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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 5 della L. 219/2017 prevede la pianificazione condivisa delle cure tra paziente e medico nelle patologie croniche o a prognosi infausta, vincolante per l’equipe quando il paziente non può più esprimersi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 L. 219/2017 – Pianificazione condivisa delle cure

Testo vigente — Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

Commento

Pianificazione condivisa delle cure. L’art. 5 disciplina uno strumento intermedio tra il consenso «attuale» e le DAT: una pianificazione costruita insieme dal paziente e dal medico rispetto a una patologia cronica e invalidante o a prognosi infausta.

A differenza delle DAT — pensate per chi è ancora sano in previsione di un’incapacità futura e indeterminata — la pianificazione condivisa nasce all’interno di una malattia già in corso, di cui si conosce il prevedibile decorso. Il paziente è informato sul possibile evolversi della patologia, su ciò che può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita e sulle cure palliative disponibili.

Una volta formalizzata, la pianificazione vincola il medico e l’equipe sanitaria per il momento in cui il paziente non potrà più esprimersi. Il consenso è documentato per iscritto o con modalità alternative adeguate alla condizione clinica, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e può essere aggiornato al progredire della malattia o su richiesta del paziente.

Casi pratici

Caso 1: Malattia cronica a prognosi infausta

Un paziente affetto da una patologia invalidante a evoluzione inarrestabile concorda con il medico una pianificazione condivisa delle cure, indicando i trattamenti accettati per la fase in cui non potrà più esprimersi. La pianificazione, sottoscritta e inserita in cartella clinica, vincola l’equipe sanitaria.

Domande frequenti

In che cosa differisce la pianificazione condivisa dalle DAT?

Le DAT sono redatte in previsione di un’incapacità futura e indeterminata; la pianificazione condivisa nasce nel corso di una patologia già diagnosticata, di cui si conosce il decorso prevedibile, ed è costruita con il medico.

Il medico è vincolato dalla pianificazione condivisa?

Sì. Il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi alla pianificazione quando il paziente non possa più esprimere il consenso o si trovi in condizione di incapacità.

Chi può essere informato e coinvolto?

Il paziente e, con il suo consenso, i familiari, la parte dell’unione civile, il convivente o una persona di fiducia, adeguatamente informati sull’evoluzione della malattia e sulle cure palliative.

La pianificazione può essere modificata?

Sì, può essere aggiornata al progredire della patologia o su richiesta del paziente; è documentata e inserita nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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