Autore: Andrea Marton

  • Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione Antonio Pastore: guida per il dirigente del terziario

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia prevede tre fondi integrativi obbligatori: il Fondo Mario Negri (previdenza complementare), il Fasdac (assistenza sanitaria integrativa) e l’Associazione Antonio Pastore (assicurazione e previdenza integrativa aggiuntiva). Tutti e tre sono finanziati da contributi datoriali e, in parte, dal dirigente. La loro attivazione e obbligatoria dalla data di assunzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    I tre fondi integrativi obbligatori del CCNL Manageritalia
    Fondo Tipo Contributo datoriale (indicativo) Contributo dirigente
    Fondo Mario Negri Previdenza complementare (FPC) ~8-10% della retribuzione rilevante Quota fissa annua + quota TFR opzionale
    Fasdac Assistenza sanitaria integrativa ~4-5% della retribuzione Quota annua fissa (dirigente e familiari)
    Associazione Antonio Pastore Assicurazione vita + previdenza integrativa Premio assicurativo a carico del datore Eventuale integrazione volontaria

    Fondo Mario Negri: la previdenza complementare dei dirigenti del terziario

    Il Fondo Mario Negri e il fondo pensione complementare a contribuzione definita, obbligatorio per tutti i dirigenti del terziario cui si applica il CCNL Manageritalia. E un fondo negoziale chiuso (accessibile solo ai dirigenti del terziario e ai loro familiari).

    Le principali caratteristiche:

    • Contribuzione datoriale obbligatoria: una percentuale della retribuzione dirigenziale versata dal datore (circa 8-10% su base imponibile convenzionale).
    • Contribuzione del dirigente: quota annua fissa + possibilita di destinare il TFR al Fondo.
    • Gestione finanziaria: il Fondo offre diverse linee di investimento (conservativa, bilanciata, dinamica).
    • Prestazioni: rendita o capitale alla pensione; anticipi per casa e sanitari; rendita integrativa (RITA) a partire da 5 anni prima della pensione.

    I contributi al Fondo Mario Negri sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui.

    Fasdac: l'assistenza sanitaria integrativa obbligatoria

    Il Fasdac (Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali) e il fondo sanitario integrativo obbligatorio per i dirigenti del terziario. Copre le spese sanitarie non rimborsate dal SSN o con elevata compartecipazione.

    Le principali coperture Fasdac includono:

    • Ricoveri ospedalieri (quota parte non coperta dal SSN, camere singole, medico di fiducia);
    • Visite specialistiche e diagnostica (con rimborso su nomenclatore);
    • Interventi chirurgici ambulatoriali;
    • Farmaci e presidi medici (secondo piano specifico);
    • Assistenza odontoiatrica (entro massimali annui).

    Il Fasdac copre anche i familiari a carico del dirigente (coniuge, figli) dietro pagamento di un contributo aggiuntivo annuo. La copertura cessa alla cessazione del rapporto, salvo opzione di proseguimento volontario.

    Associazione Antonio Pastore: il terzo pilastro

    L’Associazione Antonio Pastore e un’organizzazione mutualistico-assicurativa storica del mondo Manageritalia, che offre ai dirigenti del terziario prestazioni aggiuntive rispetto al Fondo Mario Negri e al Fasdac:

    • Polizza vita: capitale assicurato in caso di decesso o invalidita permanente totale, con premio a carico del datore;
    • Fondo previdenza integrativo: montante aggiuntivo rispetto al Fondo Mario Negri, con contribuzione datoriale;
    • Polizza Long Term Care: copertura per la non autosufficienza (assistenza domiciliare, ricovero in struttura) in eta avanzata.

    L’adesione all’Associazione Antonio Pastore e obbligatoria per i datori che applicano il CCNL Manageritalia. Il mancato versamento dei premi e inadempimento contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio – Mancato versamento al Fondo Mario Negri
    Il datore di Tizio non ha versato i contributi al Fondo Mario Negri per 2 anni. Tizio si accorge del mancato accredito controllando la propria posizione sul portale del Fondo. Il mancato versamento e inadempimento contrattuale e previdenziale: Tizio puo agire in giudizio per il recupero dei contributi omessi, con rivalutazione e interessi. Il Fondo Mario Negri puo agire in surroga nei confronti del datore.
    Caia – Prestazione anticipata dal Fondo Mario Negri per acquisto casa
    Caia ha una posizione di 120.000 euro al Fondo Mario Negri. Vuole acquistare la prima casa e chiede un’anticipazione del 70%: 84.000 euro. Il Fondo eroga l’anticipazione secondo le proprie regole statutarie, che ricalcano i requisiti dell’art. 2120 c.c. per il TFR. L’anticipazione e tassata con ritenuta del 23% sulla quota imponibile.
    Sempronio – Continuazione volontaria del Fasdac dopo le dimissioni
    Sempronio si dimette e vuole mantenere la copertura Fasdac durante la disoccupazione. Il Fasdac prevede la possibilita di proseguire la copertura volontariamente per un periodo limitato (6-12 mesi), con pagamento integrale del contributo a carico di Sempronio. Trascorso tale periodo, la copertura cessa e Sempronio deve ricorrere al SSN o a una polizza privata.

    Domande frequenti

    Il Fondo Mario Negri e diverso da Fondir?
    Si. Fondir e il fondo di formazione per i quadri del CCNL Commercio (I livello). Il Fondo Mario Negri e la previdenza complementare per i dirigenti del terziario. Sono due fondi distinti con finalita, beneficiari e regole diverse.
    Cosa succede alla posizione nel Fondo Mario Negri se cambio azienda?
    La posizione previdenziale al Fondo Mario Negri e portabile: se il nuovo datore applica il CCNL Manageritalia, la posizione continua ad accumularsi. Se il nuovo datore applica un altro contratto (es. Confindustria/Federmanager), e possibile trasferire il montante al fondo del nuovo CCNL o mantenerlo inattivo al Mario Negri fino alla pensione.
    Il Fasdac copre anche i familiari non a carico?
    Il Fasdac copre i familiari fiscalmente a carico. Per i familiari non a carico e possibile l’iscrizione facoltativa con contributo aggiuntivo, secondo le regole del Fondo. Verificare il regolamento Fasdac aggiornato.
    L'Associazione Antonio Pastore e obbligatoria per tutte le aziende?
    Si, per tutte le imprese che applicano il CCNL Manageritalia e hanno dirigenti in forza. Il versamento dei premi all’Associazione Antonio Pastore e un obbligo contrattuale, non una scelta volontaria del datore.
    I contributi al Fondo Mario Negri sono deducibili?
    Si. I contributi versati alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri) sono deducibili dal reddito IRPEF del dirigente fino al limite di 5.164,57 euro annui. I contributi datoriali non rientrano nel reddito del dirigente fino allo stesso limite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026 e calcolo, destinazione e anticipo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 390 CCII – Disciplina transitoria

    Art. 390 CCII – Disciplina transitoria

    Disposizione finale del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

  • Art. 248 TUEL – Articolo 248

    Art. 248 TUEL – Articolo 248

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

    2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

    3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.

    4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all’articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente .

    5. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 243-bis, entro due anni dall’insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione.

    5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell’interno per la conseguente sospensione dall’elenco di cui all’ articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 . Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: TFR, fine rapporto e anticipazione

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    TFR e fine rapporto nel CCNL Aninsei: calcolo, anticipazione e previdenza complementare

    Il trattamento di fine rapporto è il «salvadanaio» che matura ogni anno e che si riceve al termine del rapporto di lavoro. Per i dipendenti delle scuole private laiche il calcolo segue la legge (art. 2120 c.c.), con una novità dal 2027: il rinnovo CCNL Aninsei introduce contributi alla previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR si calcola ogni anno dividendo la retribuzione utile per 13,5, con rivalutazione annua dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Si può anticipare fino al 70% dopo 8 anni. Dal 1° gennaio 2027 il rinnovo CCNL Aninsei introduce contributi alla previdenza complementare (1% datore + 1% lavoratore sulla retribuzione mensile).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Art. 2120 Codice Civile; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Novità 2027
    Contribuzione previdenza complementare: 1% + 1% dal 1° gennaio 2027

    Tabella riepilogativa

    Stima TFR annuo per livello – retribuzione 2026 (dati orientativi)
    Livello Retribuzione annua (x13) Quota TFR annua (ret. annua / 13,5)
    I (bidello) 17.192,63 € ~1.273,53 €
    III (segretario) 18.452,85 € ~1.366,88 €
    VI (docente secondaria) 20.665,32 € ~1.530,76 €
    VIII B (preside) 23.216,83 € ~1.719,76 €

    La quota annua è calcolata sulla retribuzione base (minimo tabellare × 13 mensilità) senza salario di anzianità né voci variabili, a titolo puramente orientativo. L’accantonamento effettivo varia in base alla retribuzione totale utile percepita e alla rivalutazione ISTAT annua.

    Come si calcola il TFR: la formula legale

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile. Il meccanismo è il seguente:

    1. Quota annua: ogni anno si calcola la retribuzione annua utile (somma delle retribuzioni erogate nell’anno, inclusa la tredicesima, escluse alcune voci come i rimborsi spese) e si divide per 13,5. Questo è l’importo accantonato nell’anno;
    2. Rivalutazione: al 31 dicembre di ogni anno, il TFR maturato nei periodi precedenti viene rivalutato applicando un tasso pari all’1,5% fisso + 75% dell’aumento ISTAT (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati);
    3. Erogazione: al termine del rapporto, la somma di tutte le quote annue rivalutate viene corrisposta al lavoratore.

    Dove va il TFR: tre opzioni

    Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005 + L. 296/2006) i lavoratori del settore privato devono scegliere cosa fare con il TFR maturando:

    1. Fondo di previdenza complementare: il TFR viene versato a un fondo pensione scelto dal lavoratore (o a quello previsto dal CCNL di riferimento). Il fondo investe le somme e al pensionamento eroga una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione pubblica.
    2. Presso il datore: solo se il datore ha meno di 50 dipendenti, il TFR può rimanere in azienda.
    3. Fondo di Tesoreria INPS: se il datore ha 50 o più dipendenti, il TFR maturando deve obbligatoriamente essere versato al Fondo di Tesoreria INPS, che lo eroga al momento della cessazione.

    Il lavoratore ha 6 mesi dall’assunzione per esprimere la scelta. Se non la esprime, si attiva il silenzio-assenso e il TFR viene indirizzato al fondo collettivo previsto dal CCNL di riferimento o, in mancanza, al Fondo di Tesoreria INPS.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato (fino al 70%) dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le causali ammesse dalla legge sono:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima abitazione (per sé o per i figli);
    • Spese sanitarie straordinarie per malattie gravi o terapie di lunga durata (per sé o per i familiari).

    L’anticipazione è concessa una sola volta nell’arco del rapporto. Il datore non è obbligato a concederla se le richieste superano il 10% degli aventi diritto o il 4% del totale dei dipendenti; in quel caso può rinviare l’erogazione.

    Novità 2027: previdenza complementare nel CCNL Aninsei

    Il rinnovo del CCNL Aninsei del 15 giugno 2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’obbligo di contribuzione alla previdenza complementare per i dipendenti delle scuole private laiche:

    • Contributo datoriale: 1% della retribuzione mensile lorda;
    • Contributo del lavoratore: 1% della retribuzione mensile lorda.

    Il fondo pensione di destinazione non è specificato nel testo del rinnovo disponibile: si invitano i lavoratori a verificare con il proprio datore di lavoro e con la Uil-Scuola Rua quale fondo sia stato indicato dal contratto come riferimento per il settore.

    Casi pratici

    Tizio – Docente che stima il TFR dopo 10 anni
    Tizio è docente di scuola secondaria (livello VI) da 10 anni. La sua retribuzione annua utile media è di circa 20.000 euro (inclusa tredicesima). La quota TFR annua è circa 1.481 euro (20.000 / 13,5). In 10 anni, con rivalutazione media annua di circa il 2%, il TFR maturato è indicativamente di 16.000-17.000 euro lordi. All’erogazione si applica una tassazione separata con aliquota IRPEF media storica.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia (segretaria livello III) ha 9 anni di servizio. Vuole comprare la prima casa. Può richiedere l’anticipazione del TFR (70% del maturato). Con una quota annua di circa 1.367 euro e 9 anni di maturazione, il TFR totale è circa 12.300 euro. L’anticipazione massima è del 70%: circa 8.600 euro. La domanda va presentata per iscritto al datore con la documentazione del rogito o del compromesso di acquisto.
    Sempronio – Scelta tra fondo pensione e INPS nel 2025
    Sempronio è assunto come bidello (livello I) nel settembre 2025 in un istituto con 60 dipendenti. Entro marzo 2026 deve scegliere dove destinare il TFR maturando. Se non si pronuncia, per il silenzio-assenso il TFR va al fondo collettivo di riferimento del CCNL (o al Fondo di Tesoreria INPS, dato che l’azienda ha più di 50 dipendenti). Dal 2027 in aggiunta al TFR, partono anche i contributi alla previdenza complementare: 1% datore + 1% lavoratore sulla retribuzione mensile di circa 1.322 euro = circa 26,45 euro/mese totali.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Aninsei?
    Con la formula legale dell’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile si divide per 13,5 per ottenere la quota annua. Le quote accumulate vengono rivalutate ogni anno all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo. Si può richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto/ristrutturazione prima casa o per spese sanitarie straordinarie. L’anticipazione si chiede una sola volta.
    Dal 2027 ci sono novità sulla previdenza complementare?
    Sì. Dal 1° gennaio 2027 il CCNL Aninsei prevede contributi alla previdenza complementare pari all’1% della retribuzione mensile a carico del datore e all’1% a carico del lavoratore.
    Il TFR viene erogato subito dopo la cessazione del rapporto?
    Per legge (art. 2120 c.c.) il TFR è dovuto entro 30 giorni dalla cessazione. Ritardi ingiustificati fanno maturare interessi legali a carico del datore.
    Si paga l’IRPEF sul TFR?
    Sì, ma con tassazione separata: si applica l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni, che normalmente è più bassa dell’aliquota marginale del reddito ordinario. Il datore effettua una tassazione provvisoria; l’Agenzia delle Entrate liquida definitivamente il dovuto dopo 2-3 anni dalla cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile; la previdenza complementare dal D.Lgs. 252/2005. Le novità sulla contribuzione complementare sono introdotte dal rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Immobili inagibili o distrutti da calamità: come si dichiarano

    In sintesi

    • Codice 1 in colonna 7: per immobili distrutti o inagibili a causa di eventi sismici o calamitosi, con certificazione del Comune che attesta la distruzione o l’inagibilità.
    • Codice 3 in colonna 7: per immobili inagibili per cause diverse da calamità (ad esempio degrado strutturale), quando è stata chiesta la revisione della rendita catastale.
    • Codice 9 in colonna 2 (Utilizzo): va abbinato in entrambi i casi – indica che l’immobile non rientra nelle categorie ordinarie.
    • Più righi nel quadro B: se l’immobile nel corso del 2025 ha cambiato stato (ad esempio: prima utilizzato normalmente, poi dichiarato inagibile dopo una calamità), va compilato un rigo separato per ogni situazione, barrando la casella ‘Continuazione’.
    • Esenzione totale dall’imposizione: l’immobile colpito da calamità ed escluso per certificazione comunale non concorre al reddito complessivo ai fini IRPEF.
    • Casella ‘Continuazione’ (colonna 8): va barrata quando si usa più di un rigo per lo stesso fabbricato, per segnalare al CAF o professionista che i righi si riferiscono al medesimo immobile.

    Casa inagibile: cosa cambia nella dichiarazione dei redditi

    Se la tua casa è stata distrutta o dichiarata inagibile – a seguito di un terremoto, un’alluvione o un’altra calamità – la dichiarazione dei redditi 2026 (periodo d’imposta 2025) prevede una regola specifica: quell’immobile può essere escluso completamente dall’imposizione. Questo significa che non dovrai pagare IRPEF sul suo reddito catastale, a condizione di compilare correttamente il quadro B del Modello 730.

    Il punto centrale è la certificazione del Comune. Senza un documento che attesti ufficialmente la distruzione o l’inagibilità, l’agevolazione non si applica. Se la certificazione c’è, nel quadro B vai a indicare il codice 1 nella colonna 7 (Casi particolari) e il codice 9 nella colonna 2 (Utilizzo). Il reddito dell’immobile viene così azzerato.

    Esiste poi un secondo scenario, distinto: l’immobile è inagibile non per calamità ma per altre cause (ad esempio gravi problemi strutturali) e tu hai già presentato richiesta di revisione della rendita catastale. In questo caso il codice da usare in colonna 7 è il 3, sempre abbinato al codice 9 in colonna 2. L’agevolazione è diversa: non si ha l’esenzione automatica, ma si tiene conto della rendita ridotta una volta che il Catasto aggiorna i propri archivi.

    Se nel corso del 2025 la situazione dell’immobile è cambiata – ad esempio prima dell’evento calamitoso lo usavi normalmente, poi è stato dichiarato inagibile – dovrai compilare due righi distinti nel quadro B, uno per ogni periodo, barrando la casella ‘Continuazione’ nel secondo rigo.

    Codici quadro B per immobili inagibili o distrutti
    Situazione Colonna 2 (Utilizzo) Colonna 7 (Casi particolari)
    Distrutto o inagibile per calamità, con certificazione comunale 9 1
    Inagibile per altre cause, richiesta revisione rendita 9 3
    Uso ordinario (periodo precedente la calamità, stesso anno) Codice ordinario (es. 1, 2)

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un appartamento a uso abitativo, rendita catastale 800 euro. A febbraio 2025 un evento sismico rende l’immobile inagibile; il Comune rilascia a marzo 2025 la certificazione di inagibilità. Nel quadro B, Tizio compila due righi: il primo per i giorni da gennaio a febbraio (periodo normale, codice utilizzo 2), il secondo per i restanti giorni dell’anno (codice utilizzo 9, codice casi particolari 1). Il secondo rigo azzerà la quota di reddito per il periodo di inagibilità certificata.

    Documenti necessari

    • Certificazione del Comune che attesta la distruzione o l’inagibilità dell’immobile
    • Visura catastale aggiornata con la rendita vigente
    • Eventuale documentazione della richiesta di revisione rendita (per inagibilità non da calamità)
    • Modello 730/2026 precompilato o in bianco
    • Eventuale ordinanza comunale o regionale sull’evento calamitoso

    Immobile distrutto dal terremoto con certificazione comunale

    Scenario. Caio possiede una seconda casa in un comune colpito da sisma nel 2025. Il Comune ha rilasciato la certificazione di inagibilità totale. L’immobile non è locato.

    Come si applica. Caio compila il quadro B con codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) e codice 1 in colonna 7 (Casi particolari). Il numero di giorni in colonna 3 corrisponde al periodo di inagibilità certificata. La rendita catastale viene indicata in colonna 1 ma il reddito viene escluso dall’imposizione: non si paga IRPEF su quell’immobile per il periodo coperto dalla certificazione.

    In pratica

    • Conserva la certificazione comunale: potrebbe essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
    • Se l’inagibilità è scattata a metà anno, usa due righi separati nel quadro B con la casella ‘Continuazione’ barrata.

    Immobile inagibile per cause strutturali, revisione rendita in corso

    Scenario. Sempronio ha un appartamento con gravi problemi strutturali. Non c’è stata nessuna calamità, ma l’immobile è di fatto inutilizzabile e lui ha già presentato domanda all’Agenzia delle Entrate per la revisione della rendita catastale.

    Come si applica. Sempronio usa in colonna 2 il codice 9 e in colonna 7 il codice 3. Questa combinazione segnala al CAF o al professionista che la rendita potrebbe essere ridotta, ma non azzera automaticamente il reddito. Il beneficio concreto arriverà solo quando il Catasto aggiornerà la rendita. Nel frattempo, in dichiarazione va indicata la rendita attuale (o presunta, se quella definitiva non è ancora stata assegnata).

    In pratica

    • Conserva la ricevuta della domanda di revisione rendita presentata all’Agenzia delle Entrate.
    • La revisione non ha effetto retroattivo automatico: il beneficio pieno si vede dalla dichiarazione dell’anno in cui la nuova rendita diventa definitiva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo comunque indicare l'immobile inagibile nel quadro B?

    Sì. Anche se l’immobile è escluso dall’imposizione, va comunque dichiarato nel quadro B con i codici corretti. Non dichiararlo sarebbe un errore formale.

    Cosa succede se non ho ancora la certificazione del Comune?

    Senza la certificazione ufficiale non puoi applicare il codice 1 in colonna 7. Dovrai dichiarare il reddito ordinariamente e, se la certificazione arriva in seguito, potrai presentare una dichiarazione integrativa.

    L'esenzione vale per tutto l'anno o solo dal momento della calamità?

    Solo dal momento in cui l’inagibilità è stata certificata. Per i mesi precedenti l’immobile va dichiarato normalmente. Per questo si usano due righi separati nel quadro B.

    La seconda casa inagibile per calamità è esente anche dall'IMU?

    L’IMU è un’imposta comunale separata: le regole di esenzione dipendono dal singolo Comune. Il quadro B del 730 riguarda solo l’IRPEF. Verifica con il Comune le esenzioni IMU applicabili.

    Se l'immobile è inagibile ma locato, si dichiara il canone?

    Se durante il periodo di inagibilità certificata il contratto era sospeso e non hai percepito canoni, non si dichiara il canone. Se hai comunque percepito canoni, vanno indicati. Consulta il CAF per la situazione specifica.

    Il codice 3 (inagibile per altre cause) azzera il reddito come il codice 1?

    No. Il codice 3 segnala che è in corso una revisione della rendita; il reddito non viene azzerato automaticamente, ma sarà ricalcolato quando la nuova rendita sarà definitiva.

  • Art. 389 CCII – Entrata in vigore

    Art. 389 CCII – Entrata in vigore

    Disposizione finale del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

  • Art. 1215 Codice della Navigazione – Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

    Art. 1215 Codice della Navigazione – Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila. L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma. Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

  • Art. 250 RD 12/1941

    Art. 250 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 79 Imp. Reg. – Disposizioni transitorie

    Art. 79 Imp. Reg. – Disposizioni transitorie

    Art. 79 Imp. Reg. – Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell’art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l’anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l’anno 1985.

    2. Ai fini dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all’art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l’anno di registrazione dell’atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l’anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell’art. 55. Per gli stessi atti e scritture i termini per l’accertamento di maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.

    3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l’entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell’art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell’art. 12 del presente testo unico.

    4. L’imposta prevista dall’art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all’entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.

    5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell’art. 56 ha effetto dal 1° gennaio 1973.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 388 CCII – Modifiche al codice civile

    Art. 388 CCII – Modifiche al codice civile

    Disposizione finale del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

  • Art. 43 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni finanziarie

    Art. 43 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni finanziarie

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Il fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 è incrementato di 25,6 milioni di euro per l’anno 2015, 191,1 milioni di euro per l’anno 2016, 592,5 milioni di euro per l’anno 2017, 713,2 milioni di euro per l’anno 2018, 845,3 milioni di euro per l’anno 2019, 868,2 milioni di euro per l’anno 2020, 856,5 milioni di euro per l’anno 2021, 852,8 milioni di euro per l’anno 2022, 846,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.

    2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.

    3. L’ultimo periodo dell’ articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è soppresso. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l’anno 2018, 567,2 milioni di euro per l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per l’anno 2020, 576,6 milioni di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per l’anno 2022, 588,2 milioni di euro per l’anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

    4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi. All’onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro per l’anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primi due periodi del presente comma. 4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l’anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’ articolo 43, comma 5, e dall’ articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4-quater. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all’esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all’ articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è incrementata di 180 milioni di euro per l’anno 2016, di 270 milioni di euro per l’anno 2017, di 170 milioni di euro per l’anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteri disciplinati dall’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente comma. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro per l’anno 2016, 270 milioni di euro per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.

    6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall’ articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’ articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 32 milioni di euro per l’anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l’anno 2020, di 52 milioni di euro per l’anno 2021, di 40 milioni di euro per l’anno 2022, di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32 milioni di euro per l’anno 2016, a 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per l’anno 2020, a 52 milioni di euro per l’anno 2021, a 40 milioni di euro per l’anno 2022, a 25 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo precedente articolo successivo