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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I ciclisti in sede promiscua devono evitare scarti improvvisi e movimenti a zig-zag che possano ostacolare o mettere in pericolo i veicoli che seguono.
  • Quando attraversano carreggiate a traffico intenso o in situazioni pericolose, i ciclisti devono tenere la bicicletta a mano anziché pedalare.
  • Le manovre di svolta a sinistra, svolta a destra e fermata devono essere segnalate tempestivamente con il braccio.
  • Dall'imbrunire all'alba, e di giorno in caso di scarsa visibilità, i velocipedi privi di dispositivi di segnalazione visiva non possono essere usati ma solo condotti a mano.
  • Il trasporto di bambini fino a 8 anni è consentito solo con le attrezzature omologate, installate anteriormente per bambini fino a 15 kg e posteriormente per bambini di qualsiasi massa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 377 DPR 495/1992 — Circolazione dei velocipedi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

In sintesi

  • I ciclisti in sede promiscua devono evitare scarti improvvisi e movimenti a zig-zag che possano ostacolare o mettere in pericolo i veicoli che seguono.
  • Quando attraversano carreggiate a traffico intenso o in situazioni pericolose, i ciclisti devono tenere la bicicletta a mano anziché pedalare.
  • Le manovre di svolta a sinistra, svolta a destra e fermata devono essere segnalate tempestivamente con il braccio.
  • Dall'imbrunire all'alba, e di giorno in caso di scarsa visibilità, i velocipedi privi di dispositivi di segnalazione visiva non possono essere usati ma solo condotti a mano.
  • Il trasporto di bambini fino a 8 anni è consentito solo con le attrezzature omologate, installate anteriormente per bambini fino a 15 kg e posteriormente per bambini di qualsiasi massa.
Indice dei contenuti

La circolazione in sede promiscua: regole di comportamento dei ciclisti

L'articolo 377 del DPR 495/1992 detta le norme di comportamento dei ciclisti, con attenzione alle situazioni di coesistenza con veicoli a motore (sede promiscua) e alla sicurezza dei bambini trasportati. La norma dà attuazione, tra l'altro, all'articolo 182 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sulla circolazione dei velocipedi e all'articolo 68 sul trasporto di persone su veicoli a due ruote.

Il divieto di scarti improvvisi e l'obbligo di segnalare le manovre

Il comma 1 vieta ai ciclisti «improvvisi scarti» e movimenti a zig-zag in sede promiscua: il ciclista che procede in linea retta consente ai veicoli che seguono di mantenere la distanza di sicurezza e di effettuare il sorpasso in sicurezza. Lo scarto brusco, non preannunciato, non lascia al conducente il tempo di reagire.

Il comma 3 integra questo obbligo imponendo la segnalazione tempestiva con il braccio delle manovre di svolta a sinistra, a destra e di fermata. In assenza di indicatori elettrici, il braccio è il solo dispositivo di segnalazione del ciclista: la segnalazione va effettuata con anticipo adeguato alla velocità del traffico. Nella prassi, la violazione di questi obblighi rileva nella ricostruzione della responsabilità in caso di incidente.

L'attraversamento pericoloso e le luci notturne

Il comma 2 impone di tenere la bicicletta a mano quando si attraversano carreggiate a traffico intenso o in situazioni di pericolo: il ciclista che spinge il mezzo a mano viene assimilato al pedone, con le relative protezioni (precedenza sulle strisce pedonali).

Il comma 4 vieta la circolazione notturna — dalla mezz'ora dopo il tramonto all'alba, e di giorno in caso di scarsa visibilità — con velocipedi privi di dispositivi di segnalazione visiva. In tale condizione la bici può solo essere condotta a mano. I dispositivi richiesti (luce bianca frontale, luce rossa posteriore, catadiottri) sono disciplinati dall'art. 68 del Codice e dall'art. 225 del Regolamento. La circolazione notturna senza luci costituisce infrazione al Codice e, in caso di incidente, rileva come concorso di colpa del ciclista.

Il trasporto di bambini: seggiolino, peso e posizione

Il comma 5 consente il trasporto di bambini fino a 8 anni solo con seggiolini omologati ex art. 225. L'installazione anteriore (tra manubrio e conducente) è ammessa per bambini fino a 15 kg; quella posteriore per bambini di qualsiasi massa, purché entro gli 8 anni. Prima del montaggio occorre verificare solidità e stabilità delle parti del telaio interessate. Superare i limiti di peso o posizione espone il ciclista a sanzione amministrativa; un seggiolino mal fissato rappresenta inoltre un pericolo grave per il bambino trasportato.

Circolazione sulle piste ciclabili

I commi 6 e 7 estendono alle piste ciclabili, ove compatibili, le norme di comportamento previste per i veicoli sulla carreggiata. Il punto critico è l'uscita dalla pista ciclabile per immettersi su una carreggiata a traffico veloce: il ciclista deve compiere la manovra con la massima cautela, evitando cambiamenti di direzione improvvisi. È il momento di maggiore vulnerabilità, in cui il ciclista può non essere percepito dai conducenti dei veicoli a motore.

Profili di responsabilità civile del ciclista

L'art. 377 non è solo una norma sanzionatoria: le sue prescrizioni rilevano in modo diretto nell'accertamento della responsabilità civile in caso di incidente. Il giudice che valuta un sinistro che coinvolge un ciclista verifica se questi abbia rispettato l'obbligo di segnalare le manovre, evitato scarti improvvisi, montato le luci notturne obbligatorie e usato il seggiolino omologato per i bambini. La violazione di ciascuna di queste norme può essere qualificata come concorso di colpa del ciclista ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento anche quando la responsabilità primaria del sinistro sia attribuibile al conducente del veicolo a motore.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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