Indice
- L'art. 37 disciplina aspetti del procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata, vittima o imputata.
- Il giudice può disporre perizie e accertamenti tecnici in modo adattato alla condizione della persona.
- Le udienze devono garantire la piena partecipazione della persona handicappata con accorgimenti procedurali.
- Sono ammessi interpreti LIS, mediatori sensoriali e figure specializzate.
- L'art. 37 si raccorda con le norme del codice di procedura penale sulla partecipazione delle persone vulnerabili.
- La norma attua il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) per le persone con disabilità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 L. 104/1992 — Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Nel procedimento penale in cui una persona handicappata, ai sensi dell’articolo 3, sia vittima del reato, il giudice può disporre, anche d’ufficio, il prelievo e l’acquisizione di campioni biologici, in deroga a quanto disposto dall’articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, nonché disporre, in casi di motivata necessità ed urgenza, perizie ed accertamenti tecnici non ripetibili, ai sensi dell’articolo 360 dello stesso codice.
2. Nelle udienze in cui sia parte una persona handicappata, l’autorità giudiziaria adotta gli accorgimenti necessari per assicurare la piena partecipazione della stessa al procedimento, tenuto conto delle specifiche condizioni e con il supporto, ove necessario, di interpreti del linguaggio dei segni o di figure specializzate.
Commento
Tutela nel processo penale
L'art. 37 L. 104/1992 affronta un ambito specifico ma cruciale: la partecipazione delle persone con handicap al procedimento penale, sia come vittime sia come imputati o testimoni. La norma riconosce che le condizioni di disabilità possono compromettere la piena partecipazione al processo e impone l'adozione di accorgimenti che garantiscano effettività del diritto di difesa, della prova e del giusto processo (art. 111 Cost.).
Adattamento delle perizie
Il comma 1 prevede che il giudice possa disporre anche d'ufficio prelievo e acquisizione di campioni biologici e perizie con modalità adattate. La norma deroga in parte al regime ordinario degli artt. 224 e 360 c.p.p. (perizia e accertamenti tecnici non ripetibili) per facilitare la conduzione delle indagini quando la vittima è persona con handicap, anche minore. L'adattamento delle modalità — orari, sede, accompagnamento, presenza di figure di supporto — è elemento essenziale per la dignità della persona e per la qualità della prova.
Partecipazione all'udienza
Il comma 2 impone all'autorità giudiziaria di adottare accorgimenti che consentano la piena partecipazione della persona handicappata all'udienza. Le misure possono includere: sedi accessibili, orari compatibili con le condizioni della persona, interpreti del linguaggio dei segni per i sordi, lettori per non vedenti, mediatori per persone con disabilità intellettiva, pause più frequenti, possibilità di assistenza emotiva o psicologica. L'obiettivo è garantire che la disabilità non si traduca in compressione del diritto di difesa o di partecipazione.
Convenzione di Istanbul e vittime vulnerabili
L'art. 37 si integra oggi con la disciplina europea e internazionale sulla protezione delle vittime vulnerabili. La direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato, recepita in Italia con D.Lgs. 212/2015, prevede specifiche tutele per le persone con disabilità: ascolto da personale formato, audizione protetta, accesso a servizi di supporto specializzati. Il Codice Rosso (L. 69/2019) ha rafforzato la tutela delle vittime di reati di violenza, anche con disabilità.
Persona handicappata come imputata
L'art. 37 si applica anche all'imputato con disabilità. Se la disabilità intellettiva o psichica compromette la capacità processuale, può scattare la sospensione del procedimento ex art. 70 c.p.p. (capacità di stare in giudizio) con nomina di curatore. La perizia psichiatrica accerta la condizione. In caso di disabilità sensoriale o motoria, restano applicabili le regole sull'adattamento delle modalità senza compromissione della responsabilità penale.
Effettività e formazione
L'effettività dell'art. 37 dipende dalla formazione del personale giudiziario. Magistrati, cancellieri, avvocati, forze di polizia devono essere preparati a riconoscere e gestire situazioni di disabilità. Le linee guida del CSM e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati promuovono la formazione specialistica. Esistono Pool dedicati nelle Procure per le vittime vulnerabili. La rete dei centri antiviolenza e dei servizi sociali completa il quadro di tutela. L'art. 37 resta riferimento di principio in continua attuazione operativa.
Massime giurisprudenziali
Cass. SS.UU., sent. n. 23873/2017
Perché è importante: Abuso dei permessi L. 104
Prassi e linee guida
Disabilità · Persone con disabilità
Lavoro.gov.it
Hub del Ministero del Lavoro sulle politiche del lavoro per le persone con disabilità.
Leggi il documento su www.lavoro.gov.itVigilanza · Controlli sui permessi
INPS
INPS svolge controlli, anche a campione, sull'uso effettivo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992.
Leggi il documento su www.inps.itDomande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 37 L. 104/1992?
Disciplina la partecipazione delle persone con handicap al procedimento penale come vittime, imputati o testimoni. Prevede l'adattamento di perizie e accertamenti tecnici, oltre ad accorgimenti procedurali per garantire la piena partecipazione all'udienza, attuando il principio del giusto processo.
Le vittime con disabilità hanno tutele speciali?
Sì. Oltre all'art. 37 L. 104, la direttiva UE 2012/29 sulle vittime di reato (D.Lgs. 212/2015) garantisce ascolto da personale formato, audizione protetta, accesso a servizi di supporto specializzati. Il Codice Rosso (L. 69/2019) ha rafforzato la tutela delle vittime di violenza, anche con disabilità.
Cosa succede se l'imputato è incapace di stare in giudizio?
Il giudice dispone perizia psichiatrica ex art. 70 c.p.p. Se la perizia accerta l'incapacità (per malattia psichica grave o disabilità intellettiva che impedisce di comprendere il processo), il procedimento è sospeso. Si nomina un curatore. Quando la condizione cambia il procedimento riprende. Il principio è tutelare il diritto di difesa effettivo.
L'interprete LIS è sempre garantito?
Sì. La persona sorda ha diritto a interprete LIS in tutte le fasi del procedimento, su segnalazione della disabilità. Il costo è a carico dello Stato ex D.Lgs. 212/2015. L'omessa garanzia dell'interprete è causa di nullità degli atti processuali e violazione del giusto processo riconducibile all'art. 111 Cost.
Le udienze devono essere in sedi accessibili?
Sì. L'art. 37 c. 2 impone all'autorità giudiziaria di adottare accorgimenti per la piena partecipazione, inclusa sede accessibile, orari compatibili, pause, ausili. In caso di sede inaccessibile è disposto spostamento in altra aula adatta. La sede inaccessibile lede il diritto di difesa e può fondare nullità degli atti.
Vedi anche