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Art. 374 CCII – Abrogazioni
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il comma 43 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Natura e funzione dell’abrogazione
L’art. 374 CCII appartiene al gruppo di norme di pulizia normativa che il Capo VII del Titolo X dedica alle abrogazioni espresse. Il legislatore della riforma ha optato per un metodo trasparente, individuando puntualmente le disposizioni della legislazione previgente che, in conseguenza dell’introduzione del Codice della crisi e dell’eliminazione dell’istituto del «fallimento», risultano superate o incompatibili con il nuovo sistema. La disposizione qui in esame interviene su un frammento dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla L. 111/2011), provvedimento di carattere finanziario che, nel quadro delle misure urgenti per la stabilizzazione, conteneva una pluralità di norme eterogenee, alcune delle quali innestate sulla legge fallimentare del 1942.
Il contesto del D.L. 98/2011 e il comma 43 abrogato
L’art. 23 del D.L. 98/2011 si componeva di numerosi commi, dedicati a profili tributari, organizzativi e di controllo della spesa pubblica. Il comma 43, oggetto di abrogazione, conteneva una disposizione di raccordo con il previgente sistema fallimentare, ormai priva di funzione applicativa nel nuovo assetto delineato dal CCII. La scelta del legislatore di intervenire con abrogazione espressa, anziché affidarsi al meccanismo dell’abrogazione tacita ex art. 15 disp. prel. c.c., risponde a una precisa esigenza di certezza del diritto: l’individuazione puntuale delle norme abrogate evita dubbi interpretativi e contenzioso applicativo, particolarmente delicato in ambito concorsuale, dove la successione di leggi nel tempo incide su posizioni soggettive di rilievo (creditori, debitore, terzi acquirenti).
Coordinamento con le altre abrogazioni del CCII
L’art. 374 va letto in connessione con le altre disposizioni abrogative del Codice, tra cui in particolare l’art. 389 CCII, che disciplina l’entrata in vigore, e con le abrogazioni della legge fallimentare e di altre disposizioni speciali contenute nelle norme di coordinamento del Titolo X. Secondo l’orientamento prevalente, l’abrogazione operata dall’art. 374 si è perfezionata con l’entrata in vigore della Parte II del CCII, fissata al 15 luglio 2022 dopo le note proroghe disposte dai successivi correttivi (D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 83/2022, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023). Per le situazioni giuridiche sorte e consolidate prima di tale data, si applica il principio tempus regit actum, sicché eventuali effetti già prodotti dal comma 43 dell’art. 23 D.L. 98/2011 restano salvi.
Profili sistematici e pratici
L’abrogazione disposta dall’art. 374 non incide direttamente sulle posizioni dei privati, ma contribuisce alla razionalizzazione complessiva del sistema. Per il commercialista, l’avvocato e il magistrato che si confrontano con il diritto della crisi d'impresa, è essenziale aver presente il perimetro delle abrogazioni operate dal CCII per evitare di applicare disposizioni non più vigenti. Si ipotizzi il caso di Tizio, professionista incaricato di una consulenza su una procedura aperta nel 2026: dovrà necessariamente verificare l’attuale vigenza delle disposizioni richiamate, escludendo quelle abrogate dall’art. 374 e da analoghe norme del Titolo X. Il principio di chiarezza normativa perseguito dal legislatore della riforma è del resto coerente con i criteri direttivi della legge delega n. 155/2017, che imponeva di assicurare l’organicità e la coerenza del nuovo sistema. L’effetto pratico dell’art. 374 è quindi quello di completare il «taglio dei rami secchi» operato dal CCII, eliminando residui normativi privi di utilità applicativa nel nuovo contesto e facilitando l’opera di interpretazione e applicazione delle norme da parte degli operatori.
Domande frequenti
Cosa abroga esattamente l’art. 374 CCII?
Abroga il comma 43 dell’art. 23 del D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, contenente una disposizione di raccordo con la previgente legge fallimentare ormai superata dall’introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza.
Da quando produce effetti l’abrogazione?
L’abrogazione si è perfezionata con l’entrata in vigore della Parte II del CCII, fissata al 15 luglio 2022 dopo le proroghe disposte dai correttivi. Per le situazioni consolidate prima di tale data si applica il principio tempus regit actum.
L’art. 374 CCII ha effetti pratici per imprese e professionisti?
Si tratta di una norma di pulizia normativa con scarsa incidenza diretta. Contribuisce alla razionalizzazione del sistema, eliminando frammenti della legge fallimentare presenti in fonti speciali ed evitando incertezze applicative.
Perché il legislatore ha scelto l’abrogazione espressa anziché tacita?
L’abrogazione espressa garantisce certezza del diritto, evitando dubbi interpretativi e contenzioso. È coerente con i criteri della legge delega n. 155/2017, che imponeva organicità e chiarezza al nuovo sistema concorsuale.