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Testo dell'articoloVigente
Art. 4 L. 104/1992 – Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base
L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.
Qui è riportato il testo come sostituito dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che Normattiva indica come vigente. Secondo la nota (32) di Normattiva (art. 40, comma 2, del D.Lgs. 62/2024, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202) questo testo si applica dal 1° gennaio 2025 nei territori della sperimentazione e dal 1° gennaio 2027 nel resto del territorio nazionale, dove fino al 31 dicembre 2026 resta applicabile il testo precedente («Accertamento dell’handicap»).
1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all’articolo 3 è effettuato dall’INPS mediante le unità di valutazione di base.
2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall’INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini. Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l’INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS 3 MAGGIO 2024, N. 62, COME MODIFICATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50.
3. Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall’INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini. Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l’INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o di specializzazione nella disciplina attinente alla patologia che connota la condizione di salute della persona. Il medico di cui al quarto periodo può partecipare ai lavori dell’unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.
4. Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.
5. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.
6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
7. L’accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni è svolto ai sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
Nota di aggiornamento (2), riportata da Normattiva
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3-bis) che “La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
Nota di aggiornamento (16), riportata da Normattiva
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l’art. 19, comma 11) che “Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito”.
Nota di aggiornamento (19), riportata da Normattiva
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto:
– (con l’art. 2, comma 2) che “Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato.”;
– (con l’art. 2, comma 3-bis) che “La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. “.
Nota di aggiornamento (22), riportata da Normattiva
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l’art. 19, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Nota di aggiornamento (24), riportata da Normattiva
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 19, comma 2) che la modifica di cui al comma 1-bis ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.
Nota di aggiornamento (31), riportata da Normattiva
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l’art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all’articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Nota di aggiornamento (32), riportata da Normattiva
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l’art. 40, comma 2) che la presente modifica si applica nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all’articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
In sintesi
Indice dei contenuti
La procedura di accertamento
L'art. 4 L. 104/1992 disciplina il procedimento attraverso cui si ottiene il riconoscimento della condizione di handicap definita dall'art. 3. La domanda è presentata in via telematica all'INPS, corredata dal certificato medico introduttivo redatto dal medico curante. L'INPS trasmette gli atti alla commissione medica della ASL competente per territorio, che fissa la visita entro un termine ordinatorio. La commissione esamina la documentazione clinica, ascolta l'interessato e redige un verbale che è poi validato dal medico INPS.
Composizione della commissione
La commissione è composta, ai sensi dell'art. 4, da un medico specialista in medicina legale (presidente), da due medici di cui uno scelto prioritariamente fra gli specialisti in medicina del lavoro, e da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, designati dai servizi sociali del Comune o dalle organizzazioni di tutela degli invalidi. Dal 1° gennaio 2010, in forza dell'art. 20 della L. 102/2009, la commissione è integrata da un medico dell'INPS quale componente effettivo. Tale integrazione consente all'INPS di esercitare il controllo sostanziale sull'accertamento, riducendo il previgente sistema della verifica successiva.
Il certificato medico introduttivo
Il procedimento si apre con il certificato medico digitale (cd. SS3) trasmesso dal medico curante all'INPS. Il certificato contiene i dati anagrafici, la diagnosi e l'indicazione delle patologie invalidanti. La completezza e la precisione del certificato sono essenziali: una diagnosi sommaria o incompleta può comportare un riconoscimento riduttivo. Il certificato ha validità di 90 giorni, entro i quali l'interessato deve presentare la domanda di accertamento all'INPS.
Il verbale e i suoi contenuti
Il verbale della commissione contiene la diagnosi, l'indicazione del nesso fra patologia e svantaggio sociale, l'attestazione dell'handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 e, se sussiste, della gravità ai sensi del c. 3. Spesso lo stesso accertamento ricomprende anche l'invalidità civile, lo stato di cecità, sordità o disabilità ai fini del collocamento mirato L. 68/1999: il verbale può quindi essere plurimo. La rivedibilità è disposta quando la patologia non è stabilizzata. Patologie oncologiche e altre individuate dalla legge consentono procedure accelerate (art. 6 L. 80/2006).
Tutela giurisdizionale: l'ATPO
Contro il verbale negativo (o riduttivo) è ammesso il ricorso giudiziale, secondo la disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) introdotta dall'art. 38 D.L. 98/2011, ora cristallizzata all'art. 445-bis c.p.c. Il ricorso si propone al tribunale del lavoro entro sei mesi dalla comunicazione del verbale. Il giudice nomina un consulente tecnico che riconvoca l'interessato e redige una relazione. Le parti hanno 30 giorni per contestarla; in difetto, il giudice omologa l'accertamento. In caso di contestazione si apre il giudizio di merito.
Aggiornamenti e riforme in corso
Il sistema di accertamento è oggetto di una riforma strutturale con il D.Lgs. 62/2024, attuativo della delega L. 227/2021. Il decreto introduce un procedimento unificato per invalidità civile, handicap e collocamento mirato, sperimentato dal 2025 in alcune province e con messa a regime progressiva. L'obiettivo è eliminare la pluralità di accertamenti e i tempi attuali, spesso eccessivi. Resta ferma l'impostazione bio-psico-sociale ereditata dall'art. 3 e attuata dall'art. 4.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 213/2016
Perché è importante: Permessi e congedi assistenziali
Prassi e linee guida
Disciplina generale
Hub del Ministero del Lavoro sulle tutele in favore delle persone con disabilità, ai sensi della L. 104/1992.
Circolari
Messaggi e circolari INPS sulle modalità di richiesta, fruizione e controllo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: prima domanda e ATPO
Tizio ottiene il certificato SS3 dal medico curante e presenta domanda INPS. La commissione ASL riconosce handicap non grave. Tizio ritiene errato il giudizio e propone ATPO ex art. 445-bis c.p.c. Il CTU dispone visita e nuova documentazione; conclude per la gravità. In assenza di contestazione INPS, il giudice omologa l'accertamento.
Caso 2: Caia: rivedibilità e seconda visita
Caia riceve verbale con rivedibilità a 3 anni. Alla scadenza l'INPS la riconvoca; la commissione conferma la condizione e dispone la non rivedibilità. Il verbale diventa definitivo: Caia conserva i benefici senza ulteriori visite. La rivedibilità è prassi standard per patologie non stabilizzate.
Caso 3: Sempronio: procedura accelerata oncologica
Sempronio, in trattamento chemioterapico, accede alla procedura accelerata ex art. 6 L. 80/2006: la commissione ASL deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla domanda. L'handicap grave è riconosciuto rapidamente, consentendo al coniuge di richiedere immediatamente i permessi ex art. 33.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 4 L. 104/1992 rappresenta la porta d'ingresso al sistema di tutele. Comprenderne la procedura - certificato introduttivo, commissione integrata INPS, verbale, ATPO - è essenziale per evitare riconoscimenti riduttivi. La riforma del D.Lgs. 62/2024 modificherà progressivamente l'impianto, ma i principi restano fermi.
Domande frequenti
Come si presenta la domanda di accertamento handicap?
Il medico curante rilascia il certificato medico digitale (SS3) e lo invia telematicamente all'INPS. L'interessato presenta poi la domanda online all'INPS entro 90 giorni. L'INPS fissa la visita davanti alla commissione medica ASL integrata da medico INPS.
Da chi è composta la commissione medica?
Da un medico specialista in medicina legale (presidente), due medici di cui uno specialista in medicina del lavoro, un operatore sociale e un esperto del caso. Dal 2010 è obbligatoria la presenza del medico INPS quale componente effettivo che firma il verbale.
Cosa contiene il verbale di accertamento?
Il verbale indica la diagnosi, il nesso fra patologia e svantaggio sociale, l'esistenza dell'handicap ex art. 3 c. 1 e, se sussiste, la gravità ex c. 3. Spesso ricomprende anche invalidità civile, cecità, sordità e disabilità per il collocamento mirato.
Come si impugna un verbale sfavorevole?
Si propone ricorso al tribunale del lavoro entro sei mesi dalla comunicazione, secondo la procedura dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. Il giudice nomina un CTU; le parti possono contestare la relazione entro 30 giorni.
Esistono procedure accelerate?
Sì, per patologie oncologiche e altre individuate dall'art. 6 L. 80/2006 la commissione deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla domanda. Si tratta di un percorso prioritario per garantire tempestività in presenza di condizioni cliniche gravi e a evoluzione rapida.