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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 420-bis Codice di Procedura Civile: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    Articolo 420-bis Codice di Procedura Civile: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    Art. 420-bis c.p.c. – Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando per la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

    La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

    Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.

    Articolo aggiunto dall’art. 18, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 420 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione della causa

    Articolo 420 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione della causa

    Art. 420 c.p.c. – Udienza di discussione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice [1].

    Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

    Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

    Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

    Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

    Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

    Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

    L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

    Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

    Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.

    A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio.

    Le udienze di mero rinvio sono vietate.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così modificato dall’art. 31, comma 4, L. 4 novembre 2010, n. 183, e successivamente modificato dall’art. 77, comma 1b, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

  • Articolo 419 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Articolo 419 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Art. 419 c.p.c. – Intervento volontario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 29 giugno 1983, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all’art. 415, comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero) – una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest’ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

  • Articolo 418 Codice di Procedura Civile: Notificazione della domanda riconvenzionale

    Articolo 418 Codice di Procedura Civile: Notificazione della domanda riconvenzionale

    Art. 418 c.p.c. – Notificazione della domanda riconvenzionale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.

    Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

    Il decreto che fissa l’udienza deve essere notificato all’attore a cura dell’ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

    Tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

    Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 417-bis Codice di Procedura Civile: Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Articolo 417-bis Codice di Procedura Civile: Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Art. 417-bis c.p.c. – Difesa delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti [1].

    Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applica salvo che l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l’Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

    Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

    Articolo aggiunto dall’art. 42, D.L. 31 marzo 1998, n. 80.

    [1] Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 29 ottobre 1998, n. 387.

  • Articolo 417 Codice di Procedura Civile: Costituzione e difesa personali delle parti

    Articolo 417 Codice di Procedura Civile: Costituzione e difesa personali delle parti

    Art. 417 c.p.c. – Costituzione e difesa personali delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.

    La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica.

    Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice [1] che ne fa redigere processo verbale.

    Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415.

    Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 416 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto

    Articolo 416 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto

    Art. 416 c.p.c. – Costituzione del convenuto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

    La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

    Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 415 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza

    Articolo 415 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza

    Art. 415 c.p.c. – Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

    Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

    Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

    Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417.

    Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

    Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero.

    Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio [1].

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma aggiunto dall’art. 41, D.L. 31 marzo 1998, n. 80.

  • Articolo 414 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 414 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 414 c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

    l’indicazione del giudice;

    il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

    la determinazione dell’oggetto della domanda;

    l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

    l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 413 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 413 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 413 c.p.c. – Giudice competente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale [1] in funzione di giudice del lavoro.

    Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

    Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

    Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409 [2].

    Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. [3]

    Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [3].

    Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18.

    Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall’art. 82, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

    [2] Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 128.

    [3] Commi inseriti dall’art. 40, D.L. 31 marzo 2008, n. 80.