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Art. 204 D.Lgs. 259/2003 — Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall’autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all’articolo 200, e di constatarne l’efficienza. articolo precedente articolo successivo
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