Il collocamento mirato è lo strumento con cui l’ordinamento favorisce l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, non come obbligo “a caso” ma cercando il giusto incontro tra capacità del lavoratore e posto di lavoro. Lo disciplina la legge 68/1999. Vediamo le quote a carico delle aziende, chi può iscriversi e come avviene l’assunzione.
Le quote di riserva per le aziende
I datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti sono tenuti ad assumere lavoratori con disabilità nelle seguenti misure:
- da 15 a 35 dipendenti: un lavoratore disabile;
- da 36 a 50 dipendenti: due lavoratori;
- oltre 50 dipendenti: il 7% dei dipendenti, oltre a una quota per altre categorie protette.
Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni e impedisce, tra l’altro, la partecipazione ad appalti pubblici.
Chi può iscriversi alle liste
Possono iscriversi agli elenchi del collocamento mirato, tra gli altri:
- gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa dal 46%;
- gli invalidi del lavoro con grado superiore al 33%;
- i non vedenti e i sordi;
- gli invalidi di guerra e per servizio.
L’iscrizione avviene presso i servizi competenti (centri per l’impiego) del territorio.
Come avviene l’assunzione
L’incontro tra domanda e offerta è gestito dai servizi per il collocamento mirato, che valutano le capacità del lavoratore e le caratteristiche del posto, anche con tirocini e percorsi di accompagnamento. Le aziende possono assumere tramite richiesta nominativa o aderendo a convenzioni che programmano nel tempo gli inserimenti, con la possibilità di adattamenti e supporti.
Le tutele sul posto di lavoro
Una volta assunto, il lavoratore disabile gode di tutele specifiche: il datore deve adottare accomodamenti ragionevoli (adattamenti dell’ambiente, degli orari o delle mansioni) per consentire lo svolgimento dell’attività. Anche la disciplina della legge 104 sul diritto al posto di lavoro (art. 34) concorre a proteggere la continuità dell’impiego.
Differenza con i permessi 104
Attenzione a non confondere i piani: il collocamento mirato riguarda l’accesso al lavoro delle persone con disabilità; i permessi e i congedi della legge 104 riguardano invece l’organizzazione del lavoro di chi è già occupato (lavoratore disabile o familiare che assiste). Sono strumenti complementari, con presupposti diversi.
Articoli di legge da consultare
Domande frequenti
Quanti disabili deve assumere un’azienda?
Un lavoratore tra 15 e 35 dipendenti, due tra 36 e 50, il 7% dei dipendenti oltre i 50, secondo le quote di riserva della legge 68/1999.
Da quale percentuale ci si iscrive al collocamento mirato?
Gli invalidi civili possono iscriversi dal 46% di riduzione della capacità lavorativa; vi rientrano anche invalidi del lavoro oltre il 33%, non vedenti, sordi e invalidi di guerra o per servizio.
Collocamento mirato e permessi 104 sono la stessa cosa?
No. Il collocamento mirato riguarda l’accesso al lavoro delle persone disabili; i permessi e i congedi della legge 104 riguardano l’organizzazione del lavoro di chi è già occupato.
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