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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 376 CCII – Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. All’articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza.».

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 376 CCII riscrive il secondo comma dell’art. 2119 c.c. in materia di giusta causa di recesso dal contratto di lavoro.
  • La liquidazione coatta amministrativa non costituisce, di per sé, giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
  • Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono integralmente rinviati alla disciplina del CCII (artt. 189 ss.).
  • Viene superata la previgente equiparazione automatica fra fallimento e cessazione del rapporto di lavoro.
  • La norma realizza il coordinamento sistematico fra codice civile, CCII e diritto del lavoro.
  • Restano salve le tutele previste dalla legge n. 223/1991 e dal D.Lgs. 80/1992 (Fondo di garanzia INPS).
Ratio della modifica all’art. 2119 c.c.

L’art. 376 CCII interviene sull’art. 2119 c.c., che disciplina il recesso per giusta causa nel contratto di lavoro a tempo indeterminato. La novella persegue un duplice obiettivo: da un lato, eliminare l’automatismo per cui la liquidazione coatta amministrativa veniva considerata giusta causa di risoluzione del contratto; dall’altro, rinviare integralmente al CCII per la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale (già fallimento) sui rapporti di lavoro subordinato. La modifica si inserisce nella più ampia opera di razionalizzazione operata dal D.Lgs. 14/2019, che ha inteso superare la frammentazione normativa stratificatasi nel tempo, soprattutto a seguito dell’introduzione dell’art. 2112 c.c. e della legge n. 428/1990 sul trasferimento d'azienda nelle procedure concorsuali.

Liquidazione coatta amministrativa e prosecuzione dei rapporti

La nuova formulazione dispone che la liquidazione coatta amministrativa «non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto». Il principio è coerente con la natura della procedura, che, pur comportando lo spossessamento dell’imprenditore, non implica necessariamente la cessazione dell’attività: il commissario liquidatore può infatti proseguire l’esercizio dell’impresa ai sensi degli artt. 206 ss. CCII e della legislazione speciale di settore (banche, imprese assicurative, cooperative). Pertanto, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il commissario, salvo il successivo eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di procedure di mobilità. Si pensi al caso di Tizio, dipendente di Alfa S.p.A. posta in LCA: il rapporto non si interrompe ipso iure, ma il commissario potrà valutare le concrete esigenze organizzative.

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro

Il rinvio al CCII per la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro va letto in combinato disposto con gli artt. 189-192 CCII. In particolare, l’art. 189 CCII prevede che i rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di apertura della procedura restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori il subentro nel rapporto o il recesso. Decorso il termine di quattro mesi senza comunicazione, i rapporti si intendono risolti di diritto con effetto retroattivo dalla data di apertura della procedura. La disciplina supera l’orientamento tradizionale che vedeva nel fallimento una causa automatica di risoluzione, allineando il sistema italiano alle direttive europee in materia di insolvenza e tutela dei lavoratori.

Tutele residuali e Fondo di garanzia

Restano impregiudicate le tutele previste dalla legislazione speciale: la legge n. 223/1991 sulla cassa integrazione e la mobilità, il D.Lgs. 80/1992 di attuazione della direttiva 80/987/CEE sul Fondo di garanzia INPS per il TFR e le ultime tre mensilità, nonché l’art. 2112 c.c. nei casi di trasferimento d'azienda. Sul punto, l’orientamento prevalente conferma che, anche dopo la novella, il lavoratore licenziato nell’ambito della liquidazione giudiziale conserva il diritto di insinuarsi al passivo per i crediti retributivi maturati e di accedere al Fondo di garanzia per le prestazioni non corrisposte dal datore di lavoro insolvente.

Coordinamento sistematico

L’art. 376 CCII si coordina con gli artt. 47 della legge n. 428/1990 e 2112 c.c., come modificati dal D.Lgs. 14/2019, in tema di trasferimento d'azienda nell’ambito di procedure concorsuali. La norma realizza un sistema in cui la sorte dei rapporti di lavoro è governata da regole speciali e graduate, in funzione del tipo di procedura e dell’esito della stessa (continuità aziendale, vendita unitaria, liquidazione atomistica). In caso di concordato preventivo in continuità aziendale o di accordi di ristrutturazione dei debiti, i rapporti di lavoro proseguono ordinariamente, salvo eventuali piani di riorganizzazione che prevedano riduzioni di personale, da gestire con le procedure di mobilità e cassa integrazione previste dalla legislazione speciale. Diversamente, nella liquidazione giudiziale opera il regime sospensivo dell’art. 189 CCII, che consente al curatore una valutazione ponderata sulla sorte dei rapporti, in funzione delle prospettive di esercizio provvisorio o di vendita dell’azienda in blocco. La giurisprudenza prevalente conferma che la sospensione non determina l’estinzione del rapporto, ma una temporanea quiescenza, durante la quale non maturano retribuzioni ma resta sospeso anche il diritto di recesso del lavoratore. Il correttivo D.Lgs. 83/2022 e il successivo D.Lgs. 136/2024 non hanno modificato la disposizione, che resta architrave del coordinamento fra diritto della crisi e diritto del lavoro, nel solco della direttiva 2019/1023/UE in materia di ristrutturazione preventiva.

Domande frequenti

La liquidazione giudiziale comporta automaticamente il licenziamento dei dipendenti?

No. Ai sensi degli artt. 189 ss. CCII, i rapporti restano sospesi e il curatore, entro quattro mesi, comunica il subentro o il recesso. In assenza di comunicazione, i rapporti si intendono risolti di diritto.

Cosa accade ai rapporti di lavoro nella liquidazione coatta amministrativa?

I rapporti proseguono con il commissario liquidatore, perché la LCA non costituisce giusta causa di risoluzione. Il commissario potrà valutare eventuali licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o procedure di mobilità.

Il dipendente licenziato può accedere al Fondo di garanzia INPS?

Sì. Restano impregiudicate le tutele del D.Lgs. 80/1992: il lavoratore può ottenere TFR e ultime tre mensilità dal Fondo di garanzia, previa insinuazione al passivo della procedura.

L’art. 376 CCII si applica anche al concordato preventivo o alla composizione negoziata?

No, la norma riguarda solo la LCA e la liquidazione giudiziale. Nel concordato preventivo i rapporti di lavoro proseguono ordinariamente, salva l’applicazione dell’art. 189 CCII se richiamato dal piano di liquidazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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