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Testo dell'articoloVigente
Art. 34 L. 104/1992 – Protesi e ausili tecnici
L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con hand- icap fisico o sensoriale.
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Vedi anche
→art. 32 L→art. 33 L→art. 35 L→art. 36 L→Cost. art. 3 - Uguaglianza sostanziale→Cost. art. 38 - Tutela dei disabili e degli inabili al lavoro→D.Lgs. 81/2008 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro→Art. 31 L. 104/1992 – Riserva di alloggi→Art. 37 L. 104/1992 – Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata→Art. 30 L. 104/1992 – Partecipazione→Art. 38 L. 104/1992 – Convenzioni→Art. 29 L. 104/1992 – Esercizio del diritto di voto
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