separata al 10% fino a 3.000 € annui per lavoratori con reddito fino a 80.000 €). Per i dettagli e le condizioni è opportuno rivolgersi al consulente del lavoro aziendale o al sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Stagionale di 4 mesi (settembre-dicembre): tredicesima inclusa
    Tizio lavora da settembre a dicembre (4 mesi). Matura la tredicesima intera o pro rata? Lavorando 4 mesi su 12, la tredicesima pro rata è 4/12 della mensilità. Al livello 6 (1.599,95 €): tredicesima = 533,32 € lordi. Poiché il contratto include dicembre, può essere erogata direttamente nel cedolino di dicembre o nell’ultimo cedolino del contratto.
    Caia – Stagionale campagna agrumi ottobre-marzo: quattordicesima pro rata a fine contratto
    Caia lavora da ottobre a marzo (6 mesi). La quattordicesima si eroga normalmente a giugno, ma il contratto scade a marzo. La quota maturata (6/12 = 50% della quattordicesima) viene liquidata nell’ultimo cedolino di marzo. Al livello 5 (1.674,95 €): quattordicesima pro rata = 837,48 € lordi.
    Sempronia – A tempo indeterminato in congedo maternità: 20% della quattordicesima
    Sempronia (livello 3, minimo 1.932,55 €) è in congedo obbligatorio di maternità da maggio a settembre. In giugno viene erogata la quattordicesima. Il CCNL le riconosce il 20% della quattordicesima = 386,51 € a carico del datore, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% sulla retribuzione ordinaria.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
    La tredicesima viene erogata a dicembre, in corrispondenza della vigilia di Natale (24 dicembre) o con il cedolino di dicembre.
    Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
    La quattordicesima viene erogata nel mese di giugno.
    Un lavoratore stagionale ha diritto alla tredicesima e quattordicesima?
    Sì, entrambe maturano pro rata temporis. Se il contratto scade prima dei mesi di erogazione, vengono liquidate nell’ultimo cedolino.
    Come si calcola la tredicesima per un contratto stagionale di 4 mesi?
    4/12 della retribuzione mensile. Esempio livello 6 (1.599,95 €): tredicesima = 533,32 € lordi.
    Il datore può ritardare il pagamento della tredicesima?
    No. I termini sono fissati dal CCNL. Un ritardo costituisce inadempimento contrattuale con obbligo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 110 TU Giustizia Tributaria: Questioni ed eccezioni non riproposte

    Art. 110 D.Lgs. 175/2024 – Questioni ed eccezioni non riproposte

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

  • Art. 77 L. 633/1941: articolo abrogato

    Art. 77 L. 633/1941: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Edilizia Cooperative: tredicesima, gratifica natalizia e EVR

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: tredicesima, gratifica natalizia e EVR

    Nel settore edile la tredicesima non è una semplice mensilità aggiuntiva: è parte di un sistema complesso che coinvolge la Cassa Edile, gli accantonamenti mensili e le liquidazioni semestrali. Capirlo cambia la lettura della busta paga.

    In sintesi

    Nel CCNL Edilizia Cooperative la tredicesima (gratifica natalizia) degli operai è gestita dalla Cassa Edile tramite accantonamento mensile del 10% della retribuzione, liquidata in dicembre. Gli impiegati ricevono la tredicesima direttamente in busta a dicembre e una quattordicesima (premio annuo) entro giugno. L’EVR è un elemento variabile mensile legato agli indicatori del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Edilizia Cooperative
    Istituto Operai Impiegati Scadenza pagamento
    Gratifica natalizia (tredicesima) Via Cassa Edile (10% accantonamento mensile) Diretta in busta paga Dicembre (operai: liquidazione Cassa Edile)
    Quattordicesima (premio annuo) Non prevista per gli operai Una mensilità aggiuntiva Entro il 30 giugno
    EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) Quota mensile in busta + quota Cassa Edile Quota mensile in busta Semestrale (Cassa Edile); mensile (busta)
    Accantonamento totale Cassa Edile (ferie + 13°) 18,50% (8,50% ferie + 10% 13°) n/a – diretto Versamento mensile

    La gratifica natalizia degli operai: il meccanismo Cassa Edile

    Ogni mese la cooperativa versa alla Cassa Edile il 10% della retribuzione oraria complessiva dell’operaio a titolo di accantonamento per la gratifica natalizia. Questo importo si aggiunge all’8,50% accantonato per le ferie, per un totale del 18,50% lordo (14,20% netto alla Cassa, la differenza copre le ritenute fiscali).

    La Cassa Edile custodisce questi fondi e li liquida al lavoratore in due soluzioni semestrali:

    • Luglio: liquidazione delle competenze accumulate da ottobre a marzo;
    • Dicembre: liquidazione delle competenze accumulate da aprile a settembre.

    In pratica l’operaio riceve dalla Cassa Edile una somma che include sia la quota ferie che la quota gratifica natalizia, nei due momenti dell’anno. Il pagamento di dicembre corrisponde alla tredicesima tradizionale degli altri settori.

    La tredicesima e la quattordicesima degli impiegati

    Per il personale impiegatizio il meccanismo è quello classico:

    • Tredicesima mensilità: importo equivalente a una mensilità della retribuzione in godimento, corrisposta dalla cooperativa entro il 20 dicembre di ogni anno. Matura in proporzione al servizio prestato nell’anno (pro-rata mensile).
    • Premio annuo (quattordicesima): importo equivalente a una ulteriore mensilità, corrisposto entro il 30 giugno. Matura anch’esso pro-rata mensile in base al servizio effettivo dell’anno.

    In caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la cooperativa eroga le quote maturate di tredicesima e quattordicesima con il saldo finale.

    L’EVR: Elemento Variabile della Retribuzione

    L’EVR è uno degli elementi più caratteristici del CCNL Edilizia e funziona in modo radicalmente diverso da un normale premio di produzione. Non è legato alla performance individuale ma all’andamento collettivo del settore a livello territoriale, misurato attraverso tre indicatori:

    1. Ore denunciate alle Casse Edili della provincia o regione;
    2. Valore aggiunto del settore nelle costruzioni;
    3. Occupazione nel settore edilizio.

    Ogni anno, dopo la verifica degli indicatori, le parti sociali locali (associazioni datoriali e sindacati) determinano l’importo dell’EVR per l’anno di riferimento. Una parte dell’EVR viene erogata mensilmente in busta paga; un’altra parte viene accantonata alla Cassa Edile e liquidata nei conguagli semestrali.

    Se gli indicatori non raggiungono le soglie minime, l’EVR può essere ridotto o azzerato per quell’anno. Questo è uno degli elementi che differenziano più marcatamente il CCNL Edilizia da altri contratti collettivi.

    Come si calcola la tredicesima dell’operaio

    La quota mensile accantonata alla Cassa Edile per la tredicesima è pari al 10% della retribuzione oraria imponibile moltiplicata per le ore lavorate nel mese. Per un operaio qualificato con 168 ore lavorate in marzo 2026 (paga base oraria ~11,96 €), l’accantonamento mensile per la tredicesima è circa: 168 × 11,96 € × 10% = circa 201 € lordi. Moltiplicando per tutti i mesi lavorati nell’anno si ottiene l’importo totale della gratifica natalizia.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con tredicesima via Cassa Edile
    Tizio (operaio qualificato, 2° livello) lavora 1.900 ore nell’anno. La cooperativa ha accantonato alla Cassa Edile il 10% della sua retribuzione oraria ogni mese. A dicembre la Cassa Edile di competenza gli eroga la quota di gratifica natalizia relativa al semestre aprile-settembre: circa 950 € lordi (la metà del totale annuale). La restante quota relativa al semestre ottobre-marzo la riceverà a luglio dell’anno successivo.
    Caia – Impiegata tecnica, tredicesima e quattordicesima
    Caia (impiegata di V livello, stipendio mensile 1.800 €) lavora tutto l’anno. A dicembre riceve la tredicesima: 1.800 € lordi (una mensilità). A giugno riceve la quattordicesima: altri 1.800 € lordi. In totale percepisce 14 mensilità l’anno. Al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, il netto delle due mensilità aggiuntive è inferiore al netto di una mensilità ordinaria, perché non beneficia delle detrazioni mensili.
    Sempronio – Operaio con EVR ridotto
    Nell’anno X gli indicatori del settore edilizio nella provincia di Sempronio mostrano una contrazione del 5% delle ore denunciate. Le parti sociali provinciali determinano un EVR ridotto rispetto all’anno precedente. Sempronio lo riceve in misura proporzionalmente inferiore, sia nella quota mensile in busta che nella quota accantonata alla Cassa Edile. L’EVR non può essere azzerato se almeno uno degli indicatori rimane positivo.

    Domande frequenti

    Come funziona la tredicesima per gli operai edili?
    Per gli operai la cooperativa accantona ogni mese il 10% della retribuzione oraria alla Cassa Edile a titolo di gratifica natalizia. La Cassa liquida l’importo in due soluzioni semestrali (luglio e dicembre). Non compare come mensilità aggiuntiva in busta paga ma come liquidazione separata.
    Gli impiegati ricevono anche la quattordicesima?
    Sì. Il CCNL Edilizia Cooperative prevede per gli impiegati sia la tredicesima (entro il 20 dicembre) sia una quattordicesima (premio annuo entro il 30 giugno), ciascuna equivalente a una mensilità della retribuzione in godimento.
    Cos’è l’EVR?
    L’EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) è un compenso variabile legato all’andamento del settore edile nel territorio (ore denunciate, valore aggiunto, occupazione). Viene determinato annualmente dalle parti sociali locali e può variare o azzerarsi se gli indicatori non raggiungono le soglie minime.
    Cosa succede alla tredicesima se si lavora meno di un anno?
    La gratifica natalizia matura in proporzione ai mesi lavorati. Per gli operai la Cassa Edile calcola la quota sugli accantonamenti effettivi; per gli impiegati la cooperativa eroga la quota pro-rata con il saldo finale.
    L’EVR può essere zero?
    Sì. L’EVR è variabile per definizione: se gli indicatori del settore non raggiungono le soglie minime previste, il monte EVR può essere ridotto o non erogato per quell’anno. La certificazione avviene a livello territoriale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o la Cassa Edile competente per territorio.

  • Art. 377 DPR 495/1992 – Circolazione dei velocipedi

    Art. 377 DPR 495/1992 – Circolazione dei velocipedi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

    2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

    3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

    4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

    6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

    7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

  • Art. 51 TUPI: Disciplina del rapporto di lavoro

    Art. 51 TUPI: Disciplina del rapporto di lavoro

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Disciplina del rapporto di lavoro ( Art.55 del d.lgs n.29 del 1993 ) 1.

    Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.

    La legge 20 maggio 1970, n.300 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

    Nota all'art. 51: – Per i riferimenti alla legge 20 maggio 1970, n. 300 , si veda nelle note all'art.

    50.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 31 L. 633/1941

    Art. 31 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.

    Fonte: Normattiva.it.