Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Assegnazione della casa coniugale: a chi spetta

    La casa coniugale è spesso il bene più importante e più conteso nella crisi di coppia. La sua assegnazione, però, non premia un coniuge a scapito dell’altro: serve a tutelare i figli, garantendo loro continuità nell’ambiente domestico. La regola è dettata dall’art. 337-sexies del codice civile. Vediamo a chi spetta, cosa accade quando la casa è di proprietà dell’altro coniuge e quando l’assegnazione viene meno.

    Il criterio: l’interesse dei figli

    Il giudice assegna la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’obiettivo è non sradicare i minori dall’ambiente in cui sono cresciuti, conservando le loro abitudini, la scuola, le relazioni. Per questo l’assegnazione segue, di regola, il collocamento dei figli: la casa va al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente.

    Se la casa è di proprietà dell’altro coniuge

    L’assegnazione può riguardare anche una casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: in tal caso il proprietario non perde la proprietà, ma vede compresso il proprio diritto di godimento finché dura l’assegnazione, nell’interesse dei figli. Il valore di questo sacrificio viene comunque considerato nella determinazione complessiva dei rapporti economici. Per essere opponibile ai terzi (ad esempio a un acquirente o a un creditore), il provvedimento di assegnazione va trascritto.

    Cosa succede senza figli

    Se la coppia non ha figli, o se i figli sono ormai economicamente autosufficienti e non più conviventi, viene a mancare la ragione di tutela dell’assegnazione. In questi casi, di regola, la casa non viene assegnata: ciascuno fa valere il proprio titolo (proprietà, comproprietà, locazione). L’assegnazione, in altre parole, non è uno strumento di mantenimento del coniuge, ma di protezione dei figli.

    Quando cessa l’assegnazione

    Il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione viene meno se l’assegnatario:

    • non abita più stabilmente nella casa o cessa di abitarvi;
    • convive more uxorio con un nuovo partner;
    • contrae nuove nozze.

    Inoltre l’assegnazione perde ragione quando i figli diventano autosufficienti e lasciano la casa. La cessazione va comunque accertata dal giudice, che adotta i conseguenti provvedimenti.

    Assegnazione della casa e mutuo

    Un nodo pratico frequente riguarda il mutuo. L’assegnazione della casa non sposta gli obblighi verso la banca: chi ha sottoscritto il mutuo continua a doverlo pagare secondo il contratto, indipendentemente da chi abita la casa. La ripartizione delle rate tra i coniugi è una questione da regolare negli accordi di separazione o divorzio, ma non è opponibile alla banca.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    A chi viene assegnata la casa coniugale?

    Di regola al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente, perché il criterio guida è l’interesse dei figli. Senza figli, o con figli autosufficienti, di norma la casa non si assegna e prevale il titolo di proprietà.

    Posso essere assegnatario della casa di proprietà del mio ex?

    Sì, se vi è il collocamento dei figli. Il proprietario conserva la proprietà ma non può goderne finché dura l’assegnazione. Per opporre il diritto ai terzi il provvedimento va trascritto.

    L’assegnazione della casa dura per sempre?

    No. Cessa se l’assegnatario non vi abita più, convive con un nuovo partner o si risposa, e quando i figli diventano autosufficienti e lasciano l’abitazione.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 138 D.Lgs. 42/2004 – (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

    Art. 138 D.Lgs. 42/2004 – (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

    2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

    3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

    ))

  • Art. 70 TUPI – Articolo 70

    Art. 70 TUPI – Articolo 70

    Art. 70 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 70

    In vigore dal 9/5/2001

    Norme finali ( Art. 73, commi 1 , 3 , 4 , 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , come modificati dall' art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993 , successivamente sostituiti dall' art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall' art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997 , dall' art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall' art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998 ; art. 45, commi 1 , 2 , 7 , 10 , 11 , 21 , 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998 , come modificati dall' art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998 , dall' art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall' art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000 )

    1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale dì posti nel pubblico impiego.

    2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi gli articoli 10 e 13 – sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall' art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 .

    3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

    4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 , e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio

    1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .

    5. Le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 .

    6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

    7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

    8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 . Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

    9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

    11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (72) ((79))

    12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma sì applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , in posizione di comando, dì fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

    13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

  • Art. 220-decies D.Lgs. 209/2005 – (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)

    Art. 220-decies D.Lgs. 209/2005 – (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

    ))

  • Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d’appello sul preadottivo

    Art. 24 L. 184/1983 – Reclamo alla Corte d’appello sul preadottivo

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

  • Art. 222-bis D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)

    Art. 222-bis D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

    2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.

    3. L'IVASS può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

    4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224))

  • Risoluzione e proroga dell’affitto: l’imposta di registro

    In sintesi

    • La risoluzione anticipata del contratto va comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI
    • La proroga e la cessione del contratto scontano anch’esse l’imposta fissa di 67 euro
    • Il termine per comunicare ogni variazione è 30 giorni dall’evento
    • Con la cedolare secca l’imposta fissa di 67 euro rimane dovuta per le variazioni
    • Nessuna delle parti può ignorare queste comunicazioni: entrambe sono solidalmente responsabili
    • La stessa regola si applica a qualsiasi modifica del contratto che incida sui suoi elementi essenziali

    Cosa succede quando il contratto cambia prima della scadenza

    Un contratto di affitto non sempre segue il suo corso naturale: a volte le parti concordano di risolvere anticipatamente il rapporto (cioè di interrompere l’affitto prima della scadenza prevista), oppure decidono di prorogarlo oltre il termine originario, o ancora il locatore cede il contratto a un terzo. Tutte queste variazioni hanno conseguenze fiscali e devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

    La regola di base è semplice: ogni volta che il contratto viene modificato nella sua struttura essenziale – durata, parti, canone – occorre inviare un nuovo modello RLI entro 30 giorni dall’evento. Non farlo espone entrambe le parti a sanzioni, esattamente come avviene per la mancata registrazione iniziale.

    Sul piano economico, la buona notizia è che queste variazioni non comportano il calcolo proporzionale che si applica alla prima registrazione. Per la risoluzione anticipata, la proroga e la cessione del contratto si versa un’imposta fissa di 67 euro, indipendentemente dal valore del canone o dalla durata residua. Fa eccezione il caso in cui la base imponibile proporzionale risulti superiore: si applica allora quella regola specifica, ma si tratta di ipotesi particolari.

    Vale la pena notare che questa imposta fissa di 67 euro è dovuta anche quando si è optato per la cedolare secca. La cedolare azzera il registro sulla prima registrazione e sulle annualità ordinarie, ma non esonera dal pagamento dell’imposta fissa in caso di variazioni straordinarie del contratto.

    Variazioni del contratto di locazione: imposta e adempimenti
    Tipo di variazione Imposta dovuta Modello Termine
    Risoluzione anticipata Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Proroga del contratto Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Cessione del contratto Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Prima registrazione (regime ordinario) 2% canone annuo (min 67 €) RLI 30 giorni dalla decorrenza
    Prima registrazione (cedolare secca) Non dovuta RLI 30 giorni dalla decorrenza

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio firmano un contratto di affitto di 4 anni, ma dopo 2 anni decidono di comune accordo di scioglierlo anticipatamente. Tizio invia il modello RLI entro 30 giorni dalla data di risoluzione e versa l’imposta fissa di 67 euro. Se invece decidessero di prorogare il contratto di altri 2 anni, dovrebbero di nuovo inviare l’RLI e versare gli stessi 67 euro.

    Documenti necessari

    • Atto di risoluzione o accordo di proroga firmato da entrambe le parti
    • Modello RLI compilato con i dati della variazione
    • Ricevuta del versamento dell’imposta fissa di 67 euro (F24 Elide o pagamento telematico)
    • Copia della registrazione originale del contratto (con numero di registrazione)
    • Eventuale documentazione attestante la data effettiva della variazione

    Tizio e Caio risolvono il contratto prima della scadenza

    Scenario. Tizio aveva affittato casa a Caio per 4 anni. Dopo 18 mesi, Caio trova lavoro in un’altra città e i due si accordano per terminare il contratto in anticipo. Vogliono sapere cosa devono fare dal punto di vista fiscale.

    Come si applica. La risoluzione anticipata va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI entro 30 giorni dalla data concordata di risoluzione. L’imposta dovuta è quella fissa di 67 euro: né Tizio né Caio devono calcolare nessuna percentuale sul canone residuo. La somma di 67 euro si ripartisce di norma al 50% (33,50 euro ciascuno), salvo diverso accordo. Dopo l’invio dell’RLI, il contratto è formalmente chiuso agli occhi del fisco.

    In pratica

    • Stipula un accordo scritto di risoluzione con la data precisa
    • Invia l’RLI entro 30 giorni da quella data
    • Versa 67 euro di imposta fissa (di norma 33,50 euro a testa)

    Caio proroga il contratto per altri due anni

    Scenario. Caio vive nell’appartamento di Tizio da 3 anni e il contratto scade tra qualche mese. Entrambi sono soddisfatti e vogliono rinnovarlo per altri 2 anni alle stesse condizioni.

    Come si applica. La proroga va comunicata con il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza originaria del contratto. Anche qui l’imposta è quella fissa di 67 euro, indipendentemente dalla durata della proroga. Se Tizio aveva scelto la cedolare secca per il contratto originario, questa imposta fissa rimane comunque dovuta: la cedolare azzera il registro ordinario ma non l’imposta fissa sulle variazioni. Se invece Caio e Tizio non comunicano la proroga, rischiano sanzioni per omessa registrazione della variazione.

    In pratica

    • Invia l’RLI entro 30 giorni dalla scadenza del contratto originario
    • Paga 67 euro di imposta fissa anche se hai scelto la cedolare secca
    • Metti per iscritto la proroga: serve come documento per l’RLI

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si paga per la risoluzione anticipata di un contratto di affitto?

    L’imposta di registro è fissa: 67 euro, indipendentemente dal valore del canone o dalla durata residua del contratto. Va versata contestualmente alla comunicazione tramite modello RLI.

    E per la proroga del contratto di affitto?

    Anche per la proroga si paga l’imposta fissa di 67 euro. La stessa regola vale per la cessione del contratto a un terzo.

    Con la cedolare secca si evita l'imposta sulle variazioni?

    No. La cedolare secca azzera l’imposta di registro sulla registrazione iniziale e sulle annualità ordinarie, ma l’imposta fissa di 67 euro per risoluzione, proroga e cessione è comunque dovuta.

    Entro quando bisogna comunicare la risoluzione del contratto?

    Entro 30 giorni dalla data di risoluzione. Se si supera il termine, si va incontro a sanzioni per ritardata registrazione della variazione.

    Cosa succede se non si comunica la proroga?

    Il mancato invio dell’RLI per la proroga è equiparato alla mancata registrazione di una variazione contrattuale: entrambe le parti rischiano sanzioni amministrative. Anche se la proroga avviene automaticamente per legge (come nel caso dei contratti 4+4), la comunicazione fiscale rimane obbligatoria.

    La cessione del contratto di locazione richiede un atto scritto?

    Sì. La cessione del contratto deve risultare da un accordo scritto tra cedente, cessionario e, di norma, il consenso del locatore (salvo diversa previsione contrattuale). Solo dopo si comunica la variazione con il modello RLI e si versa l’imposta fissa di 67 euro.

    Vedi anche: Registrare un contratto di affitto, Imposta di registro sul comodato, Imposta di registro sull’affitto, Detrazioni inquilini, IVA sulle locazioni e Locazione immobili commerciali e strumentali.

  • Art. 249 TUEL – Articolo 249

    Art. 249 TUEL – Articolo 249

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati .

  • Art. 63 D.Lgs. 79/2011 – Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero

    Art. 63 D.Lgs. 79/2011 – Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. È istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all’estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese. articolo precedente articolo successivo

  • Plafond esportatore abituale: come funziona

    In sintesi

    • Chi è l’esportatore abituale: chi ha registrato operazioni non imponibili superiori al 10% del volume d’affari nell’anno di riferimento.
    • Plafond fisso: si calcola sulle operazioni non imponibili dell’anno solare precedente.
    • Plafond mobile: si calcola sui dodici mesi precedenti, aggiornato mese per mese.
    • Acquisti senza IVA: il plafond consente di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro il limite maturato.
    • Operazioni che formano il plafond: esportazioni e cessioni intracomunitarie (art. 8, 8-bis, 9 DPR 633/1972 e art. 41 DL 331/93).
    • Attenzione allo splafonamento: acquistare senza IVA oltre il plafond disponibile comporta sanzioni.

    Cos'è il plafond e a chi spetta

    Se vendi molto verso l’estero – esportazioni fuori dall’Unione europea o cessioni ad altri soggetti IVA nei Paesi UE – la legge ti riconosce un vantaggio concreto: puoi acquistare beni e servizi in Italia senza pagare l’IVA, fino a un certo importo. Questo importo si chiama plafond.

    Il meccanismo è disciplinato dall’art. 8, comma 1 lettera c, e comma 2 del DPR 633/1972 (il decreto IVA). L’idea di fondo è semplice: chi esporta accumula crediti IVA strutturali – perché vende senza IVA ma compra con IVA – e il plafond è un modo per compensare questa situazione senza dover aspettare i rimborsi.

    Per qualificarsi come esportatore abituale occorre che le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intra-UE e le altre operazioni elencate negli artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633, oltre alle cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/93) abbiano superato il 10% del volume d’affari nel periodo di riferimento. Solo chi supera questa soglia percentuale può usare il plafond.

    Una volta acquisita la qualifica, non devi pagare l’IVA ai tuoi fornitori su acquisti di beni e servizi, fino all’importo del plafond disponibile. Il risparmio è immediato nella liquidità: non anticipi l’IVA e non devi attendere il rimborso o la compensazione.

    Plafond fisso vs plafond mobile
    Metodo Periodo di riferimento Quando conviene
    Plafond fisso Anno solare precedente (1 gen – 31 dic) Volume d'affari estero stabile o in crescita
    Plafond mobile Dodici mesi precedenti il mese corrente Volume d'affari estero variabile o in crescita rapida
    Soglia minima Operazioni non imponibili > 10% del volume d'affari Requisito comune a entrambi i metodi

    Esempio pratico

    • Alfa Srl ha chiuso il 2025 con un volume d’affari totale di 500.000 euro. Le esportazioni e le cessioni intra-UE hanno totalizzato 120.000 euro, pari al 24% del volume d’affari – ben oltre il 10%. Con il metodo del plafond fisso, Alfa Srl potrà acquistare senza IVA nel 2026 fino a 120.000 euro complessivi. Se a gennaio 2026 acquista macchinari per 80.000 euro, usa 80.000 euro di plafond e le rimane ancora 40.000 euro di margine per altri acquisti nell’anno.

    Documenti necessari

    • Registro IVA delle fatture emesse dell’anno di riferimento (per calcolare il plafond)
    • Prospetto riepilogativo delle operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intra-UE)
    • Dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate
    • Ricevuta telematica di presentazione della dichiarazione d’intento
    • Fatture dei fornitori recanti l’annotazione ‘non imponibile art. 8 DPR 633/72’

    Tizio: imprenditore che sceglie il plafond fisso

    Scenario. Tizio gestisce una piccola impresa manifatturiera che esporta prodotti in Germania e Francia. Nel 2025 ha fatturato in totale 300.000 euro, di cui 90.000 euro di cessioni intracomunitarie non imponibili (30% del volume d’affari). A gennaio 2026 vuole acquistare materie prime e attrezzature senza anticipare l’IVA.

    Come si applica. Tizio supera la soglia del 10%, quindi è esportatore abituale. Con il plafond fisso, il suo limite di acquisti senza IVA per il 2026 è pari alle operazioni non imponibili del 2025: 90.000 euro. Invia la dichiarazione d’intento ai fornitori prima di ogni acquisto agevolato. Il fornitore verifica la ricevuta nel proprio cassetto fiscale e gli emette fattura con la dicitura ‘non imponibile art. 8’. Tizio non paga l’IVA e non deve attendere rimborsi.

    In pratica

    • Calcola il plafond fisso sulle operazioni non imponibili del 2025.
    • Trasmetti la dichiarazione d’intento all’Agenzia prima del primo acquisto agevolato.
    • Consegna copia della ricevuta al fornitore o comunicagli il numero di protocollo.
    • Tieni un registro degli utilizzi per non sforare il limite di 90.000 euro.

    Caio: esportatore in crescita che opta per il plafond mobile

    Scenario. Caio ha un’azienda di abbigliamento che ha iniziato a esportare intensamente a metà 2025. Il suo volume d’affari estero cresce ogni mese. Con il plafond fisso (basato sull’intero 2025, quando esportava poco) avrebbe un limite basso. Preferisce il metodo mobile.

    Come si applica. Con il plafond mobile, Caio calcola ogni mese le operazioni non imponibili dei dodici mesi precedenti. Man mano che i mesi con poche esportazioni escono dalla finestra e entrano i mesi con più esportazioni, il plafond disponibile aumenta. Questo gli consente di comprare senza IVA importi crescenti, in linea con la reale espansione del business estero. Deve però aggiornare il calcolo ogni mese e verificare che gli acquisti agevolati non superino il plafond aggiornato.

    In pratica

    • Ricalcola il plafond mobile all’inizio di ogni mese sui dodici mesi precedenti.
    • Aggiorna il prospetto degli utilizzi per confrontarlo con il nuovo limite disponibile.
    • Se il plafond scende (un mese di export forte esce dalla finestra), riduci subito gli acquisti senza IVA.
    • Conserva la documentazione mensile in caso di verifica.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è il plafond fisso?

    È il limite di acquisti senza IVA calcolato sulle operazioni non imponibili dell’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre). Rimane invariato per tutto l’anno in corso.

    Cos'è il plafond mobile?

    È il limite calcolato sulle operazioni non imponibili dei dodici mesi immediatamente precedenti il mese corrente. Si aggiorna ogni mese e permette di riflettere l’andamento recente delle esportazioni.

    Cosa succede se acquisto più del plafond disponibile (splafonamento)?

    Lo splafonamento comporta il pagamento dell’IVA non addebitata, con sanzioni e interessi. È fondamentale monitorare gli utilizzi e non superare il limite.

    Quali operazioni formano il plafond?

    Le esportazioni dirette e triangolari, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni non imponibili elencate negli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972 e nell’art. 41 del DL 331/93.

    Come comunicano il plafond ai fornitori?

    L’esportatore abituale trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e comunica il numero di protocollo della ricevuta al fornitore, che la verifica e poi emette fattura non imponibile art. 8.

    Il plafond vale anche per i servizi?

    Sì, il plafond copre sia l’acquisto di beni sia l’acquisto di servizi, purché inerenti all’attività.

    Vedi anche: Esercizio di imprese IVA, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale e Spettacoli e intrattenimenti.

  • Art. 79 Cont. Trib. – norme transitorie e finali

    Art. 79 Cont. Trib. – norme transitorie e finali

    Art. 79 Cont. Trib. – Norme transitorie e finali

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d’appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

    2. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria. 2 bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonchè approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate. 2 ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. 2 quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.

  • Quadro RU: come si indicano i crediti d’imposta dell’impresa

    In sintesi

    • Quadro RU: sezione della dichiarazione SC/SP che raccoglie tutti i crediti d’imposta agevolati spettanti alle imprese.
    • Per ogni credito vanno indicati codice del credito, importo maturato, importo utilizzato in compensazione e residuo da riportare.
    • I crediti si usano in compensazione tramite modello F24 con l’apposito codice tributo, non in detrazione dall’IRES.
    • Esempi tipici: credito ricerca e sviluppo, Transizione 4.0/5.0, investimenti in beni strumentali, formazione, ZES Mezzogiorno.
    • Il residuo non utilizzato nell’anno si riporta alla dichiarazione successiva e resta disponibile finché non scade il termine di utilizzo.
    • È importante ricordare che i crediti da quadro RU non riducono l’IRES nel quadro RN, ma abbattono i debiti tributari in F24.

    Cosa sono i crediti d'imposta del quadro RU e come funzionano

    Le imprese che effettuano determinati investimenti – in ricerca e sviluppo, in nuovi macchinari, in formazione del personale, in aree svantaggiate come il Mezzogiorno – maturano spesso un credito d’imposta: in pratica, lo Stato ‘rimborsa’ una parte della spesa sostenuta non con un bonifico, ma riducendo i debiti fiscali futuri dell’impresa. Tutti questi crediti agevolati trovano posto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    Il meccanismo è semplice: il credito maturato (la somma che ‘spetta’ all’impresa) viene indicato nel quadro RU insieme a quanto già utilizzato in compensazione durante l’anno tramite modello F24. La differenza è il residuo, che si riporta alla dichiarazione dell’anno successivo. In questo modo si tiene traccia completa dell’utilizzo di ogni agevolazione.

    Il punto chiave da capire è che questi crediti non si sottraggono dall’IRES calcolata nel quadro RN. Si usano in un modo diverso: in compensazione in F24, cioè a riduzione di altri debiti tributari (IRES da versare, IVA, contributi, ecc.). Per questo il quadro RU è separato dal quadro RN e richiede una compilazione autonoma per ogni tipo di credito.

    Esempi di crediti d'imposta tipicamente dichiarati nel quadro RU
    Credito d'imposta Attività agevolata Modalità di utilizzo
    Ricerca e sviluppo Spese per R&S, innovazione tecnologica, design Compensazione F24 con codice tributo dedicato
    Transizione 4.0 / 5.0 Investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0 Compensazione F24, spesso in quote annuali
    Formazione 4.0 Formazione del personale su tecnologie 4.0 Compensazione F24 con codice tributo dedicato
    ZES / Mezzogiorno Investimenti in Zone Economiche Speciali o Sud Italia Compensazione F24 con codice tributo della zona
    Altri crediti agevolati Varie agevolazioni settoriali o temporanee Compensazione F24 con rispettivo codice tributo

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha sostenuto nel 2025 spese per attività di ricerca e sviluppo e ha maturato un credito d’imposta pari a 15.000 euro. Nel corso del 2025 ne ha già utilizzati 5.000 in compensazione tramite F24. Nel quadro RU della dichiarazione SC 2026 indica: credito maturato 15.000, utilizzato 5.000, residuo da riportare 10.000. Il residuo di 10.000 euro sarà disponibile per compensazioni F24 nel 2026 e negli anni successivi, entro i limiti di utilizzo previsti dalla norma istitutiva del credito.

    Documenti necessari

    • Documentazione tecnica e contabile attestante l’attività di R&S, l’acquisto dei beni o la spesa agevolata
    • Fatture e registri contabili relativi agli investimenti o alle spese che hanno generato il credito
    • Comunicazioni preventive inviate all’Agenzia delle Entrate o al MIMIT (dove previste dalla norma specifica)
    • Modelli F24 con le compensazioni già effettuate durante l’anno, per riconciliarle con quanto indicato nel quadro RU
    • Relazione tecnica di certificazione del credito (obbligatoria per alcuni crediti sopra determinate soglie)

    Caso 1: Alfa SRL con credito Transizione 4.0 pluriennale

    Scenario. Alfa SRL ha acquistato nel 2023 un macchinario Industry 4.0 del valore di 200.000 euro. Il credito d’imposta spettante è stato calcolato e suddiviso in tre quote annuali uguali, da utilizzare nel 2024, 2025 e 2026. Nel 2025 matura la seconda quota.

    Come si applica. Alfa SRL deve compilare il quadro RU indicando il codice tributo del credito Transizione 4.0, la quota maturata nel 2025 (un terzo del totale), l’importo già utilizzato in compensazione F24 entro la data di presentazione della dichiarazione e il residuo disponibile. Il credito non incide sull’IRES nel quadro RN: la società paga l’IRES calcolata normalmente, ma può azzerare o ridurre altri debiti in F24 usando il credito. Se la quota 2025 non viene utilizzata interamente entro i termini, il residuo non si perde: può essere impiegato in F24 nei periodi successivi, sempre entro le scadenze di legge.

    In pratica

    • Verificare che il credito sia correttamente registrato nella contabilità e riconciliato con le compensazioni F24 già effettuate.
    • Indicare nel quadro RU solo i crediti effettivamente spettanti e documentabili: l’utilizzo indebito di crediti inesistenti espone a sanzioni severe.
    • Il residuo indicato nel quadro RU diventa il punto di partenza per la dichiarazione dell’anno successivo.

    Caso 2: Beta Srl con credito ZES Mezzogiorno

    Scenario. Beta Srl ha effettuato investimenti in uno stabilimento situato in una Zona Economica Speciale del Mezzogiorno nel 2025. Ha presentato la comunicazione preventiva richiesta e ha maturato un credito d’imposta per investimenti nella ZES.

    Come si applica. Il credito ZES si utilizza in compensazione tramite F24 usando l’apposito codice tributo riferito alla zona agevolata specifica. Nel quadro RU, Beta Srl indica il codice del credito, l’importo maturato in base alla comunicazione accolta, le compensazioni già effettuate e il residuo. La particolarità dei crediti ZES è che il codice tributo da usare in F24 varia in base alla zona geografica: è fondamentale usare il codice corretto per evitare che la compensazione venga rifiutata. Se il credito supera determinate soglie, può essere richiesto il visto di conformità prima di procedere alla compensazione.

    In pratica

    • Conservare la comunicazione preventiva accolta e tutta la documentazione dell’investimento ZES.
    • Usare in F24 il codice tributo corretto per la zona geografica specifica, non un codice generico.
    • Per crediti di importo elevato, verificare se è richiesto il visto di conformità prima della compensazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si usa il credito d'imposta del quadro RU per pagare meno tasse?

    Il credito RU non si detrae dall’IRES calcolata nel quadro RN. Si usa in compensazione tramite modello F24: invece di versare un debito tributario (IRES, IVA, contributi), lo si ‘copre’ con il credito disponibile. Il risultato pratico è lo stesso – si versa meno – ma il meccanismo è diverso dalla detrazione.

    Cosa succede se non utilizzo tutto il credito in un anno?

    Il residuo non utilizzato viene riportato alla dichiarazione dell’anno successivo attraverso il quadro RU. Il credito non si azzera a fine anno, ma resta disponibile fino alla scadenza del termine di utilizzo previsto dalla norma che lo ha istituito.

    È necessario fare qualcosa prima di utilizzare il credito RU in F24?

    Dipende dal tipo di credito. Alcuni richiedono una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate o al MIMIT (Ministero delle Imprese). Per compensazioni di importo elevato (sopra le soglie di legge) può essere obbligatorio il visto di conformità. Verificare sempre la norma istitutiva del credito specifico.

    Cosa rischio se utilizzo un credito inesistente o in misura superiore a quella spettante?

    L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è una violazione grave con sanzioni pesanti, che possono arrivare al 200% del credito indebitamente compensato nei casi più gravi. È importante che l’importo del credito indicato nel quadro RU corrisponda esattamente ai calcoli documentati e alle comunicazioni presentate.

    I crediti del quadro RU compaiono nel quadro RN?

    Sì, ma in modo indiretto. Il quadro RN contiene un rigo specifico (RN18) per i crediti d’imposta concessi alle imprese provenienti dal quadro RU. Questo importo riduce l’IRES dovuta nel calcolo finale, ma la gestione analitica di ogni credito resta nel quadro RU.

    Un credito da quadro RU può essere ceduto ad altre imprese del gruppo?

    Per i crediti in sospensione d’imposta o per alcune agevolazioni specifiche, la legge può prevedere la cedibilità nel perimetro del gruppo. Le regole variano da credito a credito: verificare la norma specifica. In generale, i crediti ordinari del quadro RU non sono cedibili liberamente a terzi.