Autore: Andrea Marton

  • Art. 247 TUEL – Articolo 247

    Art. 247 TUEL – Articolo 247

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l’organo regionale di controllo venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all’ente e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

    2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

    3. Decorso infruttuosamente tale termine l’organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

    4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’articolo 141.

  • Art. 289 Cod. Amb. – abrogazioni

    Art. 289 Cod. Amb. – abrogazioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615 , ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 .

  • Art. 1229 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli

    Art. 1229 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro. 76 ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha disposto (con l'art. 19, comma 13) che "Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».".

  • Art. 258 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 258 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 258 L. Fall. – Versamenti dei soci

    Versamenti dei soci

  • Art. 58 D.Lgs. 79/2011 – Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

    Art. 58 D.Lgs. 79/2011 – Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l’organizzazione del Comitato.

    2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all’uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

    3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; d) promozione dell’immagine dell’Italia, nel settore turistico, all’interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

    4. L’istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito. articolo precedente articolo successivo

  • Contribuzione figurativa durante la NASpI

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    Durante tutta la durata della NASpI vengono accreditati contributi figurativi ai fini pensionistici. Questi contributi computano per il diritto alla pensione e per il calcolo dell’assegno, anche se il loro valore è limitato dalla base di calcolo prevista dalla legge, inferiore alla retribuzione ordinaria.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015

    Tabella riepilogativa

    Contribuzione figurativa NASpI – Punti chiave
    Aspetto Regola
    Accreditamento Automatico per ogni settimana di percezione della NASpI
    Base di calcolo Retribuzione di riferimento per il calcolo della NASpI (non la retribuzione effettiva precedente)
    Aliquota figurativa Pari all’aliquota IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) ordinaria del lavoratore dipendente
    Utilizzo ai fini pensionistici Computa per il diritto (anni di contribuzione) e per il montante contributivo (calcolo assegno)
    Periodo coperto Solo per i mesi in cui si percepisce effettivamente la NASpI; non per periodi di sospensione
    Verifica Estratto conto previdenziale INPS (MyINPS > Pensioni > La mia pensione)

    Come funziona l'accreditamento

    Per ogni settimana di percezione della NASpI l’INPS accredita automaticamente, senza oneri a carico del lavoratore, contributi figurativi sul conto assicurativo individuale. Non è necessario fare domanda separata: il meccanismo è automatico. I contributi figurativi non vengono versati in denaro, ma integrano il montante contributivo con un valore calcolato secondo la legge.

    Il valore dei contributi figurativi

    I contributi figurativi non valgono quanto quelli «reali» versati in costanza di rapporto di lavoro: la loro base di calcolo è la retribuzione di riferimento usata per calcolare la NASpI (che è già una media degli ultimi 4 anni, eventualmente inferiore all’ultima retribuzione). L’aliquota applicata è quella ordinaria IVS, ma su questa base ridotta. Di conseguenza, il montante figurativo è generalmente inferiore a quello che si sarebbe accumulato lavorando.

    Effetti sulla pensione e come verificarli

    I contributi figurativi della NASpI computano sia per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva (anni minimi per la pensione) sia per il calcolo dell’assegno pensionistico nel sistema contributivo. Per verificare l’accreditamento è possibile accedere al proprio estratto conto previdenziale sul sito INPS tramite SPID o CIE, nella sezione «La mia pensione».

    Casi pratici

    Tizio – NASpI di 12 mesi: quanto vale in pensione

    Tizio percepisce la NASpI per 12 mesi. Per tutto il periodo vengono accreditati contributi figurativi sulla base della retribuzione di riferimento della NASpI. Questi 12 mesi conteranno come 12 mesi di anzianità contributiva e aumenteranno il montante previdenziale, anche se di meno rispetto a 12 mesi di lavoro effettivo.

    Caia – vicina alla pensione, i contributi figurativi chiudono il gap

    Caia ha 41 anni e 6 mesi di contributi e le mancano 6 mesi per la pensione anticipata. Se percepisce la NASpI per 6 mesi e la contribuzione figurativa viene accreditata, raggiunge il requisito. Occorre tuttavia verificare con il proprio patronato che i contributi figurativi siano effettivamente computati per il tipo di pensione a cui si aspira.

    Sempronio – NASpI sospesa per contratto breve

    Sempronio sospende la NASpI per 3 mesi per un contratto a termine. Durante la sospensione i contributi figurativi non vengono accreditati (ma vengono versati contributi reali dal datore); riprendono quando la NASpI riprende.

    Domande frequenti

    I contributi figurativi NASpI sono uguali a quelli versati lavorando?

    No. I contributi figurativi si calcolano su una base retributiva ridotta (la retribuzione di riferimento NASpI) e il loro valore ai fini del montante contributivo è generalmente inferiore a quelli versati in costanza di lavoro.

    Devo fare domanda per ricevere i contributi figurativi?

    No. L’accreditamento è automatico per ogni settimana di NASpI percepita. Non è necessaria alcuna domanda separata.

    Come verifico che i contributi figurativi siano stati accreditati?

    Tramite l’estratto conto previdenziale sul sito INPS (accesso con SPID o CIE), nella sezione «La mia pensione – Estratto conto». I contributi figurativi compaiono con apposita voce distinta dai contributi obbligatori.

    La NASpI sospesa interrompe l'accreditamento figurativo?

    Sì. Durante la sospensione della NASpI (ad esempio per contratto a termine breve) i contributi figurativi non vengono accreditati. Nel periodo di sospensione il lavoratore percepisce contributi reali dal nuovo datore.

    I contributi figurativi NASpI valgono per tutte le forme di pensione?

    Di norma sì: computano per la pensione di vecchiaia, per quella anticipata e per le misure che prevedono requisiti di anzianità contributiva. Verificare sempre il proprio estratto conto e, se necessario, consultare il patronato per la situazione specifica.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 111 D.Lgs. 141/2024 – Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

    Art. 111 D.Lgs. 141/2024 – Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per il pagamento della somma indicata nell’articolo 110, sono obbligati solidalmente: a) il capitano con l’armatore; b) il comandante dell’aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell’apparecchio; c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall’industria privata, con la società concessionaria.

    2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell’articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all’intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

  • Art. 217 TULPS – Dichiarazione dello stato di guerra e poteri militari

    Art. 217 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

    Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.

    I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

  • Ferie e permessi del dirigente del terziario: CCNL Manageritalia 2026

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia garantisce al dirigente un minimo di 4 settimane di ferie annuali (28 giorni di calendario). Sono previsti permessi retribuiti per eventi familiari (matrimonio, lutti), permessi per motivi personali e il diritto al congedo parentale. Le ferie non godute si monetizzano al termine del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi – CCNL Dirigenti Terziario
    Istituto Durata/Contenuto Retribuzione
    Ferie annuali Minimo 28 giorni di calendario (4 settimane) Intera RGA
    Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Intera RGA
    Permesso per lutto (coniuge/figli/genitori) 3 giorni lavorativi Intera RGA
    Permesso per lutto (fratelli/sorelle/suoceri) 1 giorno lavorativo Intera RGA
    Congedo parentale Ai sensi D.Lgs. 151/2001 Indennita INPS (40-80%)
    Permessi L. 104/1992 (caregiver) 3 giorni/mese Intera RGA (a carico INPS)
    Permessi studio Secondo accordo individuale/aziendale Variabile

    Ferie annuali: maturazione e fruizione

    Il CCNL Manageritalia prevede un minimo di 28 giorni di calendario (corrispondenti a 4 settimane) di ferie annuali retribuite. Il contratto individuale o accordi aziendali possono prevedere un numero maggiore di giorni.

    Le ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno (1/12 per mese o frazione superiore a 15 giorni). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spettano le ferie maturate proporzionalmente.

    La fruizione e concordata tra dirigente e azienda, tenendo conto delle esigenze organizzative. Il CCNL non impone un periodo obbligatorio specifico, ma il periodo estivo (luglio-agosto) e tradizionalmente riservato almeno in parte alle ferie. Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003, applicabile anche ai dirigenti per questo profilo).

    Permessi per eventi familiari e personali

    Il CCNL Manageritalia riconosce permessi retribuiti per eventi familiari, in analogia con quanto previsto per gli altri lavoratori del terziario:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario di permesso retribuito.
    • Lutto per coniuge, figli, genitori: 3 giorni lavorativi retribuiti.
    • Lutto per fratelli, sorelle, suoceri: 1 giorno lavorativo retribuito.

    I permessi per assistenza a familiari con disabilita grave (L. 104/1992) spettano anche ai dirigenti: 3 giorni al mese, retribuiti a carico INPS. Il dirigente ha diritto al rifiuto del trasferimento (art. 33, co. 5, L. 104/1992).

    Congedi parentali e diritti di genitoriali

    I dirigenti sono destinatari della disciplina generale sui congedi parentali (D.Lgs. 151/2001, T.U. maternita e paternita). Il congedo parentale spetta per un periodo massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).

    L’indennita INPS durante il congedo parentale e pari all’80% della retribuzione per i primi 3 mesi (riforma D.Lgs. 105/2022) e al 30% per i periodi successivi fino al limite massimo. La base di calcolo e la retribuzione media giornaliera INPS (non la RGA completa).

    I dirigenti del terziario hanno diritto, come tutti i lavoratori, ai 10 giorni di congedo obbligatorio di paternita (L. 234/2021 e successive proroghe) entro i 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100%.

    Casi pratici

    Tizio – Monetizzazione ferie al termine del rapporto
    Tizio lascia l’azienda con 22 giorni di ferie residue (maturate nell’anno in corso piu residui dell’anno precedente). La RGA e 78.000 euro annui. Ferie giornaliere: 78.000 / 365 = 213,70 euro/giorno. Indennita ferie residue: 22 x 213,70 = 4.701 euro lordi, da corrispondere nella busta paga del mese di cessazione.
    Caia – Permesso matrimoniale e continuita delle ferie
    Caia si sposa in giugno e fruisce dei 15 giorni di permesso matrimoniale. Subito dopo vorrebbe utilizzare 10 giorni di ferie. L’azienda deve concedere le ferie richieste: permesso matrimoniale e ferie sono istituti distinti e non si fondono. Caia e assente per 25 giorni consecutivi, di cui 15 a titolo di permesso matrimoniale e 10 a titolo di ferie.
    Sempronio – Congedo parentale e retribuzione
    Sempronio, dirigente con RGA di 90.000 euro, fruisce di 3 mesi di congedo parentale. L’INPS eroga l’indennita sull’80% della retribuzione media giornaliera ai fini INPS (che e inferiore alla RGA, essendoci voci non computate). L’azienda non e obbligata a integrare la differenza salvo accordo individuale. Sempronio verifica se l’accordo integrativo aziendale prevede una quota di integrazione a carico del datore.

    Domande frequenti

    Le ferie del dirigente si prescrivono?
    Non si prescrivono automaticamente se il datore non ha adottato misure concrete per consentirne la fruizione (CGUE C-619/16, C-684/16; Cass. S.U. 11/2023). Se il datore ha invitato il dirigente a fruire delle ferie e questi non lo ha fatto, le ferie possono estinguersi alla scadenza del termine contrattuale o legale.
    Quanti giorni di permesso per un lutto?
    3 giorni lavorativi per coniuge, convivente more uxorio, figli e genitori; 1 giorno lavorativo per fratelli, sorelle e suoceri. I giorni di lutto non si computano nel periodo di comporto per malattia.
    Il dirigente puo astenersi dal lavoro per malattia del figlio?
    Si, fino all’ottavo anno di vita del figlio (congedo parentale non remunerato o a tariffa ridotta), oppure per permessi ai sensi della L. 104/1992 in caso di figlio con disabilita grave. Non esiste un permesso specifico per malattia del figlio oltre i 3 anni se non ricorre la L. 104.
    Il permesso matrimoniale spetta anche per le unioni civili?
    Si. La L. 76/2016 (legge Cirinna) equipara le unioni civili al matrimonio per i diritti del lavoratore, incluso il permesso di 15 giorni.
    Il dirigente puo rinunciare alle ferie in cambio di denaro?
    No, in corso di rapporto. Le ferie minime (4 settimane) sono irrinunciabili ex art. 36 Cost. Solo le ferie residue non godute alla cessazione del rapporto si monetizzano obbligatoriamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 213 TULPS – Disposizioni finali e transitorie (abrogato)

    Art. 213 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

  • Art. 385 DPR 495/1992 – Modalità della contestazione non immediata

    Art. 385 DPR 495/1992 – Modalità della contestazione non immediata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

    2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo

    386. 3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.

    4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

  • Art. 1210 Codice della Navigazione – Inosservanza del divieto di asilo

    Art. 1210 Codice della Navigazione – Inosservanza del divieto di asilo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.