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Testo dell'articoloVigente
Art. 37 L. 104/1992 – Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
L. 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Testo vigente letto su Normattiva l’8 ottobre 2026.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
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Vedi anche
→art. 35 L→art. 36 L→art. 38 L→art. 39 L→Cost. art. 3 - Uguaglianza sostanziale→Cost. art. 38 - Tutela dei disabili e degli inabili al lavoro→D.Lgs. 81/2008 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro→Art. 34 L. 104/1992 – Protesi e ausili tecnici→Art. 40 L. 104/1992 – Compiti dei comuni→Art. 33 L. 104/1992 – Agevolazioni→Art. 41 L. 104/1992 – Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell’handicap→Art. 32 L. 104/1992 – Agevolazioni fiscali (abrogato)
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