Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • LIPE: la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

    In sintesi

    • La LIPE è la comunicazione trimestrale telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
    • È distinta dalla dichiarazione IVA annuale: serve a comunicare i dati periodici, non a determinare il saldo definitivo.
    • Devono presentarla anche i soggetti che liquidano mensilmente, non solo i trimestrali.
    • Il 4° trimestre ha una scadenza speciale: può essere presentato insieme alla dichiarazione IVA annuale entro fine febbraio.
    • La LIPE trasmette i dati di debito o credito periodico di ogni trimestre all’Agenzia delle Entrate.
    • La mancata o tardiva presentazione è sanzionata: il ravvedimento operoso consente di regolarizzare con sanzioni ridotte.

    Cos'è la LIPE e perché esiste accanto alla dichiarazione IVA

    La LIPE – acronimo di Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA – è un adempimento trimestrale distinto dalla dichiarazione IVA annuale. Mentre la dichiarazione annuale fa il consuntivo definitivo di tutto l’anno, la LIPE serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche: quanto IVA è emersa a debito o a credito in ciascun periodo.

    Un aspetto che spesso sorprende: la LIPE deve essere presentata da tutti i soggetti passivi IVA obbligati alle liquidazioni periodiche, sia da chi liquida mensilmente sia da chi ha optato per la liquidazione trimestrale. Non si tratta quindi di un adempimento solo per i trimestrali, ma è generalizzato. L’obbligo copre ogni trimestre solare dell’anno.

    La scadenza ordinaria è la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Quindi: il 1° trimestre (gennaio-marzo) si comunica entro fine maggio; il 2° trimestre (aprile-giugno) entro fine luglio; il 3° trimestre (luglio-settembre) entro fine novembre. Il 4° trimestre fa eccezione: la sua comunicazione può essere presentata insieme alla dichiarazione IVA annuale, entro fine febbraio dell’anno successivo.

    La LIPE non sostituisce i versamenti periodici: quelli devono comunque avvenire nei tempi previsti (entro il 16 del mese successivo per i mensili, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali). La LIPE è solo una comunicazione di dati, non un atto di versamento.

    Scadenze LIPE per trimestre
    Trimestre Periodo di riferimento Termine di norma
    1° trimestre Gennaio – Marzo Fine maggio
    2° trimestre Aprile – Giugno Fine luglio
    3° trimestre Luglio – Settembre Fine novembre
    4° trimestre Ottobre – Dicembre Fine febbraio (oppure con dichiarazione annuale)

    Esempio pratico

    • Beta Snc liquida l’IVA mensilmente. Nel 1° trimestre ha avuto IVA a debito mensile di 3.000, 4.500 e 2.000 euro e ha versato i relativi F24 nei tempi. Entro fine maggio deve trasmettere telematicamente la LIPE del 1° trimestre, comunicando il totale delle liquidazioni (9.500 euro a debito). La LIPE non genera un ulteriore versamento: i 9.500 euro sono già stati versati mensilmente. Serve solo a rendere noti all’Agenzia delle Entrate i dati del periodo.

    Documenti necessari

    • Registri IVA (acquisti e vendite) relativi al trimestre
    • Prospetti delle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali
    • Ricevute dei versamenti F24 effettuati nel trimestre
    • Credenziali Entratel o Fisconline per la trasmissione telematica (o delega a intermediario abilitato)

    Tizio: professionista con liquidazione trimestrale

    Scenario. Tizio è un avvocato con partita IVA in regime ordinario. Ha optato per la liquidazione trimestrale perché il volume d’affari dell’anno precedente non ha superato 500.000 euro (soglia per le prestazioni di servizi). Ogni trimestre calcola il saldo IVA e lo versa con la maggiorazione dell’1%.

    Come si applica. Tizio deve presentare la LIPE per tutti e quattro i trimestri dell’anno. Per i primi tre, le scadenze sono fine maggio, fine luglio e fine novembre. Per il 4° trimestre può scegliere: presentare la LIPE entro fine febbraio dell’anno successivo oppure includerla direttamente nella dichiarazione IVA annuale che presenta nello stesso periodo. In entrambi i casi, il versamento del 4° trimestre – se a debito – deve avvenire entro il 16 febbraio con la consueta maggiorazione dell’1%.

    In pratica

    • La LIPE va presentata anche per i trimestri in cui il saldo è a credito (non si versa nulla, ma si comunica il dato).
    • Per il 4° trimestre, la presentazione può coincidere con la dichiarazione annuale: un adempimento unico.
    • Il versamento trimestrale e la comunicazione LIPE sono due obblighi separati: non confonderli.

    Caio: commerciante con liquidazione mensile

    Scenario. Caio gestisce un negozio di elettronica e liquida l’IVA mensilmente perché il suo volume d’affari supera le soglie per la liquidazione trimestrale. Ogni mese versa l’IVA entro il 16 del mese successivo.

    Come si applica. Nonostante liquidi mensilmente, Caio deve presentare la LIPE ogni trimestre. Questo vuol dire che nella LIPE del 1° trimestre comunicherà i dati aggregati di gennaio, febbraio e marzo; nella LIPE del 2° trimestre quelli di aprile, maggio e giugno, e così via. La LIPE raccoglie in un’unica comunicazione trimestrale i dati già versati mensilmente, dandone visibilità periodica all’amministrazione fiscale. Non comporta versamenti aggiuntivi.

    In pratica

    • I liquidatori mensili presentano comunque 4 LIPE l’anno, una per trimestre.
    • La LIPE aggrega i dati mensili in un riepilogo trimestrale: non è un versamento.
    • Se si dimentica una LIPE, si può regolarizzare con il ravvedimento operoso prima di ricevere un controllo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è esonerato dalla LIPE?

    Sono esonerati i contribuenti in regime forfettario (che non addebitano IVA e non hanno liquidazioni periodiche) e chi ha registrato solo operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633, rientrando nei soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA. In generale, chi non è obbligato alle liquidazioni periodiche IVA non deve presentare la LIPE.

    La LIPE sostituisce il versamento IVA periodico?

    No. La LIPE è solo una comunicazione telematica di dati: non sostituisce né procrastina i versamenti periodici, che devono avvenire nei termini ordinari (entro il 16 del mese successivo per i mensili, con la maggiorazione dell’1% per i trimestrali). Sono due obblighi completamente separati.

    Cosa succede se presento la LIPE in ritardo?

    La presentazione tardiva o omessa della LIPE è sanzionata. È tuttavia possibile regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), beneficiando di sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso dall’omissione. Prima si regolarizza, minore è la sanzione.

    La LIPE del 4° trimestre ha davvero una scadenza diversa?

    Sì. La specificità del 4° trimestre è che la sua comunicazione LIPE può essere presentata insieme alla dichiarazione IVA annuale, entro fine febbraio dell’anno successivo. È una semplificazione: invece di presentare la LIPE a sé, la si incorpora nel flusso della dichiarazione annuale.

    Come si trasmette la LIPE?

    La LIPE si trasmette esclusivamente in via telematica, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato come un commercialista o un CAF. Non è ammessa la presentazione cartacea.

    Se il saldo del trimestre è a credito, devo comunque presentare la LIPE?

    Sì. La LIPE va presentata per ogni trimestre indipendentemente dal fatto che il saldo sia a debito o a credito. Il suo scopo è comunicare i dati, non generare un versamento. Un trimestre a credito va ugualmente comunicato.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale, Spettacoli e intrattenimenti e Regime IVA editoria.

  • Art. 225 CPI – Diritti di concessione e di mantenimento

    Art. 225 CPI – Diritti di concessione e di mantenimento

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Per le domande presentate al Ministero dello sviluppo economico al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le decadenze e nullità, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

  • Art. 63 D.Lgs. 504/1995 – Licenze di esercizio e diritti annuali

    Art. 63 D.Lgs. 504/1995 – Licenze di esercizio e diritti annuali

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall’ Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, prima dell’inizio dell’attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto.

    2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23 euro; b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): 103,29 euro; c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: 51,64 euro; d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: 51,64 euro; e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: 33,57 euro. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo disciplinata dall’art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l’esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all’imposizione di cui all’articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.

    3. Nel settore dell’imposta di consumo sull’energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l’energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro.

    4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L’esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l’importo del diritto stesso.

    5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’ art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

  • Articolo 5 L. 219/2017: Pianificazione condivisa delle cure

    Art. 5 L. 219/2017 – Pianificazione condivisa delle cure

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

    2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

    3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

    4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

    5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

  • Art. 229 D.Lgs. 209/2005 – Commissario per il compimento di singoli atti

    Art. 229 D.Lgs. 209/2005 – Commissario per il compimento di singoli atti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS , nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.

    2. Il provvedimento … può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

  • Art. 252 RD 12/1941

    Art. 252 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Rinuncia all’eredità: come si fa e quando conviene

    Quando l’eredità rischia di portare più debiti che beni, o semplicemente non la si vuole, la legge consente di rifiutarla con la rinuncia. È un atto formale, con regole precise e conseguenze importanti. In questa guida vediamo come si fa la rinuncia, quali effetti produce, entro quando va decisa e cosa accade alla quota rifiutata.

    Che cos’è la rinuncia all’eredità

    Chi è chiamato all’eredità non diventa erede automaticamente: deve accettare. In alternativa può rinunciare, cioè rifiutare formalmente di subentrare nel patrimonio del defunto. La rinuncia è disciplinata dall’articolo 519 del Codice civile.

    Finché non accetta né rinuncia, il chiamato è in una posizione di attesa: la legge gli riconosce un certo tempo per decidere.

    Come si fa la rinuncia

    La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione, a pena di nullità, ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (cioè dell’ultimo domicilio del defunto).

    La dichiarazione viene poi inserita nel registro delle successioni. Non sono ammesse rinunce verbali o per scrittura privata: la forma è essenziale.

    L’effetto retroattivo

    La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Non acquista quindi alcun diritto sui beni, ma soprattutto non assume alcun obbligo.

    Questo significa che il rinunciante non risponde dei debiti ereditari: i creditori del defunto non potranno aggredire il suo patrimonio personale.

    Non si rinuncia prima della morte

    La rinuncia presuppone che la successione sia già aperta, cioè che il de cuius sia deceduto. Non è possibile rinunciare a un’eredità futura quando la persona è ancora in vita: un accordo di questo tipo sarebbe nullo.

    Allo stesso modo non si può accettare un’eredità non ancora aperta. Tutto parte dal momento della morte.

    Il termine per accettare o rinunciare

    Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Entro questo termine il chiamato può decidere; se non accetta nel termine, perde il diritto.

    In alcuni casi, su istanza di chi ha interesse, il giudice può fissare un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia.

    Che fine fa la quota rifiutata

    La quota di chi rinuncia non resta senza destinatario. Di regola si accresce agli altri chiamati dello stesso grado, oppure passa ai chiamati successivi.

    Quando opera la rappresentazione, i discendenti del rinunciante possono subentrare al suo posto. Le regole variano a seconda che la successione sia legittima o testamentaria.

    Un esempio concreto

    Alla morte del padre, Caio scopre che l’eredità è gravata da debiti superiori al valore dei beni. Entro dieci anni dall’apertura della successione si reca dal notaio e rende la dichiarazione di rinuncia. Da quel momento è come se non fosse mai stato chiamato: i creditori del padre non possono rivalersi su di lui. La sua quota si accresce alla sorella Caia, che a sua volta dovrà valutare se accettare con beneficio d’inventario o rinunciare a propria volta.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Posso rinunciare a un’eredità con una scrittura privata?

    No. La rinuncia deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo della successione, a pena di nullità. Non bastano accordi verbali o scritti privati.

    Se rinuncio, rispondo comunque dei debiti del defunto?

    No. La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e non risponde dei debiti ereditari.

    Entro quando devo decidere?

    Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. In quel periodo puoi accettare o rinunciare; il giudice può fissare un termine più breve su richiesta di chi vi ha interesse.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Eredità e casa del convivente, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Acquisti immobiliari ed eredita degli enti privati e Valore dell’eredità e asse ereditario.

  • Interpello all’Agenzia: quando conviene a una società

    In sintesi

    • L’interpello è una domanda ufficiale all’Agenzia delle Entrate su un caso concreto e personale, prima di compiere l’atto fiscale.
    • Quattro tipologie principali: ordinario (interpretativo o qualificatorio), probatorio, anti-abuso, disapplicativo.
    • Silenzio-assenso: se l’Agenzia non risponde entro il termine prefissato, la proposta del contribuente si intende accettata.
    • La risposta vincola l’Agenzia solo per il caso prospettato: se i fatti cambiano, l’orientamento può cambiare.
    • L’interpello disapplicativo è lo strumento tipico per le società che vogliono sottrarsi alle norme presuntive anti-elusive (es. società di comodo).

    Che cos'è l'interpello e a cosa serve

    Immagina che Alfa SRL stia per concludere un’operazione insolita, magari una fusione con una società estera o la cessione di una partecipazione. L’amministratore non sa con certezza come la tratterà il fisco: potrebbe pagare troppo, oppure comportarsi in un modo che l’Agenzia delle Entrate contesterà anni dopo. L’interpello è la soluzione: è la possibilità di chiedere in anticipo all’Agenzia ‘come interpreti questa norma nel mio caso specifico?’.

    L’istituto è disciplinato dall’art. 11 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ed è aperto a tutti i contribuenti, comprese le società. Funziona così: presenti un’istanza scritta, descrivi la situazione concreta e personale, proponi la tua interpretazione e aspetti la risposta. L’Agenzia risponde entro termini prefissati; se non risponde, vale il silenzio-assenso, cioè la tua proposta si considera accettata.

    Esistono quattro tipi di interpello con funzioni diverse. Conoscerli aiuta a scegliere quello giusto e a capire quando l’investimento di tempo per preparare l’istanza è ripagato dalla certezza giuridica che si ottiene.

    Attenzione: l’interpello non è uno strumento difensivo da usare quando l’Agenzia ti ha già notificato un avviso. Serve prima, quando il comportamento fiscale non è ancora stato adottato o la dichiarazione non è ancora stata presentata.

    Le quattro tipologie di interpello: quando si usa ciascuna
    Tipo Quando si usa Oggetto tipico Silenzio-assenso
    Ordinario interpretativo Norma oscura o di incerta applicazione al caso concreto Qualificazione di un'operazione, regime fiscale applicabile
    Ordinario qualificatorio Si vuole sapere se un'operazione rientra in una fattispecie normativa specifica Classificazione contrattuale, regime IVA, ecc.
    Probatorio Necessità di dimostrare i presupposti di una norma che richiede prova (es. CFC, PEX, ecc.) Stato a fiscalità privilegiata, holding period, ecc.
    Anti-abuso Operazione che potrebbe essere qualificata come abuso del diritto (art. 10-bis L.212/2000) Ristrutturazioni, operazioni straordinarie complesse
    Disapplicativo Si chiede di disapplicare una norma anti-elusiva presuntiva che altrimenti si applica automaticamente Società di comodo, perdite sistematiche, ACE (ora abrogata), ecc. No – silenzio = diniego

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL e la cessione di partecipazione. Alfa SRL possiede il 30% di Beta SRL da 14 mesi, classifica la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie e vuole cederla. L’amministratore ritiene di poter applicare la PEX (Participation Exemption), che esenta il 95% della plusvalenza. Tuttavia ha dubbi perché Beta SRL ha subìto perdite negli ultimi due esercizi e potrebbe non essere considerata ‘esercente un’impresa commerciale’ ai sensi dell’art. 87 TUIR.

      Alfa SRL presenta un interpello ordinario qualificatorio descrivendo l’attività effettiva di Beta SRL. Se l’Agenzia risponde entro il termine confermando i requisiti PEX, Alfa SRL cede la partecipazione in piena certezza. Se l’Agenzia non risponde nel termine, scatta il silenzio-assenso e la proposta di Alfa SRL si intende accettata.

    Documenti necessari

    • Istanza di interpello in forma scritta (firmata dal legale rappresentante o dal professionista delegato)
    • Statuto aggiornato della società e visura camerale
    • Documentazione dell’operazione prospettata (bozza di contratto, delibera, schema operativo)
    • Bilanci degli ultimi esercizi, rilevanti per illustrare la situazione di fatto
    • Eventuale procura o delega al professionista che presenta l’istanza
    • Codice fiscale e dati identificativi della società

    Caso 1: interpello disapplicativo per società di comodo

    Scenario. Alfa SRL possiede un immobile non locato. In base alle norme sulle società di comodo (art. 30 L. 724/1994), i ricavi presunti sarebbero superiori ai ricavi effettivi, costringendo la società a dichiarare un reddito minimo e a versare un’addizionale IRES del 10,5%. L’amministratore sa però che l’immobile è invendibile perché oggetto di contenzioso condominiale bloccante.

    Come si applica. La norma anti-elusiva sulle società di comodo si applica automaticamente quando il test dei ricavi non è superato. Per uscirne, Alfa SRL deve presentare un interpello disapplicativo indicando le ‘oggettive situazioni’ che giustificano lo scarto tra ricavi presunti ed effettivi. Attenzione: per l’interpello disapplicativo il silenzio dell’Agenzia vale come diniego, non come assenso. Se l’Agenzia non risponde, la norma anti-elusiva resta applicabile. La società deve quindi presentare l’istanza con anticipo e, in caso di diniego, valutare se procedere comunque esponendo le ragioni in dichiarazione e, se del caso, in contenzioso.

    In pratica

    • Per l’interpello disapplicativo non vale il silenzio-assenso: assenza di risposta = la norma si applica.
    • Documenta con cura le ‘oggettive situazioni’ (es. contenzioso, crisi di mercato, cause di forza maggiore): sono il cuore dell’istanza.
    • Presenta l’istanza con largo anticipo rispetto alla dichiarazione, per avere tempo di gestire un eventuale diniego.

    Caso 2: interpello ordinario su qualificazione di un'operazione

    Scenario. Alfa SRL vuole erogare un bonus ai propri dipendenti sotto forma di buoni carburante. L’amministratore Tizio si chiede se quell’importo sia interamente deducibile come costo del personale oppure se scatti qualche limitazione (es. benefit in natura, fringe benefit).

    Come si applica. Il dubbio ha natura interpretativa: dipende da come la norma qualifica quei buoni carburante. Alfa SRL presenta un interpello ordinario interpretativo descrivendo l’operazione nel dettaglio (importo, modalità di erogazione, categoria di dipendenti, contratto collettivo applicato). L’Agenzia risponde entro il termine; se non risponde, vale il silenzio-assenso. Il vantaggio è che una volta ottenuta la risposta positiva, l’Agenzia non potrà contestare quella specifica operazione se i fatti corrispondono a quanto dichiarato nell’istanza. L’interpello ordinario è lo strumento meno ‘pesante’ ed è adatto a dubbi di qualificazione che emergono nella gestione quotidiana.

    In pratica

    • Descrivi i fatti in modo completo e preciso: la risposta vale solo per il caso prospettato.
    • Se i fatti cambiano rispetto a quanto descritto nell’istanza, la risposta dell’Agenzia non ti protegge più.
    • L’interpello ordinario può essere usato anche per chiedere chiarimenti su regimi agevolativi: non è riservato solo alle operazioni straordinarie.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto tempo ha l'Agenzia per rispondere a un interpello?

    I termini variano per tipo: per l’interpello ordinario sono 90 giorni, per quello probatorio e anti-abuso 120 giorni. Per quello disapplicativo i termini specifici seguono le stesse indicazioni. Se l’Agenzia chiede integrazioni documentali, il termine si sospende fino alla ricezione dei documenti. Scaduto il termine senza risposta, scatta il silenzio-assenso (tranne per il disapplicativo).

    La risposta all'interpello mi protegge sempre da accertamenti futuri?

    La risposta vincola l’Agenzia solo per il caso concreto e personale prospettato nell’istanza. Se i fatti reali coincidono con quelli descritti, l’Agenzia non può accertare in modo difforme. Se i fatti cambiano, la copertura viene meno. La risposta non vale come parere generale applicabile a operazioni future diverse.

    Devo presentare l'interpello prima o dopo la dichiarazione?

    L’interpello va presentato prima di compiere l’atto o di tenere il comportamento fiscale su cui si chiede il parere. Non è uno strumento difensivo post-dichiarazione. Se hai già dichiarato in un certo modo e l’Agenzia ti contesta, l’iter da seguire è diverso (autotutela, ravvedimento, contenzioso).

    L'interpello sospende i termini di presentazione della dichiarazione?

    No. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte non si sospendono per il solo fatto di aver presentato un’istanza di interpello. Devi rispettare le scadenze ordinarie anche mentre aspetti la risposta.

    Qual è la differenza tra interpello anti-abuso e interpello disapplicativo?

    L’interpello anti-abuso serve a verificare se un’operazione pianificata integri un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto: la preoccupazione è che il fisco la riqualifichi come costruzione priva di sostanza economica. L’interpello disapplicativo serve invece a disapplicare una specifica norma anti-elusiva (come quella sulle società di comodo) che scatterebbe automaticamente in base ai numeri. Sono strumenti diversi con diverse conseguenze in caso di silenzio dell’Agenzia.

    La società di comodo può presentare interpello disapplicativo ogni anno?

    Sì, se ogni anno si ripresenta la situazione che giustifica lo scarto tra ricavi presunti ed effettivi. Non c’è un limite al numero di istanze, ma ogni anno bisogna documentare le circostanze oggettive specifiche di quell’esercizio. Una risposta positiva degli anni precedenti non si estende automaticamente agli anni successivi.

  • CCNL Elettrici: prova per parametro

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici prevede prove di 30-180 giorni in base al parametro: 30 gg per ausiliari (100-140), 60 gg per operai qualificati (145-170), 90 gg per operatori centrali/tecnici rete (175-205), 120 gg per quadri tecnici (215-230), 180 gg per dirigenti (260-280). Test pratico + verifica patentini PEI/PES/PAV obbligatori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per parametro
    Parametro Prova Mansioni
    100-140 30 gg Ausiliari, operai semplici
    145-170 60 gg Operai qualificati, manutentori base
    175-205 90 gg Operatori centrali, tecnici rete
    210-230 120 gg Quadri tecnici, capi turno
    240-280 180 gg Dirigenti operativi

    Cos'è e come si conta

    Prova in giorni di calendario effettivi. Ferie/malattia/infortunio sospendono.

    Deve essere scritta nel contratto: se manca o è generica, non vale.

    Recesso libero entrambe le parti

    Durante la prova entrambe le parti recedono senza preavviso o motivazione. Pagamento solo periodo lavorato + ratei.

    Licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo.

    Test pratico e patentini

    La prova include verifiche specifiche per il settore:

    • Verifica patentini PEI/PES/PAV (per lavori elettrici)
    • Test pratico su impianti (apertura/chiusura interruttori, manovre quadri)
    • Test sicurezza in quota (per tecnici linee AT)
    • Test su PLC/DCS (per strumentisti)
    • Visita medico-attitudinale

    Fallimento test = recesso datoriale ammesso.

    Decreto trasparenza

    D.Lgs. 104/2022:

    • Durata proporzionale tempo determinato
    • Cumulo vietato (stesso lavoratore + stesse mansioni)
    • Trasparenza nella lettera assunzione

    Diritti durante la prova

    Stipendio intero, ratei tredicesima/14ª/ferie/ROL/TFR maturano dal primo giorno. Contribuzione INPS/INAIL piena. Tutele anti-mobbing.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale prova 90 gg
    Tizio assunto come operatore centrale con prova 90 gg. Al 80° giorno test su PLC: insufficiente. Datore comunica recesso. Pagati 80 gg + ratei.
    Caia – Tecnica AT prova 90 gg superata
    Caia assunta come tecnica AT con prova 90 gg. Conferma al 90° giorno: prosegue rapporto. Inizia squadre reperibilità.
    Sempronio – Quadro tecnico prova 180 gg
    Sempronio assunto come quadro tecnico con prova 180 gg. Al 4° mese decide di dimettersi (incompatibilità con direzione). Recesso immediato.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un operatore di centrale?
    90 giorni di calendario (effettivi servizio) per parametri 175-205 (operatori centrali, tecnici rete). Include test pratico su PLC/manovre quadri + verifica patentini PEI/PES/PAV.
    Cosa succede se fallisco il test pratico?
    Recesso datoriale ammesso durante o al termine della prova (mancata idoneità mansione). Pagamento solo periodo lavorato + ratei. Possibilità di riprovare in altra azienda dopo conseguimento patentini.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale, razziale) sempre nullo.
    Maturo TFR durante la prova nel CCNL Elettrici?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR. Contribuzione INPS/INAIL piena.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tredicesima, quattordicesima e premi

    Gli impiegati e i Quadri del settore agricolo hanno diritto a due mensilità aggiuntive ogni anno: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno o luglio. Questa guida spiega come si calcolano, quando vengono pagate e cosa prevede il CCNL in materia di premi di risultato.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno/luglio), pari ciascuna a una mensilità piena di retribuzione calcolata in dodicesimi pro-rata. Il CCNL nazionale non stabilisce un premio di risultato obbligatorio; esso può essere introdotto dalla contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Mensilità aggiuntive
    Tredicesima (dicembre) + Quattordicesima (giugno/luglio)

    Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive

    Tredicesima e quattordicesima – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Mensilità aggiuntiva Periodo di maturazione Data di erogazione Base di calcolo
    Tredicesima (gratifica natalizia) 1° gennaio – 31 dicembre Entro il 22 dicembre Retribuzione mensile + scatti + superminimi fissi
    Quattordicesima 1° luglio anno prec. – 30 giugno anno corr. Entro il 30 giugno o prima metà luglio Retribuzione mensile + scatti + superminimi fissi

    Nota: La base di calcolo include il minimo tabellare conglobato, gli scatti di anzianità maturati e i superminimi individuali fissi. Non rientrano nella base le voci variabili (straordinari, indennità occasionali) salvo diverso accordo aziendale. Per i Quadri si aggiunge l’indennità di funzione di €100,00 mensili.

    La tredicesima mensilità: regole e calcolo

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto esclusivamente contrattuale: non deriva da una legge, ma dal CCNL. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri la fissa in misura pari a una mensilità intera di retribuzione, da corrispondere entro il 22 dicembre di ogni anno.

    Il calcolo avviene per dodicesimi: per ogni mese intero di servizio nell’anno solare (o frazione superiore a 15 giorni) matura 1/12 della mensilità. Un lavoratore in forza per tutto il 2025 riceverà una tredicesima piena; uno assunto il 1° maggio riceverà 8/12 (da maggio a dicembre, 8 mesi interi).

    La base retributiva per il calcolo comprende:

    • Minimo tabellare conglobato (secondo il livello di inquadramento);
    • Scatti di anzianità maturati al momento dell’erogazione;
    • Superminimi individuali fissi stabiliti per contratto individuale o accordo aziendale;
    • Indennità di funzione dei Quadri (€100,00 mensili).

    Non concorrono alla base di calcolo, salvo accordo diverso, le voci variabili quali compensi per lavoro straordinario, turni occasionali, indennità di trasferta.

    La quattordicesima mensilità

    La quattordicesima mensilità è un ulteriore istituto del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, elemento di maggiore tutela rispetto a molti altri contratti nazionali che non la prevedono. È pari anch’essa a una mensilità intera di retribuzione, con la stessa base di calcolo della tredicesima.

    Il periodo di maturazione della quattordicesima decorre dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente, e viene erogata entro il 30 giugno o nella prima metà di luglio (prima del periodo estivo di ferie).

    Il calcolo è anch’esso per dodicesimi sul periodo di riferimento (luglio-giugno): chi è in forza per tutto il periodo riceve la mensilità intera; chi è entrato a lavoro nel corso del periodo riceve la quota pro-rata.

    Trattamento delle mensilità in caso di assenza

    La maturazione delle mensilità aggiuntive avviene normalmente durante le assenze per:

    • Ferie e riposi: il periodo è retribuito e matura normalmente;
    • Malattia e infortunio: la maturazione prosegue entro il comporto;
    • Maternità obbligatoria e congedo di paternità: la maturazione prosegue per legge;
    • Permessi retribuiti (ROL, lutto, matrimonio): maturazione piena.

    Nelle aspettative non retribuite la maturazione si sospende per il periodo di assenza senza retribuzione, salvo diverso accordo.

    La cessazione del rapporto e i ratei maturati

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine), il lavoratore ha diritto ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti alla data di uscita. Vengono liquidati nell’ultima busta paga.

    Esempio: un impiegato che esce il 31 agosto riceverà in ultima busta il rateo di tredicesima maturato da gennaio ad agosto (8/12) e il rateo di quattordicesima già erogato a giugno (nessun rateo residuo se erogata in anticipo, oppure il rateo luglio-agosto per la competenza successiva secondo il periodo CCNL).

    Il premio di risultato nella contrattazione aziendale

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, come è comune nei contratti nazionali del settore agricolo, non stabilisce a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Tuttavia, la contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello può introdurlo, collegandolo a parametri di produttività, redditività o qualità concordati con le RSU/RSA.

    Un premio di risultato introdotto con accordo aziendale conforme ai requisiti di legge (D.L. 50/2017 e successive leggi di bilancio) può beneficiare della tassazione agevolata al 10% di imposta sostitutiva IRPEF per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore al limite annuo previsto dalla normativa vigente, su importi fino al massimo di legge annuo. I limiti esatti sono aggiornati annualmente.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo tredicesima con 3 scatti di anzianità
    Tizio, impiegato di 2ª categoria con minimo 2025 di circa €1.570 e 3 scatti di anzianità (3 × €29,44 = €88,32), ha una retribuzione mensile base di €1.658,32. La sua tredicesima, avendo lavorato tutto l’anno, è pari a €1.658,32. Se avesse avuto 2 mesi di aspettativa non retribuita nel corso dell’anno, la tredicesima sarebbe ridotta a 10/12: €1.658,32 × (10/12) = €1.381,93.
    Caia – Quattordicesima in caso di assunzione a marzo
    Caia è assunta il 1° marzo. La quattordicesima matura dal 1° luglio al 30 giugno. Poiché è entrata il 1° marzo, nel periodo luglio-giugno dell’anno successivo avrà lavorato 12 mesi interi: riceverà la quattordicesima piena pari a una mensilità. Se invece fosse stata assunta il 1° febbraio e la quattordicesima coprisse il periodo luglio-giugno, avrebbe lavorato solo 5 mesi nel periodo (febbraio-giugno): riceverebbe 5/12.
    Sempronio – Premio di risultato in un’azienda vitivinicola
    Sempronio lavora per una grande cantina vitivinicola che ha siglato un accordo aziendale con la RSU per un premio di risultato legato alla qualità della produzione e alle ore di straordinario evitate. Il premio è di €1.200 annui, corrisposto a febbraio dell’anno successivo. Poiché rispetta i requisiti di legge (variabilità, accordo sindacale), Sempronio paga sul premio una tassazione sostitutiva del 10% invece dell’aliquota IRPEF marginale ordinaria, con un risparmio fiscale significativo.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima agli impiegati agricoli?
    La tredicesima è corrisposta entro il 22 dicembre di ogni anno. L’importo è pari a una mensilità di retribuzione (minimo + scatti + superminimi fissi), calcolata in dodicesimi pro-rata.
    Quando viene pagata la quattordicesima?
    La quattordicesima è corrisposta entro il 30 giugno o nella prima metà di luglio, prima delle ferie estive. Il periodo di maturazione va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente.
    Come si calcola la quattordicesima in caso di assunzione a metà anno?
    Si calcola pro-rata: ogni mese intero (o frazione > 15 giorni) nel periodo di riferimento matura 1/12 della mensilità. Un lavoratore assunto il 1° marzo che riceve la quattordicesima a giugno ha lavorato 4 mesi: riceve 4/12 della mensilità.
    La tredicesima è tassata come il normale stipendio?
    Sì. È reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione IRPEF per scaglioni nel mese di erogazione (dicembre). Non beneficia di tassazione separata. Il premio di risultato (se previsto da accordo aziendale) può invece godere di imposta sostitutiva al 10%.
    Esiste un premio di risultato nel CCNL Agricoltura Impiegati?
    Il CCNL nazionale non lo prevede obbligatoriamente. Può essere introdotto dalla contrattazione aziendale o territoriale; se rispetta i requisiti di legge beneficia della tassazione agevolata al 10% per i lavoratori entro i limiti di reddito previsti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 226 CPI – Termini e modalità di pagamento

    Art. 226 CPI – Termini e modalità di pagamento

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

  • Acconto IRPEF 2026: metodo storico o previsionale, come scegliere

    In sintesi

    • Due metodi di calcolo: il metodo storico usa l’imposta dell’anno precedente, quello previsionale si basa su quanto stimi di dover pagare nell’anno in corso.
    • Come comunicarlo al sostituto: se vuoi versare un acconto inferiore o zero, devi comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.
    • Rateizzazione possibile: puoi chiedere di rateizzare il versamento del saldo e del primo acconto da 2 a 6 rate (massimo 5 per i pensionati), con interessi dello 0,33% mensile.
    • Scadenza delle rate: il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre; l’ultima trattenuta puo avvenire insieme alle ritenute di novembre.
    • Codici tributo per gli acconti autonomi: prima rata Irpef con codice 4033, seconda rata o unica rata con codice 4034, anno di riferimento 2025.
    • Rischio se stimi male: se versi meno del dovuto con il metodo previsionale e il calcolo risulta errato, paghi l’imposta mancante con sanzioni e interessi.

    Come funzionano gli acconti IRPEF nel modello 730

    L’acconto IRPEF e una somma che versi in anticipo sull’imposta che stimerai dovuta per l’anno in corso. Non e una tassa in piu: e un anticipo che ti viene ‘scalato’ quando a fine anno fai il conguaglio definitivo. Nel modello 730 questo meccanismo viene gestito in modo quasi automatico: se hai un sostituto d’imposta, ci pensa lui a trattenere gli acconti direttamente dalla busta paga.

    Ci sono due metodi per calcolare l’acconto: il metodo storico e il metodo previsionale. Con il metodo storico, l’acconto e calcolato sulla base dell’imposta risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente: e il metodo predefinito, quello che usa normalmente il tuo sostituto o il Caf se non dici nulla di diverso. Con il metodo previsionale, invece, stimi tu stesso quanto imposta pagherai quest’anno: se ritieni che sara inferiore a quella dell’anno scorso (ad esempio perche hai avuto meno reddito o piu spese detraibili), puoi chiedere di versare meno.

    La scelta non e irrevocabile, ma va comunicata in tempo. Se vuoi che il sostituto trattenga un acconto inferiore rispetto a quanto calcolato dal prospetto di liquidazione, oppure che non trattenga nulla, devi comunicarglielo per iscritto entro il 10 ottobre, indicando sotto la tua responsabilita l’importo che ritieni dovuto.

    Acconti IRPEF nel 730: riepilogo pratico
    Voce Dettaglio
    Prima rata acconto Irpef 2025 (versata autonomamente) Codice tributo F24: 4033, anno 2025
    Seconda o unica rata acconto Irpef 2025 (versata autonomamente) Codice tributo F24: 4034, anno 2025
    Acconto addizionale comunale 2025 (versato autonomamente) Codice tributo F24: 3843, anno 2025
    Prima rata acconto cedolare secca 2025 Codice tributo F24: 1840, anno 2025
    Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2025 Codice tributo F24: 1841, anno 2025
    Rateizzazione saldo e primo acconto Da 2 a 6 rate (max 5 per pensionati), interesse 0,33% mensile, conclusione entro 16 dicembre

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha avuto un reddito di lavoro dipendente regolare. Nel 730/2026 risulta un primo acconto Irpef. A settembre si accorge di aver sostenuto molte spese mediche e di ristrutturazione, e stima che l’imposta 2026 sara sensibilmente inferiore. Comunica per iscritto al datore di lavoro entro il 10 ottobre l’importo minore che ritiene dovuto come acconto. Il datore tratterra solo quella somma a novembre. Se poi a conguaglio risulta che ha versato meno del dovuto, Tizio dovra integrare la differenza con sanzioni e interessi.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 121-122 per le rate di acconto Irpef trattenute dal 730/2025)
    • Modelli F24 con i versamenti di acconto eseguiti autonomamente (codici tributo 4033, 4034)
    • Prospetto di liquidazione 730-3/2025, se l’anno scorso hai presentato un 730 senza sostituto
    • Comunicazione scritta al sostituto d’imposta per richiedere un acconto inferiore (da consegnare entro il 10 ottobre)
    • Eventuale documentazione a supporto della stima previsionale (spese sostenute, variazioni di reddito)

    Chi usa il metodo storico senza fare nulla

    Scenario. Caia e una lavoratrice dipendente. Il suo reddito e stabile da anni e non prevede variazioni significative. Non ha comunicato nulla al datore di lavoro entro il 10 ottobre.

    Come si applica. Il datore di lavoro di Caia calcola l’acconto Irpef 2026 con il metodo storico, cioe sulla base dell’imposta risultante dal prospetto di liquidazione del 730/2026. La prima rata viene trattenuta in busta paga nei mesi estivi; la seconda o unica rata a novembre. Caia non deve fare nulla: il meccanismo e automatico. Nel quadro F del 730 successivo trovera i dati degli acconti gia trattenuti, che la Certificazione Unica 2027 riportera ai punti 121 e 122.

    In pratica

    • Se non comunichi nulla al sostituto, si usa il metodo storico: nessuna azione richiesta da parte tua.
    • Controlla la Certificazione Unica per verificare gli acconti effettivamente trattenuti.
    • Il pagamento rateale del saldo e del primo acconto deve concludersi entro il 16 dicembre.

    Chi sceglie il metodo previsionale

    Scenario. Sempronio nel 2025 ha guadagnato molto meno del 2024 per via di una lunga malattia. Stima che l’Irpef 2026 dovuta sara notevolmente inferiore rispetto a quella dell’anno scorso.

    Come si applica. Sempronio comunica per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre l’importo che ritiene dovuto come seconda rata di acconto (o che non deve essere versato nulla). Il sostituto tratterra solo quella somma a novembre. Attenzione: Sempronio si assume la responsabilita della stima. Se a conguaglio risulta che ha versato meno del dovuto, dovra pagare la differenza con sanzioni e interessi.

    In pratica

    • La comunicazione al sostituto va consegnata per iscritto entro il 10 ottobre: non basta dirlo a voce.
    • Sei responsabile della stima: se paghi meno del dovuto, arrivano sanzioni e interessi.
    • In alternativa, puoi scegliere la rateizzazione: da 2 a 6 rate (max 5 per i pensionati) con interesse dello 0,33% mensile, tutto da concludere entro il 16 dicembre.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo l'importo degli acconti Irpef gia versati l'anno scorso?

    Nella Certificazione Unica 2026 rilasciata dal tuo datore di lavoro: la prima rata e al punto 121 (321 per il coniuge in dichiarazione congiunta), la seconda o unica rata al punto 122 (322 per il coniuge).

    Entro quando devo comunicare al datore di lavoro che voglio versare un acconto inferiore?

    Entro il 10 ottobre, per iscritto, indicando l’importo che ritieni dovuto oppure comunicando che non deve essere trattenuto nulla.

    Cosa succede se stimo male e verso meno del dovuto?

    Dovrai pagare la differenza con sanzioni e interessi quando fai il conguaglio successivo. Il metodo previsionale conviene solo se hai elementi concreti per stimare un reddito o un’imposta inferiori.

    Posso rateizzare il saldo e il primo acconto?

    Si. Puoi scegliere da 2 a 6 rate (massimo 5 per i pensionati). Le rate scadono con un interesse dello 0,33% mensile e il pagamento deve concludersi entro il 16 dicembre.

    Cosa sono i codici tributo 4033 e 4034?

    Sono i codici F24 per il versamento autonomo degli acconti Irpef 2025: 4033 per la prima rata e 4034 per la seconda o unica rata. Vanno indicati nel modello F24 con l’anno di riferimento 2025.

    Se ho presentato un 730 senza sostituto, come calcolo l'acconto?

    Riporti nel quadro F del 730/2026 l’importo indicato nel rigo 141 del prospetto di liquidazione 730-3/2025, aumentato dell’eventuale importo versato autonomamente con F24 codice tributo 4033.