Art. 377 CCII – Assetti organizzativi societari
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».
2. All’articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.»
3. All’articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.».
4. All’articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.».
5. All’articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.».
In sintesi
In sintesi
Una riforma sistemica della governance
L’art. 377 CCII rappresenta uno degli interventi più incisivi del D.Lgs. 14/2019 sul codice civile, perché ridisegna le regole di gestione delle società di persone, di capitali e cooperative, ancorandole al nuovo dovere di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086, secondo comma, c.c. La novella estende a tutte le forme societarie il principio - già consolidato per le S.p.A. - della esclusività della gestione in capo agli amministratori, recependo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sulla cd. «riserva gestoria». La riforma si colloca in un disegno di prevenzione della crisi, in cui la qualità della governance diventa presidio per la rilevazione tempestiva degli squilibri economico-finanziari.
Società semplici e di persone (art. 2257 c.c.)
Per le società di persone, la nuova formulazione dell’art. 2257 c.c. mantiene il modello dell’amministrazione disgiuntiva come regola di default, ma la subordina al rispetto dell’art. 2086, secondo comma, c.c. Ciò significa che anche i soci amministratori di una società di persone devono valutare, in ragione della natura e delle dimensioni dell’impresa, l’adeguatezza degli assetti per la rilevazione tempestiva della crisi. Si pensi al caso di Tizio e Caio, soci amministratori di una S.n.c. con dieci dipendenti: pur in assenza di obblighi formali di redazione del bilancio in forma estesa, essi sono tenuti a dotarsi di strumenti di monitoraggio dei flussi di cassa e dei principali indicatori di tensione finanziaria.
S.p.A., S.a.p.a. e modello dualistico (artt. 2380-bis e 2409-novies c.c.)
Per le S.p.A. tradizionali e per quelle che adottano il sistema dualistico, la modifica conferma l’esclusività della gestione in capo, rispettivamente, al consiglio di amministrazione (o all’amministratore unico) e al consiglio di gestione. La novella elimina ogni residua ambiguità sulla possibilità per l’assemblea di interferire nella gestione, salvo le materie tassativamente indicate dall’art. 2364 c.c. o dallo statuto ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c. (autorizzazioni assembleari). L’orientamento prevalente ritiene che le clausole statutarie di gradimento o autorizzazione non possano spogliare gli amministratori della responsabilità gestoria, che resta inderogabile.
Società a responsabilità limitata (art. 2475 c.c.)
L’intervento sull’art. 2475 c.c. è particolarmente rilevante. In primo luogo, viene affermata l’esclusività della gestione in capo agli amministratori anche per le S.r.l., superando il modello «aperto» della riforma del 2003 che consentiva ampie deleghe ai soci. In secondo luogo, viene introdotta l’applicabilità, in quanto compatibile, dell’art. 2381 c.c., con conseguente obbligo per gli organi delegati di curare l’adeguatezza degli assetti e per il consiglio di valutarne l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute. Si pensi al caso di Sempronio, amministratore delegato di una S.r.l. operativa: egli dovrà riferire periodicamente al consiglio sull’andamento della gestione e sui rischi rilevati, mentre il consiglio dovrà esercitare un controllo sostanziale e non meramente formale.
Coordinamento con l’art. 2086 c.c. e con il CCII
La riforma realizza un sistema in cui gli obblighi gestori societari si saldano con quelli di rilevazione della crisi previsti dagli artt. 3 e 12 ss. CCII (composizione negoziata). L’inadempimento agli obblighi di adeguatezza degli assetti può fondare responsabilità degli amministratori ex artt. 2392, 2476, 2486 c.c., come modificati dall’art. 378 CCII. La giurisprudenza di merito post-riforma ha confermato che la valutazione dell’adeguatezza degli assetti è oggetto di obbligo specifico e che la sua violazione integra colpa grave dell’organo amministrativo. In tale prospettiva, gli amministratori sono tenuti a dotarsi di strumenti di pianificazione finanziaria, monitoraggio dei flussi di cassa, budget previsionali e indicatori di tensione finanziaria, calibrati sulla concreta dimensione e natura dell’impresa. Si pensi al caso di Tizio, amministratore unico di una S.r.l. con dieci dipendenti, tenuto a redigere un budget di tesoreria a sei mesi e a verificare periodicamente la sostenibilità del debito ai sensi dell’art. 3, comma 3, CCII. La violazione di tali obblighi, anche prima dell’apertura di una procedura concorsuale, può fondare un’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. su iniziativa di qualunque socio. Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 non hanno modificato la disposizione, che resta cardine del nuovo diritto societario della crisi e snodo essenziale dell’opera di prevenzione concorsuale.
Domande frequenti
L’art. 377 CCII si applica anche alle società di persone come S.n.c. e S.a.s.?
Sì. La modifica all’art. 2257 c.c. estende il dovere di rispettare l’art. 2086, secondo comma, c.c. anche alle S.s., S.n.c. e S.a.s., con conseguente obbligo di adottare assetti adeguati alla natura e dimensione dell’impresa.
I soci di una S.r.l. possono ancora gestire direttamente la società?
Solo in qualità di amministratori. La gestione è oggi riservata in via esclusiva agli amministratori. Le decisioni dei soci ex art. 2479 c.c. restano possibili, ma non possono spogliare gli amministratori della responsabilità gestoria.
L’art. 2381 c.c. si applica davvero a tutte le S.r.l. dopo la riforma del 2019?
Si applica «in quanto compatibile». Per le S.r.l. con consiglio di amministrazione e organi delegati, valgono gli obblighi informativi e di valutazione degli assetti; per l’amministratore unico, l’adeguatezza degli assetti è obbligo personale.
Cosa rischia l’amministratore che non adotta assetti adeguati?
Risponde verso la società e i creditori sociali ex artt. 2392, 2476 e 2486 c.c. La violazione integra, secondo l’orientamento prevalente, colpa grave e può fondare l’azione di responsabilità in caso di apertura di procedura concorsuale.