Autore: Andrea Marton

  • Art. 388 DPR 495/1992 – Ricorso al Prefetto

    Art. 388 DPR 495/1992 – Ricorso al Prefetto

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

    2. Quando il ricorso è presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

  • Art. 108 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

    Art. 108 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:

    1) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento. ( * ) Regolamento(UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).»;"

    2) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

    3) all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

    4) all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

    5) all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente: «Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

    6) all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.».

  • CCNL Elettrici: parametri 100-280 e mansioni

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici (Elettricità Futura/Utilitalia/Confindustria Energia) classifica i lavoratori con parametri retributivi da 100 a 280. Mansioni-chiave: Operatore centrali termoelettriche/idroelettriche (parametro 170-200), Tecnico rete (180-210), Manutentore meccanico/elettrico (160-190), Direttore di esercizio centrali (220-280). Patentini elettrici PEI e abilitazioni specifiche obbligatorie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2022 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2025 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Tabella riepilogativa

    Parametri retributivi CCNL Elettrici
    Parametro Profili tipo
    100-115 Ausiliari, addetti pulizie centrali
    120-140 Operai semplici, manovali, addetti rifornimento
    145-160 Operai qualificati (saldatori, fabbri, idraulici)
    160-175 Manutentori elettrici/meccanici
    170-200 Operatori di centrale (termoelettrica, idroelettrica, eolica, solare)
    180-210 Tecnici rete (linee MT/AT, sottostazioni)
    195-215 Tecnici specializzati (PLC, automazione, AT)
    220-240 Capi turno, ispettori, quadri tecnici
    260-280 Direttori esercizio, dirigenti operativi

    Sistema a parametri retributivi

    Come per il TPL, il CCNL Elettrici usa il sistema a parametri: ogni mansione ha un parametro numerico (100-280) che, moltiplicato per il valore-parametro, dà il minimo retributivo.

    Valore-parametro al 2026 (atteso): €12,50/punto → operatore centrale param 180 = €2.250/mese minimo.

    Operatore di centrale: 170-200

    L’operatore di centrale è figura cruciale del settore:

    • Centrali termoelettriche (gas, carbone, biomasse): operatore turno parametro 170-185
    • Centrali idroelettriche: operatore parametro 175-190
    • Parchi eolici e solari: tecnico turno parametro 165-180
    • Stazioni di trasformazione AT: tecnico parametro 185-200

    Lavoro su turni 24/7 (3 turni da 8h). Patentino PEI (Persone Esperte ed Idonee) obbligatorio per lavori elettrici.

    Tecnici rete e linee elettriche

    I tecnici di rete operano su linee MT (media tensione, 15-36 kV) e AT (alta tensione, 132-380 kV):

    • Linee aeree MT: tecnico parametro 180-200
    • Linee aeree AT: tecnico parametro 195-215
    • Cavi sotterranei MT/AT: tecnico parametro 175-195
    • Sottostazioni AT: tecnico parametro 200-220

    Lavoro spesso in quota (tralicci AT), sotto tensione (con DPI specifici), in emergenza (ripristino guasti H24). Patentini PES/PAV obbligatori.

    Manutentori meccanici ed elettrici

    I manutentori specializzati sono molto richiesti:

    • Meccanici: pompe, valvole, turbine, ventilatori (param 160-180)
    • Elettrici: motori, trasformatori, quadri (param 170-195)
    • Strumentisti: PLC, DCS, automazione (param 175-200)
    • Saldatori specializzati: TIG, MIG, certificazioni qualità (param 165-185)

    Quadri e direttori di esercizio

    I livelli direttivi:

    • Capi turno centrale (220-240): coordinano turno 4-8 operatori
    • Capi servizio (230-260): responsabili area (esercizio, manutenzione, sicurezza)
    • Direttori di esercizio (260-280): responsabili impianto (centrale o sottostazione)

    I direttori esercizio centrali nucleari (in dismissione) avevano parametri specifici più elevati.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale termoelettrica
    Tizio operatore turno centrale termoelettrica Enel a Civitavecchia. Parametro 180, stipendio €2.250/mese × 14 mens + indennità turno €350. Patentino PEI obbligatorio. 3 turni × 8h.
    Caia – Tecnico linee AT Terna
    Caia tecnica linee AT Terna su tralicci 380 kV. Parametro 205, stipendio €2.563 + indennità lavoro in quota €280 + indennità AT €180. Patentini PES/PAV. Lavoro spesso in quota.
    Sempronio – Direttore di esercizio centrale
    Sempronio direttore esercizio centrale idroelettrica Edison. Parametro 270, stipendio €3.375 × 14 mens + indennità responsabilità €400. Coordinamento 25 operatori turno 24/7.

    Domande frequenti

    Cos'è il sistema a parametri nel CCNL Elettrici?
    Ogni mansione ha un parametro numerico (100-280) che, moltiplicato per il valore-parametro (€12,50/punto atteso 2026), dà il minimo retributivo. Es. operatore centrale param 180 = €2.250/mese minimo.
    Cos'è il patentino PEI?
    Patentino “Persone Esperte ed Idonee” obbligatorio per lavori elettrici sotto tensione o in prossimità (CEI 11-27). Conseguito tramite corso aziendale + esame. Tre livelli: PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvisata), PEI (Persone Esperte ed Idonee). Aggiornamento periodico.
    Quanto guadagna un tecnico linee AT Terna?
    Tecnico linee AT (parametro 195-215) = €2.450-2.700/mese base × 14 mens. Più indennità lavoro in quota + AT + reperibilità H24 = ~€3.000-3.500/mese lordi. Annuo lordo ~€45.000-50.000.
    Le centrali nucleari sono ancora attive in Italia?
    No, l’Italia ha dismesso le centrali nucleari dopo il referendum del 1987. Personale ex-nucleare (SOGIN) gestisce decommissioning e gestione rifiuti radioattivi con parametri specifici. Possibile riapertura discussione politica negli anni recenti, ma nessun impianto operativo.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 135 D.Lgs. 42/2004 – (Pianificazione paesaggistica)

    Art. 135 D.Lgs. 42/2004 – (Pianificazione paesaggistica)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

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    1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

    2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

    3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

    4. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

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  • Art. 205 D.Lgs. 259/2003 – Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

    Art. 205 D.Lgs. 259/2003 – Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

    2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all’articolo 98. articolo precedente articolo successivo

  • IMU: cos’è e chi deve pagarla

    In sintesi

    • IMU sta per imposta municipale propria: si paga sul possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
    • Dal 2020 ha assorbito la TASI: oggi c’è un’unica imposta per gli immobili.
    • La paga chi ha la proprietà o un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
    • Per gli immobili in leasing è l’utilizzatore a pagare, non il proprietario formale.
    • Il coniuge assegnatario della casa coniugale dopo separazione o divorzio è equiparato al titolare del diritto di abitazione.
    • L’abitazione principale (con residenza e dimora del proprietario) è in genere esente.

    Che cos'è l'IMU e perché la paga chi possiede un immobile

    L’IMU, acronimo di imposta municipale propria, è il tributo che si paga ogni anno per il semplice fatto di possedere un immobile. Non dipende dal reddito che quell’immobile produce: basta avere un diritto sul bene per essere soggetti all’imposta. È un’imposta comunale, il che significa che le regole di base vengono fissate dalla legge dello Stato, ma ogni Comune può modificare le aliquote dentro i limiti stabiliti dalla legge.

    Dal 2020 l’IMU ha assorbito anche la TASI (tributo per i servizi indivisibili), quindi non esistono più due voci separate: si paga soltanto l’IMU. Gli immobili toccati dall’imposta sono tre grandi categorie: i fabbricati (case, capannoni, negozi, uffici), le aree edificabili e i terreni agricoli.

    Il punto di partenza per capire ‘chi paga’ è la parola ‘possesso’: l’IMU non la paga necessariamente chi abita l’immobile, ma chi ne è proprietario o titolare di un diritto reale. Ci sono però alcune eccezioni importanti, come il leasing e la casa coniugale assegnata, che vedremo tra poco.

    La regola principale da tenere a mente è che l’abitazione principale – la casa in cui il proprietario e il suo nucleo familiare vivono e sono residenti – è esente dall’IMU, salvo i casi di immobili di lusso. Per tutti gli altri immobili l’imposta si deve pagare.

    Chi paga l'IMU: i soggetti passivi
    Situazione Chi paga l'IMU
    Proprietario pieno Il proprietario
    Usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie Il titolare del diritto reale (non il nudo proprietario)
    Immobile in leasing L'utilizzatore (il locatario finanziario)
    Casa coniugale assegnata (separazione/divorzio) Il coniuge assegnatario (equiparato a titolare del diritto di abitazione)
    Abitazione principale (non di lusso) Nessuno – esente per legge

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio possiede un appartamento a Milano che affitta a terzi (immobile diverso dall’abitazione principale) e un garage in un altro comune. Su entrambi Tizio paga l’IMU: per l’appartamento con il codice tributo 3918 (altri fabbricati) e per il garage, se è pertinenza dell’appartamento affittato, con lo stesso codice. Se invece Tizio avesse concesso l’appartamento in leasing, sarebbe il conduttore (l’utilizzatore) a versare l’imposta, non Tizio.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per rendita catastale e categoria)
    • Delibera IMU del Comune per l’anno in corso (aliquote aggiornate)
    • Modello F24 (per il versamento) o bollettino pagoPA
    • Contratto di leasing (se il soggetto passivo è l’utilizzatore)
    • Provvedimento di assegnazione della casa coniugale (in caso di separazione/divorzio)

    Caso 1 – Tizio, proprietario di un secondo immobile affittato

    Scenario. Tizio è proprietario al 100% di un appartamento a Roma che usa come abitazione principale (esente) e di un bilocale a Napoli che affitta a canone libero. Deve pagare l’IMU?

    Come si applica. Sì. L’abitazione principale di Tizio a Roma è esente. Il bilocale a Napoli, invece, è un immobile diverso dall’abitazione principale: rientra nella categoria ‘altri fabbricati’ e l’IMU è dovuta nella misura stabilita dal Comune di Napoli con la propria delibera annuale. Tizio verserà con il codice tributo 3918 sul modello F24, indicando il codice catastale del Comune di Napoli.

    In pratica

    • Verifica l’aliquota IMU deliberata dal Comune di Napoli per l’anno in corso.
    • Calcola la base imponibile dalla rendita catastale del bilocale (rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore della categoria).
    • Versa l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.

    Caso 2 – Caio, coniuge assegnatario della casa familiare

    Scenario. Caio e sua moglie si separano. Il giudice assegna a Caio la casa coniugale, che è di proprietà esclusiva della moglie. Chi paga l’IMU sulla casa assegnata?

    Come si applica. La legge equipara il coniuge assegnatario (Caio) al titolare del diritto di abitazione. Quindi è Caio a dover pagare l’IMU sulla casa, non la moglie proprietaria. Se Caio stabilisce in quell’immobile la propria dimora abituale e residenza anagrafica, potrà beneficiare dell’esenzione per abitazione principale (ammesso che l’immobile non sia di categoria di lusso A/1, A/8 o A/9). La moglie, pur essendo proprietaria formale, non è il soggetto passivo IMU finché dura l’assegnazione.

    In pratica

    • Il coniuge assegnatario è il soggetto passivo IMU: deve versare lui l’imposta.
    • Se nell’immobile assegnato Caio stabilisce dimora e residenza, può beneficiare dell’esenzione per abitazione principale.
    • La moglie proprietaria non paga l’IMU su quella casa finché dura l’assegnazione giudiziaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'IMU si paga anche se l'immobile è vuoto e non affittato?

    Sì. L’IMU è un’imposta sul possesso, non sull’utilizzo: si paga anche se l’immobile è inutilizzato, salvo specifiche esenzioni o riduzioni (ad esempio per immobili inagibili o inabitabili, dove la base imponibile si riduce del 50%).

    Se sono nudo proprietario devo pagare l'IMU?

    No. Quando sull’immobile esiste un usufrutto (o altro diritto reale), è il titolare del diritto reale a pagare l’IMU, non il nudo proprietario.

    La TASI esiste ancora?

    No. Dal 2020 la TASI è stata abolita e confluita nell’IMU. Oggi si paga solo un’imposta.

    Devo pagare l'IMU sul box auto se è pertinenza della mia abitazione principale?

    Se il box è pertinenza della tua abitazione principale (nei limiti di una pertinenza per categoria C/6) e la tua abitazione principale è esente, anche il box è esente.

    Se possiedo l'immobile solo per una parte dell'anno, pago l'IMU per tutto l'anno?

    No. L’IMU si calcola per mesi di possesso. Il mese si conta per intero se il possesso è durato almeno 15 giorni in quel mese.

    Come si paga l'IMU?

    Con modello F24, inserendo il codice tributo corrispondente al tipo di immobile e il codice catastale del Comune. In alternativa si può usare il bollettino postale o la piattaforma pagoPA.

    Vedi anche: IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa, Scadenze IMU, IMU non pagata, IMU prima casa e IMU per i pensionati residenti all’estero (AIRE).

  • Art. 220-novies D.Lgs. 209/2005 – (Misure correttive sul gruppo)

    Art. 220-novies D.Lgs. 209/2005 – (Misure correttive sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente: a) dall'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2; b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.

    2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

    3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorità di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

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  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: TFR e fine rapporto

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    TFR e fine rapporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Trattamento di fine rapporto, destinazione al Fondo Concreto, anticipazioni e liquidazione finale per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso.

    In sintesi

    Il TFR matura secondo la formula legale (art. 2120 c.c.) e può essere destinato al Fondo Concreto o lasciato in azienda. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni. Il CCNL non eleva la quota legale di accantonamento ma disciplina la destinazione e le anticipazioni aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Fondo pensione di settore
    Fondo Concreto
    Base legale TFR
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005

    Come si calcola il TFR: la regola dell’art. 2120 c.c.

    Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, norma inderogabile che si applica a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dal CCNL applicato. Il meccanismo è il seguente:

    • Ogni anno il datore accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5;
    • L’importo accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT (indice FOI) rilevata a novembre;
    • La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11% (a carico del datore) sul montante maturato.

    Nella retribuzione annua lorda che costituisce la base di calcolo rientrano tutte le voci continuative: paga tabellare, scatti di anzianità, indennità di turno (se percepita con continuità), tredicesima mensilità e superminimi fissi. Non rientrano invece le somme occasionali (straordinario variabile, rimborsi spese, premi una tantum).

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso non incrementa la quota di accantonamento rispetto alla misura legale di 1/13,5, ma chiarisce — coerentemente con la struttura retributiva di settore — quali voci continuative concorrono alla base di calcolo.

    Dove finisce il TFR: le scelte a disposizione del lavoratore

    Dal 1° gennaio 2007, in applicazione del D.Lgs. 252/2005 (riforma della previdenza complementare), ogni lavoratore può scegliere la destinazione del TFR maturando:

    1. Fondo Concreto (fondo pensione negoziale di settore): il TFR è versato al fondo, che lo investe in linee di gestione (garantita, bilanciata, azionaria) a seconda dell’orizzonte temporale del lavoratore. In aggiunta al TFR, il lavoratore versa un contributo a proprio carico (indicativamente l’1% della retribuzione utile ai fini TFR) e il datore integra con un contributo aggiuntivo. Le prestazioni finali (rendita o capitale) godono di tassazione agevolata;
    2. Mantenimento in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le imprese con più di 50 dipendenti): il TFR rimane accantonato secondo la formula dell’art. 2120 c.c. e viene liquidato integralmente alla cessazione del rapporto.

    Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR confluisce al Fondo Concreto in via di silenzio-assenso (c.d. adesione tacita), salvo che il CCNL non preveda una diversa modalità residuale: verificare le indicazioni ricevute all’assunzione e la documentazione consegnata dal datore.

    Fondo Concreto: caratteristiche e contribuzione

    Fondo Concreto è il fondo pensione complementare negoziale istituito nell’ambito del CCNL Cemento, Calce e Gesso. È autorizzato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e opera in regime di contribuzione definita. Le sue caratteristiche principali sono:

    • Aderisce al fondo chi lavora nel settore disciplinato dal CCNL Cemento, Calce e Gesso;
    • Il contributo datoriale aggiuntivo (nella misura stabilita dal CCNL) spetta solo ai lavoratori che aderiscono esplicitamente o per silenzio-assenso: chi sceglie di mantenere il TFR in azienda perde il contributo del datore;
    • I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui (limite di legge, art. 8 D.Lgs. 252/2005);
    • Le prestazioni pensionistiche sono tassate con aliquota agevolata del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9% dopo 35 anni;
    • Il fondo offre anticipazioni per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa e altri motivi, con regole proprie che si aggiungono a quelle legali del TFR.

    Per informazioni aggiornate su linee di investimento, rendimenti storici e modulistica, consultare il sito ufficiale del Fondo Concreto o richiedere il Documento sul Regime Fiscale al fondo stesso. I dati sopra riportati riflettono la disciplina di legge vigente; le condizioni specifiche del fondo possono differire nei dettagli.

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120, comma 6, del Codice Civile consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR maturato, alle seguenti condizioni:

    • Anzianità minima: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
    • Importo massimo: 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
    • Frequenza: una sola volta nell’intera vita lavorativa con lo stesso datore;
    • Motivazioni ammesse: spese sanitarie documentate per sé o per il coniuge/figli (incluse terapie oncologiche, interventi, invalidità), acquisto della prima casa di abitazione (anche per i figli), congedo parentale o formativo.

    L’anticipazione è tassata con la stessa aliquota media degli ultimi 5 anni applicata al TFR (tassazione separata). Se il TFR è stato conferito a Fondo Concreto, il fondo stesso disciplina le anticipazioni secondo il proprio statuto, spesso con condizioni parzialmente più favorevoli di quelle legali.

    Liquidazione del TFR alla cessazione del rapporto

    Alla cessazione del rapporto di lavoro — per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento, scadenza del termine, decesso) — il datore deve corrispondere il TFR maturato entro i termini previsti dal contratto e dalla prassi, in genere entro il mese successivo alla cessazione.

    La tassazione del TFR è separata rispetto alle ordinarie buste paga: si applica l’aliquota media degli ultimi 5 anni (c.d. tassazione separata ex art. 17 TUIR). L’Agenzia delle Entrate può riliquidare l’imposta in sede di conguaglio.

    In caso di insolvenza del datore di lavoro (fallimento, liquidazione, ecc.), il Fondo di Garanzia INPS (istituito dall’art. 2 della L. 297/1982) interviene pagando direttamente al lavoratore il TFR maturato e non corrisposto, previa presentazione della domanda all’INPS.

    Tabella riepilogativa: TFR in azienda vs Fondo Concreto

    Confronto tra le opzioni di destinazione del TFR – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Aspetto TFR in azienda / INPS Fondo Concreto
    Rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT (garantita per legge) Dipende dalla linea di investimento scelta
    Contributo datoriale aggiuntivo Non spetta Sì, nella misura contrattuale
    Deducibilità contributi volontari Non applicabile Sì, fino a 5.164,57 euro/anno
    Tassazione prestazione finale Tassazione separata IRPEF (aliquota media 5 anni) Aliquota agevolata 15%-9%
    Anticipazione possibile Sì, dopo 8 anni (70% max, una volta) Sì, secondo statuto del fondo
    Tutela in caso di insolvenza Fondo di Garanzia INPS (L. 297/1982) COVIP + patrimonio separato del fondo

    Il confronto è indicativo. La convenienza dipende dall’età del lavoratore, dall’orizzonte temporale, dall’aliquota marginale IRPEF e dall’andamento dei mercati finanziari. Per una valutazione personalizzata rivolgersi a un consulente previdenziale o al sindacato di categoria.

    Casi pratici

    Tizio – Scelta della destinazione del TFR all’assunzione
    Tizio viene assunto come conduttore forni (AS2) nel gennaio 2026. L’azienda gli consegna il modulo TFR entro il primo mese di lavoro. Tizio, 32 anni, sceglie di aderire a Fondo Concreto versando il TFR maturando e un contributo proprio dell’1% della retribuzione. L’azienda aggiunge il contributo datoriale contrattuale. In questo modo Tizio beneficia della deducibilità fiscale e del contributo aggiuntivo del datore, che non avrebbe in caso di mantenimento del TFR in azienda.
    Caio – Anticipazione per acquisto prima casa
    Caio lavora da 10 anni nello stesso stabilimento di produzione calce (inquadrato AC1). Ha maturato un TFR di circa 18.000 euro. Vuole acquistare la prima casa e richiede un’anticipazione del 70% del TFR (circa 12.600 euro). Il datore la eroga dopo aver verificato la documentazione (compromesso di acquisto, dichiarazione di prima casa). Caio non potrà richiedere una seconda anticipazione in futuro. L’importo sarà tassato con tassazione separata, applicando l’aliquota media degli ultimi 5 anni.
    Sempronia – Liquidazione del TFR a fine carriera
    Sempronia, impiegata tecnica AC3 con 30 anni di anzianità, va in pensione nel 2026. Ha mantenuto il TFR in azienda per tutta la vita lavorativa. Il datore le liquida il TFR totale (circa 65.000 euro rivalutati) applicando la tassazione separata; l’aliquota media degli ultimi 5 anni è del 23%. L’Agenzia delle Entrate effettuerà il conguaglio definitivo entro 4 anni. Sempronia avrebbe potuto risparmiare diversi punti percentuali di tassazione se avesse conferito il TFR a Fondo Concreto fin dall’inizio.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore cemento, calce e gesso?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua lorda (paga tabellare, scatti, indennità continuative, tredicesima) viene divisa per 13,5 e rivalutata dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il CCNL non modifica la quota di accantonamento.
    Posso chiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato. Le motivazioni ammesse sono spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa e congedo parentale (art. 2120 c.c., comma 6).
    Conviene aderire al Fondo Concreto?
    In generale sì, soprattutto per i lavoratori più giovani: si beneficia del contributo aggiuntivo del datore (che non spetta se il TFR rimane in azienda), della deducibilità dei contributi volontari e della tassazione agevolata sulle prestazioni finali (15%-9%). La scelta dipende comunque dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio del singolo.
    Cosa succede al TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?
    Per le aziende con più di 50 addetti, il TFR lasciato in azienda confluisce al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore mantiene il diritto al TFR maturato, che l’INPS eroga direttamente alla cessazione del rapporto.
    Il TFR viene erogato anche in caso di licenziamento?
    Sì. Il TFR maturato viene liquidato alla cessazione per qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento o decesso. In caso di insolvenza del datore, il Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982) interviene in sostituzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. La disciplina del TFR è fissata dall’art. 2120 del Codice Civile e dal D.Lgs. 252/2005; il Fondo Concreto è vigilato dalla COVIP. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 82 L. 354/1975 – Attribuzioni degli educatori

    Art. 82 L. 354/1975 – Attribuzioni degli educatori

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli educatori partecipano all’attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.
    Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.
    Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

  • Art. 206 D.Lgs. 259/2003 – Abilitazione al traffico

    Art. 206 D.Lgs. 259/2003 – Abilitazione al traffico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La licenza di esercizio di cui all’articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 132 T.U. Stupefacenti: Consulta esperti tossicodipendenze

    Art. 132 T.U. Stupefacenti – Consulta degli esperti e degli operatori sociali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

    2. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed e' convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

    3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo

    127. Torna al sommario

  • Art. 131 T.U. Stupefacenti: relazione parlamentare annuale

    Art. 131 T.U. Stupefacenti – Relazione al Parlamento

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti. Torna al sommario